opencaselaw.ch

39.2022.5

Restituzione AFI+API. Domicilio assicurata in Italia dove marito lavora, come pure ha a disposizione abitazione genitori e figli della coppia frequentano SE e SI. Poco verosimile che ogni giorno i bambini effettuino trasferta TI-Italia. Inizio SI in Ticino a 4 anni non di pregiudizio

Ticino · 2022-08-22 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 agosto 2013, peraltro menzionata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 7-8), il

Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo

di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton

Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i

principi appena esposti ed ha ricordato che:

"

(…)

2.2.

Der

Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches

(Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo

sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an

mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der

einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines

neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat,

beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach

den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person

den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden

und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat

oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht

leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz

begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben

(Urteil 5A_733/2012 vom 16.

November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247,

H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).”

In una sentenza 9C_574/2021,

9C_575/ 2021 del 21 giugno 2022 consid. 5.2.1. l’Alta Corte ha nuovamente

ricordato che

"

(…) Für

die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes von

Art

.

23

Abs. 1

ZGB

müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein:

Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die

Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den

inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände

objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der

Mittelpunkt

der Lebensbeziehungen befindet (…)”

2.7.

Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo

alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:

"

Articolo 47 – Condizioni

del diritto all’assegno integrativo

Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art.

24 LAF; (…)”

come

pure che:

"

Articolo 52 – Condizioni

del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale

Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art.

32 LAF (…)”

Dal

Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della

legge sugli assegni di famiglia risulta che

"

4.3.2 Domicilio nel

Cantone

4.3.2.1

Premessa

Come già rilevato, il domicilio è una delle

condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i

genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al

momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto,

l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.

Va detto che con una Sentenza 11

febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, il

TCA aveva esaminato il presupposto del domicilio

della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in

questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con

riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio

dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale

per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato

inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è

richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C

(permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il

possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione

è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia

di assegni familiari ai sensi della LAF.

A mente del TCA il termine di “domicilio”

introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva

proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve,

quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI

rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere

costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere,

inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anni

à

periodo di carenza).

(…)”

Nel

Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo

2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:

"

(…) Il

concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile svizzero, quindi il

luogo ove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente,

come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”

2.8.

Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata (__________1986),

cittadina svizzera, cresciuta a __________ (cfr. doc. 43A), ha sposato __________

(__________1985), cittadino italiano, il __________ 2014 ad __________ (cfr.

doc. D).

__________ ha

sempre lavorato in Italia e in Francia quale __________ (cfr. doc. DD-HH; I

pag. 2). Da ottobre 2017 egli risulta domiciliato a __________ (__________;

cfr. doc. GG) dove i suoi genitori, che risiedono nella regione __________,

sono proprietari di un appartamento (cfr. doc. I pag. 3) e dal giugno 2019 è

stato assunto a tempo indeterminato dalla __________ sempre con luogo di lavoro

a __________ (__________; cfr. doc. HH).

L’assicurata, del

resto, in uno scritto del 28 maggio 2018, ha affermato che suo marito viveva a __________

e già lavorava a __________ (__________) per la ditta __________ (cfr. doc.

10).

Il __________ 2014

è nato __________, primo figlio di RI 1 e __________ (cfr. doc. 1C).

La ricorrente, nel 2016, ha

chiesto di poter beneficiare dell’assegno integrativo e di prima infanzia (cfr.

doc. I pag. 2).

In particolare con decisione del

4 maggio 2017 la Cassa, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di

due persone, e meglio dell’insorgente e del figlio __________, le ha

riconosciuto un assegno integrativo di fr. 563.-- al mese e un assegno di prima

infanzia di fr. 826.-- al mese (fr. 836.-- mensili da gennaio 2018; cfr. doc.

3) per il periodo maggio 2017 - aprile 2018 (cfr. doc. 2, 1).

Con decisioni del 23 aprile 2018

l’amministrazione ha stabilito un AFI sempre di fr. 563.-- mensili e un API di

fr. 837.-- mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2018 (cfr. doc. 6; 5).

Il __________ 2018 a __________ è

nata __________, seconda figlia dei coniugi RI 1 (cfr. doc. 8C).

L’amministrazione, il 7 e l’8

giugno 2018, ha conseguentemente modificato i propri provvedimenti relativi

agli assegni.

L’assegno integrativo è stato

aumentato a fr. 998.-- mensili dal mese di aprile 2018 al mese di aprile 2019

(cfr. doc. 12; 14), mentre ha negato l’assegno di prima infanzia, in quanto il

reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite

annuo fissato dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali - Laps (cfr. doc. 11; 13).

Il 7 maggio 2019 è poi stato

riconosciuto alla ricorrente un AFI di fr. 1'016.-- al mese da maggio 2019 ad

aprile 2020 (cfr. doc. 21), aumentato a fr. 1'018.-- mensili da maggio a

dicembre 2020 e ridotto a fr. 848.-- al mese da gennaio ad aprile 2021 (cfr.

doc. 28; 30; 34). L’API è stato rifiutato (cfr. doc. 20; 27; 29).

A titolo di spesa per l’alloggio

non è mai stato computato alcunché (cfr. doc. 30; 29; 28; 27; 21; 20; 14; 13;

12; 11; 6; 5; 2, 1).

In effetti quale

indirizzo della ricorrente risultava “__________” a __________ dove abitavano i

suoi genitori (cfr. doc. E).

Contestualmente alla revisione

periodica degli assegni (cfr. art. 27 cpv. 1 Laps, 8 Reg.Laps) la Cassa, con

decisioni del 26 maggio 2021, ha respinto la richiesta dell’assicurata tendente

al rinnovo degli AFI e all’ottenimento degli API, poiché da informazioni in suo

possesso è emerso che il centro degli interessi della ricorrente era in Italia,

per cui non risultava domiciliata nel Cantone Ticino ai sensi degli art. 47 e

51 Laf (cfr. doc. 41; 40).

Più precisamente la parte resistente

è venuta a conoscenza del fatto che i figli __________ e __________ non hanno

mai frequentato la scuola elementare, rispettivamente la scuola dell’infanzia

in Ticino, bensì a __________ (cfr. doc. 39; 42; 44A).

Il 29 ottobre 2021

l’Ufficio Controllo Abitanti di __________ ha comunicato all’amministrazione

che la ricorrente il 30 giugno 2021 era partita dalla Svizzera con destinazione

__________ (cfr. doc. 43A). L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione

residente a __________ dell’assicurata, nonché dei figli __________ e __________,

ha avuto luogo il 9 giugno 2021 con decorrenza da quella data (cfr. doc. H).

L’11 gennaio

2022 la Cassa ha ordinato all’insorgente di restituire la somma di fr. 47'352 percepiti

indebitamente a titolo di assegni integrativi dal mese di settembre 2017 al mese

di aprile 2021e di prima infanzia dal mese di settembre 2018 al mese di maggio

2018, in quanto il suo centro d’interessi era in Italia (cfr. doc. C=45A;

consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A; consid.

1.1.).

2.9.  Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile

ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf

per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il

domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettiva

con

l'intenzione di stabilirsi durevolmente.

Determinante è

il luogo

dove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid.

2.5.; 2.6.)

.

In concreto, come visto, da una

parte, l’assicurata in Ticino risultava risiedere presso l’appartamento dei

suoi genitori e non aveva a proprio carico alcuna spesa di locazione (cfr.

consid. 2.8.). Dall’altra, a __________ il marito disponeva dell’abitazione di

proprietà dei suoi genitori che vivono in __________. Egli, del resto,

perlomeno da ottobre 2017 era domiciliato a __________ (cfr. doc. GG) e

almeno dalla primavera 2018 lavorava a __________, che dista 52 km da __________

(cfr. https://it.viamichelin.ch/).

I figli dell’insorgente, nati

nell’ottobre 2014 e nell’aprile 2018, hanno sempre e solo frequentato le scuole

dell’infanzia ed elementare a __________.

La ricorrente ha indicato di avere

deciso di iscrivere __________ alla scuola dell’infanzia a __________, poiché, siccome

“a seguito dell’introduzione del Piano di studio della scuola dell’obbligo

ticinese del 2015 (cfr. Concordato HarmoS), in Cantone Ticino la Scuola

dell’infanzia può essere frequentata a partire dai 3 anni, a condizione però di

essere nati entro il 31 luglio. In caso contrario la Scuola dell’infanzia può e

deve essere frequentata a partire dal 4° anno di età”

, non voleva far

perdere il primo anno di Scuola dell’infanzia a __________, nato il __________

2014 (cfr. doc. I pag. 3).

Al riguardo il TCA rileva che è

vero che nel Cantone Ticino

“rispetto all'inizio della scolarità, il

Concordato prevede che a partire dai 4 anni tutti i bambini frequentino

obbligatoriamente la scuola dell'infanzia. In Ticino la scuola dell'infanzia

prevede una durata di 3 anni, il che significa che vi possono essere ammessi a

titolo facoltativo i bambini che hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo

anno di età.

L'obbligo di frequenza inizia con il compimento dei 4 anni entro il 31

luglio.  In deroga a questo termine possono essere iscritti - su richiesta

motivata dell'autorità parentale - anche i bambini che compiono entro il 30

settembre i 3 anni (per l'entrata facoltativa) o i 4 anni (per l'entrata

obbligatoria)”

(cfr.

https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/armonizzazione-delle-strutture/

;

art. 6 Legge della scuola; art. 14 e 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e

sulla scuola elementare).

È altrettanto vero, tuttavia, che

in casu, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. III pag. 2), non sono

stati fatti valere particolari effetti negativi per Daniele connessi all’inizio

della Scuola dell’infanzia a quasi quattro anni invece che a quasi tre anni. Nemmeno

si intravedono vantaggi pratici associati a un inizio anticipato, visto che

l’assicurata in ogni caso non svolgeva un’attività lavorativa, per cui non si

rendeva necessaria una custodia specifica del figlio da parte di terzi.

Per quanto concerne eventuali

colloqui con potenziali datori di lavoro finalizzati a una possibile

assunzione, non va dimenticato che in Ticino abitano ad ogni modo i genitori

della ricorrente, sua sorella, come pure amici e conoscenti (cfr. doc. I; L; M)

a cui se del caso poteva rivolgersi.

In relazione al preteso rientro

giornaliero dei figli dell’insorgente in Ticino (cfr. doc. I), va evidenziato

che è poco verosimile che ogni mattina dei bambini in tenera età (__________ è

nat; doc. 44A; 42), quando a __________ la famiglia disponeva di un’abitazione (cfr.

per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, consid. 2.4.,

confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre 2019).

In effetti la parte ricorrente

stessa ha sottolineato di aver deciso

“di iscrivere il figlio alla Scuola

dell’infanzia in Italia, a __________, dove la famiglia del marito - che

risiede ed è domiciliata in __________ - possiede un appartamento in proprietà

(e dove è domiciliato in signor __________)”

(cfr. doc. I pag. 3).

In simili condizioni, tutto ben

considerato e ritenuto, da un lato, che giusta l’art. 23 cpv. 2 CC nessuno può

avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cfr. STF 8C_716/2017

del 20 agosto 2018 consid. 5.3.3.1), dall’altro, che in ogni caso l’assicurata,

dopo l’emanazione delle decisioni del 26 maggio 2021 di rifiuto degli AFI e

degli API in quanto domiciliata in Italia (cfr. doc. 41; 40; consid. 2.8.) -

peraltro non impugnate -,

il 9 giugno 2021

ha

iscritto lei e i figli

nell’anagrafe della popolazione residente

a __________ (cfr. doc. H),

occorre concludere, in applicazione del

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali

(cfr.

S

TF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3;

STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;

STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF

8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.,

STF 9C_316/2013 del

25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193 consid. 2 pag. 195

), che l’insorgente, dal settembre 2017, non aveva

il proprio domicilio ai sensi degli art. 47 cpv. 1 e 51 cpv. 1 Laf in Ticino,

bensì in Italia a __________.

Del resto il fatto che i genitori

e la sorella della ricorrente risiedano in Svizzera è ininfluente. Decisivo,

nel caso di specie, per stabilire dove si trovasse il suo centro degli interessi

personali e familiari (cfr. consid. 2.6.), è piuttosto la frequentazione delle

scuole da parte dei suoi figli in Italia, a __________, dove i suoceri sono

proprietari di un’abitazione e il marito vi è domiciliato (cfr. STF

8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid.

2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.)

.

Per completezza, con riferimento

ad eventuali amici o conoscenze in Ticino (cfr. doc. I; L; M), va osservato che

non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede.

Abbondanzialmente va osservato

che in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale

federale ha evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione

certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi

per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre

2006 consid. 4 citata sopra).

La nostra Massima Istanza, nella

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha altresì statuito che:

"

(…) la

vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità

non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a

voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2021.1 del 16 agosto 2021.

Neppure gli estratti del conto

postale dell’assicurata relativi agli anni 2017 – 2020 (cfr. doc. O) consentono

un esito differente della fattispecie. In effetti dagli stessi, che concernono

soltanto alcuni mesi del lasso di tempo menzionato, si evincono delle

operazioni effettuate (in particolare acquisti) in Ticino, che però non

permettono di ritenere che la medesima avesse domicilio in Ticino.

A questo proposito il TCA

aderisce a quanto affermato dall’amministrazione, e meglio che il fatto che la

ricorrente in alcuni mesi faccia acquisti prevalentemente in Ticino,

rispettivamente vi frequenti coi figli dei parchi giochi

“non va ad

inficiare le conclusioni della Cassa; d’altra parte, che i nonni materni

risiedano a __________ e che vi sia stata una frequentazione del loro

appartamento può rimanere pacifico”

(cfr. doc. III pag. 3).

Il medesimo ragionamento vale in

relazione ai consulti medici e all’intervento a cui è stato sottoposto __________

a __________ tra la fine di novembre 2018 e febbraio 2021 (cfr. doc. I pag. 12;

N).

Pure il richiamo per analogia

della dottrina concernente l’art. 4 LAS formulato dalla parte ricorrente (cfr.

doc. I pag. 8-9) non le è di alcun ausilio. Il domicilio assistenziale di cui

all’art. 4 LAS fa anch’esso riferimento all’art. 23 CC e va stabilito dove il richiedente

l’assistenza sociale risiede di fatto

e

dove vi è il “centro di vita”, ossia

il luogo dove si trovano, si concentrano le sue relazioni personali

(cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022

consid. 2.3.).

L’assicurata, pertanto, non

adempiendo a tutte le condizioni previste agli art. 47 e 51 Laf, da settembre

2017 ad aprile 2021, non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima

infanzia.

2.10.  Da

un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi

degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni

integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di

prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.

In

concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di

attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano così

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della

restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre

2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).

Al riguardo va evidenziato che è

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale oggettivamente non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in

buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione

della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF

147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.

527-528, edizione francese).

2.11.  A

proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di

settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non

aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo

in questione.

Di conseguenza la somma di fr.

47'352.-- chiesta in restituzione dalla Cassa che corrisponde agli AFI e agli

API versati all’assicurata in tale lasso di tempo (cfr. doc. C=45A) si rivela

corretta.

L’insorgente non ha d’altronde

sollevato censure specifiche circa l’ammontare da restituire.

2.12.  La parte ricorrente,

nell’impugnativa, ha indicato quali prove, oltre al richiamo dell’incarto della

Cassa - pervenuto con la risposta di causa (cfr. doc. III) -

“doc., testi, (…)”

(cfr. doc. I).

C

onformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Giova, poi, ricordare che non può

essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che

è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti

atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale

è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo

di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid.

3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10/01+H 45/01 del 16 settembre

2002; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.9.; STCA 31.2019.17 del 22

febbraio 2021 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 9C_360/2020 del 22

febbraio 2021 (consid. 7.2.); STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).

In concreto non sono stati indicati

dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione, né sono stati

precisati i nominativi dei testi.

Inoltre i documenti

già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti

per quanto concerne la restituzione di prestazioni percepite a torto, nonché il

domicilio ai sensi della Laf consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza

ricorrere ad altre prove.

La domanda di assunzione di prove

formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.

2.13.  In

considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa

il 28 aprile 2022 deve essere confermata.

2.14.  In

ambito di

assegni familiari cantonali

, per

quanto concerne la procedura dinanzi

al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.

33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf

).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

1

La

procedura è gratuita per le parti.

2

La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3

Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4

Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61 lett. a LPGA,

in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e

gratuita per le parti

; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f

bis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore

degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca

e solo sussidiariamente la LPGA

(per quanto non

disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2

del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co

ns

id. 2.8.).

E. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

2.6.  L’art. 23 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.;STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

2.7.Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:

"Articolo 47 – Condizioni del diritto all’assegno integrativo

Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 24 LAF; ()”

come pure che:

"Articolo 52 – Condizioni del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale

Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 32 LAF ()”

Dal Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che

"4.3.2 Domicilio nel Cantone

4.3.2.1 Premessa

Come già rilevato, il domicilio è una delle condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto, l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.

Va detto che con una Sentenza 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, ilTCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi della LAF.

A mente del TCA il termine di “domicilio” introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve, quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere, inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anniàperiodo di carenza).()”

Nel Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:

2.9.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettivacon l'intenzione di stabilirsi durevolmente.Determinante è il luogodove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

2.10.  Da un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.

In concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano cosìrealizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).

2.11.  A proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo in questione.

2.13.  In considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 28 aprile 2022 deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2022.5

rs

Lugano

22 agosto 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto,in fatto

1.2.  Contro la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).

Nell’impugnativa la parte ricorrente ha asserito:

in diritto

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

2.6.  L’art. 23 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.;STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

2.7.Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:

"Articolo 47 – Condizioni del diritto all’assegno integrativo

Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 24 LAF; ()”

come pure che:

"Articolo 52 – Condizioni del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale

Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 32 LAF ()”

Dal Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che

"4.3.2 Domicilio nel Cantone

4.3.2.1 Premessa

Come già rilevato, il domicilio è una delle condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto, l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.

Va detto che con una Sentenza 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, ilTCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi della LAF.

A mente del TCA il termine di “domicilio” introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve, quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere, inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anniàperiodo di carenza).()”

Nel Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:

2.9.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettivacon l'intenzione di stabilirsi durevolmente.Determinante è il luogodove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

2.10.  Da un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.

In concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano cosìrealizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).

2.11.  A proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo in questione.

2.13.  In considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 28 aprile 2022 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti