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38.2025.49

A torto URC sospeso A. (5 gg) causa consegna tardiva ricerche 7/25. Ric. poteva legittim. credere, dopo colloquio di consulenza 24/7/25, che ric. esaminate e non più da consegnare. Del resto non più svolto ric. dopo 24/7. Da accert. TCA emerso che A. inviato ric. via mail prima del colloquio

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Sachverhalt

realmente succeduti il mio esercizio di ricerche lavorative veniva svolto nella sua totalità e qualità come richiesto da URC”. In particolare, il ricorrente sottolinea che:

"(…) nella fattispecie desidero precisare che nella data del 05 agosto 2025, per la quale scadeva il tempo di inoltro delle ricerche io mi trovavo a beneficio di un periodo di congedo peraltro concordato con la vs. consulente URC nella lettera del 24 luglio scorso dove veniva stabilito un congedo dei giorni del 04 agosto al 18 agosto 2025 compreso, essendo il termine di inoltro delle ricerche di lavorative con scadenza datata 05 agosto 2025 non vedo il mio obbligo della presentazione delle ricerche nella data da voi richiesta. (…)”

1.5.  Il 24 settembre 2025, il ricorrente ha comunicato a questa Corte che “la sezione URC di ______ sta facendo pressione che io firmo dei documenti successivamente alla data della mia iscrizione che risale da 08 gennaio 2025 e andava in periodo di assistenza AD dal 01 febbraio 2025 (…)”,per i quali, ove necessario si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).

1.6.  Nella propria risposta di causa del 24 settembre 2025, l’URC ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo in particolare valere quanto segue:

"(…) l’assicurato si iscrive presso l’Ufficio Regionale di Collocamento di ______ rivendicando il diritto alle prestazioni LADI a partire del 08.01.02025. L’assicurato è al terzo temine quadro con diritto alle indennità di disoccupazione. (…)

Ribadiamo che i giorni esenti dall’obbligo di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida giustificazione, le ricerche di lavoro prodotto tardivamente non possono più essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).

Al riguardo l’assicurato in data 08.01.2025 ha firmato il “Modulo – Registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” dove vi è indicato: “Per ogni periodo di controllo, la persona assicurata deve fornire all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 26 OADI)”.

Giova inoltre osservare che il signor RI1 è al suo terzo temine quadro con diritto alle indennità di disoccupazione e pertanto conosce bene la normativa LADI. (…)

Nel presente caso, l’assicurato doveva inviare le ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art. 26 cpv. 2 OADI. (…)” (cfr. doc. V)

1.7.  Il giorno seguente, preso atto dello scritto del ricorrente di data 24 settembre 2025, l’URC ha precisato quanto segue:

"(…) confermiamo che a seguito di un’inadempienza da parte della consulente del personale abbiamo dovuto chiedere all’assicurato di inviare nuovamente il formulario “autorizzazione per la trasmissione di dati personali”

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 novembre 2025, il ricorrente ha trasmesso anche a questa Corte (oltre che all’URC e ad ______) una “proposta lavorativa concreta per la quale nei mesi scorsi” ha indicato di avere “fatto notevoli sforzi”, chiedendo che “venga emessa con forma scritta la decisione del lavoro con guadagno intermedio previsto da SECO (…)” ed il riconoscimento delle“spese di formazione sostenute nei 2 mesi intercorsi” (cfr. doc. XII).

1.11.  Preso atto di quanto appena indicato, con scritto del 26 novembre 2025 (trasmesso al ricorrente il giorno seguente; cfr. doc. XV), l’URC ha ribadito che non sussistono nuovi elementi tali da modificare la decisione su opposizione resa nei confronti di RI1, rispettivamente, ha indicato di avere “informato per competenza la Cassa di disoccupazione e l’Ufficio delle misure attive” “per quanto attiene agli aspetti finanziari riguardo il guadagno intermedio e il rimborso spese per pendolari” (cfr. doc. XIV).

1.12.  In data 15 dicembre 2025, a fronte di quanto fatto valere dall’assicurato, il TCA ha sottoposto alla consulente URC, ______, la seguente richiesta di precisazioni:

"(…) in sede ricorsuale l’assicurato indica quanto segue:

“(…)da ultimo le mie ricerche di lavoro del mese di luglio sono state valutate complete nella data del 24/07/2025 con la mia consulente URC, questo viene evidenziato dalla stessa consulente nei suoi rapporti di verifica (protocollo di colloquio). (…)

La trasmissione a me non compete perché avevo dimostrato tutte le ricerche lavorative alla mia consulente in data 24 luglio. Questo viene anche vagliato e discusso nel protocollo allegato del 24 luglio ore 10:30.

Questo lavoro di ricerca si è protratto con visura documentale fino al 31 luglio 2025. (…)”(cfr. doc. I).

Nella propria replica, inoltre, RI1, osserva quanto segue:

“(…) ritorno brevemente alla data del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (…) che con la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi completo ed esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte (…)”(cfr. doc. VIII).

Relativamente a quanto precede, voglia precisare se, in occasione del colloquio di consulenza del 24 luglio 2025, il ricorrente ha portato con sé “un plico di ricerche”, che Le ha mostrato, ma che, però, non è stato trattenuto.

Qualora ciò fosse il caso, voglia indicare per quali motivi le “ricerche” in questione non sono state “trattenute”.

Voglia, infine, precisare se, nel corso del colloquio, Lei ha preso posizione, in particolare, sulle ricerche di lavoro per il periodo di controllo di luglio 2025 e se è stata affrontata la questione relativa alla loro consegna, se del caso anche alla luce dell’imminente assenza per vacanza dell’assicurato.” (cfr. doc. XVII).

1.13.  Il 7 gennaio 2026 la consulente URC ha risposto come segue:

"(…) sono andata a rivedere il rapporto scritto del 24.7.2025 nel nostro sistema ma non è stato annotato nulla in merito alla visione delle ricerche di lavoro in quanto è stato effettuato un bilancio previsto con il signor RI1 che effettuiamo con tutti gli assicurati attorno all’ottavo mese di permanenza in disoccupazione per fare il punto della situazione.

Le ricerche sono state visionate e restituite in quanto il mese non era ancora terminato ed ho richiesto all’assicurato di fare pervenire il formulario riassuntivo “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di tutte le ricerche che aveva effettuato da inizio a fine mese di luglio (che richiediamo tutti i mesi compilato e che lei fa sempre pervenire tramite jobroom) entro e non oltre il 5 agosto.

Essendo poi in vacanza dal 4 al 18 agosto, ho suggerito all’assicurato di essere previdente e di farci pervenire il modulo prima della sua partenza.

Purtroppo, il modulo è pervenuto in data 18.08.2025. (…)” (cfr. doc. XVIII)

consideratoin diritto

in ordine

2.1.La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnatache costituisce ilpresupposto e il contenutodella contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

Nella presente fattispecie, la decisione su opposizione emessa il 3 settembre 2025 dall’URC ed impugnata davanti a questa Corte da RI1 si pronuncia esclusivamente sulla sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità LADI inflitta al ricorrente in conseguenza della tardiva presentazione delle ricerche di lavoro relative al periodo di controllo del mese di luglio 2025.

Ogni altra censura o richiesta – in particolare con riferimento a quanto postulato dall’insorgente con lo scritto del 24 settembre 2025 (cfr. doc. III + 1/4) – esula dalla presente vertenza ed è, pertanto, irricevibile.

2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2025.

2.3.Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

"L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.4.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO, Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.D.Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5.  Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, annunciatosi nuovamente per il collocamento dall’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 5), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non avrebbe consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di luglio 2025 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

"(…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

"(…)La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août

2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé.(…)"

Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.

Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.

Cfr. pure STF 8C_270/2025 del 12 gennaio 2026 consid. 4.2.; STF 8C_658/2023 del 3 novembre 2023; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023.

2.6.Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2025, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione al più tardi entro martedì 5 agosto 2025 (cfr. consid. 2.2.).

L’assicurato, il 25 agosto 2025, dando seguito alla Richiesta di giustificazione del 18 agosto 2025 trasmessagli dall’URC, avendo constatato che il medesimo non aveva comprovato ricerche di lavoro per il mese di luglio 2025 (cfr. doc. 172), ha prodotto in forma cartacea le ricerche di lavoro del mese di luglio 2025, asserendo di avere avuto comunque con sé nel suo dossier le scansioni delle ricerche in occasione dell’incontro di controllo con l’URC del 24 luglio 2025 (cfr. doc. 165).

In allegato il ricorrente ha, in effetti, trasmesso all’URC il modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con le ricerche di lavoro effettuate dal 3 al 24 luglio 2025. Per ogni ricerca di lavoro effettuato da RI1, risulta in calce l’indicazione “salvato il 25.08.2025” (cfr. doc. 167-169).

L'amministrazione, con decisione del

E. 25 agosto 2025, confermata con decisione su opposizione del 3 settembre 2025, ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo tardiva la consegna delle ricerche di lavoro di luglio 2025 (cfr. doc. A1; A3; consid. 1.1.; 1.3.).

2.7.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

2.8.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.4 del 14 aprile 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2025.49

CL/RS/gm

Lugano

23 febbraio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 3 settembre 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento,______

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.1.  Con decisione del 25 agosto 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di______(in seguito: URC), ha sospeso RI1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di luglio 2025 (cfr. all. A3 a doc. I), con la seguente motivazione:

"(…) Non viene messa in discussione né la qualità delle ricerche e neanche la buona volontà dell’assicurato, ma le ricerche non sono state inviate entro il termine ma solo quando è stata spedita la nostra richiesta di giustificazione. Si procede con la sanzione minima di 5 giorni come ricerche giunte in ritardo e non mancanti (…)”

1.2.  L’assicurato, il 28 agosto 2025, ha interposto opposizione, indicando che il 5 agosto 2025 si trovava “a beneficio di un periodo di congedo peraltro concordato con la (…) consulente URC”(in concreto dal 4 al 18 agosto) e che quindi “alla data del 05 agosto da voi menzionata non sussisteva nessun mio obbligo di presentare le ricerche svolte nel mese di luglio 2025”, che RI1 ha sottolineato di avere svolto“rispettando i cannoni[recte: canoni]da (…) URC imposti, addirittura fino al 31.07.2025 per un totale di 20 ricerche lavorative”.

Nella sua opposizione, l’assicurato ha chiesto “una revisione della vostra decisione per un saldo di 2 giorni di penalità su 5 da voi stabilito. Avendo ancora beneficio di un 1 giorno di vacanza chiedo per favore che venga utilizzato come ricalcolo della vostra definitiva pronuncia. Con il mio auspicio che una soluzione di compromesso win/win possa dare ad entrambe le parti una soddisfacente serenità” (cfr. all. A2 a doc. I).

1.3.  Con decisione su opposizione del 3 settembre 2025, l’URC di ______ ha confermato il proprio provvedimento del 25 agosto 2025 rilevando:

"(…) i giorni esenti dall’obbligo di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida giustificazione, le ricerche di lavoro prodotte tardivamente non possono più essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).

La direttiva SECO ID B262 indica: “Durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed effettuare le ricerche di lavoro, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità”.

Nel presente caso era pertanto necessario inviare le ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art. 26 cpv. 2 OADI.

Segnaliamo inoltre che tramite la registrazione regolare (giornaliera o settimanale) delle ricerche di lavoro nella piattaforma Job-Room il sistema raccoglie le informazioni per generare e inviare automaticamente entro il temine di legge il formulario “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” indipendentemente dalla presenza o meno degli assicurati. (…)” (cfr. all. A1 a doc. I)

1.4.  Con tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti chiedendone “una revisione (…) poiché nella sostanza dei fatti realmente succeduti il mio esercizio di ricerche lavorative veniva svolto nella sua totalità e qualità come richiesto da URC”. In particolare, il ricorrente sottolinea che:

"(…) nella fattispecie desidero precisare che nella data del 05 agosto 2025, per la quale scadeva il tempo di inoltro delle ricerche io mi trovavo a beneficio di un periodo di congedo peraltro concordato con la vs. consulente URC nella lettera del 24 luglio scorso dove veniva stabilito un congedo dei giorni del 04 agosto al 18 agosto 2025 compreso, essendo il termine di inoltro delle ricerche di lavorative con scadenza datata 05 agosto 2025 non vedo il mio obbligo della presentazione delle ricerche nella data da voi richiesta. (…)”

1.5.  Il 24 settembre 2025, il ricorrente ha comunicato a questa Corte che “la sezione URC di ______ sta facendo pressione che io firmo dei documenti successivamente alla data della mia iscrizione che risale da 08 gennaio 2025 e andava in periodo di assistenza AD dal 01 febbraio 2025 (…)”,per i quali, ove necessario si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).

1.6.  Nella propria risposta di causa del 24 settembre 2025, l’URC ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo in particolare valere quanto segue:

"(…) l’assicurato si iscrive presso l’Ufficio Regionale di Collocamento di ______ rivendicando il diritto alle prestazioni LADI a partire del 08.01.02025. L’assicurato è al terzo temine quadro con diritto alle indennità di disoccupazione. (…)

Ribadiamo che i giorni esenti dall’obbligo di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida giustificazione, le ricerche di lavoro prodotto tardivamente non possono più essere prese in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI).

Al riguardo l’assicurato in data 08.01.2025 ha firmato il “Modulo – Registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” dove vi è indicato: “Per ogni periodo di controllo, la persona assicurata deve fornire all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 26 OADI)”.

Giova inoltre osservare che il signor RI1 è al suo terzo temine quadro con diritto alle indennità di disoccupazione e pertanto conosce bene la normativa LADI. (…)

Nel presente caso, l’assicurato doveva inviare le ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art. 26 cpv. 2 OADI. (…)” (cfr. doc. V)

1.7.  Il giorno seguente, preso atto dello scritto del ricorrente di data 24 settembre 2025, l’URC ha precisato quanto segue:

"(…) confermiamo che a seguito di un’inadempienza da parte della consulente del personale abbiamo dovuto chiedere all’assicurato di inviare nuovamente il formulario “autorizzazione per la trasmissione di dati personali” considerando che nel nostro archivio risulta unicamente la terza pagina datata 15.01.2025 e mancando le prime due pagine. Abbiamo richiesto anche la copia del formulario Azioni di reinserimento del primo colloquio di consulenza svolto il 15.01.2025 poiché mancante nel nostro archivio.

La richiesta era motivata dal desiderio di inviare alla vostra attenzione l’incarto completo anche se i documenti richiesti non sono rilevanti in merito alla sanzione oggetto del ricorso.

Siamo quindi dispiaciuti poiché in data 24.09.2025 vi abbiamo inviato l’incarto senza i documenti citati considerando che non li abbiamo ricevuti dall’assicurato.” (cfr. doc. VI)

1.8.  Con replica del 30 settembre 2025, il ricorrente ha prodotto le ricerche di lavoro svolte per il mese di settembre 2025, “dove si evidenzia con chiarezza la velocità delle menzogne che URC pone alla vostra attenzione, le mie ricerche sono svolte nei mesi ed a frequenza giornaliera e di questo produco estratto di 20/25 posizioni da vagliare con i consulenti URC a fine mese da consegnare a URC nei seguenti modi, di persona come già evidenziato in data 24 luglio presso la signora ______, per inserimento alla fine di ogni mese, per consegna brevi mano alla Sezione URC ed infine se necessario per spedizione postale. (…)”.

Sulle ricerche lavorative per il mese di luglio, poi, il ricorrente ha fatto valere quanto segue:

"(…) ritorno brevemente alla data del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (già nel vostro dossier) che con la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi completo ed esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte dal candidato RI1. Inoltre piccolo inciso con la consulente URC quel mattino del 24 luglio 2025 si doveva redigere un rapporto da firmare ma il computer URC non procedeva alla immissione dei dati, quando anche la elettronica URC ci si mette in mezzo! (…) chiedo di avere l’annullamento della sanzione dei 5 gg imposta perché non doveva essere applicata, questa sanzione si pone da una legge che prevede la consegna unicamente tramite il sistema elettronico delle ricerche di lavoro, io non sono mai stato istruito per questa procedura, né tantomeno ho firmato documenti con visure esclusivamente elettroniche quindi non avevo obbligo di pubblicare i dati sulla piattaforma URC attuale. Qui si preferisce costruire un cumulo di carta anziché riconoscere che nella sostanza le ricerche di lavoro sono state viste dal loro consulente e sono state vagliate con un ufficio esterno ditta ______ (…), in tutti e due i casi esiste una traccia con un rapporto scritto in archivio che il signor ______ si è guardato bene dal produrre a questi atti e indirettamente alla vostra opinione per un giudicare definitivo.” (cfr. doc. VIII)

1.9.  Preso atto della replica del ricorrente, in data 7 ottobre 2025 l’URC ha precisato che “in base alle argomentazioni addotte non sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la nostra decisione” (cfr. doc. X).

1.10.  Il 23 novembre 2025, il ricorrente ha trasmesso anche a questa Corte (oltre che all’URC e ad ______) una “proposta lavorativa concreta per la quale nei mesi scorsi” ha indicato di avere “fatto notevoli sforzi”, chiedendo che “venga emessa con forma scritta la decisione del lavoro con guadagno intermedio previsto da SECO (…)” ed il riconoscimento delle“spese di formazione sostenute nei 2 mesi intercorsi” (cfr. doc. XII).

1.11.  Preso atto di quanto appena indicato, con scritto del 26 novembre 2025 (trasmesso al ricorrente il giorno seguente; cfr. doc. XV), l’URC ha ribadito che non sussistono nuovi elementi tali da modificare la decisione su opposizione resa nei confronti di RI1, rispettivamente, ha indicato di avere “informato per competenza la Cassa di disoccupazione e l’Ufficio delle misure attive” “per quanto attiene agli aspetti finanziari riguardo il guadagno intermedio e il rimborso spese per pendolari” (cfr. doc. XIV).

1.12.  In data 15 dicembre 2025, a fronte di quanto fatto valere dall’assicurato, il TCA ha sottoposto alla consulente URC, ______, la seguente richiesta di precisazioni:

"(…) in sede ricorsuale l’assicurato indica quanto segue:

“(…)da ultimo le mie ricerche di lavoro del mese di luglio sono state valutate complete nella data del 24/07/2025 con la mia consulente URC, questo viene evidenziato dalla stessa consulente nei suoi rapporti di verifica (protocollo di colloquio). (…)

La trasmissione a me non compete perché avevo dimostrato tutte le ricerche lavorative alla mia consulente in data 24 luglio. Questo viene anche vagliato e discusso nel protocollo allegato del 24 luglio ore 10:30.

Questo lavoro di ricerca si è protratto con visura documentale fino al 31 luglio 2025. (…)”(cfr. doc. I).

Nella propria replica, inoltre, RI1, osserva quanto segue:

“(…) ritorno brevemente alla data del 24 luglio 2025 scorso io avevo un plico di ricerche (…) che con la consulente URC è stato valutato ma non trattenuto, quindi completo ed esaustivo della totalità e qualità delle ricerche svolte (…)”(cfr. doc. VIII).

Relativamente a quanto precede, voglia precisare se, in occasione del colloquio di consulenza del 24 luglio 2025, il ricorrente ha portato con sé “un plico di ricerche”, che Le ha mostrato, ma che, però, non è stato trattenuto.

Qualora ciò fosse il caso, voglia indicare per quali motivi le “ricerche” in questione non sono state “trattenute”.

Voglia, infine, precisare se, nel corso del colloquio, Lei ha preso posizione, in particolare, sulle ricerche di lavoro per il periodo di controllo di luglio 2025 e se è stata affrontata la questione relativa alla loro consegna, se del caso anche alla luce dell’imminente assenza per vacanza dell’assicurato.” (cfr. doc. XVII).

1.13.  Il 7 gennaio 2026 la consulente URC ha risposto come segue:

"(…) sono andata a rivedere il rapporto scritto del 24.7.2025 nel nostro sistema ma non è stato annotato nulla in merito alla visione delle ricerche di lavoro in quanto è stato effettuato un bilancio previsto con il signor RI1 che effettuiamo con tutti gli assicurati attorno all’ottavo mese di permanenza in disoccupazione per fare il punto della situazione.

Le ricerche sono state visionate e restituite in quanto il mese non era ancora terminato ed ho richiesto all’assicurato di fare pervenire il formulario riassuntivo “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di tutte le ricerche che aveva effettuato da inizio a fine mese di luglio (che richiediamo tutti i mesi compilato e che lei fa sempre pervenire tramite jobroom) entro e non oltre il 5 agosto.

Essendo poi in vacanza dal 4 al 18 agosto, ho suggerito all’assicurato di essere previdente e di farci pervenire il modulo prima della sua partenza.

Purtroppo, il modulo è pervenuto in data 18.08.2025. (…)” (cfr. doc. XVIII)

consideratoin diritto

in ordine

2.1.La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnatache costituisce ilpresupposto e il contenutodella contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

Nella presente fattispecie, la decisione su opposizione emessa il 3 settembre 2025 dall’URC ed impugnata davanti a questa Corte da RI1 si pronuncia esclusivamente sulla sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità LADI inflitta al ricorrente in conseguenza della tardiva presentazione delle ricerche di lavoro relative al periodo di controllo del mese di luglio 2025.

Ogni altra censura o richiesta – in particolare con riferimento a quanto postulato dall’insorgente con lo scritto del 24 settembre 2025 (cfr. doc. III + 1/4) – esula dalla presente vertenza ed è, pertanto, irricevibile.

2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2025.

2.3.Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

"L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.4.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO, Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.D.Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5.  Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, annunciatosi nuovamente per il collocamento dall’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 5), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non avrebbe consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di luglio 2025 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

"(…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

"(…)La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août

2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé.(…)"

Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.

Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.

Cfr. pure STF 8C_270/2025 del 12 gennaio 2026 consid. 4.2.; STF 8C_658/2023 del 3 novembre 2023; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023.

2.6.Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2025, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione al più tardi entro martedì 5 agosto 2025 (cfr. consid. 2.2.).

L’assicurato, il 25 agosto 2025, dando seguito alla Richiesta di giustificazione del 18 agosto 2025 trasmessagli dall’URC, avendo constatato che il medesimo non aveva comprovato ricerche di lavoro per il mese di luglio 2025 (cfr. doc. 172), ha prodotto in forma cartacea le ricerche di lavoro del mese di luglio 2025, asserendo di avere avuto comunque con sé nel suo dossier le scansioni delle ricerche in occasione dell’incontro di controllo con l’URC del 24 luglio 2025 (cfr. doc. 165).

In allegato il ricorrente ha, in effetti, trasmesso all’URC il modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con le ricerche di lavoro effettuate dal 3 al 24 luglio 2025. Per ogni ricerca di lavoro effettuato da RI1, risulta in calce l’indicazione “salvato il 25.08.2025” (cfr. doc. 167-169).

L'amministrazione, con decisione del 25 agosto 2025, confermata con decisione su opposizione del 3 settembre 2025, ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo tardiva la consegna delle ricerche di lavoro di luglio 2025 (cfr. doc. A1; A3; consid. 1.1.; 1.3.).

2.7.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

2.8.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.4 del 14 aprile 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti