Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)). Ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare l’adempimento di una delle condizioni del diritto alle prestazioni. La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.). L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA. Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione. Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale. In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili. Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019. 2.6. In concreto le sole di indicazioni relative al “contenzioso con l’ultimo datore, che potrebbe scaturire in una riassunzione” (cfr. doc. 24), come pure al fatto che “questo giovedì (n.d.r.: 18 novembre 2021) avremo finalmente la convocazione dal giudice il quale dovrebbe a sua volta convocare l’assemblea dei soci di __________ per revocare l’attuale Amministratore (__________). I soci hanno già definito il CdA nuovo che sostituirà __________ e hanno preso l’impegno ad assumermi per dare continuità al progetto e al futuro della società. Potrò firmare il contratto appena revocato l’amministratore (tra il 10 e il 15 dicembre). Ad oggi posso farmi rilasciare da loro una dichiarazione in cui si impegnano ad annullare il licenziamento illegittimo e a riassumermi” (cfr. doc. 39) e che “venerdì (n.d.r.: 21 gennaio 2022) ho finalmente discusso con i nuovi amministratori il mio contratto. Prima c’erano troppe urgenze che hanno dovuto gestire create dall’amministratore revocato che ha fatto molti danni, debiti e anche molti reati” (cfr. doc. 33) fornite al consulente URC, senza ulteriori elementi, in particolare riguardanti le condizioni finanziarie effettive - ad esempio la liquidità per far fronte alle spese correnti - della società a seguito dei cambiamenti intervenuti a decorrere dalla fine del 2021 a livello di consiglio di amministrazione e di soci, non erano, in ogni caso, sufficienti all’assicuratore per potersi rendere conto che la situazione dell’assicurato rischiava di mettere in pericolo il suo diritto alle prestazioni LADI, segnatamente al diritto alle indennità per insolvenza (al riguardo cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006, citata al consid. 2.8.; STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012 consid. 2.13.). Al riguardo va pure sottolineato, in primo luogo, che i colloqui con il consulente URC avvenivano contestualmente alla sua iscrizione in disoccupazione quale persona alla ricerca di un impiego e al beneficio di indennità di disoccupazione (art. 8-30 LADI; cfr. doc. 24). Non risulta, per contro, che sia stata chiesta consulenza per quanto concerne l’indennità per insolvenza (art. 51-58 LADI). In secondo luogo, non era ancora dato di sapere come il ricorrente, confrontato con un eventuale ritardo di pagamento del salario, si sarebbe comportato dal profilo dell’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 2 LADI. L’art. 27 cpv. 2 LADI, d’altronde, come visto sopra, non comporta il dovere da parte de gli organi delle singole assicurazioni sociali di incitare o di fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili. Considerata la presenza agli atti dei documenti relativi al contenuto delle conversazioni e dei messaggi tra il ricorrente e l’URC (cfr. doc. A3; A9; 24; 33-39) e in applicazione del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.), in casu non si rivela peraltro necessario dare seguito alla richiesta formulata nell’impugnativa di richiamare l’incarto dell’URC (cfr. doc. I pag. 11). Di conseguenza nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC. 2.7. In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 emessa dalla Cassa deve essere confermata. 2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2022.103
RS
Lugano
13 marzo 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 novembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 12 luglio 2022 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste il 19 maggio 2022, in quanto non aveva rispettato lobbligo di ridurre il danno ai sensi dellart. 55 cpv. 1 LADI (cfr. doc. 83-84; A2).
Nella decisione su opposizione lamministrazione ha precisato che il fatto di avere concluso con la __________, presso la quale RI 1 aveva già lavorato dal 2019 al 2021, un nuovo contratto di impiego costituisce una negligenza grave, rilevando:
1.3. Nella propria risposta di causa del 13 gennaio 2023 la Cassa, riconfermandosi integralmente nella propria decisione su opposizione del 15 novembre 2022, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza per i quattro mesi (9 febbraio - 9 giugno 2022) in cui ha lavorato per la __________ prima del fallimento.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
"Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In quelloccasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato loperato dellamministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato lobbligo di ridurre il danno, argomentando:
"( )
In unaltra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato:
"( )
In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dallinizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
"( )Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). ( )
In quelloccasione lAlta Corte ha ritenuto ininfluenti per lesito della vertenza letà dellassicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dallassicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dallinizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dellopposizione. LAlta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, daltra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:
"( )
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che lart. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dellapertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha lobbligo di intraprendere nei confronti di questultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre unazione giudiziaria contro lex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dellinsorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l8 gennaio 2019. Dallaltro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dellassicurazione responsabilità civile dellautore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dellimpresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale allUfficio fallimenti. LAlta Corte ha infine ricordato che nellambito dellindennità per insolvenza non appartiene allassicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
Con decisione su opposizione del 15 novembre 2022 la Cassa, confermando il proprio provvedimento del 12 luglio 2022, ha negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste il 19 maggio 2022, in quanto non risultava rispettato lobbligo di ridurre il danno ai sensi dellart. 55 cpv. 1 LADI.
Lamministrazione ha osservato che la conclusione di un nuovo contratto di impiego con la __________ costituisce una negligenza grave e che gli sforzi per rivendicare il proprio credito salariale nei confronti della SA non possono ritenersi adeguati (cfr. doc. 83-84; A2; consid. 1.1.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se lindennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre giova evidenziare che lobbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
In proposito giova rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se lindennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Cfr. anche STFA C 367/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b).
Per quanto concerne il fatto che il ricorrente avrebbe sollecitato __________ e gli altri due amministratori in merito al pagamento dei suoi salari, oltre ad avere consegnato le due lettere di marzo 2022 (cfr. doc. 51), va osservato che gli interventi verbali, in linea di principio, non sono sufficienti per adempiere allobbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).
Alla luce di tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione allobbligo di ridurre il danno previsto dallart. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021;STCA 38.2022.39 dell11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_540/2022 del 30 settembre 2022;STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando lintegrale e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva durante il rapporto di lavoro.
Lart. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la Informazione e consulenza ha, inoltre, il seguente tenore:
"1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFAC 192/04 del 14 settembre 2005 consid.4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg.(527)).
LAlta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dallart. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere allassicurato loccasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto allindennità di disoccupazione.
Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. lAlta Corte ha stabilito che dallart. 27 LPGA non può essere dedotto lobbligo per lamministrazione di dare a un assicurato loccasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto allindennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che lamministrazione non aveva violato lart. 27 LPGA non attirando lattenzione dellassicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto allindennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.
In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.
2.7. In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 emessa dalla Cassa deve essere confermata.
2.8.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti