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38.2025.19

A ragione la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni LADI erogate per i giorni in cui l'assicurato non aveva, di fatto, ingiustamente partcipato al POT assegnatogli

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Sachverhalt

determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

(cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.9.  In concreto, questa Corte rileva, innanzitutto, che al ricorrente era nota la durata del POT, ch’egli avrebbe dovuto frequentare dal 28 agosto al 27 novembre 2024.

A RI 1, inoltre, quantomeno da maggio 2024, allorquando era stato già assegnato a un PML, era pure noto che “la () cassa, () in caso di partecipazione ad un PML, anticipa l’indennità di disoccupazione per tutto il mese a ricevuta del modulo IPA, senza attendere di ricevere il modulo Attestato presenze PML. A ricevuta a fine mese del modulo Attestato presenze PML da parte dell’organizzatore del PML, le rimborseremo le spese di partecipazione autorizzato () e rettificheremo, se il caso, la nostra registrazione dell’indennità, ad esempio per i giorni di assenza ingiustificata. Dedurremo l’eventuale importo versatole in troppo dai prossimi versamenti a suo favore ()” e, quindi, quali conseguenze eventuali giorni di assenza ingiustificata avrebbero comportato (cfr. doc. 6).

Già dopo una prima prolungata assenza giustificata, per malattia, tra fine agosto e la seconda metà di settembre 2024, inoltre, il ricorrente era rientrato al POT (cfr. supra consid. 2.6.).

Inoltre, nessuna comunicazione circa l’interruzione del POT (che fosse per malattia o per altri motivi) è mai pervenuta al ricorrente da parte dell’URC. Quest’ultimo, il 4 novembre 2024 è stato informato della conclusione a fine ottobre 2024 del rapporto di lavoro e quindi del termine dell’attività di guadagno intermedio.

A mente di questa Corte, conoscendo in termini di data di inizio e di fine la durata del POT (28 agosto – 27 novembre 2024), già notagli la necessità di riprendere il PML dopo un’assenza giustificata di diverse settimane, non avendo ricevuto comunicazioni relative all’interruzione del POT, in concreto, non sussisteva alcun motivo che mettesse l’assicurato nella condizione di poter ritenere, in buona fede, che il POT fosse stato interrotto.

Peraltro, l’organizzatore del POT - sebbene interpellato dalla Cassa unicamente dopo il ricorso presentato da RI 1 davanti al TCA - ha indicato che “fin dal primo giorno di presenza()Vengono[ndr: gli assicurati partecipanti al POT]anche informati che se il guadagno intermedio dovesse essere inferiore al 100% (8 ore al giorno, 40 a settimana), sono tenuti a venire per la differenza ore al POT e ancor più, finito il guadagno intermedio, riprendere il POT. Gli viene detto sempre al primo giorno che le interruzioni sono di pertinenza dell’URC e quindi fin quando non ricevono comunicazione da URC sono tenuti a completare il POT fino alla fine” (cfr. supra consid. 2.6.).

Tale presa di posizione è stata riportata nella risposta di causa dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.9.) ed è rimasta incontestata dal ricorrente, cui è stata trasmessa in copia (cfr. supra consid. 1.10.).

Giova, infine, ricordare, poi, che, informato in data 21 novembre 2024 dall’organizzatore del POT che il PML non era stato interrotto, a fronte delle assenze ingiustificate già maturate RI 1 non si è, come successivamente invece preteso, “recato subito alla __________ per concludere gli ultimi 3 giorni restanti” e non si è, quindi, “subito presentato per finire gli ultimi 3 giorni e per evitare di peggiorare ancora di più la situazione”(cfr. supra consid. 1.5.), ma ha, al contrario, deciso di aggiungere un ulteriore giorno di assenza ingiustificata, asseritamente perché, ha precisato, “() sto già lavorando per conto con mio fratello e ho degli appuntamenti importanti per la vendita di una casa”(cfr. supra consid. 2.6. in fine).

Del resto, già in sede d’opposizione il ricorrente aveva indicato:

“posso assumermi la colpa di non aver interpretato la situazione in modo corretto, e di non aver preso posizione e avvisato l’ente del mio possibile ritorno al programma POT” (cfr. supra consid. 1.5.).

Alla luce di tutto quanto precede, nel caso concreto, la pretesa buona fede del ricorrente non merita, quindi, tutela.

A titolo abbondanziale, il TCA rileva, poi, che quando la Cassa ha allestito il conteggio delle prestazioni LADI per il mese di novembre 2024, ignorava che il ricorrente, terminata l’attività di guadagno intermedio (circostanza della quale, peraltro, era a quel momento informato il solo URC e non la parte resistente), non si era ripresentato, al POT.

Tant’è che la Cassa ha proceduto ad allestire quel conteggio il 27 novembre 2024, quindi prima di ricevere l’attestato __________ per quel mese, che, come visto, data del 28 novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.6.).

In simili condizioni, nessuna violazione del dovere di informazione può essere ascritta alla Cassa.

Del resto, se anche avesse avuto eventuali dubbi circa la prosecuzione del POT dalla fine dell’attività di guadagno intermedio alla scadenza del PML assegnatogli, RI 1, asseritamente intimorito dal preteso malumore della propria collocatrice URC (cfr. supra consid. 2.6.), non avrebbe avuto alcun motivo per non prendere almeno contatto con __________ o con l’amministrazione e chiedere informazioni in tal senso.

Non lo ha fatto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione) le suindicate argomentazioni del ricorrente si rivelano ininfluenti.

2.12.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione) le suindicate argomentazioni del ricorrente si rivelano ininfluenti.

2.12.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2025.19

CL/gm

Lugano

1° settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 marzo 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3.L’art. 8 cpv. 1 LADI, relativo ai presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, enuncia:

L’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

L’art. 17 LADI stabilisce che:

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti  speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Giova accennare brevemente ai passi che hanno portato all’entrata in vigore dell’art. 59b LADI e quindi al riconoscimento di indennità giornaliere per i giorni durante i quali gli assicurati partecipano ad un provvedimento, tra gli altri e come nel caso concreto, di occupazione.

In una sentenza 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008 il Tribunale federale ha così illustrato l’evoluzione della legislazione relativa alle prestazioni da versare agli assicurati che partecipano ad un provvedimento del mercato del lavoro (ed esempio ad un programma occupazionale temporaneo, POT):

2.8.  Il ricorrente pretende che il suo mancato rientro al POT, una volta terminata l’attività di guadagno intermedio e quindi la relativa assenza giustificata dal PML, sarebbe imputabile alla “confusione nella gestione della mia situazione lavorativa e da una mancanza di comunicazione chiara da parte degli enti coinvolti” (cfr. supra consid. 1.5.).

In particolare, RI 1 ha lamentato, già in sede di opposizione, di avere “atteso poi istruzioni da parte della disoccupazione o dell’ente __________ per ricominciare il programma o finire i giorni che mancavano, ma nel periodo di 15-17 giorni dopo la chiusura non ho ricevuto nessuna indicazione”, per poi indicare di aver creduto “che ci fosse un periodo di attesa prima del mio rientro” (cfr. supra consid. 1.5.).

“Non potete immaginare come mi sia sentito in quel momento perché io ho cercato di fare tutto in buona fede avvisando la disoccupazione e ora sono fregato. Mi sono recato subito alla __________ per concludere gli ultimi 3 giorni restanti e così ho poi chiuso il programma. Onestamente sono sorpreso che il POT fosse ancora in funzione e non è stato interrotto già quando ho fatto un mese e mezzo di malattia. Poi ho fatto 1 mese di prova di lavoro e mi è davvero sembrato strano che non fosse stato interrotto. Per questo ho aspettato notizie su come procedere essendo la prima volta che succede tutto questo” (cfr. supra consid. 1.5.).

In sede ricorsuale, RI 1 ha poi precisato che, “In data 27.08.2024 sono stato iscritto dall'URC a un POT presso la __________ di durata 3 mesi con termine 27.11.2024. Conoscevo già bene il posto, perché alcuni anni prima, avevo fatto già un programma per loro, motivo del perché, ho scelto di fare il POT presso __________. ()

Soltanto in data 21.11.2024 ho ricevuto una comunicazione dalla __________ che il programma stava per finire. Di conseguenza mi sono recato per finire gli ultimi giorni rimanenti.” (cfr. supra consid 1.7.).

In aggiunta, il ricorrente fa valere che “In data 4.11 .2024 ho avvisato la mia collocatrice con un email formale dove sottoponevo la chiusura della collaborazione del mese di prova lavoro presso la ditta __________. Non ho mai ricevuto una risposta in merito ()”, “La __________ era anche a conoscenza del periodo di prova che ho fatto, tramite foglio firmato con anche nome della ditta e periodo. Ricordo anche di aver comunicato verbalmente che se avessi firmato un contratto dopo la prova, l'avrei mandato in copia al responsabile della __________.

Non sono mai stato informato né da __________ né dalla collocatrice, su come mi sarei dovuto comportare se non avessi firmato un contratto, e sul possibile ritorno immediato al POT dopo la prova lavorativa. Viste le numerose assenze fatte durante il POT ho anche pensato che il programma fosse stato interrotto e aspettavo una lettera scritta per posta con il rientro ufficiale al programma.” (cfr. supra consid. 1.7.).

Con riferimento a tali censure, il TCA rileva chel’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola l’“Informazione e consulenza”ha il seguente tenore:

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS/RSAS 2001 pag. 524 seg.(527)).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS/RSAS 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).

La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

(cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.9.  In concreto, questa Corte rileva, innanzitutto, che al ricorrente era nota la durata del POT, ch’egli avrebbe dovuto frequentare dal 28 agosto al 27 novembre 2024.

A RI 1, inoltre, quantomeno da maggio 2024, allorquando era stato già assegnato a un PML, era pure noto che “la () cassa, () in caso di partecipazione ad un PML, anticipa l’indennità di disoccupazione per tutto il mese a ricevuta del modulo IPA, senza attendere di ricevere il modulo Attestato presenze PML. A ricevuta a fine mese del modulo Attestato presenze PML da parte dell’organizzatore del PML, le rimborseremo le spese di partecipazione autorizzato () e rettificheremo, se il caso, la nostra registrazione dell’indennità, ad esempio per i giorni di assenza ingiustificata. Dedurremo l’eventuale importo versatole in troppo dai prossimi versamenti a suo favore ()” e, quindi, quali conseguenze eventuali giorni di assenza ingiustificata avrebbero comportato (cfr. doc. 6).

Già dopo una prima prolungata assenza giustificata, per malattia, tra fine agosto e la seconda metà di settembre 2024, inoltre, il ricorrente era rientrato al POT (cfr. supra consid. 2.6.).

Inoltre, nessuna comunicazione circa l’interruzione del POT (che fosse per malattia o per altri motivi) è mai pervenuta al ricorrente da parte dell’URC. Quest’ultimo, il 4 novembre 2024 è stato informato della conclusione a fine ottobre 2024 del rapporto di lavoro e quindi del termine dell’attività di guadagno intermedio.

A mente di questa Corte, conoscendo in termini di data di inizio e di fine la durata del POT (28 agosto – 27 novembre 2024), già notagli la necessità di riprendere il PML dopo un’assenza giustificata di diverse settimane, non avendo ricevuto comunicazioni relative all’interruzione del POT, in concreto, non sussisteva alcun motivo che mettesse l’assicurato nella condizione di poter ritenere, in buona fede, che il POT fosse stato interrotto.

Peraltro, l’organizzatore del POT - sebbene interpellato dalla Cassa unicamente dopo il ricorso presentato da RI 1 davanti al TCA - ha indicato che “fin dal primo giorno di presenza()Vengono[ndr: gli assicurati partecipanti al POT]anche informati che se il guadagno intermedio dovesse essere inferiore al 100% (8 ore al giorno, 40 a settimana), sono tenuti a venire per la differenza ore al POT e ancor più, finito il guadagno intermedio, riprendere il POT. Gli viene detto sempre al primo giorno che le interruzioni sono di pertinenza dell’URC e quindi fin quando non ricevono comunicazione da URC sono tenuti a completare il POT fino alla fine” (cfr. supra consid. 2.6.).

Tale presa di posizione è stata riportata nella risposta di causa dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.9.) ed è rimasta incontestata dal ricorrente, cui è stata trasmessa in copia (cfr. supra consid. 1.10.).

Giova, infine, ricordare, poi, che, informato in data 21 novembre 2024 dall’organizzatore del POT che il PML non era stato interrotto, a fronte delle assenze ingiustificate già maturate RI 1 non si è, come successivamente invece preteso, “recato subito alla __________ per concludere gli ultimi 3 giorni restanti” e non si è, quindi, “subito presentato per finire gli ultimi 3 giorni e per evitare di peggiorare ancora di più la situazione”(cfr. supra consid. 1.5.), ma ha, al contrario, deciso di aggiungere un ulteriore giorno di assenza ingiustificata, asseritamente perché, ha precisato, “() sto già lavorando per conto con mio fratello e ho degli appuntamenti importanti per la vendita di una casa”(cfr. supra consid. 2.6. in fine).

Del resto, già in sede d’opposizione il ricorrente aveva indicato:

“posso assumermi la colpa di non aver interpretato la situazione in modo corretto, e di non aver preso posizione e avvisato l’ente del mio possibile ritorno al programma POT” (cfr. supra consid. 1.5.).

Alla luce di tutto quanto precede, nel caso concreto, la pretesa buona fede del ricorrente non merita, quindi, tutela.

A titolo abbondanziale, il TCA rileva, poi, che quando la Cassa ha allestito il conteggio delle prestazioni LADI per il mese di novembre 2024, ignorava che il ricorrente, terminata l’attività di guadagno intermedio (circostanza della quale, peraltro, era a quel momento informato il solo URC e non la parte resistente), non si era ripresentato, al POT.

Tant’è che la Cassa ha proceduto ad allestire quel conteggio il 27 novembre 2024, quindi prima di ricevere l’attestato __________ per quel mese, che, come visto, data del 28 novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.6.).

In simili condizioni, nessuna violazione del dovere di informazione può essere ascritta alla Cassa.

Del resto, se anche avesse avuto eventuali dubbi circa la prosecuzione del POT dalla fine dell’attività di guadagno intermedio alla scadenza del PML assegnatogli, RI 1, asseritamente intimorito dal preteso malumore della propria collocatrice URC (cfr. supra consid. 2.6.), non avrebbe avuto alcun motivo per non prendere almeno contatto con __________ o con l’amministrazione e chiedere informazioni in tal senso.

Non lo ha fatto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione) le suindicate argomentazioni del ricorrente si rivelano ininfluenti.

2.12.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti