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38.2024.41

Rifiuto condono: difetta requisito buona fede. Grave negligenza: non comunicato alla Cassa di aver svolto un'attività lavorativa indipendente per otto mesi. L’insorgente ha disatteso obblighi ex art. 31 LPGA

Ticino · 2024-10-14 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Nel caso specifico, lo scrivente Ufficio non dispone di elementi sufficienti per imputare una negligenza all’assicurato, siccome egli sostiene di aver preso contatto con gli organi preposti al fine di verificare la procedura da intraprendere se avesse beneficiato delle indennità Corona essendo iscritto in disoccupazione. Tuttavia, ritenuto che non si può risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale, si può sostenere che il presupposto relativo alla buona fede è adempiuto.

E. 4 Per quanto concerne la valutazione del grave rigore economico (…) non risulta nessuna disponibilità eccedente l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, ragione per cui è possibile concludere che la restituzione causerebbe al signor RI 1 una situazione economica di grave rigore.” 2.7.  Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva innanzitutto che i fatti in base ai quali una cassa di disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA 2003 N. 12 pag. 122). In effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di restituzione. In concreto, condonata la restituzione delle prestazioni LADI percepite da RI 1 per il periodo da gennaio ad aprile 2021, ciò che rimane contestato al ricorrente è sostanzialmente di non avere annunciato, nei formulari IPA dei successivi mesi, e meglio da maggio a novembre 2021, di avere svolto un’attività indipendente e di avere pertanto ottenuto, per quel lasso temporale, indebitamente le indennità di disoccupazione. La tesi ricorsuale, secondo cui il ricorrente ha sempre “ dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla Cassa ”, che, a mente di RI 1, avrebbe fondato i propri calcoli sul fatturato comunicato di volta in volta e non sull’incassato, non ne soccorre la posizione, né fornisce una spiegazione circa i motivi del mancato annuncio in merito all’attività indipendente svolta nei formulari IPA di otto mesi. Nemmeno viene in soccorso del ricorrente la tesi secondo cui in una “ parallela procedura, per le stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli è stato concesso ”. Come visto, infatti, l’altra procedura di restituzione, prima, e di condono, poi, concerneva la mancata dichiarazione da parte di RI 1 del percepimento, in relazione alla sua attività indipendente, di indennità COVID, laddove la buona fede del ricorrente è stata riconosciuta (ed il condono, dato l’altro presupposto che vi sottende, riconosciuto) unicamente sulla base del fatto che la Sezione del lavoro non disponeva “di elementi sufficienti per imputare una negligenza all’assicurato ”, dal momento che non è stato possibile “ risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale ” (cfr. supra consid. 2.6.). Tutt’altra questione è, invece, il mancato annuncio dell’attività indipendente svolta tra maggio e novembre 2021 nei relativi formulari IPA. In primo luogo, il TCA rammenta per i mesi precedenti, e quindi da gennaio ad aprile 2021, sui medesimi formulari RI 1 aveva annunciato correttamente di avere svolto la propria attività, di modo che sapeva come avrebbe dovuto compilare i moduli IPA anche per il periodo successivo, senza abbisognare di ulteriori informazioni che del resto nemmeno fa valere di avere, in questa circostanza, richiesto. In secondo luogo, emerge tanto dai contratti in atti, quanto dalle fatture che l’amministrazione ha ricevuto dai clienti della __________, che anche da maggio a novembre 2021 il ricorrente ha svolto degli incarichi per conto della propria ditta individuale. Dalle fatture trasmesse dai clienti della __________, rispettivamente, dai contratti ch’egli, per la sua ditta individuale, ha sottoscritto con __________ e __________ risulta, infatti, che RI 1 era chiamato a fornire a cadenza settimanale una serie di prestazioni (nei limiti imposti dalle settimane di ferie, rammentato, comunque, che ad agosto 2021 il ricorrente non è stato assente tutto il mese ma dal 2 al 25 agosto; cfr. all. a doc. 16), di modo che anche nel periodo da maggio a novembre egli ha svolto la propria attività indipendente. Questo Tribunale ricorda, peraltro, che con mail del 20 luglio 2023, confrontato al fatto che le fatture mensili esibite dai propri clienti all’amministrazione erano ben diverse da quelle ch’egli aveva da parte sua trasmesso (datate del dicembre 2021, cfr. supra consid 2.6.), RI 1 ha precisato che quanto in possesso della Cassa “ tramite mail del 17 luglio 2023 corrisponde al vero e sostituisce il contenuto della mail del 30.06 scorso ” (cfr. supra consid. 2.6.). In tal modo, egli ha quindi confermato sia che le fatture corrette erano quelle esibite dalle società clienti della sua ditta individuale, sia la veridicità del loro contenuto circa

- in particolare per quanto qui interessa - la regolarità delle ispezioni ch’era stato chiamato a svolgere tra maggio e novembre 2021. Quanto precede implica non solo che quanto aveva sostenuto il 30 giugno 2023 circa il fatto di non aver in sostanza svolto alcuna attività tra maggio e novembre 2021 poiché si “preparava” per il 2022 - e meglio che “ Nei mesi successivi, ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, non ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun guadagno intermedio in quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare consulenza nel campo delle mie competenze. (…) in tale periodo (maggio – novembre 2021) ho preparato tutto ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi offerte ed email di richiesta di consulenza (vedi mail allegate – richieste di consulenza-lavoro), che poi sono state in parte accolte e quindi permettermi un guadagno minimo nel 2022. (…) ” (cfr. supra consid. 2.6.) - non corrispondeva al vero, ma anche che le fatture che egli aveva trasmesso all’amministrazione, ad asserita comprova di tale inattività, erano “inesatte”. I moduli IPA, inoltre, riportano la chiara indicazione secondo cui “ La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione ” (sottolineatura della redattrice), di modo che non vi era spazio alcuno per pensare o ritenere sottointeso che delle attività lavorative svolte non dovessero essere segnalate o dovessero venire indicate solo al momento della fatturazione (ammesso e non concesso, per indicazione del ricorrente medesimo nella mail del 20 luglio 2023, che questa risalga, in definitiva a dicembre 2021). L’invocata violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1), laddove RI 1 pretende che a fronte del condono del condono già concessogli nell’ambito del precedente provvedimento, rispettivamente, in relazione alla restituzione chiestagli per il periodo da gennaio ad aprile 2021, in concreto nuovamente deve essere riconosciuta la sua buona fede, nemmeno può soccorrere la tesi del ricorrente. Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6. In concreto, il TCA rileva che la procedura di restituzione / condono che ha visto coinvolto RI 1 per le prestazioni percepite indebitamente quando riceveva le indennità COVID, non annunciate alla Cassa, differisce dalla presente laddove la necessità di completare i formulari IPA, così come il modo in cui ciò andava fatto, erano chiari al ricorrente. L’errato computo da parte della Cassa di quanto mensilmente il ricorrente percepiva in relazione al mandato tra la __________ e la sua ditta individuale, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 allorquando il contratto tra le due aziende è stato sottoscritto solo a fine aprile 2021, pure differisce dalla situazione sulla quale il TCA è qui chiamato a pronunciarsi. L’errore di calcolo per il periodo gennaio-aprile 2021 è stato riconosciuto dalla Cassa e la Sezione del lavoro ha stabilito che la restituzione del relativo importo andava condonata poiché la riconsiderazione dell’ammontare richiesto in restituzione da parte di __________ “equivale a riconoscere, nell’ambito della presente procedura di condono, che per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero dovute e debitamente percepite ”, ammettendo “ di conseguenza ” la buona fede del ricorrente limitatamente a questo breve periodo. Nella fattispecie, occorre concludere che il ricorrente era consapevole (e questo già solo poiché per i mesi precedenti l’attività svolta a titolo indipendente era stata annunciata), d’un lato, di dovere annunciare alle Cassa qualsiasi attività lavorativa svolta (e le entrate percepite) e, d’altro lato, di quali potevano essere le conseguenze di un’indebita percezione delle prestazioni LADI ricevute senza annunciare le attività lavorative svolte. Non vi sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9 Cost.) del ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che gli permettessero di legittimamente credere di non dover annunciare anche l’attività svolta a titolo indipendente tra maggio e novembre 2021. Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che RI 1 già sapeva come avrebbe dovuto comunicare alla Cassa nei formulari IPA le attività svolte, così come lo aveva fatto per il periodo gennaio-aprile 2021 (cfr. supra consid. 2.6.). Non comunicando nulla alla Cassa riguardo all’attività indipendente svolta tra maggio e novembre 2021, rispettivamente, nulla indicando circa le relative entrate, l’insorgente ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.). La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando l’assicurato era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo in questione. Il TCA ribadisce che l’indicazione presente sui moduli IPA è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente supporre di non dover annunciare eventuali incarichi svolti per la propria ditta individuale (a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche un’attività lavorativa non retribuita deve essere annunciata e che l’omissione di tale comunicazione alla Cassa costituisce una grave negligenza; cfr. STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.). Ad esempio in una sentenza 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, l’Alta Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di farlo agisce con negligenza grave e non si può quindi riconoscerle la buona fede. Il TF ha specificato che in quel caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa, indipendentemente dalla sua natura. In una sentenza 8C_408/2017 del 2 agosto 2017 il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone. Questa Corte, con una sentenza 38.2019.34 del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle indennità di disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario senza annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato della resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente, ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA. A ragione, quindi, l’amministrazione aveva negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato, non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in questione, aveva commesso una grave negligenza. Si vedano anche la STCA 38.2022.53 del 24 ottobre 2022; la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 e la STCA 38.2022.50 del 26 settembre 2022. In simili condizioni la Sezione del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha commesso, quantomeno, una grave negligenza, segnatamente non indicando sui formulari mensili destinati alla Cassa di avere svolto, tra maggio e novembre 2021, la propria attività indipendente, né comunicando all’amministrazione le entrate derivanti da tale attività. 2.8. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione. Questa Corte rileva che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche del ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione. Questo tema non è, in ogni caso, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e). 2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2024.41

CL/gm

Lugano

14 ottobre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2024 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.5.  Nella sua risposta del 29 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa.

In particolare, l’amministrazione ha contestato le censure sollevate dall’avv. RA 1 ed osservato quanto segue:

1.6.  In data 11 settembre 2024, la parte ricorrente ha comunicato di non avere“altri mezzi di prova da presentare e ciò anche perché l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha nel frattempo già accolto e trasmesso al vostro lodevole Tribunale entrambi gli incarti che concernono l’assicurato e che comprovano, de facto, una disparità di trattamento con riferimento al riconoscimento della buona fede nel primo caso ed al rifiuto nel secondo caso. Pure nella risposta risulta confermato che all’assicurato può essere riconosciuta la buona fede; se non in toto perlomeno parzialmente. Sennonché, questo riconoscimento non può limitarsi al ricalcolo che è stato eseguito dalla Cassa e ciò appunto perché l’importo da restituire non è oggetto della presente procedura. Se è infatti confermata (e non contestata) una correzione dell’importo da restituire (di fr. 13'615.80), la buona fede dell’assicurato dev’essere invece confermata ed il condono conseguentemente integralmente concesso” (cfr. doc. V).

consideratoin diritto

2.2.  L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3.  L'art. 4 OPGA regola il condono.Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.4.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.5.  Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti,stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso(cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.

All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.

Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.

L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.

Nella fattispecie, occorre concludere che il ricorrente era consapevole (e questo già solo poiché per i mesi precedenti l’attività svolta a titolo indipendente era stata annunciata), d’un lato, di dovere annunciare alle Cassa qualsiasi attività lavorativa svolta (e le entrate percepite) e, d’altro lato, di quali potevano essere le conseguenze di un’indebita percezione delle prestazioni LADI ricevute senza annunciare le attività lavorative svolte.

Non vi sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9 Cost.) del ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che gli permettessero di legittimamente credere di non dover annunciare anche l’attività svolta a titolo indipendente tra maggio e novembre 2021. Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che RI 1 già sapeva come avrebbe dovuto comunicare alla Cassa nei formulari IPA le attività svolte, così come lo aveva fatto per il periodo gennaio-aprile 2021 (cfr. supra consid. 2.6.).

Non comunicando nulla alla Cassa riguardo all’attività indipendente svolta tra maggio e novembre 2021, rispettivamente, nulla indicando circa le relative entrate, l’insorgente ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando l’assicurato era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo in questione.

Il TCA ribadisce che l’indicazione presente sui moduli IPA è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente supporre di non dover annunciare eventuali incarichi svolti per la propria ditta individuale (a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche un’attività lavorativa non retribuita deve essere annunciata e che l’omissione di tale comunicazione alla Cassa costituisce una grave negligenza; cfr. STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).

2.9.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti