Erwägungen (3 Absätze)
E. 14 aprile 2022) e lemanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, allassicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.
Inoltre in un giudizio 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato al quale, dopo essere stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dellUfficio AI, era stato negato il diritto a prestazioni dellassicurazione invalidità, lAlta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dallinoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 allemanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dellanticipo delle spese e delludienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corteha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e linoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili tempi morti.
Il Tribunale federale, per contro, in una sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia riguardante pretese nel settore AI, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza, ha deciso, nel contesto dellesame del diritto a ripetibili, che alla luce dellinsieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.
LAlta Corte, con pronunzia 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso lesistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nellambito AI, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dallAlta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.
In una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025, concernente una causa per ritardata giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare pretorile stralciata dai ruoli, la nostra Massima istanza ha puntualizzato che in quel caso iltempo impiegato per emanare la sentenza di appello, ossia diciassette mesidal deposito dellappello e quindici mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata la natura cautelare e sommaria della controversia.
Alla parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.
Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto lassicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dallassicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta lopposizione contro la decisione formale del
E. 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e linoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire loggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.
2.7. Lart. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticinovige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI), come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3. e nella STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
La presente vertenza riguarda un ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. consid. 1.4.; 2.2.).
Tale causa non costituisce una controversia relativa a prestazioni nel senso dellart. 61 lett. fbisLPGA (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.1.).
Di conseguenza, in concreto, constatata lassenza di una base legale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.76 del 23 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2025.61-62 del 14 novembre 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2025.34 del
E. 21 luglio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2023.6 del 15 maggio 2023 consid. 2.5.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2025.77
rs
Lugano
16 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 17 dicembre 2025 di
RI1,______
contro
Cassa CO1,______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
Gli atti sono, pertanto, stati trasmessi per ragione di competenza alla Cassa al fine dipronunciarsi sullistanza di revisione e riconsiderazione delladecisione su opposizione del 13 dicembre 2024 entro un termine adeguato.
In proposito è stato sottolineato che il TCA avrebbe potuto, in seguito, pronunciarsi solo su uneventuale decisione su opposizione emanata dallorgano amministrativo competente relativa alla domanda di revisione, visto che, da un lato, lautorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.
Dallaltro, il rifiuto di entrare in materia relativamente a una domanda di riconsiderazione non può fare loggetto di un controllo giudiziario, ritenuto che non è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso.
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
Di tenore analogo è l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) che prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.4. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un determinato termine.
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dallart. 29 cpv. 1 Cost. e dallart. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando lautorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura del procedimento, nonché l'insieme delle altre circostanze, fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, in particolare, il grado di complessità della controversia, la posta in gioco per linteressato, il comportamento di questultimo e delle autorità competenti (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a).
A tal proposito spetta, da una parte, allinteressato intraprendere determinati passi per invitare lautorità a decidere, sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. Daltra parte, lautorità, sebbene non le possano essere rimproverati alcuni tempi morti, inevitabili in una procedura, non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare leccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini unamministrazione della giustizia conforme alle regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. lAlta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di una controversia. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr.L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nellambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. Lintervento del giudice in relazione allordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora lamministrazione abbiamanifestamenteoltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dellincarto, con lobbiettivo di stabilire se laver ordinato un determinato provvedimento probatorio eramanifestamentesuperfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicatainRAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell8 maggio 2003 consid. 4.1).
Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia loggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente lemanazione dellatto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1.; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2;DTF 130 V 90).
2.5. In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, parzialmente pubblicata in DTF 135 I 119, lAlta Corte ha precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del 19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato lesame di diversi diritti fondamentali era al limite dellammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.
Con pronunzia 9C_220/2022 dell11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale lassicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.
Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e lemissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e lemanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, allassicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.
Inoltre in un giudizio 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato al quale, dopo essere stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dellUfficio AI, era stato negato il diritto a prestazioni dellassicurazione invalidità, lAlta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dallinoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 allemanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dellanticipo delle spese e delludienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corteha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e linoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili tempi morti.
Il Tribunale federale, per contro, in una sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia riguardante pretese nel settore AI, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza, ha deciso, nel contesto dellesame del diritto a ripetibili, che alla luce dellinsieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.
LAlta Corte, con pronunzia 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso lesistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nellambito AI, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dallAlta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.
In una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025, concernente una causa per ritardata giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare pretorile stralciata dai ruoli, la nostra Massima istanza ha puntualizzato che in quel caso iltempo impiegato per emanare la sentenza di appello, ossia diciassette mesidal deposito dellappello e quindici mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata la natura cautelare e sommaria della controversia.
Alla parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.
Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto lassicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dallassicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta lopposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e linoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire loggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.
2.7. Lart. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticinovige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI), come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3. e nella STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
La presente vertenza riguarda un ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. consid. 1.4.; 2.2.).
Tale causa non costituisce una controversia relativa a prestazioni nel senso dellart. 61 lett. fbisLPGA (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.1.).
Di conseguenza, in concreto, constatata lassenza di una base legale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.76 del 23 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2025.61-62 del 14 novembre 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2025.34 del 21 luglio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2023.6 del 15 maggio 2023 consid. 2.5.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti