Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2025.66
CL/gm
Lugano
9 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2025 emanata da
Cassa CO1,______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
"() En sopposantà la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid.2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242consid.2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.
In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2021.98 del 7 marzo 2022 consid.2.1.; STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9.in fine.
Nel caso di specie, come visto, il TCA con sentenza 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, pur confermando le richieste di restituzione nel principio, ha rinviato gli atti allamministrazione affinché, da una parte, ricalcolasse quanto dovuto in restituzione in rapporto alle prestazioni percepite indebitamente nei mesi di giugno e luglio 2023 e, daltra parte, verificasse che la parte dellimporto chiesto in restituzione relativo ai cinque giorni di sanzione inflitti allassicurata non fosse già stata computata in precedenza, posto che dalla documentazione allora in possesso di questa Corte tale elemento non risultava con certezza.
In concreto, con decisione su opposizione del 24 settembre 2025, la Cassa ha confermato la decisione del 24 giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.11.).
Come si evince dalla giurisprudenza federale e cantonale appena citata, lamministrazione, a seguito della STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, avrebbe, invece, dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.
In proposito è utile rilevare che, in effetti, a seguito dellacquisizione di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone allemanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022 consid. 3.4.; STF 8C_661/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.2.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze fattuali o nuovi mezzi di prova.
Una vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025; 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.4., confermata dalla STF 8C_427/2021 del 7 settembre 2021.
2.8. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti