Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.” In proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata in 147 V 359. 2.12. Dalle carte processuali non emerge quando siano stati assunti i sei lavoratori per i quali è stato chiesto il lavoro ridotto nei mesi di gennaio e febbraio 2021, né il loro grado di occupazione. L’insorgente si è limitata ad affermare, nell’opposizione e nei ricorsi, da un lato, di aver disdetto alcuni rapporti di lavoro, dall’altro, di aver assunto nuovo personale (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28; consid. 1.6.; 1.9.). Dal preannuncio del 7 gennaio 2021 relativo al mese di dicembre 2020 si evince, in effetti, che i dipendenti della società ricorrente non erano sei come a gennaio e febbraio 2021, bensì nove, di cui due lavoratori su chiamata, e che il lavoro ridotto era stato domandato per cinque collaboratori (cfr. doc. 1/1 inc. 38.2022.27). La RI 1, nonostante la richiesta della Sezione del lavoro del 14 dicembre 2021, sollecitata il 20 dicembre 2021 (con tale scritto la Sezione del lavoro ha anche reso attenta la SA che la Cassa non avrebbe potuto procedere al pagamento delle ILR di febbraio 2021, poiché non erano stati presentati i conteggi entro il termine di tre mesi di cui all’art. 38 cpv. 1 LAI; cfr. doc. 12 inc. 38.2022.27; doc. 12 inc. 38.2022.28), di inviare copia dei contratti di lavoro dei dipendenti, di ogni disdetta da gennaio 2021 e dell’ultima notifica dei salari inoltrata alla Cassa di compensazione AVS (cfr. doc. 9; 12 inc. 38.2022.27), mai ha prodotto tali documenti. La medesima neppure ha fornito la tabella della cifra d’affari dal 2017, la dichiarazione IVA dal 2017, copia della licenza edilizia che autorizzi il cambio di destinazione dei locali adibiti allo svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo indirizzo e il contratto di locazione/vendita del nuovo immobile in __________ domandati dall’amministrazione, né ha completato le informazioni a disposizione di quest’ultima circa i motivi legati alla perdita di lavoro e in relazione a cosa si intenda con l’affermazione che nella fase di riorganizzazione aziendale una parte del lavoro è effettuata da terzi (cfr. doc. 9; 12 inc. 38.2022.27). Ne discende che a torto l’insorgente sostiene che la Sezione del lavoro abbia deciso senza approfondimenti (cfr. doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28). La parte resistente ha esperito i necessari accertamenti durante la procedura di opposizione, tuttavia la società ricorrente non vi ha dato seguito. Al riguardo va altresì evidenziato che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). L’art. 43 cpv. 3 LPGA prevede che s e l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia. L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA (“Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi”) , bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA). La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato. Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.). La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3). L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati). Al riguardo cfr. pure STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.3.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6. 2.13. Nel caso concreto la ricorrente, benché sia stata invitata, il 14 e il 20 dicembre 2021, per iscritto dalla Sezione del lavoro a completare le informazioni a sua disposizione e a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.12.). La Sezione del lavoro, del resto, sia il 14 che il 20 dicembre 2021 ha assegnato all’insorgente adeguati termini per produrre i documenti richiesti (entro il 21 dicembre 2021, rispettivamente entro il 17 gennaio 2022) e l’ha informata sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi dell’art. 43 LPGA, e meglio che, in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso (cfr. cfr. doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27). Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA. 2.14. Questa Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021, meriti conferma. In primo luogo, infatti, omettendo di completare le informazioni a disposizione dell’amministrazione (circa i motivi legati alla perdita di lavoro, come pure in relazione a cosa si intenda con l’affermazione che nella fase di riorganizzazione aziendale una parte del lavoro è effettuata da terzi) e di produrre la documentazione richiesta (copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e di ogni disdetta da gennaio 2021, copia dell’ultima notifica dei salari inoltrata alla Cassa di compensazione AVS, copia della licenza edilizia che autorizzi il cambio di destinazione dei locali adibiti allo svolgimento delle attività della ditta presso il nuovo indirizzo, contratto di locazione/vendita del nuovo immobile in __________, tabella della cifra d’affari dal 2017, nonché la dichiarazione IVA dal 2017; cfr. doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27), l’insorgente ha reso alquanto complesso, se non impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire le questioni concernenti la perdita di lavoro (cfr. STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.12. ). Ne consegue che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua disposizione. In secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la riorganizzazione dell’attività della ditta ricorrente con l’ “introduzione di un’automatizzazione innovativa” e l’ “ammodernamento degli impianti” (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27) è iniziata a fine 2016 ed è stata graduale e programmata (cfr. doc. VII; consid. 1.11.). Contrariamente a quanto indicato nell’opposizione, ossia che “è proprio a causa delle perdite relative alla pandemia COVID-19 e a causa della riduzione del volume di lavoro che abbiamo deciso di vendere l’edificio vecchio situato in __________ e traslocare in __________” (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27), nel ricorso è stato d’altronde affermato che “nell’anno 2020 RI 1 ha venduto il vecchio stabilimento e i vecchi macchinari per fruire di locali e attrezzature più moderni avendo lo scopo principale di incrementare gli utili estendendo le attività verso settori più redditizi ed in particolare il settore medicale” e che “in ogni caso il trasferimento e la riorganizzazione aziendale nulla hanno avuto a che vedere con i motivi per i quali è stata richiesta l'indennità di lavoro ridotto” (cfr. doc. I inc. 38.2022.27; doc. I inc. 38.2022.28). Il cambiamento di sede ha avuto luogo a settembre 2020 (cfr. doc. 5/1). Ritenuta la difficile situazione economica causata già dal primo confinamento nella primavera 2020, l’asserita perdita di lavoro legata alla riorganizzazione aziendale iniziata a fine 2016 sembra rivelarsi non inevitabile (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), in quanto prevedibile. In ogni caso quanto addotto nell’impugnativa, ovvero che la riduzione di lavoro subita da RI 1 a gennaio e febbraio 2021 è stata causata unicamente dalle conseguenze di andamento dei mercati per la pandemia da SARS-CoV-2, non è stato meglio precisato, né argomentato nel dettaglio. Anche il riferimento ricorsuale ai ritardi delle consegne e alle perdite economiche dovute alla reperibilità delle materie prime risulta generico e non è sufficientemente circostanziato. In proposito va del resto osservato che nei preannunci di lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021, come pure nell’opposizione del 10 febbraio 2022 non è stato invocato alcun problema connesso alle materie prime a causa dell’interruzione delle catene di approvvigionamento a seguito di misure contro il coronavirus (cfr. consid. 2.8.; doc. 2 e 5 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28). Nei preannunci quale causa del lavoro ridotto è invece stato indicato il “calo delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale” (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27 e doc. 2 inc. 38.2022.28). Nell’opposizione, inoltre, la SA ha dichiarato che una parte del lavoro nella fase di riorganizzazione era eseguito da terzi. Nonostante le richieste della Sezione del lavoro del 14 e del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.12.), non sono state fornite precisazioni al riguardo, per cui l’insorgente deve sopportare le conseguenze del fatto che non è stato comprovato alcun valido motivo per il quale fossero terzi a svolgere determinate mansioni e non i suoi dipendenti per i quali è stato chiesto il lavoro ridotto (cfr. consid. 2.12.). In simili condizioni, la perdita di lavoro fatta valere dalla RI 1 non può essere ritenuta computabile, poiché la ricorrente non ha dimostrato in modo verosimile che la stessa è riconducibile alla pandemia (la quale di per sé non va considerata un normale rischio aziendale ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. consid. 2.4.) almeno parzialmente (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/ : “le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze economiche della pandemia. Nel caso in cui il lavoro ridotto sia dovuto esclusivamente ad altri motivi (p.es. gli effetti della guerra in Ucraina, (…) si applica quanto disposto normalmente dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione”; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.) . Del resto nemmeno davanti al TCA, benché la Sezione del lavoro abbia più volte ribadito, nelle decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022, nelle risposte di causa e nelle osservazioni del 4 maggio 2022 (cfr. doc. J pag. 3; V p.to 5; IX inc. 38.2022.27; doc. K pag. 3; V p.to 5; IX inc. 38.2022.28), che l’insorgente non ha risposto alle richieste del 14 e del 20 dicembre 2021, la SA ha trasmesso alcunché senza fornire al riguardo valide ragioni. In proposito giova rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago. La nostra Massima Istanza ha rilevato che pretendere dall’amministrazione che desse all’assicurato una nuova occasione per elencare le ricerche svolte in maniera verificabile equivaleva a “strapazzare” (“überstrapazieren” ) il principio inquisitorio. 2.15. In relazione alla motivazione menzionata nei preannunci di lavoro ridotto del 7 e del 18 gennaio 2021, ovvero il calo delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale (cfr. doc. inc. 38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28), come pure a quanto indicato nell’opposizione circa la riduzione del volume del lavoro (cfr. doc. 5 inc. 38.2022.27), è infine utile evidenziare, benché la ricorrente, contravvenendo alle richieste della Sezione del lavoro (cfr. consid. 2.12.), non abbia prodotto alcunché in merito alle cifre d’affari, che ad ogni modo non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000). Sulla questione si vedano anche la STFA C 302/05 del 25 luglio 2007 e la STFA C 189/02 del 15 marzo 2004. La regola dei quattro anni fissati dalla giurisprudenza cantonale per il confronto della cifra d’affari, inoltre, non è assoluta ed è possibile prendere in considerazione anche un periodo inferiore di tempo per validi motivi, ad esempio quando l’avvio di un’azienda è recente, rispettivamente non tenendo conto del 2020 anno in cui è scoppiata la pandemia (cfr. STF 302/05 del 25 luglio 2007; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.11. menzionata al consid. 2.9.; STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021 consid. 2.11.). Un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è comunque ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere ad altre circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5.; STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6. 2.16. Stante quanto precede, le decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 devono essere confermate. 2.17. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
E. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Lart.
E. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
"Una perdita di lavoro è computabile se:
a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dellazienda.
Il cpv. 3 dellart. 32 LADI stabilisce che;
"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dellesercizio.
Al riguardo lart. 51 OADI precisa quanto segue:
"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
3La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da unassicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché lassicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Lart.
E. 33 LADI enuncia:
a. se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e devessere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.5. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato delleconomia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"( )
C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dellobbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4La cassa nega il diritto allindennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che questultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
( ).
C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
( ).
D1Una perdita di lavoro non è computabile se:
·è dovuta ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
·concerne persone al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo;
·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ðGiurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per unimpresa specializzata nella costruzione di gallerie, lafflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto allILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dellindennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ( )
"( )
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dellinsorgenza improvvisa, dellentità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dellarticolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
( ).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dellarticolo 32 capoverso 3 LADI e dellarticolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute allimpossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
( ).
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5in fine:
2.7. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8.Giova altresì rilevare chenella Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni speciali applicate in relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a, valido dal 1° settembre 2020, secondo cui: La perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.
Lautorità di vigilanza ha fornito al riguardo la seguente spiegazione
"A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.
Anche nel FAQ Pandemia e aziende, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una ditta, I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto lazienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a difficoltà di fornitura. Posso chiedere lindennità per lavoro ridotto per i miei lavoratori?, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che ( ) le difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile al datore di lavoro (https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).
Su questo tema cfr. lapprofondimento di Simona Gauteri Una «corsa alloro» per le materie prime; Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione industriale (reperibile sul sito internethttps://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza) e larticolo Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime pubblicato sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021 (reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05 /mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l8 aprile 2021, rilevava peraltro chedallinizio dellanno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti fatti con materie prime quali petrolio e acciaio (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).
Anche Economiesuisse, il 23 novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del commercio internazionale (cfr. https://www.economiesuisse.ch/it/articoli/difficolta-di-approvvigionamento-il-commercio-mondiale-resta-essenziale-leconomia-svizzera).
Daltra parte, però, da uninchiesta congiunturale della Camera di commercio e dellindustria del Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese associate di tutti i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i distretti, è emerso, da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di materie prime e prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha affermato di non avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e artigianato ha invece dichiarato di averne. Dallaltro, che i risultati per il Cantone Ticino si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere del Ticino del 6 dicembre 2021: Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà nei rifornimenti).
Il 9 febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno inoltrato linterrogazione 19.22 Crisi delle materie prime: il Governo come intende intervenire?, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di Stato segnatamente:la crisi delle materie prime che effetti ha sulleconomia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai settori più trainanti della nostra economia?esi ritiene opportuno intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?.
Al riguardo è stato evidenziato cheda un po di tempo ormai assistiamo a una preoccupante crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi: basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come tanti altri prodotti e materiali.
Parliamo di un grave problema per le aziende così come per molte persone e famiglie(cfr.https://www4.ti.ch/user_librerie/php/ GC/allegato.php? allid=146430).
Il 21 marzo 2022 anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato linterrogazione 51.22 Aumento costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante, ecc.) quali importanti progetti rischiano di non partire? (cofirmatari Galusero - Piezzi - Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi Viscardi), in cui è stato osservato chegli ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno portato importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri a subire importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)e chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=150036.).
Dal canto suo linterpellanza 2286 del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli, PPD, Impennata nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di Stato intende intervenire? concerne il notevole aumento dei prezzi dellenergia, delle materie prime e del carburante casato dalla guerra in Ucraina (cfr.https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, lAlta Corte ha respinto limpugnativa dellUfficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dallamministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e lorario di apertura dellesercizio pubblico, avrebbe violato lobbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che,in prima battuta, lamministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dellobbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Con giudizio 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che gestisce un ristorante, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° novembre - 31 dicembre 2020, 1° gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 31 maggio 2021, ha poi avallato loperato dellamministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla ditta non fosse computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel caso, il modo di procedere dellinsorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in contrasto con lobbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che lassunzione di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
2.10. In relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate dalla ricorrente il 7 e il 18 gennaio 2021 (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28; consid. 1.1.; 1.3.), ricorda che lart. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto allindennità per lavoro ridotto sela perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro.(cfr. consid. 2.4.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b pag. 384,Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage.Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.6.) stabiliscono peraltro chiaramente che sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
In relazione al lavoro su chiamata è utile evidenziare - benché la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI: le versioni francese e tedesca menzionano espressamenteche la Cassa verifica ladempimento delle condizioni personali, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) - che ai sensi dellart. 31 cpv.3 lett. a LADI non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile e giusta lart. 33 cpv. 1 lett. b LADI una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Lart. 43 cpv. 3 LPGA prevede che se lassicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante uningiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere dinformare o di collaborare, lassicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere linchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA(Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, lassicurato deve sottoporvisi), bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell11 ottobre 2010 consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
Lassicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dellassicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
La Sezione del lavoro, del resto, sia il 14 che il 20 dicembre 2021 ha assegnato allinsorgente adeguati termini per produrre i documenti richiesti (entro il 21 dicembre 2021, rispettivamente entro il 17 gennaio 2022) e lha informata sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi dellart. 43 LPGA, e meglio che, in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso (cfr. cfr. doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha ossequiato lart. 43 cpv. 3 LPGA.
2.14. Questa Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021, meriti conferma.
Ne consegue che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua disposizione.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2022.27-28
rs
Lugano
18 luglio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 28 febbraio 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 emanate da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce tutta lazienda, e meglio 6 dipendenti (5 lavoratori al beneficio di contratti durata indeterminata e 1 lavoratore su chiamata) e che la perdita di lavoro probabile è dell80% (cfr. doc. 2 pti. 2.1, 3.1, 4.1 inc. 38.2022.27), dallaltro, che quale motivo è stato indicato checalo delle ordinazioni dovuto alla situazione congiunturale(cfr. doc. 2 p.to 2.2 inc. 38.2022.27).
1.8. Con due decisioni su opposizione del 2 febbraio 2022 di uguale tenore la Sezione del lavoro ha confermato le decisioni del 9 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.5.), rilevando che la perdita di lavoro lamentata dallazienda non era computabile e argomentando come segue:
1.10. Nelle sue risposte del 6 aprile 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere i ricorsi con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V inc. 38.2022.27; doc. V inc. 38.2022.28).
in diritto
2.2. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto,in linea di principio,solo in presenza di una decisione su opposizione emessadall'organo amministrativo competente(cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.;STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
Ogni altra questione, in particolare concernente il diritto a ILR per i mesi di dicembre 2020, rispettivamente marzo e aprile 2021 (cfr. doc. I pag. 2 inc. 38.2022.27; doc. I pag. 2 inc. 38.2022.27), esula dalla presente causa.
2.4. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Lart. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
"Una perdita di lavoro è computabile se:
a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dellazienda.
Il cpv. 3 dellart. 32 LADI stabilisce che;
"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dellesercizio.
Al riguardo lart. 51 OADI precisa quanto segue:
"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
3La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da unassicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché lassicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Lart. 33 LADI enuncia:
a. se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e devessere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.5. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato delleconomia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"( )
C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dellobbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4La cassa nega il diritto allindennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che questultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
( ).
C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
( ).
D1Una perdita di lavoro non è computabile se:
·è dovuta ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
·concerne persone al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo;
·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ðGiurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per unimpresa specializzata nella costruzione di gallerie, lafflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto allILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dellindennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ( )
"( )
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dellinsorgenza improvvisa, dellentità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dellarticolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
( ).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dellarticolo 32 capoverso 3 LADI e dellarticolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute allimpossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
( ).
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5in fine:
2.7. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8.Giova altresì rilevare chenella Direttiva 2021/14: adeguamenti delle Prassi LADI del 30 giugno 2021 concernente le disposizioni speciali applicate in relazione alla pandemia la SECO risulta il punto D8a, valido dal 1° settembre 2020, secondo cui: La perdita di lavoro può essere conteggiata se si verificano ritardi dovuti a interruzioni delle catene di approvvigionamento.
Lautorità di vigilanza ha fornito al riguardo la seguente spiegazione
"A causa delle misure contro il coronavirus adottate dalle autorità possono verificarsi ritardi nelle catene di approvvigionamento, in particolare internazionali, anche in altri Paesi. Questi ritardi vanno considerati eccezionali e dunque è lecito conteggiare una perdita di lavoro dovuta a ciò.
Anche nel FAQ Pandemia e aziende, alla domanda n. 60, volta a sapere se, per una ditta, I miei collaboratori non possono svolgere il proprio lavoro in quanto lazienda non riceve più le materie prime e le merci necessarie in seguito a difficoltà di fornitura. Posso chiedere lindennità per lavoro ridotto per i miei lavoratori?, la SECO ha risposto in modo affermativo, argomentando che ( ) le difficoltà di fornitura sono causate da una circostanza non imputabile al datore di lavoro (https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/02/DOC20-faq-aziende-coronavirus-2016.pdf).
Su questo tema cfr. lapprofondimento di Simona Gauteri Una «corsa alloro» per le materie prime; Gli effetti della pandemia Covid-19 hanno stravolto anche la produzione industriale (reperibile sul sito internethttps://www.tio.ch/economia/dal-mondo/1517577/materie-aumento-produzione-stato-domanda-prezzo-carenza) e larticolo Il mondo è improvvisamente a corto di materie prime pubblicato sul sito internet www.linkiesta.it (quotidiano online italiano di notizie e approfondimenti) il 28 maggio 2021 (reperibile al link https://www.linkiesta.it/2021/05 /mondo-materie-prime-produzione-carenza-inflazione-trasporto).
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l8 aprile 2021, rilevava peraltro chedallinizio dellanno, si moltiplicano gli annunci degli aumenti di prezzo per i prodotti fatti con materie prime quali petrolio e acciaio (cfr. https://baumeister.swiss/it/aumenti-significativi-dei-prezzi-per-alcuni-materiali-da-costruzione/).
Anche Economiesuisse, il 23 novembre 2021, ha evidenziato che la pandemia di coronavirus ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, che mentre nel 2020 mancavano soprattutto mascherine di protezione e disinfettanti, i problemi di approvvigionamento si sono in seguito estesi a quasi tutti i settori e prodotti e che la Svizzera, in quanto paese privo di materie prime e dalle capacità di produzione limitate, è particolarmente colpita dalle attuali perturbazioni del commercio internazionale (cfr. https://www.economiesuisse.ch/it/articoli/difficolta-di-approvvigionamento-il-commercio-mondiale-resta-essenziale-leconomia-svizzera).
Daltra parte, però, da uninchiesta congiunturale della Camera di commercio e dellindustria del Cantone Ticino (Cc-Ti), a cui hanno partecipato 280 imprese associate di tutti i settori economici, di tutte le dimensioni e di tutti i distretti, è emerso, da un lato, che sul tema delle catene di rifornimento di materie prime e prodotti e delle strettoie esistenti il 71% delle imprese ha affermato di non avere difficoltà, il 29% riguardante soprattutto industria e artigianato ha invece dichiarato di averne. Dallaltro, che i risultati per il Cantone Ticino si allineano a quelli del resto della Svizzera (cfr. Corriere del Ticino del 6 dicembre 2021: Oltre i due terzi delle imprese ticinesi non hanno difficoltà nei rifornimenti).
Il 9 febbraio 2022 Alessandra Gianella e Cristina Maderni, per il Gruppo PLR, hanno inoltrato linterrogazione 19.22 Crisi delle materie prime: il Governo come intende intervenire?, non ancora evasa, in cui è stato chiesto al Consiglio di Stato segnatamente:la crisi delle materie prime che effetti ha sulleconomia ticinese? Quali sono le maggiori ripercussioni in relazione ai settori più trainanti della nostra economia?esi ritiene opportuno intervenire tempestivamente presso le autorità federali affinché si attivino per individuare canali di approvvigionamento alternativi, in particolare nei settori dove sono attive aziende che risiedono in Ticino?.
Al riguardo è stato evidenziato cheda un po di tempo ormai assistiamo a una preoccupante crisi nel settore delle materie prime e di determinati componenti indispensabili per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Questa situazione ha generato penuria, ritardi e un aumento generalizzato dei prezzi: basti pensare ai settori della carta, del ferro o dei microprocessori, così come tanti altri prodotti e materiali.
Parliamo di un grave problema per le aziende così come per molte persone e famiglie(cfr.https://www4.ti.ch/user_librerie/php/ GC/allegato.php? allid=146430).
Il 21 marzo 2022 anche Fabio Schnellmann, PLR, ha presentato linterrogazione 51.22 Aumento costi materie prime (acciaio, metallo, legno, carburante, ecc.) quali importanti progetti rischiano di non partire? (cofirmatari Galusero - Piezzi - Quadranti - Ris - Speziali - Tenconi Viscardi), in cui è stato osservato chegli ultimi tristi avvenimenti (pandemia, guerra in Ucraina) hanno portato importanti materie prime acciaio, metallo, legno, carburante, ed altri a subire importanti rincari (si parla di oltre il 50% per taluni materiali)e chiesto se ci sono opere - promosse dal Cantone - che rischiano di essere ritardate, o addirittura annullate, per il notevole aumento di alcune materie prime citate e, se sì, quali, precisando se sono ritardate o annullate (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=150036.).
Dal canto suo linterpellanza 2286 del 19 marzo 2022 presentata da Nadia Ghisolfi e Sara Imelli, PPD, Impennata nei prezzi delle materie prime, il Consiglio di Stato intende intervenire? concerne il notevole aumento dei prezzi dellenergia, delle materie prime e del carburante casato dalla guerra in Ucraina (cfr.https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=149938).
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, lAlta Corte ha respinto limpugnativa dellUfficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dallamministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e lorario di apertura dellesercizio pubblico, avrebbe violato lobbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che,in prima battuta, lamministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dellobbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Con giudizio 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che gestisce un ristorante, a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° novembre - 31 dicembre 2020, 1° gennaio - 28 febbraio 2021 e 1° marzo - 31 maggio 2021, ha poi avallato loperato dellamministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla ditta non fosse computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel caso, il modo di procedere dellinsorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in contrasto con lobbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che lassunzione di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
2.10. In relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate dalla ricorrente il 7 e il 18 gennaio 2021 (cfr. doc. 2 inc. 38.2022.27; doc. 2 inc. 38.2022.28; consid. 1.1.; 1.3.), ricorda che lart. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto allindennità per lavoro ridotto sela perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro.(cfr. consid. 2.4.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b pag. 384,Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage.Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.6.) stabiliscono peraltro chiaramente che sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
In relazione al lavoro su chiamata è utile evidenziare - benché la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI: le versioni francese e tedesca menzionano espressamenteche la Cassa verifica ladempimento delle condizioni personali, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) - che ai sensi dellart. 31 cpv.3 lett. a LADI non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile e giusta lart. 33 cpv. 1 lett. b LADI una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Lart. 43 cpv. 3 LPGA prevede che se lassicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante uningiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere dinformare o di collaborare, lassicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere linchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA(Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, lassicurato deve sottoporvisi), bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell11 ottobre 2010 consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
Lassicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dellassicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
La Sezione del lavoro, del resto, sia il 14 che il 20 dicembre 2021 ha assegnato allinsorgente adeguati termini per produrre i documenti richiesti (entro il 21 dicembre 2021, rispettivamente entro il 17 gennaio 2022) e lha informata sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi dellart. 43 LPGA, e meglio che, in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso (cfr. cfr. doc. 9 e 12 inc. 38.2022.27).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha ossequiato lart. 43 cpv. 3 LPGA.
2.14. Questa Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021, meriti conferma.
Ne consegue che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua disposizione.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti