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38.2022.18

Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono moglie e suocera. In Svizzera ha solo una residenza secondaria. Vero frontaliere

Ticino · 2022-06-03 · Italiano TI
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Erwägungen (42 Absätze)

E. 2 Attualmente, la sua abitazione, è condivisa con altre persone? (in caso affermativo indicare nome, cognome e, se caso, grado di parentela). Attualmente la mia abitazione è condivisa con la figlia di mia moglie __________ e i due nipotini __________ 7 anni e __________ 5 anni.

E. 2.3 e all. C a doc. I, 107-108). Sebbene ciò non avvenga, quindi, per l’ente sito a __________, il TCA rileva che, in realtà, il ricorrente corrispondeva quanto meno sino a novembre 2021 ben due “ affitti mensili ” (e relative spese) in Italia; uno per l’appartamento occupato dalla moglie (e da novembre 2021 dalla suocera, per il quale la pigione viene a tutt’oggi corrisposta dall’assicurato) e l’altro per quello a suo tempo locato da __________ per un totale di 2'800.- / 2'900.- mensili (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 169-225). Giova anche accennare brevemente al fatto che, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, laddove si asserisce che il ricorrente “ ogni giorno scende da __________” , RI 1, semmai, si trova tutti i giorni nella zona di __________ e non in __________. Il medesimo, in occasione del colloquio tenutosi il 26 agosto 2021 presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha, infatti, informato l’amministrazione del fatto che “ la sua residenza è a __________, ma desidera ricevere la posta a __________ poiché non ritira la posta tutti i giorni a __________ ” (cfr. doc. 514). Visti gli elementi appena analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.). In concreto, lasciando aperta tale questione, il TCA deve, comunque, concludere che, anche volendo ammettere che l’insorgente – la cui situazione peraltro, a differenza di quanto preteso in sede ricorsuale, non è “ analoga ” a quella su cui, con sentenza 715 12 38/178 del 28 giugno 2012, si era espresso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione assicurazioni sociali, che concerneva un assicurato, celibe e senza figli, che in Svizzera aveva sublocato una camera presso un collega, che quando aveva libero trascorreva i fine settimana presso i propri genitori in Francia, ai quali aveva prestato assistenza per due settimane dopo un ricovero ospedaliero – risiedeva e risiede in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si trovava ad essere ed è in Italia, e meglio a __________ (che dista 25 chilometri da __________; cfr. https://it.viamichelin.ch/ ), dove vivono la moglie, __________ e la suocera, __________. Il centro dei suoi interessi deve, infatti, essere collocato nel luogo in cui, da primi mesi del 2019, è domiciliata la moglie, che, peraltro, vive in un appartamento (il cui canone di locazione viene corrisposto dal ricorrente) composto da “ ingresso, cucina, bagno, soggiorno e due camere da letto ”, per complessivi 90 metri quadri (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposta

n. 7., doc. X ed all.), ove una coppia può risiedere agiatamente e in cui il ricorrente ha riferito di pernottare - affermando di risiedere in Svizzera “almeno quattro o cinque giorni a settimana” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 14) - “ a volte” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 15) , e meglio in una misura che corrisponde quindi a 2-3 notti a settimana. In proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr. supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6. del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “ è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera ” dove viveva in un bilocale col figlio. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concetto di residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige, oltre alla residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione di conservarla durante un certo periodo, che il centro delle proprie relazioni personali sia in Svizzera. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 ). Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). RI 1, seppur in possesso anche della nazionalità svizzera non ha, infatti, concretizzato un legame con la Svizzera tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.). Rammentando che i l solo fatto di disporre (anche) della cittadinanza svizzera non esime l’assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi e che c ome visto (cfr. supra consid. 2.3.), inoltre, in una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1 il Tribunale federale ha peraltro già ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2), il TCA osserva che il fatto che l’assicurato abbia eventualmente stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia nel nostro Paese non è atto a modificare l’esito del ricorso. Ciò ritenuto, in particolare, che, per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani (consci che in concreto si tratta di una cittadina svizzera) attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra). La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che: " (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”. Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OAMal, le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice Civile sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LAMal ed è quindi logica conseguenza il fatto che sul territorio elvetico si trovi anche il loro medico curante). Analogamente vale anche per il fatto che RI 1 ha sottoscritto in Svizzera degli abbonamenti di telefonia mobile ed internet. Anzi, la circostanza che sia lui a gestire anche l’abbonamento cellulare della moglie e della suocera (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposta n. 27) altro non fa se non confermare ch’egli si occupa di amministrare e gestire, oltre al pagamento del canone di locazione, l’economia domestica e le piccole incombenze quotidiane della consorte e della madre di quest’ultima, entrambe residenti a __________ . Ciò, del resto, è stato confermato anche dal diretto interessato che ha precisato di occuparsi dei “ pagamenti di entrambe” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 86) e trova ulteriore riscontro nel fatto che, per esempio, la disdetta del contratto di locazione per l’ente locato dalla suocera sia stata redatta dal ricorrente che, unitamente ad __________, l’ha poi pure sottoscritta (cfr. supra consid. 2.3., doc. X ed allegati). Nemmeno determinante appare il fatto ch’egli compri in Ticino pneumatici e occhiali, o che faccia alcuni acquisti anche nella zona di __________ (cfr. supra consid. 2.3.) ritenuto che tali spese, se confrontate con quelle che RI 1 è solito fare nella zona di __________, sono di scarsa rilevanza. Se è ben vero, poi, che numerosi acquisti vengono comunque effettuati dal ricorrente sul suolo elvetico, è altrettanto vero che ciò avviene principalmente nelle immediate vicinanze di __________ che, come ricordato in primis dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.), è un’__________ - ove il ricorrente, tra l’altro, ormeggia la propria barca a vela - circondata dal territorio confederato. Del resto, poi, dagli estratti conto in atti emerge che l’acquisto di generi alimentari da parte di RI 1 avviene anche a __________, segnatamente presso “__________ ” . Le spese sostenute dal ricorrente e parimenti risultanti dagli estratti conto in atti (non dimostrando, peraltro, degli scontrini nulla circa l’identità della persona che ha sostenuto le uscite ivi dettagliate) confermano, in altre parole, il fatto che la regolare presenza del ricorrente - che quotidianamente ritira la propria corrispondenza a __________ e non in __________ (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 514) - nella zona di __________ (quindi tra l’alto __________) dove risiede la moglie, è rimasta costante tra il 2020 ed il 2021. Parte della documentazione prodotta dal ricorrente, che il medesimo pretende essere riferita al pagamento delle spese correnti dell’ente di __________, è, poi, di pertinenza all’appartamento di cui egli era proprietario a Maroggia, e meglio: - Fattura __________ del 15 gennaio 2020 (137); - la “ correzione del canone radiotelevisivo __________ ” Serafe trasmessa al ricorrente a __________ il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 142). Quanto all’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente “ a __________ non ha alcun interesse e non ha alcuna vita sociale ” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) – ricordato come anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 citata al consid. 2.2., consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS /RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) – giova rilevare che il profilo Facebook “__________” è stato “ creato” il 4 giugno 2021 dall’utente “RI 1”. In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 30 settembre 2021, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto essere diversa - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente alla fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.). 2.5.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin , in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff , “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 201 7, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin , op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin , op.cit. p. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid.

E. 2.6 Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di recarsi dalla moglie, a __________ “ quasi tutti i giorni ”, di risiedere in Svizzera “almeno quattro o cinque giorni a settimana” e di pernottare “ a volte” dalla consorte (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 11., 12., 14. e 15.), quindi nella misura di 2-3 notti alla settimana. Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo , “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”). Su questo aspetto, Cueni , “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che: " (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)

E. 2.7 L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 16 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 3 A quanto corrisponde la sua pigione? Pago 200 Franchi mensili più la contribuzione per la spesa alimentare.

E. 4 La pigione è pagata da parte sua? Voglia allegare copia del contratto di locazione La pigione è pagata da parte mia, allego contratto di locazione

E. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin , op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”). In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“ Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement ”). In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…)

E. 5 Di quanti locali e metri quadrati è composta la sua abitazione e com'è suddivisa? L’abitazione è una casa unifamiliare di sei locali per 160 metri quadrati circa ed è suddivisa su tre pieni così composti: pianterreno con cantina, primo piano una stanza, salotto e cucina abitabile, servizio. Al secondo piano tre stanze, servizio e doccia, al terzo piano una stanza e bagno con doccia.

E. 6 Dove si trovano i suoi effetti personali/mobilia? I miei effetti personali sono in parte a __________ da mia moglie e in parte a __________.

E. 6.2 Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel, points 49 et 50).

E. 6.3 La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

E. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”. In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “ è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera .” (cfr. Cattaneo , “ COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin ” , in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)). Sul tema cfr. anche STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.

E. 6.5 Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)" In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”. In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti. L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: " (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)” In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”. Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016. In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando: " (…)

E. 7 l suoi familiari (es: genitori, moglie/marito, figli, compagna ecc.) dove risiedono? I miei genitori sono defunti in Italia, mia moglie risiede a __________ con la madre __________ (85 anni) che è malata e richiede assistenza. I miei figli: __________, 36 anni sposato con due figli, vive in Italia a __________ e __________ 25 anni, vive a __________ con la mia ex moglie __________. Mia moglie __________ ha un appartamento in affitto a __________ di circa 90 metri quadri.

E. 7.6 Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

E. 7.7 Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico ( DTF 133 V 169 ) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 ( DTF 142 V 590 consid.

E. 8 L'abitazione dove risiedono i suoi familiari (vedi domanda precedente), è in locazione o di proprietà? Nel caso in cui fosse di proprietà, a chi appartiene? Nel caso in cui in locazione, lei partecipa al pagamento della pigione? In entrambi i casi (proprietà o locazione), voglia indicarci di quanti locali è composta detta abitazione e i metri quadrati della stessa. __________ (casa di sua proprietà a __________) composta da 5 stanze, due bagni, salone con cucina di circa 200 metri quadri. __________ (casa di proprietà della madre __________) composta da due stanze, cucina abitabile, due bagni, salotto e cantine. Metri quadri 200 circa. __________ è in affitto e percepisce da me una partecipazione (vedi punto 3).

E. 9 Lei possiede una casa/appartamento di proprietà all'estero? La stessa è in affitto (indicare a chi è affittata) oppure sfitta? Io non possiedo nessuna casa/appartamento di proprietà all’estero

E. 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si trovava ad essere ed è in Italia, e meglio a __________ (che dista 25 chilometri da __________; cfr.https://it.viamichelin.ch/), dove vivono la moglie, __________ e la suocera, __________.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.”(cfr.Cattaneo,“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)).

2.6.Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di recarsi dalla moglie, a __________ “quasi tutti i giorni”, di risiedere in Svizzera “almenoquattro o cinque giorni a settimana”e di pernottare “a volte”dalla consorte(cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 11., 12., 14. e 15.), quindi nella misura di 2-3 notti alla settimana.

Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Su questo aspetto,Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

2.7.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondol’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 11 Prima della sua iscrizione in disoccupazione, quante volte si recava, mensilmente, dalla sua famiglia/familiari? Prima della mia iscrizione alla disoccupazione, mi recavo mensilmente da mia moglie e mia suocera cinque o sei volte a settimana e al sabato o domenica dai figli

E. 12 Attualmente, quante volte si reca settimanalmente dalla sua famiglia/familiari? Attualmente mi reco da mia moglie quasi tutti i giorni

E. 13 Attualmente, quante volte si reca mensilmente dalla sua famiglia/familiari? Attualmente mi reco da mia moglie e suocera quasi tutti i giorni

E. 14 Attualmente, qual è la sua durata settimanale di soggiorno presso il domicilio in Svizzera? Attualmente risiedo in Svizzera almeno quattro o cinque giorni a settimana

E. 15 Quando si reca dalla sua famiglia/familiari (genitori, ecc.) dove pernotta (inerente le domande da 11 a 14) Quando mi reco da mia moglie, a volte, pernotto da lei

E. 16 È’ seguito da un medico che esercita sul territorio elvetico? Voglia indicare nominativo ed indirizzo Sono seguito da un medico che ha lo studio a __________ ed è la dottoressa __________

E. 17 Dove ha frequentato le scuole dell'obbligo e la formazione post obbligatoria? Le scuole dell’obbligo le ho frequentate in Italia a __________, __________ e __________

E. 18 Dove ha svolto le sue esperienze professionali (Svizzera, estero)? La mia esperienza professionale l’ho svolta in Italia fino all’età di trent’anni circa e in Svizzera fino ad oggi

E. 19 Il suo centro degli interessi professionali è in Svizzera? Lei ricerca un lavoro sul territorio svizzero od anche all'estero? Allegare, curriculum vitae completo ed aggiornato Il mio centro di interessi professionali è unicamente in Svizzera

E. 20 Come effettua le sue ricerche di lavoro (scritte, di persona, per mail, ecc.)? Le mie ricerche di lavoro vengono effettuate sia scritte, che di persona o via mail e portali di ricerca

E. 21 Se non dovesse avere diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera, risiederebbe comunque su territorio elvetico oppure andrebbe all'estero? Se non dovessi ricevere l’indennità di disoccupazione risiederei comunque in Svizzera essendo cittadino svizzero

E. 22 Il suo centro degli interessi personali è in Svizzera? Oltre all'attività lavorativa, quali altri elementi la collegano con la Svizzera? Sono svizzero e la mia vita si svolge in Svizzera

E. 23 È membro di associazioni senza scopo di lucro/società (ricreative, sportive, sociali, ecc.) o altri enti in Svizzera o all'estero? Quali? In Svizzera sono membro dell’Associazione __________ dal 1996. All’estero non sono membro di nessuna associazione

E. 24 È abbonato a giornali o riviste? In caso affermativo voglia allegare copia dell'abbonamento al giornale/rivista. Non sono abbonato a nessuna rivista, ricevo l’__________ e il Giornale della __________ in bucalettere

E. 25 Ha un collegamento internet/fisso? In caso affermativo voglia allegare copia del contratto stipulato con la società telefonica Ho un abbonamento internet __________, allego contratti mio e di __________ Ha stipulato contratti telefonici fissi/cellulari? In caso affermativo voglia allegare copia del contratto stipulato con la società telefonica Ho stipulato contratti per il cellulare, allego contratto

E. 26 Può indicarci i suoi numeri fissi/cellulari? Non possiede telefono fisso, cellulare: __________ (mio), __________ (moglie) __________ (suocera) ho intestato tutto a me per il pacchetto risparmio e in quanto gestisco i pagamenti

E. 27 Può indicarci i suoi indirizzi di posta elettronica? Posta elettronica: __________

E. 28 Ha un veicolo (macchina moto)? Quale? In caso affermativo tale veicolo in quale paese è immatricolato? Ho due auto e uno scooter immatricolati in Svizzera

E. 29 Ha stipulato un leasing per tale veicolo? In caso affermativo voglia allegare copia del contratto leasing. Ho stipulato un contratto leasing per il __________ allego contratto

E. 30 Tale veicolo ha targhe svizzere/estere? Allegare copia libretto circolazione/carta grigia Tutti i miei veicoli possiedono targhe svizzere (allego carte grigie)

E. 31 Ha stipulato un abbonamento per il trasporto con i mezzi pubblici? In caso affermativo voglia allegare copia della ricevuta di pagamento dell'abbonamento/biglietti. Non ho abbonamenti per i mezzi pubblici

E. 32 Come effettua i normali pagamenti (contanti/carte di credito/ecc.)? Voglia allegare copia degli estratti bancari/carta di credito inerenti gli ultimi 12 mesi __________, Banca e contanti allego gli estratti conto

E. 33 È iscritto all'Ufficio competente del suo Paese di origine quale cittadino residente all'estero (esempio all'AIRE per quanto concerne l'Italia). In caso affermativo voglia trasmetterci copia della relativa iscrizione, in caso negativo indicare i motivi della mancata iscrizione. Ero iscritto all’AIRE ma non ho documentazione aggiornata, sono cittadino svizzero e vivo in Svizzera” (cfr. doc. 83-86 e doc. 268-270) Il ricorrente ha, inoltre, precisato - in contrasto con quanto preteso in sede ricorsuale laddove il suo legale ha precisato che la vendita dell’appartamento sarebbe avvenuta successivamente alla malattia della suocera (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I, pag. 11) - che “ la mia situazione attuale è avvenuta in seguito a degli eventi imprevisti, dopo la vendita dell’appartamento di __________ dove vivevo con mia moglie, sua madre di 85 anni che viveva sola a __________ ha avuto un cancro. Abbiamo deciso di prendere un appartamento a __________ perché in Svizzera non era possibile trasferirla. Non essendo una situazione definitiva, io mi sono appoggiato alla figlia di mia moglie come abitazione e mia moglie è vicina alla madre a __________. Avendo la madre di mia moglie solo una pensione minima di ca. 600 Euro e mia moglie casalinga gestisco io i pagamenti di entrambe. Le spese sono suddivise in parte dell’affitto, telefono, TV, luce, spese alimentari e mediche ecc.” (cfr. doc. 86), e trasmesso alla Cassa la seguente documentazione: - Il “ dettaglio delle spese mediche ”, __________ del 15 settembre 2021 inviato a “RI 1 , __________ ” (cfr. doc. 87-88); - Il dettaglio dei premi fatturati da __________ al 15 settembre 2021 (pure spedito alla casella postale di __________; cfr. doc. 91) - La notifica di partenza dal Comune di __________ di __________ (a valere dal 1° febbraio 2019, con destinazione “__________”; cfr. doc. 92) - La notifica di arrivo del ricorrente (quale “ persona sola” ) nel Comune di Lugano a decorrere dal 1° giugno 2020, in provenienza da __________, indicante, quale indirizzo “__________ ” (cfr. doc. 93); - Il certificato di matrimonio rilasciato l’11 dicembre 2014 dal quale emerge che RI 1 e __________ hanno contratto matrimonio il 6 dicembre 2014 (cfr. doc. 94-95) - Il contratto di locazione stipulato tra Ange__________ (locatrice) e __________ (conduttrice) a valere per l’ente sito a __________, composto da 5 locali con giardino, dal 1° aprile 2020, quale abitazione per 3 persone, per una pigione di mensili fr. 1'000.- oltre spese (cfr. doc. 99-106); - La dichiarazione sottoscritta da __________ il 18 maggio 2020, dalla quale emerge che la medesima (invero ancor prima, rispetto a quando il ricorrente pretende essere giunto a __________) era “ a conoscenza che la mia inquilina ospita il signor RI 1” (cfr. doc. 107); - la dichiarazione scritta di __________ di data 13 maggio 2020, dalla quale emerge che “ il signor RI 1, nato il 18.04.1960 a __________ risiede presso il mio domicilio, a titolo gratuito, in maniera momentanea e dispone di una stanza” (cfr. doc. 108); - La tessera di membro dell’“__________” intesta a RI 1 per l’anno 2021-2022 (cfr. doc. 109-110); - L’abbonamento “__________” __________ di __________ (cfr. doc. 111); - La bolletta di consegna di un __________ a nome del ricorrente a __________ (cfr. doc. 112-113); - La fattura __________ di giugno e luglio 2020 (quando il ricorrente già pretendeva di risiede a __________) per tre numeri mobili ed internet intestati a RI 1, __________ (cfr. doc. 114-119); - Le fatture __________ di settembre 2020, nonché giugno e luglio 2021 dove risultano invariati gli abbonamenti, mentre l’indirizzo appare essere “__________” (cfr. doc. 120-123; 124-136); - la fattura __________ del 15 gennaio 2020 trasmessa all’assicurato a __________ (cfr. doc. 137); - le licenze di circolazione degli autoveicoli __________, targato __________, rispettivamente __________, targato __________, e del motoveicolo __________ targato __________, intestati a “RI 1 , __________ ” (cfr. doc. 138-139, 140 e 141); - la “ correzione del canone radiotelevisivo __________ ” Serafe trasmessa al ricorrente a __________ il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 142); - la licenza di condurre elvetica di RI 1 rilasciatagli nel 1978 (cfr. doc 143); - una comunicazione del Comune di __________ del 22 febbraio 2019, dalla quale risulta che “RI 1 nato a __________ il __________1960, stato civile divorziato” è “iscritto AIRE __________.(cfr. doc. 144); - il contratto di leasing della __________ suindicata (cfr. doc. 146-147). Agli atti sono altresì stati versati diversi estratti conto, e meglio come segue: 1. Conto privato __________ presso __________: - estratti conto (recapitati alla __________) da agosto 2020 ad agosto 2021 dai quali sino ad aprile 2021 compreso emergono, oltre a numerosi prelievi a contanti sia in euro che in franchi: § il versamento del capitale di libero passaggio (avvenuto il 5 gennaio 2021, per un totale di fr. 82'618.80); § un ordine di pagamento a favore di __________ di fr. 1'200.- (di data 5 febbraio 2021 con causale “ versamento x affitto __________ ”); § da maggio 2021 i pagamenti delle imposte, dei premi di cassa malati; § il versamento a favore di “ elettrica __________ ” di fr. 36.50 avvenuto il 10.05.2021; § versamenti con causale “ concessione anno 2021 __________ ” e “ concessione anno 2021 __________ ” a __________ per totali fr. 4'369.- del 10 maggio 2021; § versamenti con causale “ affitto __________ ” a __________ per totali fr. 1'000.- effettuati due volte il 10 maggio 2021, una il 6 luglio 2021 ed una il 4 agosto 2021 (cfr. doc. 148-168); 2. Conto privato __________, intestato a RI 1 e dai cui estratti (recapitati alla __________ di __________), inerenti il periodo da agosto 2020 a luglio 2021 emergono: - L’accredito mensile della rendita INPS pari a totali fr. 385.- circa al mese; - numerosi prelievi a contanti e pagamenti mediante carta; - il versamento di un “ affitto mensile ” a __________, __________, “__________” (dove risulta essersi trasferita __________), per totali fr. 1'800.- al mese; - il pagamento mensile dei premi LAMal di __________ e di “__________”; - l’addebito del leasing della __________; - gli accrediti __________; - un versamento al “fondo di compensazione assegno integrativo (…) mittente (…) __________” dell’11 gennaio 2021 per totali fr. 1'375.-; - una serie di spese per carburante ed alimentari tra __________ e __________ (cfr. doc. 169-225). 3. Le fatture delle carte di credito __________ per il periodo da agosto 2020 a agosto 2021 (cfr. doc. 226-267), dalle quali emergono: - numerosi acquisti via internet su apple.com, wish o Spotify; - acquisti presso edicole e negozi lombardi; - spese presso esercizi pubblici di __________; - addebiti relativi a negozi nel __________; - addebiti da __________; - prelievi a contanti; - acquisti presso un negozio di generi alimentari di __________ (“__________”); - spese inerenti il parrucchiere a __________ (cfr. doc. 226-267) Con decisione dell’11 ottobre 2021, la Cassa ha negato a RI 1 l’erogazione delle indennità di disoccupazione motivando il proprio provvedimento come segue: " (…) La Cassa ha proceduto ad un complemento d’informazioni al fine di chiarire la residenza effettiva; in particolare in relazione alla residenza effettiva egli dichiara: di avere legami familiari in Italia, più precisamente la moglie e i figli. Secondo quanto rispostoci, risulta che si rechi giornalmente in Italia e questo per l’intero arco della settimana. 3. Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese dall’assicurato, considerate la natura e la continuità della presenza in Svizzera, la situazione familiare e dei legami sentimentali, la situazione abitativa, come per l’assenza di particolari legami in Svizzera al di fuori dell’attività lavorativa, va innanzitutto concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessato si situa in Italia ed egli, in Svizzera, ha costituito tutt’al più una dimora temporanea. Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni: risiedere effettivamente in Svizzera, avere l’intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. 4. Per quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in concreto, l’assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in Ticino, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la moglie e i figli, risiedono in Italia. Questa situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e anche dopo l’iscrizione in disoccupazione.” (cfr. doc. 349-351) L’assicurato, allora già rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato opposizione il 10 novembre 2021. Il legale, a sostegno delle pretese del proprio assistito, ha, sostanzialmente, fatto valere argomentazioni analoghe a quelle che ha, poi, riproposto in sede ricorsuale (cfr. doc. 334-342). Dagli atti dell’incarto emerge che per due giorni, nel mese di novembre 2021, l’assicurato ha lavorato presso __________, percependo fr. 60.- (cfr. doc. 277-279). Il 9 dicembre 2021, il legale dell’assicurato ha trasmesso alla Cassa copia dell’ “ iscrizione al corso di introduzione alla pesca ” e del relativo certificato di abilitazione, conseguito il 22 novembre 2021 nonché copia della licenza di condurre del natante a vela __________, in relazione al quale ha rilevato che “ il natante è stazionato a __________, ritenuto che a suo tempo (3 anni fa) il signor RI 1 (che abitava a __________ con la moglie) per comodità (vicinanza) lo aveva stazionato lì (…) se i suoi interessi fossero ora a __________, quando la moglie si è trasferita lì per accudire la madre avrebbe potuto intestarlo a lei e beneficiare di agevolazioni sul canone di occupazione demaniale (…) ma non lo ha fatto proprio perché i suoi interessi e quelli della moglie sono in Svizzera” (cfr. doc. 271). La resistente, con decisione su opposizione di data 17 gennaio 2022, ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 23-29) confermato la propria decisione dell’11 ottobre 2021. In sede ricorsuale, RI 1, oltre a far valere le motivazioni per le quali già si è detto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 23-29), ha prodotto la seguente documentazione: - Certificato di domicilio del 19 ottobre 2021 dal quale emerge che l’assicurato “ risiede a __________ dal 01-06-2020, giunto da __________ TI” (cfr. all. C a doc. I); - Una seconda dichiarazione di __________ di data 18 gennaio 2022, nella quale la medesima afferma che RI 1 “ risiede presso il mio domicilio a titolo gratuito ma, nonostante questo, l’ufficio per gli assegni integrativi mi decurta 200 franchi mensili dai costi dell’affitto. Somma che il signor RI 1 si impegnerà a versarmi non appena la sua situazione economica migliorerà e ribadisco comunque aiuta con le spese dell’economia domestica (spesa alimentare, luce, pellet, ecc.)” (cfr. all. E doc. I); - La fattura no. 205594 della __________ di __________ relativa all’intervento del 1° gennaio 2022 a __________ per __________ (cfr. all. F a doc. I); - La lettera ambulatoriale attestante il ricovero della suocera del ricorrente di data 13 gennaio 2022 per il cambiamento “__________” (cfr. all. F a doc. I); - Una serie di scontrini per acquisti effettuati presso: o __________ (la data è tagliata dalla fotografia) o __________ il 2 dicembre 2021; o __________ il 27 novembre, 23 ed il 27 dicembre 2021; o __________ (la data è tagliata dalla fotografia); o __________ il 23 dicembre 2021; o __________ il 29 novembre 2021; o __________ il 4 dicembre 2021 (cfr. all. G a doc. I). - Gli scontrini di bar di __________ per consumazioni del 21, 23 e 27 dicembre 2021, nonché 11 febbraio 2022 (cfr. all. G a doc. I); - Una petizione per la “ moderazione del traffico a __________” sottoscritta anche dal ricorrente; - Copia della decisione di restituzione parziale di quanto percepito a titolo di assegno familiare integrativo tra giugno ed ottobre 2020 intimata a __________ il 26 novembre 2020 per un totale di fr. 1'375.- dopo che la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1 risiederebbe presso la figlia della moglie (cfr. all. I a doc. I). Giova accennare brevemente al fatto che dagli atti dell’incarto emerge che nell’autunno del 2019, la suocera del ricorrente ha subito un intervento chirurgico volto al trattamento di un carcinoma uroteliale vescicale multirecidivo (cfr. doc. 301-304) cui il 9 aprile 2020 ha fatto seguito una cistectomia radicale, una nefrectomia sinistra ed un’ureterocutaneostomia destra a seguito della quale la paziente è stata degente presso __________, __________ dall’8 aprile al 24 aprile 2020 (cfr. doc. 307-308) e si è poi sottoposta a periodiche sostituzioni dello “ stent in UCS monolaterale destra ” (cfr. doc. 310, 315). Su richiesta di questa Corte, l’avv. RA 1 ha, come anticipato (cfr. supra consid. 1.6.), trasmesso i due contratti di locazione inerenti due distinti enti, entrambi siti a __________, per i quali egli corrispondeva, almeno sino a novembre 2021, mensilmente la pigione. Il contratto di locazione per l’appartamento di due locali sito in __________, è stato concluso tra le sorelle __________, in qualità di locatrici, e la suocera del ricorrente come conduttrice il 5 marzo 2019, a valere dal 1° aprile 2019. Inizialmente stipulato, “ per volontà della signora __________ ”, per la durata di quattro anni, il contratto è stato poi rescisso in data 9 novembre 2021, in particolare “ a seguito dell’aggravarsi dello stato di salute e della necessità di usufruire di cure continue 24 ore su 24 ” della conduttrice. Ricordato che la medesima non è economicamente indipendente (percependo mensili euro 646.68 di pensione) e che la figlia (casalinga) la sosterrebbe in ossequio al disposto dell’art. 328 cpv. 1 CC, l’avv. RA 1 ha osservato che la pigione, inizialmente pattuita in mensili fr. 1'100.- e poi diminuita (poiché “ il conduttore a causa dell’emergenza COVID-19 ha manifestato difficoltà economiche ed ha richiesto una temporanea riduzione del canone ”) a fr. 1'000.- al mese dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021, veniva corrisposta dal ricorrente (cfr. doc. X ed all. M e O). In particolare, dalla disdetta del contratto di locazione datata 9 novembre 2021 (successiva alla prima decisione emessa dalla Cassa; cfr. supra), redatta da RI 1 e sottoscritta tanto dal ricorrente quanto dalla suocera, emerge quanto segue: " (…) come detto la disdetta avviene per motivi di salute e mia suocera non può più vivere da sola per le continue cure giorno e notte. (…) se avete qualcuno interessato saremmo grati in modo che l’affitto non gravi su di noi. (…) Grazie della comprensione ringrazio e saluto il Genero __________ Tel __________ (…)” (cfr. all. P a doc. X). Per il secondo appartamento, e meglio quello sito in __________, composto da “ ingresso, cucina, bagno, soggiorno e due camere da letto ”, si rileva che il contratto di locazione (stipulato, “ per volontà della signora __________ (…) per una durata di un anno (…) rinnovabile di anno in anno ” per il preteso “ evidente ” motivo dato dal fatto che “ dopo il decesso o il trasferimento in casa per anziani della signora __________ (…) la signora __________ farà rientro in Svizzera dal marito ”) è stato sottoscritto nel dicembre 2018 a valere dal 1° gennaio 2019, da una parte, da __________ in qualità di locatrice, e, d’altra parte, dal ricorrente come conduttore. Trattasi, ha precisato l’avv. RA 1 nelle proprie osservazioni del 6 maggio 2022, dell’ente “ occupato dalla moglie” e, successivamente alla disdetta del contratto dell’appartamento di __________, dalla suocera di RI 1. In particolare, ha osservato il legale, “ la locatrice ha richiesto che fosse indicato lui come conduttore e debitore, in quanto la signora __________ è casalinga e non esercita alcuna attività lavorativa, per cui non dava sufficienti garanzie di solvibilità ” (cfr. doc. X ed all. Q). 2.4.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che RI 1 - padre di due figli maggiorenni residenti, rispettivamente, in __________ ed a __________ - è sposato dal dicembre 2014 con __________. Quest’ultima viveva con il ricorrente a __________

- in un appartamento di cui il medesimo era proprietario e che un anno dopo è stato venduto - sino a febbraio 2019, allorquando si è trasferita a __________, nell’appartamento locato da RI 1 da gennaio 2019, dove quest’ultimo afferma di recarsi “ quasi tutti i giorni”, pernottandovi “ a volte” (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposte 12., 14. e 15.). Quanto alle tempistiche del trasferimento di __________, il TCA si limita a rilevare che, se da un lato, l’avv. RA 1 in sede ricorsuale pretende che “ in data 5 marzo 2019, la moglie del signor RI 1 è stata costretta a lasciare l’appartamento di __________ e trasferirsi con la madre a __________ in quanto la stessa, malata da anni (…) non era più in grado di provvedere a sé stessa” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I, pag. 6), d’altro lato, come visto, dagli atti emerge che il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di locazione dell’appartamento che pretende essere occupato dalla moglie già nel dicembre 2018 a valere per il mese successivo, e meglio tre mesi prima rispetto a quanto fatto dalla suocera di quest’ultimo, giunta a __________ dal 1° aprile 2019 (cfr. supra consid. 2.3 ed allegati a doc. X). Sulla questione delle tempistiche, peraltro il ricorrente ha pure dichiarato che “ dopo la vendita dell’appartamento di __________ [ndr: avvenuta nella primavera del 2020] dove vivevo con mia moglie, sua madre di 85 anni (…) ha avuto un cancro. Abbiamo deciso di prendere un appartamento a __________ perché in Svizzera non era possibile trasferirla” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 86). RI 1 pretende che al trasferimento della consorte non corrisponde un suo analogo spostamento, dal momento che da giugno 2020 dichiara di essere domiciliato presso la figlia di __________, __________, a __________, dove quest’ultima abita con i due figli in una casa che dovrebbe fungere da abitazione familiare per tre persone ed il cui contratto di locazione - sebbene la donna abbia informato la locatrice della presenza temporanea (che si protrae da ormai quasi due anni) del marito della madre - è sottoscritto, in veste di conduttrice, unicamente dalla medesima. In __________, RI 1 ha precisato di avere a propria disposizione una camera, affermando altresì che i propri effetti personali di uso quotidiano si troverebbero in parte nel __________ ed in parte a __________ (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 6). Il TCA rileva che __________, nella propria dichiarazione iniziale di data 13 maggio 2020, aveva affermato (peraltro dichiarando che il marito della propria madre già a maggio 2020 era domiciliato a __________) che il ricorrente “ risiede presso il mio domicilio a titolo gratuito, in maniera momentanea e dispone di una stanza ” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 108). In un secondo momento, e meglio successivamente all’asserzione di RI 1 che, interrogato dalla Cassa, ha riferito di (già) corrispondere alla figlia della moglie fr. 200.- mensili, a valere quale “ partecipazione ” al pagamento della pigione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 3. e 8.), poi addirittura che “ la pigione è pagata da parte mia” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 4.), la donna ha, poi, asserito che a causa del fatto che “ l’ufficio per gli assegni integrativi mi decurta 200 franchi mensili dai costi dell’affitto” , l’assicurato “ si impegnerà a versarmi ” tale somma “non appena la sua situazione economica migliorerà” e preteso di ribadire, sebbene non ne avesse in realtà fatto menzione in precedenza, che “comunque aiuta con le spese dell’economia domestica ” (cfr. supra consid. 2.3. e all. E a doc. I). Agli atti, tuttavia, non trova riscontro né l’affermazione del ricorrente secondo cui egli già corrispondeva a __________ una partecipazione alla locazione nella misura di fr. 200.- mensili, né, tantomeno, il fatto ch’egli pagasse in toto la pigione di __________ com’egli ha invece asserito in risposta alla Cassa. Il medesimo, semmai, si è limitato a versare, in data 11 gennaio 2021 con causale “ fondo di compensazione assegno integrativo (…) mittente (…) __________ ”, fr. 1'375.-, pari all’importo chiesto in restituzione alla donna dalla Cassa competente dopo che l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1 risiederebbe presso di lei (cfr. supra consid. 2.3. e all. I a doc. I). Ciò non corrisponde, tuttavia né ad una partecipazione, né al versamento della pigione. Se, poi, il ricorrente fa valere di sostenere le spese relative al riscaldamento a pellet della casa locata da __________, agli atti figura, però unicamente uno scontrino del 6 novembre 2021, per l’acquisto di pellet, pari a fr. 300.- circa con l’annotazione manoscritta “__________ 45 pz consegnati 21 pz da ritirare ” (cfr. doc. 329) che contrariamente alla tesi ricorsuale ancora non dimostra che tale spesa sia stata affrontata dal qui ricorrente. Con ogni verosimiglianza, quindi, l’assicurato in Svizzera, è ospitato da una “ parente acquisita ” (che non è la sua terza figlia, bensì la figlia della sua seconda moglie con la quale si è sposato nel 2014) e non paga nessun affitto. Giova, peraltro, rilevare che dagli atti, segnatamente dal certificato di domicilio e dalle dichiarazioni rese da __________ e dalla locatrice dell’ente locato dalla medesima, nemmeno pare chiaro quando il ricorrente si sarebbe trasferito a __________, e meglio se da maggio o da giugno del 2020 (cfr. supra consid.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2022.18

CL/gm

Lugano

3 giugno 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

in diritto

Dagli atti dell’incarto emerge che per due giorni, nel mese di novembre 2021, l’assicurato ha lavorato presso __________, percependo fr. 60.- (cfr. doc. 277-279).

Il 9 dicembre 2021, il legale dell’assicurato ha trasmesso alla Cassa copia dell’ “iscrizione al corso di introduzione alla pesca” e del relativo certificato di abilitazione, conseguito il 22 novembre 2021 nonché copia della licenza di condurre del natante a vela __________, in relazione al quale ha rilevato che “il natante è stazionato a __________, ritenuto che a suo tempo (3 anni fa) il signor RI 1 (che abitava a __________ con la moglie) per comodità (vicinanza) lo aveva stazionato lì (…) se i suoi interessi fossero ora a __________, quando la moglie si è trasferita lì per accudire la madre avrebbe potuto intestarlo a lei e beneficiare di agevolazioni sul canone di occupazione demaniale (…) ma non lo ha fatto proprio perché i suoi interessi e quelli della moglie sono in Svizzera”(cfr. doc. 271).

Il TCA rileva che __________, nella propria dichiarazione iniziale di data 13 maggio 2020, aveva affermato (peraltro dichiarando che il marito della propria madre già a maggio 2020 era domiciliato a __________) che il ricorrente “risiede presso il mio domicilio a titolo gratuito, in maniera momentanea e dispone di una stanza” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 108). In un secondo momento, e meglio successivamente all’asserzione di RI 1 che, interrogato dalla Cassa, ha riferito di (già) corrispondere alla figlia della moglie fr. 200.- mensili, a valere quale “partecipazione” al pagamento della pigione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 3. e 8.), poi addirittura che “la pigione è pagata da parte mia”(cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 4.), la donna ha, poi, asserito che a causa del fatto che “l’ufficio per gli assegni integrativi mi decurta 200 franchi mensili dai costi dell’affitto”, l’assicurato “si impegnerà a versarmi” tale somma“non appena la sua situazione economica migliorerà”e preteso di ribadire, sebbene non ne avesse in realtà fatto menzione in precedenza, che“comunque aiuta con le spese dell’economia domestica” (cfr. supra consid. 2.3. e all. E a doc. I).

Agli atti, tuttavia, non trova riscontro né l’affermazione del ricorrente secondo cui egli già corrispondeva a __________ una partecipazione alla locazione nella misura di fr. 200.- mensili, né, tantomeno, il fatto ch’egli pagasse in toto la pigione di __________ com’egli ha invece asserito in risposta alla Cassa. Il medesimo, semmai, si è limitato a versare, in data 11 gennaio 2021 con causale “fondo di compensazione assegno integrativo (…) mittente (…) __________”, fr. 1'375.-, pari all’importo chiesto in restituzione alla donna dalla Cassa competente dopo che l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1 risiederebbe presso di lei (cfr. supra consid. 2.3. e all. I a doc. I). Ciò non corrisponde, tuttavia né ad una partecipazione, né al versamento della pigione.

Se, poi, il ricorrente fa valere di sostenere le spese relative al riscaldamento a pellet della casa locata da __________, agli atti figura, però unicamente uno scontrino del 6 novembre 2021, per l’acquisto di pellet, pari a fr. 300.- circa con l’annotazione manoscritta “__________45 pz consegnati 21 pz da ritirare” (cfr. doc. 329) che contrariamente alla tesi ricorsuale ancora non dimostra che tale spesa sia stata affrontata dal qui ricorrente.

Con ogni verosimiglianza, quindi, l’assicurato in Svizzera, è ospitato da una “parente acquisita” (che non è la sua terza figlia, bensì la figlia della sua seconda moglie con la quale si è sposato nel 2014) e non paga nessun affitto.

Sebbene ciò non avvenga, quindi, per l’ente sito a __________, il TCA rileva che, in realtà, il ricorrente corrispondeva quanto meno sino a novembre 2021 ben due “affitti mensili” (e relative spese) in Italia; uno per l’appartamento occupato dalla moglie (e da novembre 2021 dalla suocera, per il quale la pigione viene a tutt’oggi corrisposta dall’assicurato) e l’altro per quello a suo tempo locato da __________ per un totale di 2'800.- / 2'900.- mensili (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 169-225).

Giova anche accennare brevemente al fatto che, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, laddove si asserisce che il ricorrente “ogni giorno scende da __________”, RI 1, semmai, si trova tutti i giorni nella zona di __________ e non in __________. Il medesimo, in occasione del colloquio tenutosi il 26 agosto 2021 presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha, infatti, informato l’amministrazione del fatto che “la sua residenza è a __________, ma desidera ricevere la posta a __________ poiché non ritira la posta tutti i giorni a __________” (cfr. doc. 514).

Visti gli elementi appena analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.).

In concreto, lasciando aperta tale questione, il TCA deve, comunque, concludere che, anche volendo ammettere che l’insorgente – la cui situazione peraltro, a differenza di quanto preteso in sede ricorsuale, non è “analoga” a quella su cui, con sentenza 715 12 38/178 del 28 giugno 2012, si era espresso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione assicurazioni sociali, che concerneva un assicurato, celibe e senza figli, che in Svizzera aveva sublocato una camera presso un collega, che quando aveva libero trascorreva i fine settimana presso i propri genitori in Francia, ai quali aveva prestato assistenza per due settimane dopo un ricovero ospedaliero – risiedeva e risiede in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si trovava ad essere ed è in Italia, e meglio a __________ (che dista 25 chilometri da __________; cfr.https://it.viamichelin.ch/), dove vivono la moglie, __________ e la suocera, __________.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.”(cfr.Cattaneo,“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)).

2.6.Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di recarsi dalla moglie, a __________ “quasi tutti i giorni”, di risiedere in Svizzera “almenoquattro o cinque giorni a settimana”e di pernottare “a volte”dalla consorte(cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 11., 12., 14. e 15.), quindi nella misura di 2-3 notti alla settimana.

Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Su questo aspetto,Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

2.7.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondol’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 16 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti