Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che lassicurato è ( ) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. ( ) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, linsorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.(cfr.Cattaneo,COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (186-187)).
Nel giudizio 38.2019.51 dell11 novembre 2019, già menzionato, relativo a unassicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
2.10. Nella presente fattispecie il ricorrente non è un vero lavoratore frontaliere, non rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).
Nel caso in esame lassicurato, al beneficio di un permesso tipo B dal 2014 (cfr. consid. 2.4.), ha lavorato nel settore delledilizia prima in Svizzera interna e poi in Ticino. Nel nostro Cantone egli ha beneficiato di contratti con agenzie di collocamento e prestito di personale. Più specificatamente il medesimo, nellagosto 2020, ha concluso un contratto di missione con __________ (concernente una missione temporanea di durata indeterminata, cfr. doc. 19), mentre da ottobre 2020 ha lavorato tramite __________ con due contratti di incarico, uno del 20 ottobre 2020 e laltro dell11 gennaio 2021 (cfr. doc. 19; A p.to 3.1.).
In Ticino dal 1° ottobre 2020 linsorgente vive in un monolocale a Locarno, mentre la moglie e le due figlie risiedono in __________ in unabitazione di proprietà dei suoi suoceri dove rientra poche volte allanno (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta alconsid. 2.6., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore delledilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre chiedersi se linsorgente, considerando la sua residenza in Italia(cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid.4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.
Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno; cfr. doc. 19; A), considerando in particolare che la sua residenza allestero, in __________ (cfr. consid. 2.5.), non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato lultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.-2.9.).
Va ribadito che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo lart. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.7.-2.8.).
Perconcludere circa lesistenza di uneffettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che lassicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
Lassicurato si è annunciato per il collocamento in Svizzera dove ha cercato lavoro (cfr. doc. 19).
Questo Tribunale ritiene, di conseguenza, che la questione relativa alla dimora in Svizzera dellassicurato nel periodo dal mese di giugno al mese di dicembre debba ancora essere approfondita dallamministrazione (cfr. STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015).
Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoroaffinché appuri se linsorgente in tale lasso di tempo abbia dimorato effettivamente in Svizzera oppure no.
Qualora, dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che il ricorrente è stato regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 26 giugno 2021 e deciderà nuovamente in merito alleventuale diritto del ricorrente alle indennità LADI.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
E. 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2). Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni. In casu, come visto (cfr. consid. 2.3.), il ricorrente si è trasferito dalla __________ nel nostro Paese, dapprima in Svizzera tedesca e poi in Ticino, nel 2014 per motivi di lavoro. La moglie e le due figlie, studentesse universitarie, sono rimaste in Italia a __________ dove vivono nell’abitazione dei suoceri dell’assicurato. L’insorgente ha sì affermato di avere dei conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19), tuttavia la sua famiglia risiede in __________. Egli, d’altro canto, in Ticino dispone semplicemente di un monolocale. In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (fine giugno – dicembre 2021) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione del l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. S TF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________ dove, nella casa dei suoceri, risiedono la moglie e le due figlie. L’insorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata. Il ricorrente stesso, del resto, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che sua moglie non lavora e le figlie sono agli studi (cfr. doc. 9). Ininfluente è, poi, il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). 2.6. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff , “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 201 7, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin , op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)” ). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin , op.cit., pag. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32). ” Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin , op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”). In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“ Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement ”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009. In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015, fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”. In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti. L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: " (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)” In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione, stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza” . Questa Corte è giunta alla medesima conclusione sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti nelle sentenze 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e 38.2015.49 del 18 aprile 2016. In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando: " (…) 7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente. 7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico ( DTF 133 V 169 ) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 ( DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”. In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “ è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera .” (cfr. Cattaneo , “ COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin ” , in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)). Sul tema cfr. anche STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019. 2.7. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin , op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31) ). Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3). In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno. L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva. Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza. L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere. 2.8. Per quanto concerne il TCA, giova rilevare che il Presidente di questa Corte, in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). L’avv. Daniela Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato: " (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione. Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X) L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015), ha posto all’avv. Riva i seguenti quesiti: " (…) Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue: “Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria (…) A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.” A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza. A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”. Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere , ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no ? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII) L’avv. Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: " (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV ; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307 ). 2.9. In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere. Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà. Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza . In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano. Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato. Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza. Il TCA ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana ) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali. Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone. Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata ) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere. In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero. Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì). Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento. Con sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni caso negato a un’assicurata , assistente di direzione, che era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 2.10. Nella presente fattispecie il ricorrente non è un vero lavoratore frontaliere, non rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. consid. 2.4.; 2.6.). Nel caso in esame l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo B dal 2014 (cfr. consid. 2.4.), ha lavorato nel settore dell’edilizia prima in Svizzera interna e poi in Ticino. Nel nostro Cantone egli ha beneficiato di contratti con agenzie di collocamento e prestito di personale. Più specificatamente il medesimo, nell’agosto 2020, ha concluso un contratto di missione con __________ (concernente una missione temporanea di durata indeterminata, cfr. doc. 19), mentre da ottobre 2020 ha lavorato tramite __________ con due contratti di incarico, uno del 20 ottobre 2020 e l’altro dell’11 gennaio 2021 (cfr. doc. 19; A p.to 3.1.). L’art. 19 cpv. 4 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) prevede che durante i primi sei mesi di servizio, ove l’impiego sia di durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di: a. almeno due giorni, durante i primi tre mesi d’impiego ininterrotto; b. almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese compreso di impiego ininterrotto. In Ticino dal 1° ottobre 2020 l’insorgente vive in un monolocale a Locarno, mentre la moglie e le due figlie risiedono in __________ in un’abitazione di proprietà dei suoi suoceri dove rientra poche volte all’anno (cfr. consid. 2.4.). In simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta al consid. 2.6., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre chiedersi se l’insorgente, considerando la sua residenza in Italia (cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38 ), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere. Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno; cfr. doc. 19; A), considerando in particolare che la sua residenza all’estero, in __________ (cfr. consid. 2.5.), non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.-2.9.). Va ribadito che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.7.-2.8.). Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 STFA C 290/03 del 6 marzo 2006). D’altra parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite. L’assicurato si è annunciato per il collocamento in Svizzera dove ha cercato lavoro (cfr. doc. 19). Non è, però, dato di sapere se le ricerche di impiego effettuate siano sempre state valide o meno. È vero, inoltre, che l’insorgente, nel settembre 2021, ha dichiarato di essere disposto, senza alcuna riserva, a frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro e che perlomeno fino al mese di aprile 2022, quando è stato compilato e prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, egli continuava a disporre del monolocale a __________ (cfr. doc. 19; XIbis 2; consid. 2.4.). È altrettanto vero, tuttavia, che la documentazione agli atti non fornisce indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione dal 26 giugno 2021. Non è noto, in particolare, se e quando l’insorgente abbia eventualmente svolto attività lavorative a decorrere dall’annuncio per il collocamento implicanti la sua presenza in Ticino. Dalle carte processuali emerge unicamente che nel mese di luglio 2021 ha lavorato quattro giorni (cfr. attestati di guadagno intermedio di luglio 2021; cfr. doc. 191) e il 17 novembre 2021 l’assicurato ha subito un infortunio su un cantiere per il quale percepisce indennità giornaliere dall’__________ (cfr. doc. 25; VIII; XIbis 1). Neppure risultano elementi per concludere circa una costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese anche durante il periodo di inabilità lavorativa a seguito del sinistro del novembre 2021. Questo Tribunale ritiene, di conseguenza, che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato nel periodo dal mese di giugno al mese di dicembre debba ancora essere approfondita dall’amministrazione (cfr. STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015). Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoro affinché appuri se l’insorgente in tale lasso di tempo abbia dimorato effettivamente in Svizzera oppure no. Qualora, dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che il ricorrente è stato regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 26 giugno 2021 e deciderà nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente alle indennità LADI. 2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). 2.12. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato dapprima da un sindacato e in seguito da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012). Per il sindacato in questione cfr. pure STCA 32.2020.7 del 27 aprile 2020. Visto il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. VIII) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.10. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2022.22
rs
Lugano
16 agosto 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha, in particolare, rilevato:
1.2. Contro la decisione su opposizione lassicurato, rappresentato dal __________, il 21 febbraio 2022, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo quanto segue:
a)Viene immediatamente ripristinato il diritto alle indennità disoccupazione con effetto retroattivo.
b)Linformazione fatta allufficio della migrazione senza attendere che una decisione fosse cresciuta ingiudicato va annullata con effetto immediato. (Doc. I pag. 13)
La parte ricorrente ha pure postulato:
Linsorgente ha motivato le proprie richieste facendo valere in buona sostanza di non avere altro domicilio se non quello di __________, di essere in Svizzera dal 2014, dapprima in Svizzera interna dove ha lavorato e pagato i contributi AD, e in ogni caso di poter beneficiare del diritto di opzione secondo il diritto internazionale tra le prestazioni dello Stato in cui ha lavorato e quelle dello Stato di residenza (cfr. doc. I).
in diritto
2.1. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto,in linea di principio,solo in presenza di una decisione su opposizione emessadall'organo amministrativo competente(cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.;STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
Ogni altra questione, in particolare concernente la richiesta di annullarelinformazione fatta allUfficio della migrazione senza attendere che una decisione fosse cresciuta in giudicato(cfr. doc. I pag. 13; consid. 1.2.), esula dalla presente causa.
Linsorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: Lebensmittelpunkt; STF C 227/05 dell8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen allestero; DTF 133 V 178: Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede allassicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dellassicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che lassicurato è ( ) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. ( ) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, linsorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.(cfr.Cattaneo,COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (186-187)).
Nel giudizio 38.2019.51 dell11 novembre 2019, già menzionato, relativo a unassicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
2.10. Nella presente fattispecie il ricorrente non è un vero lavoratore frontaliere, non rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).
Nel caso in esame lassicurato, al beneficio di un permesso tipo B dal 2014 (cfr. consid. 2.4.), ha lavorato nel settore delledilizia prima in Svizzera interna e poi in Ticino. Nel nostro Cantone egli ha beneficiato di contratti con agenzie di collocamento e prestito di personale. Più specificatamente il medesimo, nellagosto 2020, ha concluso un contratto di missione con __________ (concernente una missione temporanea di durata indeterminata, cfr. doc. 19), mentre da ottobre 2020 ha lavorato tramite __________ con due contratti di incarico, uno del 20 ottobre 2020 e laltro dell11 gennaio 2021 (cfr. doc. 19; A p.to 3.1.).
In Ticino dal 1° ottobre 2020 linsorgente vive in un monolocale a Locarno, mentre la moglie e le due figlie risiedono in __________ in unabitazione di proprietà dei suoi suoceri dove rientra poche volte allanno (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta alconsid. 2.6., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore delledilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre chiedersi se linsorgente, considerando la sua residenza in Italia(cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid.4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.
Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno; cfr. doc. 19; A), considerando in particolare che la sua residenza allestero, in __________ (cfr. consid. 2.5.), non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato lultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.-2.9.).
Va ribadito che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo lart. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.7.-2.8.).
Perconcludere circa lesistenza di uneffettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che lassicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
Lassicurato si è annunciato per il collocamento in Svizzera dove ha cercato lavoro (cfr. doc. 19).
Questo Tribunale ritiene, di conseguenza, che la questione relativa alla dimora in Svizzera dellassicurato nel periodo dal mese di giugno al mese di dicembre debba ancora essere approfondita dallamministrazione (cfr. STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015).
Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoroaffinché appuri se linsorgente in tale lasso di tempo abbia dimorato effettivamente in Svizzera oppure no.
Qualora, dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che il ricorrente è stato regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 26 giugno 2021 e deciderà nuovamente in merito alleventuale diritto del ricorrente alle indennità LADI.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.10.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti