opencaselaw.ch

38.2025.75

A. sospeso 31gg per dis. per colpa propria, avendo disdetto contratto di lavoro prima di ricevere visto (non garantito) per stabilirsi in UK e svolgere un postdoc (grazie a un fondo di ricerca CH). Sanzione ridotta a 23gg. Docum. uffic. UK indica di regola entro 3 settim. risposta a rich. visto

Ticino · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2025.75

rs

Lugano

20 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 14 novembre 2025 emanata da

Cassa CO1,______

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

In quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità, ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione (cfr. consid. 5.2.).

Ne discende, ponendo altresì mente alla giurisprudenza federale citata al consid. 2.6. e senza che si riveli necessario fare capo a ulteriore documentazione (cfr. doc. I;valutazione anticipata delle prove; cfr.STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.;STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.), che a ragione la Cassa ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.

2.8.La parte resistente ha inflitto ad RI1 una penalità di 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

Come visto, giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. a OADI vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova.

La sospensione in caso di colpa grave va da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 2 OADI).

Di conseguenza, tutto ben ponderato, la sospensione di 31 giorni, nel caso in esame non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze della presente evenienza e deve essere ridotta a 23 giorni di penalità (colpa mediamente grave).

La decisione su opposizione 14 novembre 2025 è, dunque, modificata nel senso che l’assicurato è sospeso per 23 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2.9.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.54 del 19 gennaio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti