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38.2022.31

Inidoneità al collocamento di un assicurato che inizia un percorso formativo. La formazione e la relativa pratica rendono estremamente limitate le possibilità d'impiego (<20% di un pensum normale). L'assic. non è disposto ad abbandonare la formazione al reperimento di una nuova occupazione

Ticino · 2022-07-25 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.

La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.

In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.

Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.

Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la __________ di __________ una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".

In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di __________.

In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di un’assicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI di __________.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 18 marzo 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021(al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2022.31

CL/gm

Lugano

25 luglio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2022 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

In una sentenza 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.

In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.

In una sentenza 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.

La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.

In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.

Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.

Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la __________ di __________ una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".

In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di __________.

In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di un’assicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI di __________.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 18 marzo 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021(al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni