Sachverhalt
accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.
( ).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione..
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione dItalia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di unabitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che lentità dei rapporti personali dellassicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e laSTCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato il __________
1971) è un cittadino italiano, coniugato, in possesso di un permesso C di domicilio UE/AELS rilasciato da Canton Ticino il 15 marzo 2024 (data di entrata 2 giugno 2015) e valido fino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 23 e 31).