Erwägungen (5 Absätze)
E. 22 gennaio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 agosto 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
chiamato in causa:TERZ 1
ritenutoin fatto
Dagli atti emerge che al messaggio del 2 agosto 2023 non ha del resto fatto seguito, dopo qualche giorno, un sollecito da parte dellassicurata, il quale avrebbe verosimilmente permesso allamministrazione di cercare e reperire, se del caso tramite il suo Servizio informatica, il messaggio in questione, erroneamente eliminato, prima del novembre 2023 (cfr. doc. XVI).
In ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi,che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunquesanata(cfr.STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con linoltro dellimpugnativa al TCA, in quanto la medesima e TERZ 1, chiamato in causa, hannoavutola possibilitàdi esprimersi dinanzi a questo Tribunale che disponedi pieno potere di esamesui fatti e sul diritto(cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.)e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).
Lart. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dellassegno integrativo:
Ai sensi, poi, dellart. 49 Laf afferente allimporto massimo dellassegno:
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dellassegno di prima infanzia.
Lart. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
Lart. 54 Laf enuncia inoltre che:
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dellassegno integrativo e dellassegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi dellart. 4 Laps, applicabile anche nellambito dellassegno integrativo e dellassegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):
"1Lunità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno lautorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7"
Lart. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, lunità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dallart. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che lunità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dellart. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
E. 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
"2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
Lattuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dallesistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un coniuge, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dallentrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito unevoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dellunione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare lart. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che lunità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del
E. 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
"( )Con ladozione della revisione, lunità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà dora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
Laccertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione allart. 2a Reg.Laps risulta:
"Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nellesercizio delle attività quotidiane, lesistenza di unassicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.
2.5.Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dellassicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"( )
5.5Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1consid. 3.2.4 p. 6; voir aussiATF 106 II 1consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";ATF 118 II 235consid.3a p. 237;ATF 114 II 295consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).( ).
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, lAlta Corte ha poi confermato quanto deciso dallamministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dellassistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
Lasserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno delleconomia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dellassistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dellassistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato uneconomia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dellassistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato loperato dellamministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere labitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, lAlta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nellagosto 2014 nel calcolo dellassistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dallorigine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo la nostra Massima Istanza il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
2.6. Questo Tribunale, dal canto suo, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dellassicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dellart. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dellart. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dallaprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dallUSSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se lart. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno allart. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dellart. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta lart. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando lUSSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra linsorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava lelemento della durata, essendo iniziata solo nellaprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dallamministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dallaltro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dallaprile 2014 lunità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dellassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo lalloggio con il figlio di primo letto dellinsorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.-2.6.) e, dallaltro, che lassicurata e TERZ 1 hanno due figli comuni, nati nel 2014 e nel 2021,il TCA ritiene,in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 9 febbraio 2023, confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.5.; 1.10.), che il padre di __________ e __________, nel periodo a decorrere dal mese di gennaio 2023 fino al mese di agosto 2023 (ilpotere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; in casu: 16 agosto 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.), andava considerato convivente dellinsorgentee che la loroconvivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.).
E. 29 novembre 2023, ha indicato che il messaggio di posta elettronica inviatole il 2 agosto 2023 dall’assicurata - che ha allegato al suo scritto (cfr. doc. XVI1) - è stato recuperato grazie al Servizio informatica del suo Istituto, in quanto a suo tempo erroneamente eliminato e che per questo motivo non le era stato dato riscontro (cfr. doc. XVI). Questa Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130). L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, la LADI, come pure la Lptca e l'art. 42 LPGA, non prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140). L’insorgente, nel caso concreto, indipendentemente dal fatto che non abbia ricevuto risposta al suo messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2023, in cui, da un lato, ha chiesto alla Cassa se avesse avuto modo di riesaminare la decisione inerente alla sua domanda di AFI e API, dall’altro, ha espresso il desiderio, in caso di eventuali chiarimenti e delucidazioni, di “avere la possibilità di un colloquio personale”, unitamente al suo ex compagno, per chiarire ogni dubbio o domanda (cfr. doc. XVI1), ha potuto comunque far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di reclamo (cfr. consid. 1.6.; 1.9.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.). Dagli atti emerge che al messaggio del 2 agosto 2023 non ha del resto fatto seguito, dopo qualche giorno, un sollecito da parte dell’assicurata, il quale avrebbe verosimilmente permesso all’amministrazione di cercare e reperire, se del caso tramite il suo Servizio informatica, il messaggio in questione, erroneamente eliminato, prima del novembre 2023 (cfr. doc. XVI). In ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr. STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto la medesima e TERZ 1, chiamato in causa, hanno avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a questo Tribunale che dispone di pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA). Giova, altresì, evidenziare che per costante giurisprudenza federale è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …” ). 2.3. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. Laf del 18 dicembre 2008. L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo: " 1 Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. 1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 2 Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. 3 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.” Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno: " 1 L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–. 2 … 3 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.” Per gli anni 2023 e 2024 sono applicati i seguenti massimali:
a) per il primo ed il secondo figlio 9'539 franchi;
b) per il terzo ed il quarto figlio 6'359 franchi;
c) per ogni ulteriore figlio 3'180 franchi (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 21 dicembre 2022, stato 1° gennaio 2023; RL 856.130). Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia. L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue: " 1 Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfa i requisiti della Laps. 1bis Il genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 2 Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.” Secondo l’art. 52 Laf concernente la famiglia biparentale: " 1 I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;
d) soddisfano i requisiti della Laps. 1bis Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). 2 Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile. 3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. 4 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.” L’art. 54 Laf enuncia inoltre che: " L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.” Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps): " 1 L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. 2-7 …" L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che: " La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.” L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5). Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio , a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune. Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue: " 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1 Partner convivente L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che: " (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Da l Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta: " Articolo 2a; partner conviventi Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune. Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1). Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali. Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” 2.5. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che: " (…) 5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance ( ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…) .” Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile. L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito. Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà. Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari. Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010. Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni). Secondo la nostra Massima Istanza il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5). In una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, destinata alla pubblicazione (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza. Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza. 2.6. Questo Tribunale, dal canto suo, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni. In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto. Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps. Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi. In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014. Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio. Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia. Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile. Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando: " (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.) In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante. Con sentenza 39.2022.2 del 3 giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità di riferimento era stato inserito anche il marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente. In un giudizio 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione. Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima. Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023. Con giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura. Gli atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione. Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015. 2.7. Nella presente fattispecie, chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza stabile , il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’ art. 4 cpv. 1 Laps, applicabile anche agli AFI e API (cfr. consid. 2.3.), prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c). Ex art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c). In concreto l’assicurata e TERZ 1 hanno due figli in comune, __________, nata il __________ 2014 e __________, nato sette anni dopo, il __________ 2021, sui quali hanno l’autorità parentale congiunta (cfr. consid.1.1.; plico 2 doc. 13D; 12B). Nel marzo 2015 tra l’insorgente e TERZ 1 è stato concluso un contratto per la cura, il mantenimento e le relazioni personali di __________ approvato dall’Autorità regionale di protezione (ARP) __________ sede di __________ (cfr. plico 2 doc. 13). Il 14 dicembre 2022 RI 1 ha contattato gli uffici dell’ARP __________ sede di __________ per avviare la pratica di stipulazione del contratto di mantenimento del figlio __________, rispettivamente la modifica del contratto relativo a __________ (cfr. plico 2 doc. 12). La ricorrente abita con i due figli in una casa bifamiliare di sua proprietà a __________. In uno dei due appartamenti vive sua nonna in virtù di un diritto di abitazione vita natural durante (cfr. plico 2 doc. 26; XX). L’assicurata, in relazione all’immobile, ha acceso con la __________ un mutuo ipotecario al fine di ampliare la propria abitazione. TERZ 1 dal 2020 ne è garante e debitore solidale. Il credito derivante dal contratto di credito ipotecario ammontava a fine 2022 a fr. 532'950.-- (cfr. plico 2 doc. 4; 28B; 28D; 28F; 28G; 7; II). TERZ 1 risulta risiedere a __________ in un appartamento preso in locazione (cfr. plico 2 doc. 8D; 5; 6). Dal Rapporto di Polizia del 3 maggio 2023 e dal complemento del 24 maggio 2023 (cfr. plico 1 doc. 17B; 19A; consid. 1.3.) si evince, però, che TERZ 1, durante i controlli che sono stati svolti dal 18 marzo al 19 maggio 2023 non è mai stato notato presso il suo domicilio di __________. Al contrario la sua moto si trovava presso l’abitazione della ricorrente in quarantacinque occasioni su sessantaquattro controlli. Del resto il 25 gennaio 2023 TERZ 1 stesso ha affermato che “per la serenità dei bambini ci vediamo spesso, che sia per cenare tutti assieme o per fare una passeggiata” e che vi sono “alcune attività che condividiamo e svolgiamo assieme” (cfr. plico 1 doc. 1A). Dagli atti emerge, altresì, che l’insorgente e il padre di __________ e __________ si aiutavano reciprocamente. In particolare - a prescindere dalla garanzia concernente il mutuo ipotecario in reazione al quale è stato asserito, in primo luogo, che il credito di costruzione è precedente alla separazione e, in secondo luogo, che la banca non può liberare TERZ 1 dal suo impegno di garante, perché l’assicurata non è in grado di sostenere il credito (cfr. doc VIII; consid. 1.15.) - nel periodo determinante, a decorrere dal mese di gennaio 2023, la ricorrente ha beneficiato di prestiti in denaro da parte del padre dei suoi figli (cfr. doc. II; VIII; consid. 1.12.; 1.15.), il quale, siccome l’assicurata non si poteva permettere una baby-sitter, si è reso disponibile ad accudire i bambini quando lei non era a casa, come nelle giornate del 18, del 21, del 29 e del 30 marzo 2023 (cfr. plico 1 doc. 21; consid. 1.9.). L’insorgente, dal canto suo, gli consentiva di utilizzare il proprio garage per proteggere la moto dai rischi meteorologici, in quanto egli non aveva un posteggio al coperto (cfr. plico 1 doc. 21; consid. 1.9.). In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.-2.6.) e, dall’altro, che l’assicurata e TERZ 1 hanno due figli comuni, nati nel 2014 e nel 2021, il TCA ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3. ; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 9 febbraio 2023, confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.5.; 1.10.), che il padre di __________ e __________, nel periodo a decorrere dal mese di gennaio 2023 fino al mese di agosto 2023 (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; in casu: 16 agosto 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3. ), andava considerato convivente dell’insorgente e che la loro convivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.). Il 13 dicembre 2022, poco dopo che lo Sportello Laps le aveva consegnato la check-list dei documenti necessari per fissare l’appuntamento Laps al fine di inoltrare la domanda di AFI e API (cfr. plico 2 doc. 3), la ricorrente ha d’altronde dichiarato di costituire una coppia con TERZ 1, benché non conviventi, e che a volte il medesimo stava da lei e i figli a __________ (cfr. plico 2 doc. 5). È vero che l’assicurata, già il 24 gennaio 2023, ha precisato che nel 2022 lei e il padre dei suoi figli hanno interrotto la loro relazione amorosa e che sono rimasti “coppia”, in quanto mamma e papà di __________ e __________ (cfr. plico 2 doc. 4). Anche TERZ 1, il 25 gennaio 2023, ha puntualizzato che il rapporto di “coppia” è prettamente genitoriale per i loro figli, senza più nessun coinvolgimento emotivo (cfr. plico 1 doc. 1A). È altrettanto vero, tuttavia, che il Giudice, per prassi invalsa deve dare la precedenza alle prime dichiarazioni rilasciate quando la persona interessata non era ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_101/2022 del 22 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2.; DTF 142 V 590 consid. 5.2.). Giova, infine, ricordare che l’Alta Corte, in una pronunzia 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 - relativa alla STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018 -, entrambe citate al consid. 2.6., ha evidenziato che specificatamente in ambito AFI e API è possibile far rientrare, senza arbitrio, nella categoria dei conviventi le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. Inoltre con STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023, menzionata anch’essa al consid. 2.6. questo Tribunale ha confermato che tra un’assicurata e il padre di sua figlia secondogenita nata nel 2022 sussisteva una convivenza stabile, ritenuto che lo stesso trascorreva molto tempo presso l’abitazione di lei e che i genitori della piccola si aiutavano reciprocamente, lui accudendo la bambina, lasciando riposare la madre e prestandole del denaro, lei permettendogli di utilizzare la sua auto. 2.8. In esito a quanto precede, considerato che la convivenza tra l’insorgente e TERZ 1 era stabile (cfr. consid. 2.7.), occorre concludere che rettamente la Cassa ha tenuto conto del padre di __________ e __________ nell’unità di riferimento dell’assicurata. La decisione di reclamo del 16 agosto 2023 deve, di conseguenza, essere confermata. 2.9. In ambito di assegni familiari cantonali , per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.
E. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.5 del 21 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co ns id. 2.8.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
__________Raccomandata
Incarto n.39.2023.13
rs
Lugano
22 gennaio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 agosto 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
chiamato in causa:TERZ 1
ritenutoin fatto
Dagli atti emerge che al messaggio del 2 agosto 2023 non ha del resto fatto seguito, dopo qualche giorno, un sollecito da parte dellassicurata, il quale avrebbe verosimilmente permesso allamministrazione di cercare e reperire, se del caso tramite il suo Servizio informatica, il messaggio in questione, erroneamente eliminato, prima del novembre 2023 (cfr. doc. XVI).
In ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi,che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunquesanata(cfr.STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con linoltro dellimpugnativa al TCA, in quanto la medesima e TERZ 1, chiamato in causa, hannoavutola possibilitàdi esprimersi dinanzi a questo Tribunale che disponedi pieno potere di esamesui fatti e sul diritto(cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.)e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).
Lart. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dellassegno integrativo:
Ai sensi, poi, dellart. 49 Laf afferente allimporto massimo dellassegno:
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dellassegno di prima infanzia.
Lart. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
Lart. 54 Laf enuncia inoltre che:
Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dellassegno integrativo e dellassegno di prima infanzia, rinvia alla Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.4. Ai sensi dellart. 4 Laps, applicabile anche nellambito dellassegno integrativo e dellassegno di prima infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):
"1Lunità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno lautorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7"
Lart. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, lunità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppureprocura gli stessi vantaggi di un matrimonio,a differenza di quanto contemplato dallart. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che lunità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dellart. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
"2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
Lattuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dallesistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un coniuge, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dallentrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito unevoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dellunione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare lart. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che lunità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
"( )Con ladozione della revisione, lunità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà dora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
Laccertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione allart. 2a Reg.Laps risulta:
"Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nellesercizio delle attività quotidiane, lesistenza di unassicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti(locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.
2.5.Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dellassicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
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5.5Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1consid. 3.2.4 p. 6; voir aussiATF 106 II 1consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié";ATF 118 II 235consid.3a p. 237;ATF 114 II 295consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).( ).
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, lAlta Corte ha poi confermato quanto deciso dallamministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dellassistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
Lasserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno delleconomia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dellassistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dellassistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato uneconomia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dellassistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato loperato dellamministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere labitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, lAlta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nellagosto 2014 nel calcolo dellassistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dallorigine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo la nostra Massima Istanza il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
2.6. Questo Tribunale, dal canto suo, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dellassicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dellart. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dellart. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dallaprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dallUSSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se lart. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno allart. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dellart. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta lart. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando lUSSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra linsorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava lelemento della durata, essendo iniziata solo nellaprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dallamministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dallaltro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dallaprile 2014 lunità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dellassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo lalloggio con il figlio di primo letto dellinsorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.-2.6.) e, dallaltro, che lassicurata e TERZ 1 hanno due figli comuni, nati nel 2014 e nel 2021,il TCA ritiene,in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),che a giusta ragione la Cassa ha stabilito nelle decisioni del 9 febbraio 2023, confermate dalla decisione su reclamo del 16 agosto 2023 (cfr. consid. 1.5.; 1.10.), che il padre di __________ e __________, nel periodo a decorrere dal mese di gennaio 2023 fino al mese di agosto 2023 (ilpotere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; in casu: 16 agosto 2023; cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5; STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.), andava considerato convivente dellinsorgentee che la loroconvivenza era stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti