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38.2024.30

A ragione ad assicurato (la cui moglie ed i figli minorenni vivono in IT) negate IDI dal profilo del diritto nazionale in quanto la sua residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera. Atti, però, rinviati per valutazione fattispecie dal profilo del diritto internazionale. Parz. accolto

Ticino · 2024-03-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e laSTCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

2.3.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato il __________

1971) è un cittadino italiano, coniugato, in possesso di un permesso “C” di domicilio UE/AELS rilasciato da Canton Ticino il 15 marzo 2024 (data di entrata 2 giugno 2015) e valido fino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 23 e 31).

 Il ricorrente ha lavorato presso il __________ tra giugno e settembre 2022, in qualità di “__________”, poi presso __________ dal dicembre 2022 al maggio 2023 come “__________” ed infine presso __________, da maggio a settembre 2023 come “addetto lavanderia” (cfr. doc. 3, 4, 7 e 10).

Terminato tale ultimo rapporto lavorativo, RI 1 ha quindi richiesto e beneficiato dall’ottobre 2023 delle prestazioni LADI nel Canton __________, ove risiedeva (cfr. doc. 1 e 2).

Trasferitosi in Ticino a decorrere dal 1° marzo 2024, egli ha presentato nel nostro Cantone domanda di indennità di disoccupazione dando una disponibilità del 100% (cfr. doc. 23).

In data 28 marzo 2024, la Cassa ha posto al ricorrente una serie di quesiti ai quali egli ha risposto come segue:

"(…)

1.Lei è iscritto all’AIRE?

No

2.Di quanto locali è composto l’appartamento in __________?

2 locali

3.Quanto paga di affitto mensile?

CHF 770

4.Esiste un contratto di locazione?

5.Chi ha stipulato il contratto?

__________Nell’appartamento di __________ vive sa solo?

6.Dove risiede la sua famiglia?

Italia – __________ (moglie e figli)

7.In casa propria o in affitto?

Affitto

8.Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia?

Ho un permesso C valido

9.Dalla data di iscrizione in disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?

Ho un permesso C valido

10.Ha un veicolo privato?

No

11.Quale è il numero di targa?

/

12.Quale è la sua cassa malattia?

__________

13.Chi è il suo medico curante?

__________

14.Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

Ho un permesso C valido

15.Quali legami ha con la Svizzera?

Studi / permesso C valido

16.È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera?

No

17.È abbonato a giornali o riviste?

No”(cfr. doc. 28-29).

In allegato alle proprie risposte, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione i documenti seguenti:

Con decisione del 28 marzo 2024, la Cassa ha ritenuto che RI 1 non è residente in Svizzera ai sensi della LADI, ragione per la quali gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione. In particolare, l’amministrazione, nel motivare il proprio provvedimento, ha rilevato quanto segue:

"(…) Nel caso in esame la residenza dell’assicurato è a __________ – Italia. RI 1 non può pertanto essere ritenuto residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliere e non può essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di occupazione, in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 35).

RI 1 ha contestato la decisione resa nei suoi confronti dalla Cassa con due scritti, entrambi del 2 aprile 2024. Nel primo (“oggetto I opposizione presso Cassa CO 1”), facendo, in particolare, valere quanto segue:

"(…)

Come sapete, la mia iniziativa di autofinanziare il corso senza chiedere un aiuto e solo per facilitare il mio reinserimento visto che ho più di 50 e se quelli dell’Ufficio regionale del lavoro potessero intervenire pagando un indennizzo ai datori di lavoro e/o organizzando misure di formazioni per i nuovi assunti e facilitare il mio reinserimento nelle Casa di Cura visto che ho lavorato nel settore a __________ e sto facendo ulteriore formazione.

Malgrado le mie iniziative di autofinanziare il corso come strategia mia per facilitare il mio rapido reinserimento al lavoro, potevano aiutarmi con il programma di __________, che non hanno fatto, ma mi hanno chiesto di compilare la dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale (vedi allegato).

L’ufficio di collocamento regionale ha una comprovata esperienza nell’aiutare le persone in situazioni simili ad accedere ai benefici e al sostegno a cui hanno diritto, come nel mio caso, di avere accesso al guadagno intermedio durante il contratto di Stage, dato che l’iscrizione al corso è avvenuto quando era in vigore il mio contratto di lavoro. il vostro team di esperti mi ha invece consigliato di rivolgermi ai servizi LAPS della Città di __________ per richiedere l’assistenza sociale durante questo periodo si stage, ma ritengo che questo non sia corretto perché la mia indennità di disoccupazione è ancora aperta, quindi perché avrei bisogno dell’assistenza sociale?

La (…) LADI prevede che i Cantoni mettano a disposizione una serie di cosiddetti “provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML” (corsi, programmi d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, ecc.) ma fino ora sto lottando da solo per uscire dalla disoccupazione in quanto go 50 in su.

"(…) sono residente in Svizzera e precisamente detentore di un regolare permesso di soggiorno C dal 2020.

Ho lavorato regolarmente da più di 15 anni in Svizzera, e purtroppo beneficio attualmente dell’indennità di disoccupazione tra l’altro sospesa da regolari contratti di lavoro temporanei.

Ho ottenuto la possibilità di frequentare un corso Scuola __________ di __________, al fine di trovare più rapidamente possibile un impiego professionalmente più performante.

Ragione per cui ho deciso di avvicinarmi, in quanto dal Canton __________ e con la chiusura del Gottardo raggiungere la scuola era diventato quasi impossibile. Ho continuato nel frattempo sia a lavorare temporaneamente che a cercare lavoro.

Non ho mai usufruito di un permesso G per frontalieri e non è neanche mio interesse averlo, anche perché il centro dei miei affari è in Svizzera e non Italia e semmai è il contrario saranno i miei familiari che si trasferiranno qui.

Inoltre proprio una delle mie figlie risiede nel Canton __________, dove io stesso avevo la residenza fino a poco tempo fa.

Il corso serale che si svolge due volte alla settimana dalle 18.00 alle 22.00 il lunedì e il mercoledì e due sabati al mese dalle 08.00 alle 12.30 e non ho avuto alcun intoppo con il mio lavoro fino alla scadenza del contratto a settembre 2023.

La Casa per __________ che mi ha offerto un contratto di stage per 6 mesi dal 01/07/2024 al 31/12/2024 (allego conferma stage) per completare la mia formazione con un Diploma Cantonale di Assistente Cura.

Normalmente dovrebbe rientrare o in guadagno intermedio o spesso è la stessa cassa di compensazione che finanzia parte dello stage.

Come citano l’art. 17 comma 5 della legge, art. 59, 60, 64 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI.

È la stessa legge sulla disoccupazione all’articolo 8 che recita che se si è cittadini stranieri ma sia ha lavorato in Svizzera, si ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera a condizione di avere un permesso di domicilio o soggiorno.

Se si ha perso il lavoro, in Svizzera si ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione si si soddisfano le seguenti condizioni:

avere perso completamente o parzialmente l’impiego

avere lavorato come lavoratore dipendente per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni (eccezioni possibili)

risiede principalmente in Svizzera ….

Inoltre mi preme sottolineare che non è esatto affermare che una volta perso il lavoro in Svizzera non si ha alcun interesse a restare qua, perché il fine della disoccupazione è proprio di trovare il più velocemente possibile un altro impiego e in Svizzera, non in un Paese limitrofo.

Per queste ragioni vi chiedo cortesemente di rivalutare la mia richiesta, in quanto regolarmente residente in Svizzera da oltre 10 anni.

Inoltre prima del trasferimento tutti questi punti sono stati chiariti da dipendenti dei vostri uffici e non è mai sorto alcun dubbio a tal proposito” (cfr. doc. 36a).

In allegato alla propria opposizione, RI 1 ha prodotto quanto segue:

"In sintesi, la formazione dei dipendenti è un investimento prezioso per qualsiasi azienda, poiché migliora le competenze, il coinvolgimento e la stabilità del personale. La formazione e lo sviluppo possono migliorare le competenze dei dipendenti. Per questo motivo ho investito in me stesso pagando le spese di formazione per diventare competitivo dopo la formazione. Potete cortesemente assegnarmi un impiego presso Casa per Anziani, __________, __________ o Ospedale dove posso effettuare lo stage con possibilità di assunzione”.

"L’inserimento lavorativo è un aspetto cruciale per gli over 50. Malgrado i servizi di collocamento per aiutare le persone a qualificare e a rafforzare le proprie competenze lavorative, facilitando così l’ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro. non ho mai beneficiato, nonostante la mia richiesta. Ho dovuto pagare il corso di riqualificazione per avere maggiori possibilità di essere assunto dopo la formazione nel settore sanitario, dove la domanda è molto alta. Penso che le possibilità di un lavoro a tempo indeterminato dopo la mia formazione siano molto evidenti” (cfr. doc. 36f).

"Come gli avevo già preannunciato durante il nostro primo colloquio di consulenza, deve verificare con la Cassa CO 1 se c’è la possibilità che gli versino il guadagno intermedio durante il periodo di stage a tempo pieno da luglio a dicembre 2024. Se non dovesse avere diritto al guadagno intermedio gli consiglio di chiedere presso il Comune di __________, sportello LAPS, per poterlo sostenere economicamente durante i 6 mesi di stage” (cfr. doc. 36g).

"(…)

1) Quale figlia vive in Svizzera e quale in Italia?

__________ nata il __________/1997 in __________ vive in Svizzera e precisamente __________, in quanto è ancora assunta presso il __________ una volta concluso il contratto si trasferirà dal padre.

Nomi dei figli che vivono in Italia:

2) Per quale motivo, nel contratto di locazione, non figura la figlia che risiede con lui a __________?

3) Le inviamo il “formulario verifica residenza in Svizzera”. Lo stesso deve essere compilato e firmato nuovamente in quanto vi sono alcune risposte, cerchiate in quello precedente che alleghiamo alla presente, le quali non sono pertinenti con quanto richiesto.

4) Ci occorre inoltre il certificato della residenza in Svizzera e il documento inerente lo stato di famiglia.

5) Per quale motivo il signor RI 1 non ha mai richiesto gli assegni per le figlie? Le inoltriamo l’apposito formulario da voler compilare, firmare e ritornare anch’esso alla nostra amministrazione.

Il signor RI 1 ha usufruito degli assegni per i figli fino al 2021 fino al contratto con il __________, dopodiché è la moglie che li ha percepiti, perché legalmente vengono erogati solo una volta.” (cfr. doc. 40 e 45).

In particolare, in rapporto alle precedenti risposto fornite al “formulario risposte verifica residenza in Svizzera”, questa volta il ricorrente ha fornito i seguenti riscontri:

precisando, alla domanda a sapere “dove risiede la sua famiglia” “Italia – __________ (moglie e 2 figli)” (cfr. doc. 45a).

Contestualmente, alla Cassa sono stati trasmessi la “richiesta di iscrizione A.I.R.E.” (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) a valere dal 1° marzo 2024, sottoscritta dal ricorrente il 22 aprile successivo (cfr. doc. 45a) ed il certificato di famiglia dell’assicurato del 2016 (cfr. doc. 45b).

Con decisione su opposizione del 7 maggio 2024, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento, negando all’assicurato il diritto alle prestazioni LADI dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 46 e supra consid. 1.1.).

In sede ricorsuale, oltre a quanto già presente agli atti, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte la seguente documentazione in copia:

In sede di replica, poi, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

In allegato alle proprie ultime osservazioni a questa Corte, infine, il ricorrente ha trasmesso la seguente documentazione:

2.4.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).

Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Giova, altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata inRtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr.8C_186/2017 del 1° settembre 2017,consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.;DTF 125 V 465consid. 2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), i figli minorenni del ricorrente e la moglie di quest’ultimo vivono in Italia, a __________, a poco più di 5 chilometri dall’appartamento che l’assicurato loca a __________.

In merito alla pretesa separazione di fatto dalla coniuge, che il ricorrente ha fatto valere per la prima volta solamente in sede di ricorso - avendo precedentemente e senza riserva alcuna identificato la donna come sua moglie - questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017;DTF 121 V 45consid. 2a pag. 47).

La pretesa separazione di fatto dell’assicurato dalla consorte, fatta valere da RI 1 solo in un secondo momento, non può pertanto essere presa in considerazione.

In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza (1° marzo – 7 maggio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr.STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.;STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.;STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio a __________, dove risiedono moglie e figli minorenni.

.

Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178:“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Questo Tribunale non ignora che a Chiasso l’insorgente dispone, per solo uso personale, di un appartamento di 2 locali (cfr. supra consid. 2.3.).

Tuttavia, nel lasso di tempo determinante, il ricorrente vi ha tutt’al più costituito una dimora secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

In tal senso, alla luce della sentenza del Tribunale federale STF 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 in parte ripresa dalla rappresentante del ricorrente, laddove indica: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali (…)”(cfr. supra consid. 1.2.), giova rilevare che quel ricorrente, a differenza del caso concreto, condivideva comunque l’appartamento con madre, padre e sorella.

Rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e che è la data della decisione su opposizione (o reclamo) impugnata a delimitare il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui la figlia del ricorrente, __________, nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 frequenterà la scuola media a __________ e si trasferirà dal padre ad agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), questa Corte rileva che trattasi di un fatto, peraltro al momento supportato dalla sola iscrizione all’istituto scolastico e non da un’ammissione della ragazza al medesimo, posteriore al periodo determinante ai fini della presente vertenza. Quanto precede rammentato, peraltro, che il ricorrente, in vista dell’arrivo della figlia e disponendo di un appartamento destinato ad uso personale, composto da due locali, non ha preteso di voler locare un appartamento diverso.

Al riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuitoche la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate.

Nemmeno la presenza, in Svizzera, nel Canton __________ della figlia maggiorenne del ricorrente (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.) permette di concludere che il centro delle relazioni personali del medesimo si trovi a __________, bensì a __________, in Italia, ove a risiedere sono la moglie ed i due figli minorenni.

Neppure si comprende o è altrimenti stato sostanziato per quali motivi il ricorrente non disporrebbe del “tempo materiale per recarsi in Italia assiduamente” (cfr. supra consid. 1.4.). Ciò ritenuto che, come visto, i medesimi risiedono a 5 chilometri dall’appartamento locato dal ricorrente a __________, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, e ricordato che sino a luglio 2024 RI 1 era impegnato unicamente nella frequenza del corso, che lo occupava esclusivamente il lunedì ed il mercoledì sera, nonché il sabato mattina (cfr. supra consid. 2.3.).

La sola fotografia agli atti, che mostrerebbe i figli minori del ricorrente in sua compagnia nell’ente locato da quest’ultimo a __________ (cfr. supra consid. 2.3.), non soccorre la posizione di RI 1, nella misura in cui si riferisce ad un singolo episodio e non comporta un trasferimento della famiglia del ricorrente in Svizzera.

Anche l’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente avrebbe, tra gli altri, “imparato la lingua”, ciò che contribuirebbe a mostrare “come sia chiara l’intenzione di continuare a vivere e relazionarsi con il nostro Paese e la sua cultura” (cfr. supra consid. 1.2.) non può essere seguita, visto che RI 1 è un cittadino italiano ed il fatto ch’egli padroneggi, quindi, la lingua italiana non deve sorprendere.

Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), vaconsiderato che la stessa, in concreto avvenuta peraltro oltremodo tardivamente oltre la metà di aprile 2024

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff , “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 201 7, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin , op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)” ). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par.

E. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin , op.cit., pag. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32). ”. Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin , op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”). Per completezza si segnala che il 1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80% del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascorsi i primi tre mesi, la rendita di disoccupazione continuerebbe ad essere pagata fino ad un massimo di due anni secondo gli importi ordinari previsti dall’indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Attualmente tale modifica non è, tuttavia, in vigore, a seguito della mancanza di un’intesa specifica tra l’Italia e la Svizzera sul meccanismo dei rimborsi delle indennità (cfr. ___________ ). 2.6.  In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“ Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante

- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement ”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009. In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero ; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo , “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187) ; STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014. 2.7.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin , op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31) ). Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63 , già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3). In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno. L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva. Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza. L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere. 2.8.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra. Anche con sentenza 38.2015.39 del

E. 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza. In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali. Pure con la STCA 38.2020.53 del

E. 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone. Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata ) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere. Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti. In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero. Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì). Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “ anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza ” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento. Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg. , il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa. In proposito cfr. STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021. 2.9.  Nella presente fattispecie, c hiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella procedura di opposizione l’amministrazione, a differenza di quanto indicato nel primo provvedimento reso nei confronti di RI 1, ove lo aveva qualificato come vero frontaliere, non ha esperito una specifica istruttoria circa la fattispecie dal profilo del diritto internazionale, limitandosi, nel provvedimento impugnato dall’assicurato innanzi a questa Corte, a riprendere i punti della Prassi LADI ID che concernono i frontalieri ed i pendolari giornalieri e settimanali (cfr. all. A2 a doc. I). Il TCA ritiene invece che tali aspetti vadano maggiormente indagati, tanto dal profilo del vero, quanto del falso frontaliere, ragion per cui gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato nei passaggi a seguire e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. anche la STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023). In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché ( ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato: " (…) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10. In concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria / dettagli delle telecomunicazioni, chinarsi sulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori, ritenuto, tra gli altri, che il ricorrente, dopo anni di attività oltre Gottardo, si è ora trasferito in Ticino locando un appartamento sito a soli 5 chilometri di distanza da dove, in Italia, a Cernobbio, vivono la moglie ed i due figli minori. Qualora la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione. Vagliando quest’altra ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, la parte resistente dovrà anche tenere in considerazione il tipo di attività svolta dal ricorrente. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI. 2.10.  Alla luce di quanto precede, la decisione su opposizione resa dalla Cassa il 7 maggio 2024 è parzialmente confermata e meglio per quanto attiene alla fattispecie dal profilo delle norme nazionali; gli atti sono ritornati alla parte resistente unicamente per quanto attiene ad una valutazione della fattispecie dal profilo delle disposizioni di diritto internazionale, affinché la Cassa si pronunci sull’eventuale qualifica del RI 1 come vero, o come falso frontaliere (cfr. supra consid. 2.9.). 2.11. Considerato l’esito del ricorso, parzialmente accolto, la Cassa verserà all’insorgente, rappresentato dalla lic. iur. RA 1, l’importo fr.1’000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili parziali. 2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022,pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto chequand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

In concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria / dettagli delle telecomunicazioni, chinarsisulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori, ritenuto, tra gli altri, che il ricorrente, dopo anni di attività oltre Gottardo, si è ora trasferito in Ticino locando un appartamento sito a soli 5 chilometri di distanza da dove, in Italia, a Cernobbio, vivono la moglie ed i due figli minori.

Qualora la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione.

Vagliando quest’altra ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, la parte resistente dovrà anche tenere in considerazione il tipo di attività svolta dal ricorrente.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

2.12.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § Il diritto alle prestazioni LADI è negato per quanto attiene alla fattispecie dal profilo del diritto nazionale. §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché si pronunci ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9.. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2024.30

CL/gm

Lugano

26 agosto 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.1.  Con decisione su opposizione del 7 maggio 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 marzo 2024 (cfr. doc. 35) con la quale aveva negato a RI 1 - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ con effetto da 1° marzo 2024 (cfr. doc. 23) - il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo che il medesimo, da un lato, non potesse essere considerato residente in Svizzera, dall’altro, fosse da qualificare quale vero frontaliere.

L’amministrazione, nella propria decisione su opposizione, ha rilevato:

Nella decisione su opposizione, a differenza di quanto risultava dal provvedimento del 28 marzo 2024, nulla emerge circa la qualifica dell’assicurato, dal profilo del diritto internazionale, come vero o falso frontaliere.

1.2.  Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dalla lic. iur. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo “di dichiarare la nullità” della stessa, “in quanto non compatibile con i casi evidenziati negli artt. 8, 12 e 15 della LADI” ed il conseguente riconoscimento delle prestazioni LADI dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. I pag. 11).

A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha fatto valere, in particolare, quanto segue:

Il ricorrente ha ripreso il consid. 3 della STF 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013, indicando: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove”(cfr. doc. I, pag. 6-7).

L’assicurato ha, poi, proseguito esponendo come segue le proprie argomentazioni:

1.3.  Nella sua risposta del 21 giugno 2024 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa osservando, in particolare, quanto segue:

1.4.  Con replica del 28 giugno 2024, la giurista RA 1 in rappresentanza del ricorrente, rammentando il contenuto degli artt. 8 e 12 LADI e chiedendo che siano presi in considerazione tanto la buona fede dell’assicurato, quanto il “suo costante impegno”, ha osservato quanto segue:

1.5.  Con duplica di data 4 luglio 2024, la Cassa, preso atto della replica di controparte, si è espressa come segue:

1.6.  Con ulteriori osservazioni del 15 luglio 2024, la rappresentante del ricorrente ha, infine, indicato quanto segue:

1.7.  Infine, con osservazioni di data 25 luglio 2024 – trasmessa alla rappresentante del ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XII) -, la parte resistente ha osservato quanto segue:

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se, a ragione, o meno, la Cassa abbia negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione richieste dal 1° marzo 2024.

2.2.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.;STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.DTF 125 V 465consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.

In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

"(…)che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata inRtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

A tale proposito cfr. STF8C_380/2020 del24 settembre 2020,pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.

L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:

"4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e laSTCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

2.3.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato il __________

1971) è un cittadino italiano, coniugato, in possesso di un permesso “C” di domicilio UE/AELS rilasciato da Canton Ticino il 15 marzo 2024 (data di entrata 2 giugno 2015) e valido fino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 23 e 31).

 Il ricorrente ha lavorato presso il __________ tra giugno e settembre 2022, in qualità di “__________”, poi presso __________ dal dicembre 2022 al maggio 2023 come “__________” ed infine presso __________, da maggio a settembre 2023 come “addetto lavanderia” (cfr. doc. 3, 4, 7 e 10).

Terminato tale ultimo rapporto lavorativo, RI 1 ha quindi richiesto e beneficiato dall’ottobre 2023 delle prestazioni LADI nel Canton __________, ove risiedeva (cfr. doc. 1 e 2).

Trasferitosi in Ticino a decorrere dal 1° marzo 2024, egli ha presentato nel nostro Cantone domanda di indennità di disoccupazione dando una disponibilità del 100% (cfr. doc. 23).

In data 28 marzo 2024, la Cassa ha posto al ricorrente una serie di quesiti ai quali egli ha risposto come segue:

"(…)

1.Lei è iscritto all’AIRE?

No

2.Di quanto locali è composto l’appartamento in __________?

2 locali

3.Quanto paga di affitto mensile?

CHF 770

4.Esiste un contratto di locazione?

5.Chi ha stipulato il contratto?

__________Nell’appartamento di __________ vive sa solo?

6.Dove risiede la sua famiglia?

Italia – __________ (moglie e figli)

7.In casa propria o in affitto?

Affitto

8.Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia?

Ho un permesso C valido

9.Dalla data di iscrizione in disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?

Ho un permesso C valido

10.Ha un veicolo privato?

No

11.Quale è il numero di targa?

/

12.Quale è la sua cassa malattia?

__________

13.Chi è il suo medico curante?

__________

14.Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

Ho un permesso C valido

15.Quali legami ha con la Svizzera?

Studi / permesso C valido

16.È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera?

No

17.È abbonato a giornali o riviste?

No”(cfr. doc. 28-29).

In allegato alle proprie risposte, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione i documenti seguenti:

Con decisione del 28 marzo 2024, la Cassa ha ritenuto che RI 1 non è residente in Svizzera ai sensi della LADI, ragione per la quali gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione. In particolare, l’amministrazione, nel motivare il proprio provvedimento, ha rilevato quanto segue:

"(…) Nel caso in esame la residenza dell’assicurato è a __________ – Italia. RI 1 non può pertanto essere ritenuto residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliere e non può essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di occupazione, in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 35).

RI 1 ha contestato la decisione resa nei suoi confronti dalla Cassa con due scritti, entrambi del 2 aprile 2024. Nel primo (“oggetto I opposizione presso Cassa CO 1”), facendo, in particolare, valere quanto segue:

"(…)

Come sapete, la mia iniziativa di autofinanziare il corso senza chiedere un aiuto e solo per facilitare il mio reinserimento visto che ho più di 50 e se quelli dell’Ufficio regionale del lavoro potessero intervenire pagando un indennizzo ai datori di lavoro e/o organizzando misure di formazioni per i nuovi assunti e facilitare il mio reinserimento nelle Casa di Cura visto che ho lavorato nel settore a __________ e sto facendo ulteriore formazione.

Malgrado le mie iniziative di autofinanziare il corso come strategia mia per facilitare il mio rapido reinserimento al lavoro, potevano aiutarmi con il programma di __________, che non hanno fatto, ma mi hanno chiesto di compilare la dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale (vedi allegato).

L’ufficio di collocamento regionale ha una comprovata esperienza nell’aiutare le persone in situazioni simili ad accedere ai benefici e al sostegno a cui hanno diritto, come nel mio caso, di avere accesso al guadagno intermedio durante il contratto di Stage, dato che l’iscrizione al corso è avvenuto quando era in vigore il mio contratto di lavoro. il vostro team di esperti mi ha invece consigliato di rivolgermi ai servizi LAPS della Città di __________ per richiedere l’assistenza sociale durante questo periodo si stage, ma ritengo che questo non sia corretto perché la mia indennità di disoccupazione è ancora aperta, quindi perché avrei bisogno dell’assistenza sociale?

La (…) LADI prevede che i Cantoni mettano a disposizione una serie di cosiddetti “provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML” (corsi, programmi d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, ecc.) ma fino ora sto lottando da solo per uscire dalla disoccupazione in quanto go 50 in su.

"(…) sono residente in Svizzera e precisamente detentore di un regolare permesso di soggiorno C dal 2020.

Ho lavorato regolarmente da più di 15 anni in Svizzera, e purtroppo beneficio attualmente dell’indennità di disoccupazione tra l’altro sospesa da regolari contratti di lavoro temporanei.

Ho ottenuto la possibilità di frequentare un corso Scuola __________ di __________, al fine di trovare più rapidamente possibile un impiego professionalmente più performante.

Ragione per cui ho deciso di avvicinarmi, in quanto dal Canton __________ e con la chiusura del Gottardo raggiungere la scuola era diventato quasi impossibile. Ho continuato nel frattempo sia a lavorare temporaneamente che a cercare lavoro.

Non ho mai usufruito di un permesso G per frontalieri e non è neanche mio interesse averlo, anche perché il centro dei miei affari è in Svizzera e non Italia e semmai è il contrario saranno i miei familiari che si trasferiranno qui.

Inoltre proprio una delle mie figlie risiede nel Canton __________, dove io stesso avevo la residenza fino a poco tempo fa.

Il corso serale che si svolge due volte alla settimana dalle 18.00 alle 22.00 il lunedì e il mercoledì e due sabati al mese dalle 08.00 alle 12.30 e non ho avuto alcun intoppo con il mio lavoro fino alla scadenza del contratto a settembre 2023.

La Casa per __________ che mi ha offerto un contratto di stage per 6 mesi dal 01/07/2024 al 31/12/2024 (allego conferma stage) per completare la mia formazione con un Diploma Cantonale di Assistente Cura.

Normalmente dovrebbe rientrare o in guadagno intermedio o spesso è la stessa cassa di compensazione che finanzia parte dello stage.

Come citano l’art. 17 comma 5 della legge, art. 59, 60, 64 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI.

È la stessa legge sulla disoccupazione all’articolo 8 che recita che se si è cittadini stranieri ma sia ha lavorato in Svizzera, si ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera a condizione di avere un permesso di domicilio o soggiorno.

Se si ha perso il lavoro, in Svizzera si ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione si si soddisfano le seguenti condizioni:

avere perso completamente o parzialmente l’impiego

avere lavorato come lavoratore dipendente per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni (eccezioni possibili)

risiede principalmente in Svizzera ….

Inoltre mi preme sottolineare che non è esatto affermare che una volta perso il lavoro in Svizzera non si ha alcun interesse a restare qua, perché il fine della disoccupazione è proprio di trovare il più velocemente possibile un altro impiego e in Svizzera, non in un Paese limitrofo.

Per queste ragioni vi chiedo cortesemente di rivalutare la mia richiesta, in quanto regolarmente residente in Svizzera da oltre 10 anni.

Inoltre prima del trasferimento tutti questi punti sono stati chiariti da dipendenti dei vostri uffici e non è mai sorto alcun dubbio a tal proposito” (cfr. doc. 36a).

In allegato alla propria opposizione, RI 1 ha prodotto quanto segue:

"In sintesi, la formazione dei dipendenti è un investimento prezioso per qualsiasi azienda, poiché migliora le competenze, il coinvolgimento e la stabilità del personale. La formazione e lo sviluppo possono migliorare le competenze dei dipendenti. Per questo motivo ho investito in me stesso pagando le spese di formazione per diventare competitivo dopo la formazione. Potete cortesemente assegnarmi un impiego presso Casa per Anziani, __________, __________ o Ospedale dove posso effettuare lo stage con possibilità di assunzione”.

"L’inserimento lavorativo è un aspetto cruciale per gli over 50. Malgrado i servizi di collocamento per aiutare le persone a qualificare e a rafforzare le proprie competenze lavorative, facilitando così l’ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro. non ho mai beneficiato, nonostante la mia richiesta. Ho dovuto pagare il corso di riqualificazione per avere maggiori possibilità di essere assunto dopo la formazione nel settore sanitario, dove la domanda è molto alta. Penso che le possibilità di un lavoro a tempo indeterminato dopo la mia formazione siano molto evidenti” (cfr. doc. 36f).

"Come gli avevo già preannunciato durante il nostro primo colloquio di consulenza, deve verificare con la Cassa CO 1 se c’è la possibilità che gli versino il guadagno intermedio durante il periodo di stage a tempo pieno da luglio a dicembre 2024. Se non dovesse avere diritto al guadagno intermedio gli consiglio di chiedere presso il Comune di __________, sportello LAPS, per poterlo sostenere economicamente durante i 6 mesi di stage” (cfr. doc. 36g).

"(…)

1) Quale figlia vive in Svizzera e quale in Italia?

__________ nata il __________/1997 in __________ vive in Svizzera e precisamente __________, in quanto è ancora assunta presso il __________ una volta concluso il contratto si trasferirà dal padre.

Nomi dei figli che vivono in Italia:

2) Per quale motivo, nel contratto di locazione, non figura la figlia che risiede con lui a __________?

3) Le inviamo il “formulario verifica residenza in Svizzera”. Lo stesso deve essere compilato e firmato nuovamente in quanto vi sono alcune risposte, cerchiate in quello precedente che alleghiamo alla presente, le quali non sono pertinenti con quanto richiesto.

4) Ci occorre inoltre il certificato della residenza in Svizzera e il documento inerente lo stato di famiglia.

5) Per quale motivo il signor RI 1 non ha mai richiesto gli assegni per le figlie? Le inoltriamo l’apposito formulario da voler compilare, firmare e ritornare anch’esso alla nostra amministrazione.

Il signor RI 1 ha usufruito degli assegni per i figli fino al 2021 fino al contratto con il __________, dopodiché è la moglie che li ha percepiti, perché legalmente vengono erogati solo una volta.” (cfr. doc. 40 e 45).

In particolare, in rapporto alle precedenti risposto fornite al “formulario risposte verifica residenza in Svizzera”, questa volta il ricorrente ha fornito i seguenti riscontri:

precisando, alla domanda a sapere “dove risiede la sua famiglia” “Italia – __________ (moglie e 2 figli)” (cfr. doc. 45a).

Contestualmente, alla Cassa sono stati trasmessi la “richiesta di iscrizione A.I.R.E.” (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) a valere dal 1° marzo 2024, sottoscritta dal ricorrente il 22 aprile successivo (cfr. doc. 45a) ed il certificato di famiglia dell’assicurato del 2016 (cfr. doc. 45b).

Con decisione su opposizione del 7 maggio 2024, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento, negando all’assicurato il diritto alle prestazioni LADI dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 46 e supra consid. 1.1.).

In sede ricorsuale, oltre a quanto già presente agli atti, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte la seguente documentazione in copia:

In sede di replica, poi, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

In allegato alle proprie ultime osservazioni a questa Corte, infine, il ricorrente ha trasmesso la seguente documentazione:

2.4.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).

Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Giova, altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata inRtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr.8C_186/2017 del 1° settembre 2017,consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.;DTF 125 V 465consid. 2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), i figli minorenni del ricorrente e la moglie di quest’ultimo vivono in Italia, a __________, a poco più di 5 chilometri dall’appartamento che l’assicurato loca a __________.

In merito alla pretesa separazione di fatto dalla coniuge, che il ricorrente ha fatto valere per la prima volta solamente in sede di ricorso - avendo precedentemente e senza riserva alcuna identificato la donna come sua moglie - questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017;DTF 121 V 45consid. 2a pag. 47).

La pretesa separazione di fatto dell’assicurato dalla consorte, fatta valere da RI 1 solo in un secondo momento, non può pertanto essere presa in considerazione.

In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza (1° marzo – 7 maggio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr.STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.;STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.;STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.;STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio a __________, dove risiedono moglie e figli minorenni.

.

Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178:“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Questo Tribunale non ignora che a Chiasso l’insorgente dispone, per solo uso personale, di un appartamento di 2 locali (cfr. supra consid. 2.3.).

Tuttavia, nel lasso di tempo determinante, il ricorrente vi ha tutt’al più costituito una dimora secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

In tal senso, alla luce della sentenza del Tribunale federale STF 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 in parte ripresa dalla rappresentante del ricorrente, laddove indica: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali (…)”(cfr. supra consid. 1.2.), giova rilevare che quel ricorrente, a differenza del caso concreto, condivideva comunque l’appartamento con madre, padre e sorella.

Rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e che è la data della decisione su opposizione (o reclamo) impugnata a delimitare il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui la figlia del ricorrente, __________, nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 frequenterà la scuola media a __________ e si trasferirà dal padre ad agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), questa Corte rileva che trattasi di un fatto, peraltro al momento supportato dalla sola iscrizione all’istituto scolastico e non da un’ammissione della ragazza al medesimo, posteriore al periodo determinante ai fini della presente vertenza. Quanto precede rammentato, peraltro, che il ricorrente, in vista dell’arrivo della figlia e disponendo di un appartamento destinato ad uso personale, composto da due locali, non ha preteso di voler locare un appartamento diverso.

Al riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuitoche la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate.

Nemmeno la presenza, in Svizzera, nel Canton __________ della figlia maggiorenne del ricorrente (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.) permette di concludere che il centro delle relazioni personali del medesimo si trovi a __________, bensì a __________, in Italia, ove a risiedere sono la moglie ed i due figli minorenni.

Neppure si comprende o è altrimenti stato sostanziato per quali motivi il ricorrente non disporrebbe del “tempo materiale per recarsi in Italia assiduamente” (cfr. supra consid. 1.4.). Ciò ritenuto che, come visto, i medesimi risiedono a 5 chilometri dall’appartamento locato dal ricorrente a __________, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, e ricordato che sino a luglio 2024 RI 1 era impegnato unicamente nella frequenza del corso, che lo occupava esclusivamente il lunedì ed il mercoledì sera, nonché il sabato mattina (cfr. supra consid. 2.3.).

La sola fotografia agli atti, che mostrerebbe i figli minori del ricorrente in sua compagnia nell’ente locato da quest’ultimo a __________ (cfr. supra consid. 2.3.), non soccorre la posizione di RI 1, nella misura in cui si riferisce ad un singolo episodio e non comporta un trasferimento della famiglia del ricorrente in Svizzera.

Anche l’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente avrebbe, tra gli altri, “imparato la lingua”, ciò che contribuirebbe a mostrare “come sia chiara l’intenzione di continuare a vivere e relazionarsi con il nostro Paese e la sua cultura” (cfr. supra consid. 1.2.) non può essere seguita, visto che RI 1 è un cittadino italiano ed il fatto ch’egli padroneggi, quindi, la lingua italiana non deve sorprendere.

Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), vaconsiderato che la stessa, in concreto avvenuta peraltro oltremodo tardivamente oltre la metà di aprile 2024 considerando che il ricorrente fa valere di trovarsi in Svizzera da oltre dieci anni, è un indizio da valutare congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)

A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021;STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenutofrontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato daDaniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187);STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022,pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto chequand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

In concreto, quindi, la Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria / dettagli delle telecomunicazioni, chinarsisulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori, ritenuto, tra gli altri, che il ricorrente, dopo anni di attività oltre Gottardo, si è ora trasferito in Ticino locando un appartamento sito a soli 5 chilometri di distanza da dove, in Italia, a Cernobbio, vivono la moglie ed i due figli minori.

Qualora la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione.

Vagliando quest’altra ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, la parte resistente dovrà anche tenere in considerazione il tipo di attività svolta dal ricorrente.

Nell’ipotesi in cui l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

2.12.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ Il diritto alle prestazioni LADI è negato per quanto attiene alla fattispecie dal profilo del diritto nazionale.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché si pronunci ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9..

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti