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39.2025.1

A torto Cassa negato condono restit.AFI e API per fr.3'966. Ad ass.(o a suo padre,se ne sia stato rappr.per atti conclud.)va imputata al max una neglg.lieve per mancato annuncio permanenza figlio c/o l'istit.che li aveva ospitati,mentre ass.era tornata a domicilio. Trasm.atti per esame onere gravoso

Ticino · 2025-04-07 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

E. 2 Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.

E. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

E. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.13 del 22 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co ns id. 2.8.).

Dispositiv
  1. Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. § La decisione su reclamo impugnata è annullata.
  2. È riconosciuta la buona fede di RI 1 per i mesi da febbraio ad aprile 2023. Di conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 3’966.-- e pronunciare una nuova decisione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2025.1

rs

Lugano

7 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 7 gennaio 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.9.Nella sua risposta del 3 febbraio 2025 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa di diritto, puntualizzando che“volendo valutare l’adempimento del presupposto della buona fede, la Cassa ritiene che indipendentemente dai pretesi errori commessi dall’assistente sociale del Comune di __________, risultano disattesi gli obblighi di informazione, riportati tra l’altro su ogni decisione emessa, come pure su ciascuna conferma d’inoltro della richiesta di prestazioni Laps (documento sottoscritto dalla richiedente). La signora RI 1 era ed è perfettamente a conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica è da comunicare tempestivamente all’autorità decisionale competente per il pagamento delle prestazioni”(cfr. doc. III).

consideratoin diritto

La parte ricorrente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso.

In relazione segnatamente al presupposto della buona fede, è stato fatto valere, da un lato, di essersi affidati all'assistente sociale del Comune di __________, la quale era al corrente del collocamento del piccolo __________ a __________, perché la pratica doveva passare forzatamente da lei che inoltrava poi il tutto allo sportello LAPS.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge sei seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 consid. 5.1., destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

La salvaguardia della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 8C_165/2018 dell’11 febbraio 2019 consid. 4.3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

2.11.  In esito a quanto precede occorre concludere che la ricorrente, quando ha percepito gli assegni integrativi e di prima infanzia da febbraio ad aprile 2023, era in buona fede (cfr. consid. 2.10.).

Il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 3'966.-- è, dunque, ossequiato.

L'incarto va, di conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché verifichi se sia rispettato il requisito dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 3’966.--, corrispondente agli AFI e API percepiti a torto nel lasso di tempo nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.

2.  È riconosciuta la buona fede di RI 1 per i mesi da febbraio ad aprile 2023.

Di conseguenza l’incarto è trasmesso alla Cassa per esaminare il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 3’966.-- e pronunciare una nuova decisione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti