Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2025.60
rs
Lugano
2 febbraio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 emanata da
CO1,______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia chiesto al ricorrente la restituzione dellimporto di fr. 3'659.95, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei periodi di controllo di ottobre e di novembre 2024.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbiscpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto legida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 6.2.3.; STF 8C_665/2020 dell8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione;pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre lamministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123; STF 8C_755/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 6 pag. 16; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024 consid. 4.4.; STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
A norma dellart. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare unoccupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica, pertanto, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di unoccupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in proposito ha rilevato che per lidoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener conto della disponibilità temporale, dellecircostanze congiunturalie di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo dattività. Le effettive possibilità dassunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_10/2023 del 4 agosto 2023 consid. 2.2.; STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).
LAlta Corte ha pure stabilito che lidoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra lidoneità al collocamento e linidoneità al collocamento (idoneità parziale).
La persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di unpensumnormale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_486/2021 del 24 agosto 2021 consid. 3.2.; STF 8C445/2020 del 27 novembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.1.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere unoccupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.5. Il Tribunale federaleha stabilito il principio generale secondo cui lassicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr.STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.;STF 8C_435/2019 dell11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TFA nei giudizi C 274/99, C 278/99 e C 279/99 del 6 luglio 2001.
In quelle occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dalla SECO e ha deciso che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale e ad essere amministratore della ditta.
In particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo aver comunque ricordato che lobbligo di restituire le prestazioni indebitamente riscosse presuppone che siano soddisfatte le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione procedurale della decisione tramite la quale le prestazioni in questione sono state assegnate (doc. A1 pag. 1), si è limitata a indicare che la decisione di restituzione poggia sulla decisione su opposizione di inidoneità al collocamento emessa dalla Sezione del lavoro il 26 marzo 2025 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Come visto sopra, la sola circostanza che una decisione di inidoneità al collocamento sia stata emanata successivamente alla corresponsione delle indennità di disoccupazione non consente di concludere, segnatamente, che il versamento sia stato eseguito sulla base di una decisione errata in modo manifesto (cfr. consid. 2.6.).
La Cassa avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto fossero adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione processuale (cfr. consid. 2.2., 2.6.).
Sta, quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato sia in ogni caso corretto (cfr. STCA 38.2011.68 del 24 maggio 2012; STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002, confermata con STFA C 217/02 del 15 luglio 2003).
È stato, infatti, solamente a seguito della comunicazione del 9 dicembre 2024 al proprio consulente da parte del ricorrente con oggetto limminente partenza per lestero (cfr. doc. 19; 20) che la Sezione del lavoro, nel gennaio 2025, su segnalazione dellURC (cfr. doc. 26), ha verificato la sua idoneità al collocamento, giungendo alla conclusione che lassicurato non era idoneo dal 21 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025 (cfr. decisione del 17 febbraio 2025 confermata dalla decisione su opposizione del 26 marzo 2025; cfr. doc. 28; 49; consid. 1.1.).
2.9. Occorre, dunque, chiedersi se in concreto siano ossequiate le condizioni per procedere a una revisione processuale.
In simili condizioni deve essere concluso che nella presente evenienza nemmeno sono adempiuti i requisiti di una revisione processuale delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione allinsorgente per i mesi di ottobre e novembre 2024.
2.11.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti