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38.2025.37

A torto Cassa sospeso A. per 15gg (sanz. iniz. 35gg ridotta con dec. su opp.)per avere disdetto c.lavoro di durata indet.dopo essere stato assunto per impiego di durata deter.(3 mesi).Occ.di durata ind.divenuto inadegu.causa riduz.grado occ.da 70 a 50%.Inoltre al mom.iscriz.in AD già nuovo contratto

Ticino · 2025-07-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 cpv. 1 Cost.) perché non si era ancora pronunciata riguardo all’opposizione del 2 maggio 2025 (cfr. consid. 1.13.)

La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C_220/2022 dell11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.3., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_282/2024 del 24 maggio 2024; STCA42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2020.39-40 del 27 aprile 2020 consid. 2.2.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

È utile, in ogni caso, evidenziare cheuna violazione del diritto di essere sentito risulta sanata(cfr.STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa), allorché la persona lesaha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata dipienopoterecognitivo, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni(cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; 8C_729/2007 del 6 novembre 2008 consid. 2.).

Non va, del resto, dimenticato che, in applicazione del principio inquisitorio, il TCA può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

Al riguardo si evidenzia che di massima il TCA esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione(cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3; STCA 38.2023.37 del 12 giugno 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.77 del 3 ottobre 2022; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 38.2012.42 del 26 luglio 2012, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012),ad eccezione dei ricorsi per denegata e ritardata giustizia (cfr. art. 2 Lptca).

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, come in casu per quanto attiene alla richiesta di un’inchiesta amministrativa, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

La costante giurisprudenza federale ha, d’altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

2.10.  Per quanto concerne la richiesta dell’assicurato tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere (cfr. doc. I; VII), che in buona sostanza equivale a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va osservato che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_443/2023 del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 5.1.; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

Riguardo alla richiesta dell’insorgente tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere a lui spettanti è stato indicato che la stessa, la quale in buona sostanza equivaleva a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, era stata resa priva di oggetto dall’emanazione della sentenza (cfr. STCA 38.2025.28 consid. 2.14.).

2.11.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2025.37

rs

Lugano

30 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 giugno 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

1.2.  RI 1 il 29 marzo 2025, si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) a decorrere dal 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. 1; 36 inc. 38.2025.34).

1.3.  Con decisione su opposizione del 19 maggio 2025 l’URC ha confermato il proprio provvedimento del 2 maggio 2025 (cfr. doc. 32 inc. 38.2024.34) con il quale aveva sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 12 giorni dal 1° aprile 2025, non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. 36 inc. 38.2025.34).

La Cassa ha precisato che l’assicurato, al momento delle proprie dimissioni da __________, doveva prevedere di ritrovarsi in disoccupazione al termine del contratto di durata determinata (cfr. doc. 26 inc. 38.2025.34).

1.6.  Il 2 maggio 2025 RI 1 ha interposto opposizione contro la decisione del 28 aprile 2025 (cfr. doc. 34-35 inc. 38.2025.34) e il 21 maggio 2025 ha segnalato la sua grave situazione economica che gli rendeva difficile coprire le spese essenziali, come la pigione e la rata del leasing, chiedendo se fosse possibile ottenere un pagamento parziale degli importi trattenuti a titolo di anticipo (cfr. doc. 37 inc. 38.2025.34).

1.7.  La Cassa, il 22 maggio 2025, ha interpellato __________ come segue:

Potete confermarci se la tesi sostenuta dal vostro ex collaboratore risulta corrispondente a quanto in effetti si era prospettato?

In caso di risposta affermativa, potete indicarci le motivazioni di questa paventata riduzione dell’orario di lavoro?

1.8.  Il 28 maggio 2025 la Cassa ha comunicato all’assicurato di avere trasmesso al suo ex datore di lavoro uno scritto, come pure che il signor __________ avrebbe potuto dare seguito allo stesso all’inizio del mese di giugno, in quanto a quel momento era assente e che la risposta di quest’ultimo gli sarebbe stata trasmessa per osservazioni (cfr. doc. 44 inc. 38.2025.34).

Nella medesima data RI 1 ha ringraziato la Cassa dell’informazione riguardante le verifiche in corso presso l’ex datore di lavoro al fine di chiarire quanto da lui indicato (cfr. doc. 45 inc. 38.2025.34).

1.9.  __________, il 3 giugno 2025, ha asserito che“nel rispetto dei termini di disdetta abbiamo comunicato al Signor RI 1 la riduzione della percentuale di lavoro a far data dal 01.01.2025. Purtroppo ci siamo trovati a dover effettuare questa diminuzione della percentuale per poter far fronte alla forte diminuzione del lavoro prevista per i primi mesi dell’anno 2025”(cfr. doc. 46 inc. 38.2025.34).

1.10.  Il 4 giugno 2025 l’assicurato ha intimato alla Cassa di emettere una decisione su opposizione entro il 7 giugno 2025, affermando che non era stato rispettato l’obbligo legale di un trattamento rapido, equo e proporzionato alla sua situazione (cfr. doc. 47 inc. 38.2025.34).

1.11.  __________, Responsabile Cantonale, Amministrazione Centrale della Cassa, il 5 giugno 2025, ha inviato la seguente lettera all’assicurato, chiedendo un riscontro entro il 12 giugno 2025:

1.12.  Il 7 giugno 2025 l’interessato ha indicato, in particolare, che le ulteriori richieste della Cassa rappresentano un’illegittima estensione dell’oggetto del procedimento e configurano un comportamento inammissibile.

Egli ha specificato, da un lato, che le domande in questione incidono, senza alcuna pertinenza giuridica, nella sua sfera privata e personale, rafforzando“l’impressione fondata che si stiano cercando nuovi motivi sanzionatori per mantenere in vita una sospensione già smentita dai fatti”e violano il principio costituzionale della proporzionalità. Dall’altro, di avere deciso di contattare la redazione di __________, al fine di rendere pubblica tale situazione (cfr. doc. 51 inc. 38.2025.34).

1.13.  Il 21 luglio 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2025.34, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 giugno 2025, in cuiRI 1 aveva segnatamente lamentato da parte della Cassa la violazione del principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.) per non avere emanato, nonostante il sollecito del 4 giugno 2025 (cfr. consid. 1.10.), una decisione in relazione alla sua opposizione del 2 maggio 2025 (cfr. consid. 1.6.).

Pendente causa, e megliol’11 giugno 2025, la Cassa aveva, in effetti, emesso la relativa decisione su opposizione.

1.16.  L’assicurato, il 15 giugno 2025, ha informato di avere ricevuto da parte della Cassa un versamento di fr. 929.15 netti e che a suo avviso tale importo corrisponde a un pagamento parziale legato alla decisione (su opposizione) dell’11 giugno 2025, con la quale la sanzione originaria di 35 giorni è stata ridotta a 15,4 giorni di sospensione (cfr. doc. III+1).

in diritto

Al riguardo si evidenzia, peraltro, da una parte, che con sentenza 38.2025.34 il presidente del TCA, a seguito dell’emanazione, l’11 giugno 2025, della decisione su opposizione, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 giugno 2025, in cui RI 1 aveva lamentato, in particolare, la violazione da parte della Cassa del principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.) perché non si era ancora pronunciata riguardo all’opposizione del 2 maggio 2025 (cfr. consid. 1.13.)

La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C_220/2022 dell11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.3., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_282/2024 del 24 maggio 2024; STCA42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2020.39-40 del 27 aprile 2020 consid. 2.2.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

È utile, in ogni caso, evidenziare cheuna violazione del diritto di essere sentito risulta sanata(cfr.STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa), allorché la persona lesaha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata dipienopoterecognitivo, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni(cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; 8C_729/2007 del 6 novembre 2008 consid. 2.).

Non va, del resto, dimenticato che, in applicazione del principio inquisitorio, il TCA può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

Al riguardo si evidenzia che di massima il TCA esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione(cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3; STCA 38.2023.37 del 12 giugno 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.77 del 3 ottobre 2022; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 38.2012.42 del 26 luglio 2012, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012),ad eccezione dei ricorsi per denegata e ritardata giustizia (cfr. art. 2 Lptca).

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, come in casu per quanto attiene alla richiesta di un’inchiesta amministrativa, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

La costante giurisprudenza federale ha, d’altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

2.10.  Per quanto concerne la richiesta dell’assicurato tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere (cfr. doc. I; VII), che in buona sostanza equivale a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va osservato che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_443/2023 del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 5.1.; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

Riguardo alla richiesta dell’insorgente tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere a lui spettanti è stato indicato che la stessa, la quale in buona sostanza equivaleva a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, era stata resa priva di oggetto dall’emanazione della sentenza (cfr. STCA 38.2025.28 consid. 2.14.).

2.11.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni