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39.2025.3

A torto negato condono restituz. AFI+API chiesta a seguito rinuncia a PC. In realtà A. ritirato rich. PC non ancora evasa. Servizio PC era c.que tenuto a esaminare condiz. rinuncia. In casu int.altre ist. assic.a rischio di lesione.Ritiro nullo. Comport. A. tutt'al più neglig. lieve. BF riconosciuta

Ticino · 2025-08-12 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

E. 2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.

E. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

E. 3.2 Ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions. Selon un avis de la doctrine, la possibilité de retirer (sans restriction, ni condition) la demande de prestations avant la décision de l'assureur social découle de la maxime de disposition régissant l'assurance-invalidité (cf. art. 29 al. 1 LPGA), selon laquelle l'exercice du droit aux prestations suppose que celui qui y prétend s'annonce à l'assureur (Thomas Locher, loc. cit.). La maxime de disposition ne s'applique toutefois pas de manière illimitée, dans la mesure où la demande de prestations présentée par l'assuré vaut pour tous les types de prestations qui pourraient entrer en considération en relation avec l'atteinte à la santé annoncée et que l'assurance-invalidité peut aussi octroyer des prestations différentes de celles sollicitées par l'assuré. Si l'application de la maxime de disposition permet donc d'admettre que le retrait de la demande de prestations est en principe admissible, elle ne suffit cependant pas à renoncer à assortir de toute condition ou exigence l'exercice du droit de retrait. Le cas de figure du retrait de la demande de prestations doit encore être distingué de celui où l'assuré s'abstient de présenter une demande de prestations. Lorsque l'assuré ne s'annonce pas à l'assurance-invalidité pour solliciter des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de protection ont été reconnus - à savoir, les autorités ou tiers qui assistent régulièrement l'assuré ou prennent soin de lui de manière permanente - ont toutefois le droit de présenter une demande pour l'assuré, conformément à l'art. 66 al. 1 RAI (voir aussi, depuis le 1er janvier 2008, le cercle de personnes autorisées à faire une communication relative à la détection précoce [art. 3b al. 2 LAI]). Or, en cas de retrait de la demande de prestations, les intérêts dignes de protection de l'assuré lui-même ou de ces tiers peuvent être touchés. Il convient dès lors d'assortir le retrait de la demande de prestations à la condition que les intérêts légitimes de l'assuré ou d'autres personnes concernées ne s'y opposent pas (cf. ch. 1024 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI; version valable dès le 1er janvier 2004, applicable en l'espèce]; cf. ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 782 n° 2857 s.). La situation est en effet semblable, du point de vue des intérêts en jeu, à celle d'une renonciation, de sorte que les conditions de l'art. 23 al. 2 LPGA sont applicables par analogie au retrait de la demande de prestations (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, p. 468 n° 2399). La déclaration de retrait doit par ailleurs revêtir la forme écrite et l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité en accuser réception par écrit (cf. ch. 1024 de la CPAI). (…)" (Le sottolineature sono della redattrice) 2.9.  Per completezza va osservato che, per quanto attiene alla rinuncia a prestazioni sociali cantonali contemplate dalla Laps, l’art. 20 Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, è di tenore analogo all’art. 23 LPGA ed enuncia: " 1 Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta. 2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.

E. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2025.1 del 7 aprile 2025 consid. 2.12.; STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co ns id. 2.8.). 2.15.  La ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositiv
  1. È riconosciuta la buona fede di RI 1 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre
  2. Di conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 33'654.-- e pronunciare una nuova decisione. La Cassa verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2025.3

rs

Lugano

12 agosto 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 3 marzo 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.8.  Il 12 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

La buona fede va, altrsì, negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.12.  In esito a quanto precede e tenuto conto del fatto che, essendo il ritiro della richiesta PC del febbraio 2022 nullo, la procedura concernente tale domanda del luglio 2021 può essere riattivata (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), occorre concludere, relativamente all’istanza di condono del 7 maggio 2024, che la ricorrente adempie il requisito della buona fede (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.11.).

Il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 33'654.-- è, dunque, ossequiato.

L'incarto va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché verifichi se sia rispettato il requisito dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 33'654.--, corrispondente agli AFI e API percepiti da gennaio 2020 a dicembre 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.

2.  È riconosciuta la buona fede di RI 1 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2021.

Di conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 33'654.-- e pronunciare una nuova decisione.

La Cassa verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti