Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 agosto 2013, peraltro menzionata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 7-8), il
Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo
di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton
Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i
principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2.
Der
Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches
(Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo
sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an
mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der
einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines
neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat,
beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach
den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person
den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden
und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat
oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht
leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz
begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben
(Urteil 5A_733/2012 vom 16.
November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247,
H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).”
In una sentenza 9C_574/2021,
9C_575/ 2021 del 21 giugno 2022 consid. 5.2.1. l’Alta Corte ha nuovamente
ricordato che
"
(…) Für
die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes von
Art
.
23
Abs. 1
ZGB
müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein:
Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die
Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den
inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände
objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der
Mittelpunkt
der Lebensbeziehungen befindet (…)”
2.7.
Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo
alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
"
Articolo 47 – Condizioni
del diritto all’assegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art.
24 LAF; (…)”
come
pure che:
"
Articolo 52 – Condizioni
del diritto all’assegno di prima infanzia; famiglia biparentale
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art.
32 LAF (…)”
Dal
Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della
legge sugli assegni di famiglia risulta che
"
4.3.2 Domicilio nel
Cantone
4.3.2.1
Premessa
Come già rilevato, il domicilio è una delle
condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i
genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al
momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto,
l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11
febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, il
TCA aveva esaminato il presupposto del domicilio
della LAF nell’ottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in
questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di “domicilio” con
riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio
dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale
per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato
inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è
richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C
(permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il
possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione
è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia
di assegni familiari ai sensi della LAF.
A mente del TCA il termine di “domicilio”
introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva
proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve,
quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI
rispettivamente dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere
costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere,
inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anni
à
periodo di carenza).
(…)”
Nel
Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo
2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:
"
(…) Il
concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile svizzero, quindi il
luogo ove una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente,
come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”
2.8.
Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata (__________1986),
cittadina svizzera, cresciuta a __________ (cfr. doc. 43A), ha sposato __________
(__________1985), cittadino italiano, il __________ 2014 ad __________ (cfr.
doc. D).
__________ ha
sempre lavorato in Italia e in Francia quale __________ (cfr. doc. DD-HH; I
pag. 2). Da ottobre 2017 egli risulta domiciliato a __________ (__________;
cfr. doc. GG) dove i suoi genitori, che risiedono nella regione __________,
sono proprietari di un appartamento (cfr. doc. I pag. 3) e dal giugno 2019 è
stato assunto a tempo indeterminato dalla __________ sempre con luogo di lavoro
a __________ (__________; cfr. doc. HH).
L’assicurata, del
resto, in uno scritto del 28 maggio 2018, ha affermato che suo marito viveva a __________
e già lavorava a __________ (__________) per la ditta __________ (cfr. doc.
10).
Il __________ 2014
è nato __________, primo figlio di RI 1 e __________ (cfr. doc. 1C).
La ricorrente, nel 2016, ha
chiesto di poter beneficiare dell’assegno integrativo e di prima infanzia (cfr.
doc. I pag. 2).
In particolare con decisione del
4 maggio 2017 la Cassa, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di
due persone, e meglio dell’insorgente e del figlio __________, le ha
riconosciuto un assegno integrativo di fr. 563.-- al mese e un assegno di prima
infanzia di fr. 826.-- al mese (fr. 836.-- mensili da gennaio 2018; cfr. doc.
3) per il periodo maggio 2017 - aprile 2018 (cfr. doc. 2, 1).
Con decisioni del 23 aprile 2018
l’amministrazione ha stabilito un AFI sempre di fr. 563.-- mensili e un API di
fr. 837.-- mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2018 (cfr. doc. 6; 5).
Il __________ 2018 a __________ è
nata __________, seconda figlia dei coniugi RI 1 (cfr. doc. 8C).
L’amministrazione, il 7 e l’8
giugno 2018, ha conseguentemente modificato i propri provvedimenti relativi
agli assegni.
L’assegno integrativo è stato
aumentato a fr. 998.-- mensili dal mese di aprile 2018 al mese di aprile 2019
(cfr. doc. 12; 14), mentre ha negato l’assegno di prima infanzia, in quanto il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite
annuo fissato dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali - Laps (cfr. doc. 11; 13).
Il 7 maggio 2019 è poi stato
riconosciuto alla ricorrente un AFI di fr. 1'016.-- al mese da maggio 2019 ad
aprile 2020 (cfr. doc. 21), aumentato a fr. 1'018.-- mensili da maggio a
dicembre 2020 e ridotto a fr. 848.-- al mese da gennaio ad aprile 2021 (cfr.
doc. 28; 30; 34). L’API è stato rifiutato (cfr. doc. 20; 27; 29).
A titolo di spesa per l’alloggio
non è mai stato computato alcunché (cfr. doc. 30; 29; 28; 27; 21; 20; 14; 13;
12; 11; 6; 5; 2, 1).
In effetti quale
indirizzo della ricorrente risultava “__________” a __________ dove abitavano i
suoi genitori (cfr. doc. E).
Contestualmente alla revisione
periodica degli assegni (cfr. art. 27 cpv. 1 Laps, 8 Reg.Laps) la Cassa, con
decisioni del 26 maggio 2021, ha respinto la richiesta dell’assicurata tendente
al rinnovo degli AFI e all’ottenimento degli API, poiché da informazioni in suo
possesso è emerso che il centro degli interessi della ricorrente era in Italia,
per cui non risultava domiciliata nel Cantone Ticino ai sensi degli art. 47 e
51 Laf (cfr. doc. 41; 40).
Più precisamente la parte resistente
è venuta a conoscenza del fatto che i figli __________ e __________ non hanno
mai frequentato la scuola elementare, rispettivamente la scuola dell’infanzia
in Ticino, bensì a __________ (cfr. doc. 39; 42; 44A).
Il 29 ottobre 2021
l’Ufficio Controllo Abitanti di __________ ha comunicato all’amministrazione
che la ricorrente il 30 giugno 2021 era partita dalla Svizzera con destinazione
__________ (cfr. doc. 43A). L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione
residente a __________ dell’assicurata, nonché dei figli __________ e __________,
ha avuto luogo il 9 giugno 2021 con decorrenza da quella data (cfr. doc. H).
L’11 gennaio
2022 la Cassa ha ordinato all’insorgente di restituire la somma di fr. 47'352 percepiti
indebitamente a titolo di assegni integrativi dal mese di settembre 2017 al mese
di aprile 2021e di prima infanzia dal mese di settembre 2018 al mese di maggio
2018, in quanto il suo centro d’interessi era in Italia (cfr. doc. C=45A;
consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A; consid.
1.1.).
2.9. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile
ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf
per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il
domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettiva
con
l'intenzione di stabilirsi durevolmente.
Determinante è
il luogo
dove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid.
2.5.; 2.6.)
.
In concreto, come visto, da una
parte, l’assicurata in Ticino risultava risiedere presso l’appartamento dei
suoi genitori e non aveva a proprio carico alcuna spesa di locazione (cfr.
consid. 2.8.). Dall’altra, a __________ il marito disponeva dell’abitazione di
proprietà dei suoi genitori che vivono in __________. Egli, del resto,
perlomeno da ottobre 2017 era domiciliato a __________ (cfr. doc. GG) e
almeno dalla primavera 2018 lavorava a __________, che dista 52 km da __________
(cfr. https://it.viamichelin.ch/).
I figli dell’insorgente, nati
nell’ottobre 2014 e nell’aprile 2018, hanno sempre e solo frequentato le scuole
dell’infanzia ed elementare a __________.
La ricorrente ha indicato di avere
deciso di iscrivere __________ alla scuola dell’infanzia a __________, poiché, siccome
“a seguito dell’introduzione del Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese del 2015 (cfr. Concordato HarmoS), in Cantone Ticino la Scuola
dell’infanzia può essere frequentata a partire dai 3 anni, a condizione però di
essere nati entro il 31 luglio. In caso contrario la Scuola dell’infanzia può e
deve essere frequentata a partire dal 4° anno di età”
, non voleva far
perdere il primo anno di Scuola dell’infanzia a __________, nato il __________
2014 (cfr. doc. I pag. 3).
Al riguardo il TCA rileva che è
vero che nel Cantone Ticino
“rispetto all'inizio della scolarità, il
Concordato prevede che a partire dai 4 anni tutti i bambini frequentino
obbligatoriamente la scuola dell'infanzia. In Ticino la scuola dell'infanzia
prevede una durata di 3 anni, il che significa che vi possono essere ammessi a
titolo facoltativo i bambini che hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo
anno di età.
L'obbligo di frequenza inizia con il compimento dei 4 anni entro il 31
luglio. In deroga a questo termine possono essere iscritti - su richiesta
motivata dell'autorità parentale - anche i bambini che compiono entro il 30
settembre i 3 anni (per l'entrata facoltativa) o i 4 anni (per l'entrata
obbligatoria)”
(cfr.
https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/armonizzazione-delle-strutture/
;
art. 6 Legge della scuola; art. 14 e 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e
sulla scuola elementare).
È altrettanto vero, tuttavia, che
in casu, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. III pag. 2), non sono
stati fatti valere particolari effetti negativi per Daniele connessi all’inizio
della Scuola dell’infanzia a quasi quattro anni invece che a quasi tre anni. Nemmeno
si intravedono vantaggi pratici associati a un inizio anticipato, visto che
l’assicurata in ogni caso non svolgeva un’attività lavorativa, per cui non si
rendeva necessaria una custodia specifica del figlio da parte di terzi.
Per quanto concerne eventuali
colloqui con potenziali datori di lavoro finalizzati a una possibile
assunzione, non va dimenticato che in Ticino abitano ad ogni modo i genitori
della ricorrente, sua sorella, come pure amici e conoscenti (cfr. doc. I; L; M)
a cui se del caso poteva rivolgersi.
In relazione al preteso rientro
giornaliero dei figli dell’insorgente in Ticino (cfr. doc. I), va evidenziato
che è poco verosimile che ogni mattina dei bambini in tenera età (__________ è
nat; doc. 44A; 42), quando a __________ la famiglia disponeva di un’abitazione (cfr.
per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, consid. 2.4.,
confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre 2019).
In effetti la parte ricorrente
stessa ha sottolineato di aver deciso
“di iscrivere il figlio alla Scuola
dell’infanzia in Italia, a __________, dove la famiglia del marito - che
risiede ed è domiciliata in __________ - possiede un appartamento in proprietà
(e dove è domiciliato in signor __________)”
(cfr. doc. I pag. 3).
In simili condizioni, tutto ben
considerato e ritenuto, da un lato, che giusta l’art. 23 cpv. 2 CC nessuno può
avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cfr. STF 8C_716/2017
del 20 agosto 2018 consid. 5.3.3.1), dall’altro, che in ogni caso l’assicurata,
dopo l’emanazione delle decisioni del 26 maggio 2021 di rifiuto degli AFI e
degli API in quanto domiciliata in Italia (cfr. doc. 41; 40; consid. 2.8.) -
peraltro non impugnate -,
il 9 giugno 2021
ha
iscritto lei e i figli
nell’anagrafe della popolazione residente
a __________ (cfr. doc. H),
occorre concludere, in applicazione del
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali
(cfr.
S
TF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3;
STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;
STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF
8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.,
STF 9C_316/2013 del
25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193 consid. 2 pag. 195
), che l’insorgente, dal settembre 2017, non aveva
il proprio domicilio ai sensi degli art. 47 cpv. 1 e 51 cpv. 1 Laf in Ticino,
bensì in Italia a __________.
Del resto il fatto che i genitori
e la sorella della ricorrente risiedano in Svizzera è ininfluente. Decisivo,
nel caso di specie, per stabilire dove si trovasse il suo centro degli interessi
personali e familiari (cfr. consid. 2.6.), è piuttosto la frequentazione delle
scuole da parte dei suoi figli in Italia, a __________, dove i suoceri sono
proprietari di un’abitazione e il marito vi è domiciliato (cfr. STF
8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid.
2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.)
.
Per completezza, con riferimento
ad eventuali amici o conoscenze in Ticino (cfr. doc. I; L; M), va osservato che
non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato
differente da quello in cui si risiede.
Abbondanzialmente va osservato
che in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale
federale ha evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione
certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi
per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre
2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha altresì statuito che:
"
(…) la
vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità
non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a
voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
39.2021.1 del 16 agosto 2021.
Neppure gli estratti del conto
postale dell’assicurata relativi agli anni 2017 – 2020 (cfr. doc. O) consentono
un esito differente della fattispecie. In effetti dagli stessi, che concernono
soltanto alcuni mesi del lasso di tempo menzionato, si evincono delle
operazioni effettuate (in particolare acquisti) in Ticino, che però non
permettono di ritenere che la medesima avesse domicilio in Ticino.
A questo proposito il TCA
aderisce a quanto affermato dall’amministrazione, e meglio che il fatto che la
ricorrente in alcuni mesi faccia acquisti prevalentemente in Ticino,
rispettivamente vi frequenti coi figli dei parchi giochi
“non va ad
inficiare le conclusioni della Cassa; d’altra parte, che i nonni materni
risiedano a __________ e che vi sia stata una frequentazione del loro
appartamento può rimanere pacifico”
(cfr. doc. III pag. 3).
Il medesimo ragionamento vale in
relazione ai consulti medici e all’intervento a cui è stato sottoposto __________
a __________ tra la fine di novembre 2018 e febbraio 2021 (cfr. doc. I pag. 12;
N).
Pure il richiamo per analogia
della dottrina concernente l’art. 4 LAS formulato dalla parte ricorrente (cfr.
doc. I pag. 8-9) non le è di alcun ausilio. Il domicilio assistenziale di cui
all’art. 4 LAS fa anch’esso riferimento all’art. 23 CC e va stabilito dove il richiedente
l’assistenza sociale risiede di fatto
e
dove vi è il “centro di vita”, ossia
il luogo dove si trovano, si concentrano le sue relazioni personali
(cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022
consid. 2.3.).
L’assicurata, pertanto, non
adempiendo a tutte le condizioni previste agli art. 47 e 51 Laf, da settembre
2017 ad aprile 2021, non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima
infanzia.
2.10. Da
un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi
degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni
integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di
prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.
In
concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di
attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano così
realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della
restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre
2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo va evidenziato che è
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale oggettivamente non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in
buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione
della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF
147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.
527-528, edizione francese).
2.11. A
proposito dell’importo da restituire per il lasso di tempo dal mese di
settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non
aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo
in questione.
Di conseguenza la somma di fr.
47'352.-- chiesta in restituzione dalla Cassa che corrisponde agli AFI e agli
API versati all’assicurata in tale lasso di tempo (cfr. doc. C=45A) si rivela
corretta.
L’insorgente non ha d’altronde
sollevato censure specifiche circa l’ammontare da restituire.
2.12. La parte ricorrente,
nell’impugnativa, ha indicato quali prove, oltre al richiamo dell’incarto della
Cassa - pervenuto con la risposta di causa (cfr. doc. III) -
“doc., testi, (…)”
(cfr. doc. I).
C
onformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che non può
essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che
è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti
atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale
è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo
di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid.
3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10/01+H 45/01 del 16 settembre
2002; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.9.; STCA 31.2019.17 del 22
febbraio 2021 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 9C_360/2020 del 22
febbraio 2021 (consid. 7.2.); STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).
In concreto non sono stati indicati
dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione, né sono stati
precisati i nominativi dei testi.
Inoltre i documenti
già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti
per quanto concerne la restituzione di prestazioni percepite a torto, nonché il
domicilio ai sensi della Laf consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza
ricorrere ad altre prove.
La domanda di assunzione di prove
formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.13. In
considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa
il 28 aprile 2022 deve essere confermata.
2.14. In
ambito di
assegni familiari cantonali
, per
quanto concerne la procedura dinanzi
al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa
legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.
33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf
).
L’art.
29 Lptca enuncia:
"
1
La
procedura è gratuita per le parti.
2
La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3
Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4
Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61 lett. a LPGA,
in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e
gratuita per le parti
; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f
bis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore
degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca
e solo sussidiariamente la LPGA
(per quanto non
disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2
del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co
ns
id. 2.8.).
E. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dellassegno integrativo:
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dellassegno di prima infanzia.
Lart. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
2.6. Lart. 23 CC enuncia che:
"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con lintenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio daffari. (cpv. 3)
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.;STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
2.7.Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
"Articolo 47 Condizioni del diritto allassegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, allattuale art. 24 LAF; ()
come pure che:
"Articolo 52 Condizioni del diritto allassegno di prima infanzia; famiglia biparentale
Corrisponde, nella sostanza, allattuale art. 32 LAF ()
Dal Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che
"4.3.2 Domicilio nel Cantone
4.3.2.1 Premessa
Come già rilevato, il domicilio è una delle condizioni del diritto allAFI e allAPI: per averne diritto il genitore (o i genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto, lassicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, ilTCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nellottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di domicilio con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dellart. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi della LAF.
A mente del TCA il termine di domicilio introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di residenza che aveva proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell11 gennaio 1994 deve, quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dellAFI rispettivamente dellAPI, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dellart. 23 CCS (ed avere, inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anniàperiodo di carenza).()
Nel Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettivacon l'intenzione di stabilirsi durevolmente.Determinante è il luogodove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
2.10. Da un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.
In concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano cosìrealizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).
2.11. A proposito dellimporto da restituire per il lasso di tempo dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo in questione.
2.13. In considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 28 aprile 2022 deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.39.2022.5
rs
Lugano
22 agosto 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto,in fatto
1.2. Contro la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 RI 1, rappresentata dallavv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo lannullamento della stessa (cfr. doc. I).
Nellimpugnativa la parte ricorrente ha asserito:
in diritto
Lart. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dellassegno integrativo:
Gli art. 51 e 52 Laf fissano le condizioni per poter beneficiare dellassegno di prima infanzia.
Lart. 51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:
2.6. Lart. 23 CC enuncia che:
"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con lintenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio daffari. (cpv. 3)
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr.STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.;STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
2.7.Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
"Articolo 47 Condizioni del diritto allassegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, allattuale art. 24 LAF; ()
come pure che:
"Articolo 52 Condizioni del diritto allassegno di prima infanzia; famiglia biparentale
Corrisponde, nella sostanza, allattuale art. 32 LAF ()
Dal Messaggio n° 5189 del 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia risulta che
"4.3.2 Domicilio nel Cantone
4.3.2.1 Premessa
Come già rilevato, il domicilio è una delle condizioni del diritto allAFI e allAPI: per averne diritto il genitore (o i genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto, lassicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11 febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, ilTCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nellottica di altre norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza interpreta il termine di domicilio con riferimento alla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile e meglio dellart. 23 CCS, esigendo semmai, in più, talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi della LAF.
A mente del TCA il termine di domicilio introdotto dal Gran Consiglio al posto di quello di residenza che aveva proposto il Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell11 gennaio 1994 deve, quindi, essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dellAFI rispettivamente dellAPI, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel Cantone un domicilio civile ai sensi dellart. 23 CCS (ed avere, inoltre, in Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anniàperiodo di carenza).()
Nel Messaggio n° 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016, riguardo agli AFI e API, figura il seguente passaggio:
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che ai sensi degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 51 cpv. 1 lett. a e c Laf per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia occorre avere il domicilio nel Cantone Ticino, inteso quale residenza effettivacon l'intenzione di stabilirsi durevolmente.Determinante è il luogodove si trova il centro degli interessi personali (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
2.10. Da un profilo oggettivo la ricorrente, non essendo domiciliata in Ticino ai sensi degli art. 47 e 51 Laf, ha effettivamente ricevuto indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo settembre 2017 - aprile 2021 e gli assegni di prima infanzia relativi al lasso di tempo settembre 2017 - maggio 2018.
In concreto sono, perciò, dati i presupposti per rivedere le decisioni iniziali di attribuzione degli AFI e degli API (cfr. consid. 2.4.) e risultano cosìrealizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr. consid. 2.4.).
2.11. A proposito dellimporto da restituire per il lasso di tempo dal mese di settembre 2017 al mese di aprile 2021, va considerato che la ricorrente non aveva diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia durante il periodo in questione.
2.13. In considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo emessa dalla Cassa il 28 aprile 2022 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti