Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 12 agosto 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 9 settembre 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2022.71
CL/gm
Lugano
5 dicembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2022 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Fattispecie legale
Colpa
Numero di giorni di sospensioni
2.
Rifiuto di unoccupazione adeguata o di un guadagno intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4+5 OADI
2.A
Rifiuto di unoccupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
travato autonomamente
1
durata delloccupazione: 1 settimana
L
3 - 5
2
2 settimane
L
6 - 10
3
3 settimane
L
10 - 15
4
4 settimane
L M
15 - 20
5
2 mesi
M
20 - 27
6
3 mesi
M
23 - 30
7
4 mesi
M - G
27 - 34
8
5 mesi
G
30 - 37
9
6 mesi
G
34 - 41
10
2° rifiuto; far notare allassicurato che in caso di nuovo rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di unoccupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
1° rifiuto
G
31-45
2
2° rifiuto; far notare allassicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46 - 60
3
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
3
Inosservanza delle istruzioni del servizio cantonale o dellURC art. 17 cpv. 3 e 5; 30 cpv. 1 lett. d LADI nonché art. 20a ss. cpv. 1; art. 45 cpv. 3 + 5 OADI
3A
Non presentazione senza un motivo valido alla giornata dinformazione, al colloquio di consulenza o di controllo
1
1° volta
L
5-8
2
2° volta
L
9-15
3
3° volta; rinvio al servizio cantonale per decisione
3B
Inosservanza di altre istruzioni del servizio cantonale o dellURC
Es. presentazione di documenti, colloquio con lorientatore professionale, ecc.
1
1° volta
L
3-10
2
2° volta
L-M
almeno 10
3
3° volta; rinvio al servizio cantonale per decisione
3C
Non presentazione a unoccupazione temporanea o interruzione della stessa / Interruzione delloccupazione temporanea da parte del responsabile del programma
1
1° volta
M
Non presentaz: 21-25
Interruz. 16-20
2
2° volta; far notare allassicurato che la prossima volta la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
M-G
Non presentaz: 31-37
Interruz. 24-300
3
3° volta; rinvio al servizio cantonale per decisione
3D
Non frequentazione o interruzione senza motivo valido
1
Durata del corso inferiore a 10 giorni
Numero effettivo di giorni di assenza
2
Durata del corso: ca. 3 settimane
L
10-12
3
Durata del corso: ca. 4 settimane
L
13-15
4
Durata del corso: ca. 5 settimane
M
16-18
5
Durata del corso: ca. 10 settimane
M
19-20
6
Corso di durata più lunga
M-G
Aumentare di conseguenza
La Prassi LADI ID, al punto B358, prevede quanto segue in relazione ai test didoneità:
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.4.4 pag. 125.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva unaconcolpadell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr.Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
In tal senso, giova rammentareche il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che lassicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del1° settembre 2017consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017;DTF 121 V 45consid. 2a pag. 47).
In concreto, le dichiarazioni secondo cui RI 1 avrebbe interrotto il test didoneità, in sostanza poiché così concordato con il responsabile del settore abitativo presso la __________ nel caso avesse ritenuto loccupazione non adeguata, contraddicono quanto inizialmente riferito dal ricorrente, che aveva imputato linterruzione a motivi sostanzialmente attinenti al luogo di lavoro ed ai turni.
Le dichiarazioni in merito ad un tale accordo con la struttura non trovano, peraltro, alcun riscontro agli atti, né nelle risposte della struttura del 20 giugno 2022 ai quesiti posti dalla Sezione del lavoro (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 15), né nella mail di conferma della prova di lavorotrasmessa dalla Sezione del lavoro alla __________ (( ) in allegato trova la comunicazione inerente il Test didoneità che dovrà svolgere il signor RI 1, nel periodo 26.05.2022-28.05.2022;cfr. all. a doc. 10), né nella mail di conferma inviata dalla __________ al diretto interessato, nella quale emerge, anzi, che la fine dello stage di provaera prevista per il sabato (considerando che finisce di sabato), quindi allo scadere dei tre giorni, senza alcun accenno ad una possibile sospensione al termine della giornata di giovedì (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 7).
In concreto non esistono elementi atti a qualificare la condotta del ricorrente - equiparabile al rifiuto di unoccupazione adeguata - non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid. 2.5.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1. citata al consid. 2.6).
La sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. supra consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso allassicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021,il cui ricorso al TF è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022).
In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dellamministrazione (cfr. STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 12 agosto 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 9 settembre 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti