Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 agosto 2018 consid. 2.4. (cfr. doc. A), la quale, menzionando la STF 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, aveva precisato che l’esercizio dell’accesso alla casella postale rientra nell’ambito della responsabilità del destinatario, ha indicato che la sentenza cantonale sempre al consid. 2.4. specifica che in un determinato caso il TF aveva stabilito che gli atti erano stati regolarmente notificati con il deposito nella casella postale e che i ricorrenti non avevano neppure fatto valere un accordo con La Posta secondo cui gli atti non dovevano essere depositati nella casella postale, mentre nel suo caso da accordi con La Posta invii senza la dicitura “Casella postale” mai avrebbero dovuto essere depositati nella Casella “specifica” (cfr. doc. I pag. 9). Questa Corte rileva, da un lato, che l’insorgente si riferisce a una sentenza del Tribunale federale differente dalla STF 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, e meglio alla STF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, sempre citata nella STCA 36.2018.39 al consid. 2.4. Dall’altro, che nella STF 2C_430/2009 l’opposizione era irricevibile, in quanto tardiva per due giorni. In quel caso di specie, dunque, un eventuale accordo con la posta avrebbe, se del caso, potuto giustificare il ritardo di due giorni. In concreto, invece, il ritardo è di quasi due mesi. Pertanto l’accordo con La Posta in relazione a quali invii recapitare nella Casella postale “specifica”, rispettivamente l’errore di quest’ultima di deposito della decisione del 1° febbraio 2022 non consente in ogni caso un trattamento a favore della ricorrente. Differente avrebbe potuto essere la situazione nell’ipotesi in cui l’inoltro dell’opposizione fosse stato solo di qualche giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni e connesso al fatto di aver svuotato la Casella una volta sola alla settimana, come indicato dalla Posta quale frequenza minima. 2.6. In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.) è giovedì 3 febbraio 2022, come risulta dal tracciamento dell’invio della decisione del 1° febbraio 2022 (cfr. doc. F1). Il termine per interporre opposizione ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, il 4 febbraio 2022 ed è scaduto lunedì 7 marzo 2022, essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA). L’opposizione del 25 aprile 2022 (cfr. doc. E; consid. 1.2.) è, pertanto, tardiva (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020). 2.7. Va ora esaminato se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003). 2.8. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 1° febbraio 2022. In effetti il TCA, analogamente all’amministrazione (cfr. doc. A pag. 6-7), non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento da parte delle persone abilitate ad accedere alla Casella postale presso l’Ufficio postale di __________ (cfr. doc. A; consid. 1.4.) o perlomeno a incaricare terzi a tal fine nel periodo dall’inizio di febbraio all’inizio di marzo 2022. 2.9. La parte ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale e/o come interrogatorio di parte di __________, socio e gerente con firma individuale della RI 1 (cfr. consid. 2.5.), e di indire un’udienza perché questa Corte possa determinarsi “nel proprio apprezzamento delle prove e delle argomentazioni con sufficiente cognizione circa la natura sincera della parte ricorrente delle proprie argomentazioni e dichiarazioni” (cfr. doc. (cfr. doc. I pag. 16; V). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie. Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove. C onformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. La domanda di assunzione di prove formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta. 2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 13 luglio 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto l’opposizione del 25 aprile 2022 contro la decisione del 1° febbraio 2022 irricevibile va confermata. Per completezza in merito all’“eccezione di litispendenza e di competenza” sollevata dalla parte ricorrente, in quanto la Cassa si è “costituita accusatrice privata anche in ambito civile, oltre che penale” il 10 dicembre 2021 (cfr. doc. V), il TCA si limita a osservare che al riguardo l’amministrazione, il 7 novembre 2022, ha affermato che la questione non si pone, “dato che con i decreti d’accusa (n.d.r. cfr. doc. III; consid. 1.5.) la Cassa – che ha prontamente informato il Ministero pubblico dell’emanazione della decisione di restituzione ex art. 25 LPGA, risultando la fattispecie chiara e disponendo di tutti gli elementi determinanti per decidere a prescindere dall’esito del procedimento penale – è stata rinviata al foro civile (recte: amministrativo) e non vi è quindi alcun rischio che il credito possa essere preteso due volte (…)” (cfr. doc. VII). 2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di restituzione delle indennità per lavoro ridotto del 1° febbraio 2022. In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA non merita di particolari approfondimenti. Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione. Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la r é vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2022.74
rs
Lugano
22 dicembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
1.1. Con decisione del 1° febbraio 2022 la CassaCO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla RI 1 di __________ - iscritta a Registro di commercio il 2 agosto 2019 e il cui scopo sociale è in particolarel'esercizio di ogni attività di consulenza e prestazione di servizi fiduciari nell'ambito della gestione, amministrazione, mediazione, promozione, realizzazione e valorizzazione di patrimoni immobiliari e mobiliari, compresi l'acquisto e la vendita (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) - la restituzione della somma di fr. 27'619.30 erogati a torto dal 14 marzo al 30 aprile 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto, in quanto il salario di sei dipendenti era unicamente su provvigione, senza stipendio fisso (cfr. doc. 292-294).
1.2. Contro la decisione del 1° febbraio 2022 la RI 1, rappresentata dallavv. RA 1, ha interposto opposizione, il 25 aprile 2022, facendo valere, relativamente alla tempestività di questultima, di aver ricevuto il provvedimento in questione solamente il 15 aprile 2022 e che la Posta, interpellata in proposito, ha ammesso il proprio errore e si è scusata (cfr. doc. E).
consideratoin diritto
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.2. In una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, lAlta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione del lavoro per comunicare allassicurato la decisione su opposizione del 20 aprile 2021:
"( ).
3.3.Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti).
3.4.Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). ( )
In unaltra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione impugnata, trasmessaglicon ilsistema Posta A Plus, sarebbe stata depositatanella cassetta delle lettere vicina, comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato, gerente, direttore o liquidatore, lAlta Corte ha concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dallestratto Track & Trace:
"( ).
4.
4.1.Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de distribution.
4.2.
4.2.1.Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid.4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). ( )
Dalla STF 8C_179/2019 dell11 aprile 2019, a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:
"4.1. Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.
4.2.Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57consid.2.3.2 p. 62;142 III 599consid. 2.4.1 p. 603;122 I 139consid. 1 p. 143;115 Ia 12consid. 3b p. 17).Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf.ATF 144 IV 265consid. 2.2 p. 269;142 V 212consid. 4.4 p. 117;139 V 307consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire.( )
Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg., il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A Plus, in particolare come segue:
"( ).
8.
8.1.Invoquant la violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.
8.2.
8.2.1.Les critiques formulées par le recourant sont mal fondées.
En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).
8.2.2.En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).
8.2.3.Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature.( )
2.3. Nella presente evenienza la società ricorrente ha contestato il modo di procedere della Cassa che ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione del 25 aprile 2022 contro lordine di restituzione di parte delle indennità per lavoro ridotto ricevute dal 14 marzo al 30 aprile 2020 emesso il 1° febbraio 2022 (cfr. consid. 1.1.-1.3.), facendo valere, in buona sostanza, di non avere ricevuto, fino al 15 aprile 2022, il provvedimento in questione, essendo stato depositato nella casella postale specifica adibita a una particolare tipologia di mittenti/clienti, ben separata e distinta dallattività diretta della società e inutilizzata fino ad aprile 2022, invece che nella buca delle lettere appartenente alla Sagl (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Dal sistema di tracciamento degli invii della Posta risulta che la decisione del 1° febbraio 2022 è stata spedita tramite posta A Plus a RI 1, __________ il medesimo giorno ed è arrivata allUfficio di __________ il 2 febbraio 2022 alle ore 6:47. Il plico postale è poi stato recapitato nella casella postale presso lUfficio postale di __________ giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 7:51 (cfr. doc. F1).
2.4. Il TCA, riguardo allinvio della decisione del 1° febbraio 2022 tramite posta A-Plus, osserva, innanzitutto, che la giurisprudenza federale ha più volte confermato (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.2.) la liceità del sistema in oggetto, e meglio che il sistema di notifica delle decisioni attraverso il sistema di spedizione A Plus è perfettamente valido e che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dellinvio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid.2.2.; sul tema, si veda pure larticolo diT. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129:Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère dinfluence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme dexpédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers dêtre attentifs à ce mode denvoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres..Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dellapertura della corrispondenza alletichetta A+ elinstruire de systématiquement effectuer un suivi de lenvoi, par exemple en scannant létiquette avec lapplication mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et dainsi calculer correctement léventuel délai.).
2.6. In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta lart. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.) è giovedì 3 febbraio 2022, come risulta dal tracciamento dellinvio della decisione del 1° febbraio 2022 (cfr. doc. F1).
Il termine per interporre opposizione ha così iniziato a decorrere, in virtù dellart. 38 cpv. 1 LPGA, il 4 febbraio 2022 ed è scaduto lunedì 7 marzo 2022, essendo lultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA).
Lopposizione del 25 aprile 2022(cfr. doc. E; consid. 1.2.)è, pertanto, tardiva (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020).
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la restituzione in termini.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
Lassenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8.Nella presente evenienzaquesta Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 1° febbraio 2022.
In effetti il TCA, analogamente allamministrazione (cfr. doc. A pag. 6-7), non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile linoltro tardivo dellopposizione, in particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento da parte delle persone abilitate ad accedere alla Casella postale presso lUfficio postale di __________ (cfr. doc. A; consid. 1.4.) o perlomeno a incaricare terzi a tal fine nel periodo dallinizio di febbraio allinizio di marzo 2022.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021;STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie.
Il medesimo ha, quindi, chiesto lassunzione di nuove prove.
Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti allincarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che lassunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Loggetto della lite sottoposta allesame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dellopposizione interposta contro la decisione di restituzione delle indennità per lavoro ridotto del 1° febbraio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti