Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2025.63
CL/gm
Lugano
23 febbraio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 25 settembre 2025 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,6501Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.3. In una sentenza 38.2010.40 del 24 gennaio 2011, il TCA si è pronunciato sul caso di un assicurato cui lamministrazione aveva negato il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari in ragione del fatto che le spese di viaggio riferite alloccupazione precedente erano uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego.
Dopo avere interpellato lUMA, questo Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che lavere svolto un mese di prova presso il medesimo datore che lo ha, poi, assunto, non poteva portare alla negazione dei sussidi per il solo fatto che le spese sono rimaste invariate quando, alcuni mesi dopo lassicurato ha iniziato unattività lucrativa presso quel datore di lavoro, ricordando quanto segue:
Questa Corte ha, quindi, accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti allamministrazione affinché determini nuovamente, se del caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e Th. Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in Soziale Sicherheit SBVR, 2a Ed. pag. 2418 n. 799), ritenuto che Secondo il TCA entrano in considerazione diverse possibilità in particolare quella di dedurre le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione per determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese sostenute nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di entrare in disoccupazione (consid. 2.4.).
A reddito mensile precedente
(guadagno assicurato)
Guadagno assicurato:
4654.00
Spese di viaggio:
331.05
Spese di vitto allesterno:
759.50
Spese di alloggio allesterno:
300.00
Totale spese:
./.
1390.55 (3)
Guadagno assicurato dedotte le spese
3263.45 (1)
B reddito mensile futuro
Salario futuro:
5470.85
Spese di viaggio:
331.05
Spese di vitto allesterno:
759.50
Spese di alloggio allesterno:
300.00
Totale spese:
./.
1390.55 (4)
Salario futuro dedotte le spese
4080.30 (2)
Non vi è, quindi, una perdita finanziaria.
2.6. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti