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38.2025.40

Correttamente negato il diritto a percepire indennità per insolvenza. Assic. avrebbe dovuto agire in modo sollecito ed incisivo già durante rapporto lav. Dopo la fine del rapporto di lav. ha fatto spiccare PE, presentato comminatoria ma poi non ha più proseguito la proc. esecut., negligenza grave

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2025.40

CL/gm

Lugano

27 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 maggio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

Per quanto concerne le decisioni di questo Tribunale, giova rilevare che con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019, senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste, quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.

In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023;38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

Il 19 luglio 2024, il ricorrente ha presentato una prima domanda di indennità per insolvenza, facendo valere i propri crediti salariali relativi agli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo che lo aveva legato alla __________, per un totale che ha quantificato in fr. 21'666.- (cfr. doc. 120-121).

Il 16 settembre 2024, la Cassa ha chiesto via mail alla __________ di tramettere “le prove degli sforzi intrapresi a tuteli degli interessi salariali dell’assicurato durante e dopo la fine del rapporto di lavoro (lettere di sollecito, precetto, istanza …)”, oltre ai formulai di domanda di indennità per insolvenza, il modulo complementare, la notifica e la cessione di credito (cfr. doc. 103).

In assenza di un riscontro da parte della rappresentante dell’assicurato, la Cassa ha sollecitato la Sagl a provvedere nel senso di quanto richiesto, prima e via mail il 15 novembre 2024 (cfr. doc. 103), poi per iscritto il 30 dicembre successivo (cfr. doc. 102).

Con scritto pervenuto alla Cassa il 13 gennaio 2025, la __________ ha trasmesso all’amministrazione quanto segue:

Preso atto di tale ultimo documento, con mail del 13 gennaio 2025, la Cassa ha chiesto all’__________ di precisare “come è proseguito l’iter incasso da settembre 2023 al fallimento di giugno 2024” (cfr. doc. 92).

In assenza di riscontri, con decisione del 20 gennaio 2025 (cfr. doc 77-78), la Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza di RI 1. L’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di indennità del luglio 2024, ha motivato il proprio provvedimento come segue:

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti