Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
E. 31 cpv. 3 lett. c LADI ed occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Soggetti, questi, tra i quali, in concreto, rientrano tanto ___________ (socio e presidente della gerenza), quanto ____________ (socia e gerente; cfr. supra consid. 2.4.). Più precisamente – e ricordato che tanto l’art. 5 della citata ordinanza, quanto l’art. 34 cpv. 1 LADI sono chiari e non si prestano ad interpretazioni quanto al fatto che “ L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile”
- questa Corte rileva che l’attenzione della ricorrente in punto all’ammontare, in percentuale della perdita di guadagno computabile, delle indennità postulate per i due soggetti, dotati di poteri decisionali, è stata attirata anche nei formulari “ Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ” (cfr. supra consid. 2.4.). Ma non solo; il fatto che per i medesimi l’indennità sarebbe stata pari all’80% della perdita di guadagno computabile si evince chiaramente anche dalla comunicazione trasmessa alla società nel maggio 2020, che peraltro invitava la ricorrente a prendere atto di quanto indicato al sito internet www.lavoro.swiss (cfr. supra consid. 2.4.). Al riguardo, il TCA evidenza che accedendo al sito internet www.lavoro.swiss si apre la pagina internet https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html, dalla quale, cliccando sulla voce “ indennità per lavoro ridotto ” si arriva al portale https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html. In relazione alle informazioni ivi riportate, giova rammentare quanto stabilito dal TAF con sentenza B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5.: " (…) Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all' art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C_375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti web dell'ente cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/), della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). (…)”. Di conseguenza, a mente di questa Corte, la mancanza di attenzione da parte della ricorrente, che non ha ripetutamente preso atto delle inequivocabili e ribadite avvertenze indirizzatele, costituisce una grave negligenza, atta ad escluderne la buona fede nella percezione, a torto, di parte delle indennità per lavoro ridotto erogate a suo favore tra aprile e maggio 2020. Sulla censura ricorsuale relativa alle pretese informazioni errate fornite alla ricorrente da __________, questo Tribunale si è, d’altronde, già pronunciato con la sentenza 38.2021.42 del 27 settembre 2021, cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. supra consid. 1.2. ed in particolare il consid. 2.5.1. della STCA 38.2021.42 del 27 settembre 2021). In simili condizioni, a ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede e quindi ha respinto le richieste di condono formulate dalla RI 1. 2.6. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, senza che sia necessario entrare nel merito del secondo requisito di cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA (“ gravi difficoltà ”; cfr. supra consid. 2.2.). 2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono. Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser , ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati). La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione. D’altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107) . Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2023.9
CL/gm
Lugano
2 maggio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
1.7. Nella sua risposta di causa del 16 febbraio 2023 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dellimpugnativa ed osservato quanto segue:
in diritto
2.2. L'art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA, che stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con lentrata in vigore dellart. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dellattenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
Al riguardo, il TCA evidenza che accedendo al sito internet www.lavoro.swiss si apre la pagina internet https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html, dalla quale, cliccando sulla voce indennità per lavoro ridotto si arriva al portale https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html.
In relazione alle informazioni ivi riportate, giova rammentare quanto stabilito dal TAF con sentenza B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5.:
2.7.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo lart. 61 lett. fbisLPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, dun lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede lapplicazione.
Daltro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che( ) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid.4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).(al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Nel Cantone Ticino, come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti