Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla CO1affinché, se dati gli ulteriori presupposti, riconosca allassicurata il diritto allindennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2025. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2026.3
rs
Lugano
27 aprile 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 emanata da
Cassa CO1,______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra laltro, che lassicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
Lart. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto:
a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b.il coniuge del datore di lavoro occupato nellazienda di questultimo;
c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dellazienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nellazienda.
I disposti relativi allindennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso lapplicabilità dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI allassegnazione dellindennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101 lAlta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di unazienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:
"() Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. ()"
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, già citata, nella quale il Tribunale federale sviluppato le seguenti considerazioni:
"()
4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjointsde ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette claused'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.()"
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_105/2024 del 30 aprile 2024 consid. 2.2.; STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.; STF 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 Nr. 5 pag. 132; STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017)
LAlta Corte ha stabilito che linfluenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla sua posizione di socio.
Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, lAlta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a un assicurato che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento del 12 febbraio 2018 deciso a seguito dellintenzione di vendere limpresa, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socio (all80%; lulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socio dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socio e gerente con firma individuale.
Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponevaex legedi un potere determinante giusta lart. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dellinterruzione dei legami con la precedente società, nonché delleventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato lazienda nella quale lassicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In quelloccasione lAlta Corte ha negato il diritto allindennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
In risposta alliniziativa parlamentare Silberschmidt la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 3 luglio 2023, ha adottato un progetto preliminare che prevede di modificare la legge sullassicurazione contro la disoccupazione in tal senso (LADI; cfr.https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040).
Il Consiglio federale, il 10 aprile 2024, ha però espresso il suo favore al mantenimento dellostatus quo, indicando che la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100660.html).
Il 13 giugno 2024 il Consiglio nazionale ha, per contro, approvato la revisione legislativa della LADI, precisando chesono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale. Le persone che beneficiano dell'estensione del diritto alla disoccupazione e che sono nuovamente assunte nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della prestazione o nei tre anni successivi saranno tuttavia chiamate a rimborsare le indennità ricevute. Anche in questo caso si è formulata una eccezione per i lavoratori del settore culturale.(cfr.https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.8.).
Il 16 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha deciso che il disegno di legge doveva essere rivisto alla luce dei possibili abusi e delle ripercussioni finanziarie. Il dossier è stato rinviato alla sua commissione preparatoria (cfr.https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=65436; https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026_bsi0135.aspx).
Il 3 marzo 2026 il Consiglio degli Stati ha approvato una modifica della LADI. Nel relativo Comunicato Stampa figurano le seguenti indicazioni:
"()
Attualmentechi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, per esempio come socio o detentore di una partecipazione finanziaria; così come il coniuge che lavora nell'impresa, è tenuto a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per beneficiare delle prestazioni in caso dovesse restare senza lavoro deve però rinunciare definitivamente alla sua posizione.
Ci sono tuttavia delle situazioni in cui non è così facile liberarsi rapidamente di queste posizioni, ad esempio in caso di fallimento o quando c'è di mezzo un divorzio. Per questo, la riforma permetterà invece loro di disporre di un accesso più rapido e semplice all'indennità di disoccupazione. Saranno soggetti a un periodo di attesa di 20 giorni e riceveranno il 70% del salario assicurato (80% per chi deve occuparsi di eventuali figli).
Sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale.
Gli Stati hanno tuttavia modificato le altre condizioni, al fine di rafforzare ulteriormente la lotta controgli abusi. Queste devono essere applicate in modo diverso a seconda che l'impresa sia in liquidazione o meno. Si tratta di garantire che gli imprenditori si assumano le loro responsabilità, dato che una liquidazione richiede tempo. Se è stata pronunciata, le condizioni sono le stesse previste dal Consiglio nazionale.
Se l'impresa non è in liquidazione, le persone devono detenere meno del 50% della partecipazione finanziaria nell'impresa, non essere membri del consiglio di amministrazione e detenere meno del 33% delle quote sociali per poter percepire le indennità. Condizioni diverse si applicano anche ai coniugi che lavoravano nell'impresa.
Il Consiglio nazionale aveva deciso che, se le persone tornavano in azienda durante il periodo di riferimento o nei tre anni successivi, dovevano rimborsare le indennità percepite. Il Consiglio degli Stati ha respinto la clausola di rimborso, ma ha approvato una sospensione del diritto allindennità in questi casi. ()" (cfr.https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2026/20260303092149851194158159026_bsi084.aspx).
Il dossier è stato rinviato al Consiglio nazionale per lesame in merito alle divergenze (cfr.https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2026/20260303092149851194158159026_bsi084.aspx).
Si rileva, infine, che il Consiglio federale, in un rapporto del 6 dicembre 2024 realizzato in adempimento del postulato 20.4141 Ottimizzare la copertura sociale dei lavoratori indipendenti depositato il 24 settembre 2020 dal consigliere nazionale Benjamin Roduit, ha sì constatato che i lavoratori indipendenti non godono della medesima protezione sociale dei salariati, tuttavia lintroduzione di un obbligo assicurativo per migliorare la loro copertura sociale non sarebbe praticamente attuabile né da un punto di vista tecnico né tantomeno finanziario. Il CF è favorevole piuttosto a iniziative private che sostengono gli indipendenti nella costituzione di riserve (cfr.https://www.kbob.admin.ch/it/nsb?id=103401).
2.9.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO1affinché, se dati gli ulteriori presupposti, riconosca allassicurata il diritto allindennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2025.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti