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38.2022.50

Rifiuto condono: difetta requisito buona fede. Grave negligenza: non comunicando di avere svolto ore supplementari rispetto alle percentuali lavorative per le quali era assunto l’insorgente ha disatteso obblighi di cui agli artt. 28 e 31 LPGA. Non carente motivazione della decisione su opposizione

Ticino · 2021-12-10 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2. ; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.). Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 20 aprile 2022, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui è stato negato il condono della restituzione di fr. 3'434.70 che l’assicurato ha percepito indebitamente tra maggio e dicembre 2020, e meglio perché in concreto non è dato il presupposto della buona fede (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 20). Del resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I) emerge che RI 1 ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa. La censura sollevata dal ricorrente riguardo alla carente motivazione della decisione su opposizione di data 20 aprile 2022 non risulta, dunque, fondata. nel merito 2.3.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI 1 il condono della restituzione della somma di fr. 3'434.70, corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite da maggio a dicembre 2020, segnatamente a causa dell’omessa dichiarazione dell’attività lavorativa supplementare svolta oltre alla percentuale lavorativa per la quale era stato assunto presso i __________ di __________ e __________. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4. L'art.

E. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.4.  L'art. 4 OPGA regola il condono.Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.5.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.6.  Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art.

E. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art.

E. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.

All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.

Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.

L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.

Ore supplementari

Maggio

5.5

Giugno

0.5

Luglio

10.5

Agosto

-4.25

Settembre

10.75

Ottobre

12

Novembre

13.5

Dicembre

-0.5

Totale

48

ore supplementari

Giu.20

12

Lug.20

9.25

Ago.20

-10.2

Set.20

11.75

Ott.20

13

Nov.20

15

Dic.20

6.75

totale

57.55

__________

Onorario

Fr. 0.00

__________

Fr. 280.00

__________

Fr. 172.00

Rimborsi div.

Fr. 100.00

Totale

Fr. 552.00

L’insorgente ha così disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.6.).

La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo in questione (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

Si veda anche la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2022.50

CL/gm

Lugano

26 settembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2022 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

ed infine ha censurato l’operato della resistente che non ha considerato le censure sulla situazione finanziaria dell’assicurato medesimo (cfr. doc. I).

1.5.  Nella sua risposta dell’8 giugno 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa.

In particolare, l’amministrazione ha ribadito che la richiesta di condono riguardante la decisione di restituzione n. “__________” non può essere evasa nella presente procedura ritenuto che la decisione del 10 dicembre 2021, con cui ha negato il condono della restituzione anche di fr. 712.90, non è stata impugnata e sarebbe, pertanto, cresciuta incontestata in giudicato.

La resistente, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, ha poi osservato quanto segue:

1.6.  Il 13 giugno 2022, il ricorrente si è confermato nelle proprie pretese ricorsuali ed ha osservato quanto segue:

in diritto

Giova rammentare che questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

In concreto, dagli atti emerge che il ricorrente ha presentato tempestiva opposizione contro la decisione del 23 settembre 2021 con la quale la Sezione del lavoro ha rifiutato il condono della restituzione di fr. 3'434.70 (cfr. doc. 15-16). Ciò non è, però, stato il caso per la decisione del 10 dicembre 2021, con cui la resistente ha, invece, negato il condono (anche) per fr. 712.90 (cfr. doc. 19).

RI 1, se d’un lato aveva censurato preventivamente, e meglio con l’opposizione alla decisione del 23 settembre 2021, anche il futuro diniego del condono di fr. 712.90, d’altro lato, alla decisione poi effettivamente emessa dalla Sezione del lavoro il 10 dicembre successivo non ha poi, infatti, mosso alcuna critica sino al ricorso innanzi al TCA.

Nel caso concreto, difettando una seconda decisione su opposizione, e meglio concernente l’importo di fr. 712.90, sulla quale questa Corte possa esprimersi, enon essendoci, quindi, alcun procedimento al riguardo davanti a questo Tribunalela richiesta di congiunzione è irricevibile.

Per economia processuale, questa Corte rinuncia in ogni caso al rinvio degli atti alla resistente affinché emetta una decisione su opposizione in relazione alla richiesta di condono dell’importo di fr. 712.90, ritenuto che, indipendentemente dalla questione della tempestività o meno dell’opposizione contro la decisione del 10 dicembre 2021, nel merito l’esito non sarebbe comunque differente da quello della presente causa. In effetti, tanto i fatti ed i motivi posti a fondamento del rifiuto del condono della restituzione, quanto le censure fatte valere dal ricorrente, sono analoghi in entrambe le situazioni, per cui valgono le medesime considerazioni esposte al consid. 2.8 con riferimento alla somma di fr. 3'434.70.

Per completezza, il TCA rileva, del resto, che tra le altre nella DTF 148 V 2, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che una decisione contro cui non è presentata opposizione acquisisce forza di cosa giudicata formale.

nel merito

L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.4.  L'art. 4 OPGA regola il condono.Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.5.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.6.  Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti,stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso(cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.

All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.

Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.

L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.

Ore supplementari

Maggio

5.5

Giugno

0.5

Luglio

10.5

Agosto

-4.25

Settembre

10.75

Ottobre

12

Novembre

13.5

Dicembre

-0.5

Totale

48

ore supplementari

Giu.20

12

Lug.20

9.25

Ago.20

-10.2

Set.20

11.75

Ott.20

13

Nov.20

15

Dic.20

6.75

totale

57.55

__________

Onorario

Fr. 0.00

__________

Fr. 280.00

__________

Fr. 172.00

Rimborsi div.

Fr. 100.00

Totale

Fr. 552.00

L’insorgente ha così disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.6.).

La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo in questione (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

Si veda anche la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti