Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 novembre 2009).
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Lart. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
"Una perdita di lavoro è computabile se:
a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dellazienda.
Il cpv. 3 dellart. 32 LADI stabilisce che;
"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dellesercizio.
Al riguardo, lart. 51 OADI precisa quanto segue:
"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a.il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b.il contingentamento delle materie prime o dei materiali desercizio, compresi i combustibili;
c.restrizioni di trasporto o chiusura delle vie daccesso;
d.interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dellapprovvigionamento energetico;
e.danni causati da forze naturali.
3La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da unassicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché lassicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Lart. 33 LADI enuncia:
1Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e devessere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato delleconomia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"( )
C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dellobbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4La cassa nega il diritto allindennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che questultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
( )
C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
( )
D1Una perdita di lavoro non è computabile se:
·è dovuta ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
·concerne persone al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo;
·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ðGiurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per unimpresa specializzata nella costruzione di gallerie, lafflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D4Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da unazienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto allILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dellindennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ( )
Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nellamministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"( )
D36In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i
presupposti dellindennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto allindennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
èGiurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se lazienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. LILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)
( ).
G4Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto allindennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). ( )
Nella Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"( )
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dellILR è preservare loccupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque lesistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse allattività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dellistituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto allILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca lentità con cui lente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da unassociazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). Lunico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto allILR. ( )
"( )
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dellinsorgenza improvvisa, dellentità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dellarticolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
( )
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dellarticolo 32 capoverso 3 LADI e dellarticolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute allimpossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).( )
( )
2.6 Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)
Il senso e lo scopo dellILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse allattività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dellILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto allILR per i loro collaboratori. La concessione dellILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dellILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, unazienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto allILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non cè alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dellofferta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante unadeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. Lintroduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto allindennità e lILR viene accordata, listituzione ha diritto allILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto allILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dellILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dellILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dellILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.
Nella Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto allILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta allILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto allILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
( )
Nella Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:
"2.6 a Preannuncio di organizzazioni non commerciali
Lart. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dellILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto allindennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dallarticolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se unazienda o unattività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dellattività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dellILR dovrebbe essere respinta.
ÞVedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021.
Nella Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 è stato, però, introdotto il nuovo p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
Né la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021 hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3, 2.6 e 2.6 a.
Nella Direttiva 2021/16 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"ÞVedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo
Questultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.
2.4. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che RI 1 è unassociazione ai sensi del Codice civile (art. 60 CC segg.) con sede a __________. E nata nel __________ con lo scopo, come indicato anche nelpreannuncio di lavoro ridotto del 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.),di raggruppare in ununica struttura __________ per partecipare alle varie competizioni nazionali __________.Dal mese di luglio 2020 lRI 1 ha in gestione anche la squadra __________.La medesima costituisce, pertanto, il settore __________ __________ delle squadre __________ e offre ai __________, a delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire contemporaneamente una __________.
ll __________, dalla stagione 2019/20, si occupa pure di organizzare e di gestire, in accordo con la __________ e con l__________, le squadre __________ (__________4) delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre __________ (__________) coinvolgendo così oltre __________ ragazzi/e e più di _________).
RI 1 è riconosciuta dall__________ e da __________ (cfr. doc. 6/8).
Lart. 4 dello Statuto, per quanto concerne i membri attivi, prevede che le società di __________ aventi sede nella regione di competenza della __________, e quelle di __________ autorizzate ad aver il __________ dall__________, secondo le disposizioni di questultima e della __________, sono membri attivi, la __________ ne ha facoltà (senza assoggettamento a obblighi contributivi). Altri membri che non hanno i requisiti appena indicati possono essere accettati solo con decisione unanime dei membri. L__________, il __________ e il __________, in quanto membri fondatori, hanno diritto a rimanere membri a condizione che non retrocedano sotto la __________.
Laffiliazione all__________ avviene automaticamente con la promozione in __________, rispettivamente, per le società di __________, con lautorizzazione dell__________ ad avere il __________ __________, rispettivamente con la delibera unanime di tutti i membri (cfr. doc. 6/1).
I mezzifinanziari sono garantiti principalmente dall'__________ e dai __________ costitutivi e firmatari della convenzione che regge il __________; un'altra importante fetta di finanziamento viene invece assicurata tramite la ricerca di sponsorizza).
La quota annua a carico di un socio è pari a __________.-- se è in __________, a __________.-- se è in __________ e a fr. __________ se è in __________ (cfr. doc. 12D).
Ne consegue che attualmente il __________ versa limporto di fr. __________ il __________ fr__________.-- e l__________ fr__________.-- (cfr. doc. I pag. 10).
Per quanto attiene alle sponsorizzazioni, il __________, nel dicembre 2018, ha concluso un contratto con __________ per la pubblicità sulle __________ valido per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il prezzo è stato fissato in fr. __________-- annui da versare a inizio stagione (cfr. doc. 6/9).
Le fonti di finanziamento complessive elencate dalla ricorrente (cfr. doc. 6/7; I pag. 10) sono in ogni caso le seguenti:
Tasse sociali 15%
Sponsorizzazioni 35%
Contributo __________ + __________ 7%
Contributo Soci 20%
Altre attività 8%
Per la stagione 2019/20 il contributo __________ attribuito allRI 1 ammontava a fr. __________--, oltre a una seconda rata che sarebbe stata corrisposta se giustificata (cfr. doc. 6/8).
I dipendenti dellRI 1 svolgono essenzialmente le attività di allenatore, allenatore __________, preparatore fisico, fisioterapista, massaggiatore, segretario, direttore e responsabile tecnico (cfr. doc. 6/6).
RI 1, il 12 marzo 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto a far tempo dal 10 marzo 2020 per tutta lazienda con una perdita di lavoro probabile del 100%, a seguito dellinterruzione delle varie attività sportive e della chiusura dei centri sportivi causata dal coronavirus (cfr. doc. 1; 1/4; 6/7; consid. 1.1.).
La Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha riconosciuto il diritto allindennità per lavoro ridotto per il periodo 15 marzo - 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).
Il 4 maggio 2020 lamministrazione ha, poi, emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto allILR dal 12 marzo all11 settembre 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.; 1.3.).
La ricorrente, il 19 agosto 2020, ha presentato un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto per il lasso di tempo 1° settembre - 31 dicembre 2020 relativo allintera azienda, e meglio a 46 dipendenti (18 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 28 con contratto di impiego di durata determinata), con perdita di lavoro probabile del 60%, indicando quale causaPandemia COVID-19. Difficoltà nelladempiere a tutte le Restrizioni sanitarie imposte dallUFSP(cfr. doc. 4).
Lamministrazione ha esperito degli accertamenti e il 18 dicembre 2020, da un lato, ha sollevato opposizione in relazione alla richiesta di ILR concernente il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 8; inc. 38.2021.50), dallaltro, ha riconsiderato la decisione del 4 maggio 2020, negando il diritto alle indennità per lavoro ridotto per larco di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).
Con decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 18 dicembre 2020, rilevando segnatamente che in concreto la pandemia ha provocato delle minori uscite e quindi ha permesso di realizzare un utile. Lamministrazione ha sottolineato che una simile distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. Inoltre è stato evidenziato che per i dipendenti non vi era un rischio immediato di licenziamento (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso lOrdinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.
Al riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dellOrdinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).
Nel Canton Ticino il Consiglio di Stato, nel frattempo, con risoluzionen. 1262dell11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sullintero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni demergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari lattività amministrativa o i servizi dinteresse pubblico e la protezione e lassistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.).Inoltre ha stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dellart. 7 LEp.
LOrdinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta lart. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:
"1È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.
2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
Lart. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla lapplicazione dellart. 6 fino al 19 aprile 2020.
Lart.
E. 6 cpv. 1 dellOrdinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e della società civile.
LOrdinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattataa seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
2.7. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dallRI 1 il 12 marzo 2020 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima, il 24 marzo 2020, emesso una decisione con la quale ha riconosciuto il relativo diritto dal 15 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.), poi esteso dal 12 marzo all11 settembre 2020 con decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.). Questultimo provvedimento è stato riconsiderato il 18 dicembre 2020 e il diritto è stato negato (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).
Lart. 53 LPGA, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede:
"1Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se lassicurato o lassicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2Lassicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3Lassicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino allinvio del suo preavviso allautorità di ricorso.
Lart. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Lamministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante la riconsiderazione si corregge unerrata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente unerrata constatazione derivante dallapprezzamento dei fatti, e meglioun accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui allart. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre paroleZweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit möglich(cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid.5.2.; STFAU 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.8. In concreto il TCA ricorda che lart. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto allindennità per lavoro ridotto sela perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro.(cfr. consid. 2.2.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b pag. 384,B. Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage.Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente chesia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
Nel caso di specie, come indicato dallamministrazione, non si è confrontati con unazienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell8 novembre 2021 consid. 2.8.).
In effetti RI 1 è unassociazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è il raggruppamento in __________ __________ della regione di competenza della __________ chepartecipano alle varie competizioni nazionali __________ e dal mese di luglio 2020 __________.
Inoltre dalla stagione 2019/20 RI 1 si occupa pure dellorganizzazione e della gestione delle squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre ______; consid. 2.5.).
I lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dallart. 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).
La giurisprudenza federale ha stabilito chele aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), daltra parte, per quel che riguarda lazienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).
Al riguardoRubin(op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto allindennità per lavoro ridottoest réservé aux employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid.3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève échéance..
Il Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dellunione democratica di Centro Unione democratica di centro) Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale dell8 giugno 2020 con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.
Il Consiglio federale ha osservato:
"Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure no.
(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/-geschaeft?AffairId=20203540)
Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che lazienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto allindennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dellazienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr.D. Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (193)).
La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad unaltra corporazione di diritto pubblico.
Il TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era unazienda privata nel vero senso del termine.
Per lunico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
Va, altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte allepidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:
"In quanto strumento dellassicurazione contro la disoccupazione lo scopo lIRL non è quello di garantire la sopravvivenza dellesercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto sintende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine unondata di licenziamenti. (FF 2020 5797 (5818)).
Tale principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
Infine questo Tribunale, in riferimento allasserzione della parte resistente relativa al nuovo settore __________ che la ricorrente gestiva dal luglio 2020 secondo cuianche aziende commerciali nuove o settori di esse, costituiti durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo desercizio in piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto(cfr. doc. B pag. 6), ritiene in ogni caso utile rilevare che la perdita di lavoro di unazienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.6.).
2.9. Nel caso di specie RI 1, nel 2020, ha continuato a gestire le squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ di cui aveva iniziato a occuparsi proprio nella stagione 2019/20 (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, come visto, linsorgente dal luglio 2020, ossia in un periodo in cui in ogni caso in Svizzera vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie (cfr. art. 6 LEp; Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
2.10. Ad ogni modo RI 1, nel lasso di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020, non aveva diritto a indennità per lavoro ridotto anche prescindendo dalla sussistenza o meno di una perdita di lavoro computabile. In effetti decisiva in casu è linesistenza per i propri dipendenti di un effettivo e immediato rischio di licenziamento (cfr. cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).
Questo Tribunale ritiene che non solo i dipendenti non erano esposti al rischio concreto e immediato di licenziamento, ma nemmeno lesistenza stessa dellRI 1 era minacciata, considerato, da un lato, linteresse dei __________ (__________, __________, __________) ad assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento delle loro __________, la continuazione dellattività. Dallaltro, il finanziamento dellinsorgente che è garantitoprincipalmente dall'__________, dai tre __________, dalle sponsorizzazioni pubbliche e private (ad esempio __________; cfr. consid. 2.5.; 1.5.).
In secondo luogo, sul principio delluguaglianza nellillegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9consid. 3.7 pag. 20;126 V 390consid. 6a pag. 392;122 II 446consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. ( )
Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha unimportanza limitata sul piano intercantonale sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.
La censura di disparità di trattamento formulata dallinsorgente non può, dunque, essere accolta.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 deve essere confermata.
2.13. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositiv
- Il ricorso, in quanto ricevibile, èrespinto.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2021.38
rs
Lugano
22 novembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 100% per tutta lazienda, e meglio per 34 dipendenti, di cui 17 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 17 con contratto di impiego di durata determinata (cfr. doc. 1 p.ti 1, 2, 3, 5), dallaltro, che quale motivo è stato indicato che( ) visto che nel momento attuale la nostra attività non può proseguire come di consueto ci troviamo a dover inoltrare la presente domanda per lintroduzione di lavoro ridotto. In effetti sia la __________ sia la __________ che le numerose associazioni della Svizzera interna hanno bloccato le varie attività sportive e non da ultimo diversi Cantoni hanno vietato lo spostamento in Ticino per le partite previste. Per tale ragione ci vediamo costretti a dover inoltrare la seguente domanda onde evitare il licenziamento dei nostro collaboratori. La problematica Coronavirus trattandosi di un evento eccezionale e non prevedibile di fatto ci vieta il regolare svolgimento delle attività(cfr. doc.1 p.to 11).
1.2. La Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha sollevato parziale opposizione, nel senso che il diritto allindennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo 15 marzo 10 giugno 2020, ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva allesame di sua competenza, fossero adempiuti (cfr. doc. 2).
Il 4 maggio 2020, allorché non era ancora spirato il termine per impugnare il provvedimento del 24 marzo 2020, lamministrazione ha emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto allILR dal 12 marzo all11 settembre 2020 con la precisazione che il diritto allindennità si sarebbe ad ogni modo estinto, indipendentemente dalla durata prevista nel nuovo provvedimento, con la fine della validità dellOrdinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 3).
"( )
3. Dai dati forniti si evince che la società in oggetto è finanziata (vedi risposta a domanda nr. 11) per il 35% da ricavi da sponsor (tra i quali diversi enti para-pubblici), per il 20% dai contributi dei __________ (soci), per il 15% da quote sociali (ricavi dalle tasse dei giocatori), per il 15% provengono ____________________, per il 7% dai contributi __________ e il restante 8% proviene da altre attività.
Come sopra esposto, tra i presupposti per ammettere lindennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere unazienda e, da quanto sovraesposto, lRI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in unazienda commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, lRI 1 non può essere considerata alla stregua di unazienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo quello di produrre un guadagno. Lindennità per perdita di lavoro non può pertanto essere concessa.
A titolo meramente abbondanziale si fa notare come buona parte dei contratti di lavoro siano stati stipulati con inizio da luglio 2020, in pieno periodo di supposto lavoro ridotto. ( ) (Doc. 7)
1.4. Contro la decisione del 18 dicembre 2020 lRI 1, rappresentata dallavv. RA 1, il 29 gennaio 2021, ha interposto opposizione, asserendo segnatamente che tra i presupposti per poter beneficiare del lavoro ridotto non figura quello di essere unazienda in senso stretto, né quello di avere uno scopo commerciale, un rischio aziendale proprio.
È stato poi asserito, da una parte, che, visto lobbligo per i club __________ di avere un __________ per poter svolgere regolarmente la propria attività e ottenere la __________, i principali club della piazza __________ ticinese, __________, __________ e __________, soci dellRI 1 senza questultima - che costituisce il settore __________ delle __________ squadre faro del Cantone -, non avrebbero più un settore __________ (rispettivamente dovrebbero ripensarne lorganizzazione) e la loro iscrizione ai campionati risulterebbe compromessa.
Dallaltra, che la pandemia ha avuto un impatto economico sullAssociazione, in quanto i soci (che forniscono il 20% delle entrate) hanno avuto una notevole riduzione degli introiti a seguito del divieto di ingresso del pubblico durante le competizioni. Inoltre le società sono state confrontate con la sospensione delle competizioni, per cui è stato impossibile per i club __________ generare utili, che provengono anche dalla vendita di __________, fra i quali figurano pure i __________ del vivaio __________.
Il patrocinatore dellopponente ha evidenziato che la sua cliente nel 2020 ha potuto salvare dei posti di lavoro proprio grazie alla concessione di ILR e garantire così la sopravvivenza del settore giovanile per ognuno dei __________.
Inoltre è stato osservato che anche l__________ ha erogato i contributi __________ in maniera sussidiaria rispetto alle indennità per lavoro ridotto, trovandosi essa stessa in difficoltà.
Per quanto riguarda la conclusione dei nuovi contratti, è stato rilevato, in primo luogo, che la stagione __________ dura da luglio a giugno, di modo che è normale che i contratti in scadenza siano stati rinnovati a luglio, ciò che è stato possibile grazie alle ILR.
In secondo luogo, che dal luglio 2020 lAssociazione ha in gestione anche la squadra __________, per cui sono state create 5 nuove posizioni.
Lavv. RA 1 ha concluso affermando che pertanto lAssociazione è strutturata in modo tale da essere assimilabile a unazienda, per cui in una certa misura si assume un rischio aziendale e senza gli aiuti del lavoro ridotto rischierebbe di scomparire.
Infine è stato puntualizzato che associazioni di altri Cantoni analoghe allRI 1, che raggruppano i __________ e che hanno, quali principali entrate, contributi __________ __________, tasse sociali, contributi dei club, degli sponsor e dei Cantoni, hanno ricevuto definitiva conferma del beneficio del lavoro ridotto (cfr. doc. 10).
1.5. Con decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 18 dicembre 2020, evidenziando che la decisione iniziale di concessione delle indennità per lavoro ridotto era manifestamente errata, in quanto innanzitutto i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate, dallaltra, hanno comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi. Al riguardo lamministrazione ha indicato:
Preventivo
Consuntivo - senza ILR
Consuntivo con ILR
ILR versata
no
no
CHF 177635
Risparmio verso preventivo
n.a.
CHF 104959
CHF 282594
Risultato d'esercizio
CHF -155343
CHF -50'383
CHF 127252
Si rammenta peraltro come in ossequio ad una consolidata prassi cantonale il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ritenga una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% quale circostanze ascrivibile al normale rischio aziendale, STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009 consid. 2.4, prassi cantonale confermata del resto dal Tribunale federale in STF C 302/05 consid. 6).
Pertanto, sebbene da una parte la situazione legata alla pandemia possa essere considerata straordinaria, è necessario precisare come tale situazione risulti aver comportato delle minor uscite e ha permesso di realizzare (nel periodo di riferimento) un utile. La concessione delle indennità per lavoro ridotto non risulta quindi giustificata, in quanto, manifestamente un simile risultato non può essere lo scopo del versamento delle indennità per lavoro, segnatamente nei casi di rigore. Daltronde, unasimile distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. (Doc. B pag. 4-5)
La Sezione del lavoro ha poi osservato che i dipendenti al beneficio di contratti di durata indeterminata, in essere al momento del preannuncio in esame (12 marzo 2020), non sono stati esposti a un rischio immediato di licenziamento, rilevando:
ln concreto, come sopra dimostrato, l'RI 1 ha indicato di avere le medesime entrate nel periodo preannunciato come nei mesi precedenti la pandemia e, a consuntivo, in ragione della pandemia, ha avuto addirittura una riduzione dei costi rispetto a quanto preventivato. Stando allarisposta fornita dall'RI 1 in relazione all'accertamento esperito dall'UG il 30 settembre 2020, eventuali perdite di esercizio sarebbero poi coperte dai soci fondatori della medesima (cfr. risposta 6 ottobre 2020 alla domanda nr. 15).
ln relazione ai 13 contratti di durata indeterminata, in essere al momento del preannuncio in esame (12 marzo 2020) con possibilità di disdetta da ambo le parti mediante un preavviso di 6 mesi unicamente per la scadenza del 30 giugno - mentre per un collaboratore è previsto un termine di disdetta di soli 2 mesi, tuttavia la prima scadenza risulta essere il 30 giugno 2021- nonera quindi possibile inoltrare delle disdette a breve (e neppure a medio) termine, ritenuto come laprima scadenza possibile sarebbe stata, in quel momento, il 30 giugno 2021. ( ) (Doc. B pag. 5)
In merito alle cinque nuove posizioni create nel luglio 2020 a seguito dellassunzione della gestione anche della squadra __________ e ai contratti di durata determinata lamministrazione ha affermato:
Visto quanto precede, si sottolinea come i dipendenti neo assunti, in aggiunta all'organico precedente l'insorgere della pandemia nel mese di marzo 2020, in ogni caso non possono essere indennizzati. Nulla cambia al riguardo il fatto che il socio fondatore (__________) che avrebbe dovuto coprire interamente i costi di gestione, ha dovuto ricorrere a sua volta ai prestiti Covid-19 per fare fronte ai costi della stagione corrente. Trattasi segnatamente dei collaboratori __________, __________ e __________, assunti in data 25.05.2020, rispettivamente 30.06.2020 con contratto di durata indeterminata, disdicibile con due mesi di disdetta rispettivamente entro il 31 aprile alla scadenza del 30.06, e quindi per la prima volta il 30.06.2021.
4.2 Inoltre, si rileva come dalla documentazione agli atti emerga che nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020 sono stati assunti 17 collaboratori con contratti di durata determinata per il periodo dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, collaboratori che non risultano essere stati alle dipendenze dell'RI 1 nell'anno 2019 (cfr.Avviso di salario per l'anno 2019del 10 gennaio 2020). Si presume quindi trattarsi di dipendenti nuovi, assunti (parzialmente) in sostituzione di dipendenti alle dipendenze dell'RI 1 nel 2019 che non figurano più nella lista"Dipendenti __________ 2020-2021". Anche in relazione a questa categoria di collaboratori è necessario precisare che in virtù dell'obbligo di diminuire il danno sopra citato (intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per contenere al massimo o addirittura eliminare le conseguenze negative di un provvedimento dell'autorità sul volume del lavoro) si poteva ragionevolmente esigere dall'opponente di rinunciare alle sostituzioni in parola, invece di procedervi per poiannunciare alla Cassa delle ore perse per 38 collaboratori.
Riguardo all'affermazione dell'opponente secondo cui sarebbe normale"che nel mese di lugliosiano stati rinnovati i contratti in scadenza, il che è stato possibile proprio grazie alle indennitàper lavoro ridotto, in assenza delle quali si sarebbe dovuto procedere con dei licenziamentisi osserva che, a prescindere dal fatto che non si sarebbe trattato dilicenziamenti bensì di contratti nuovi con altri dipendenti, il datore di lavoro non può, confidando nelle indennità concesse (cfr. opposizione p.to 12.10), sostituire, in eccesso, un gran numero di collaboratori alla scadenza dei loro contratti, disattendendo il proprio obbligo di diminuire il danno. Infatti, quest'ultimo principio non può che prevalere sull'interesse del datore di lavoro di assumere, grazie alle indennità, del nuovo personale - in esubero (al proposito cfr. pure STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009 cons.2.6. in cui viene precisato come non sia scopo della LADI di conservare del personale in esubero). (Doc. B pag. 7)
Per quanto concerne lasserita disparità di trattamento la Sezione del lavoro ha precisato che lattività della società non può essere paragonata a quella di unassociazione di sportivi professionisti, agendo questultima in gran parte e in modo diretto sul mercato, segnatamente tramite la vendita di biglietti delle partite e dei diritti televisivi, come pure che il principio della parità di trattamento ha unimportanza limitata sul piano intercantonale e che il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (cfr. doc. B pag. 7).
Infine lamministrazione ha rilevato che non hanno comunque diritto a indennità per lavoro ridotto i dipendenti già in età pensionabile e che si pone la questione in relazione a eventuali collaboratori che esercitano lattività a favore dellRI 1 a titolo di attività accessoria (cfr. doc. B pag. 7-8).
1.6. Contro la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 RI 1, sempre patrocinata dallavv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, lannullamento della stessa e, in via subordinata, nellipotesi in cui questo Tribunale confermi il provvedimento del 29 aprile 2021, il condono delle indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag. 19).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto, avantutto, che non vi è una base legale a sostegno della tesi dellamministrazione secondo cui solo le aziende con un rischio commerciale proprio potrebbero beneficiare delle indennità e che lRI 1 non ha conseguito alcun utile, ma ha semplicemente beneficiato del fatto che i soci contribuenti, essendosi indebitati richiedendo un prestito Covid-19 per terminare la stagione, hanno potuto versare i contributi.
Lavv. Beraldi ha poi spiegato di cosa si occupa RI 1, e meglio:
Secondo lo statuto, l'RI 1 raggruppa in __________ della regione di competenza della __________ e di presentare per queste __________ per il __________ di formazione alla __________, unitamente alle altre squadre di __________ del Ticino. L'obiettivo è quello di offrire ai __________, a delle condizioni e in un ambiente ideale che possano favorire contemporaneamente una formazione scolastica e sportiva.
Prove: Richiamo dell'intero incarto n. A3713/VG dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
10.2. La ricorrente si assume di conseguenza l'onere di formare le __________, fornendo dunque loro un servizio __________ che va a beneficio di tutta la collettività.
L'RI 1 dispone di fatto di __________, nonché di numerosi dipendenti con un regolare contratto di lavoro e per cui di conseguenza vengono versati i relativi oneri sociali.
Aggiungasi che con il proprio lavoro l'RI 1 genera un valore commerciale per quanto riguarda i __________ delle varie __________, di cui beneficiano i soci dellRI 1. In questo senso, l'opponente comunque fornisce un servizio contrariamente a quanto ritiene l'Ufficio nelle sue decisioni. (doc. I pag. 8)
È stato esposto che, quindi, lRI 1 fornisce, a favore dei propri soci, la __________
- i cui __________ che beneficiano di eventuali valorizzazioni future - che permette ai club professionisti di soddisfare i requisiti per lottenimento delle __________, come indicato nello statuto. Ai __________ offre un percorso __________ a delle condizioni e in un ambiente ideale (cfr. doc. I pag. 8).
Il rappresentante dellinsorgente ha poi portato allattenzione di questa Corte alcuni aspetti, ossia che, come visto, le società di professionisti per lottenimento della __________ devono avere il __________, come pure che l__________ esige che vi siano dei partenariati a livello regionale (__________ regioni in Svizzera, di cui una è costituita da Ticino e Grigioni italiano), impone norme organizzative e richiede di avere determinati collaboratori con specifiche competenze (responsabili tecnici, un certo numero di allenatori con determinate qualifiche, fisioterapisti, allenatori specifici, ecc.). È stato puntualizzato che allinterno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per gestire il partenariato. Principalmente una società può gestire il partenariato nellambito della propria struttura giuridica e prendere accordi con altre società le quali devono disporre del __________ in quella regione oppure può essere costituita unassociazione giuridicamente indipendente, i cui soci attivi sono le società __________, come nel caso dellRI 1.
Secondo la parte ricorrente la soluzione scelta in merito alla modalità giuridica non può pregiudicare il diritto ai contributi per il lavoro ridotto, ritenuto che se il partenariato del __________ fosse gestito, a titolo esemplificativo, dal __________, __________ riconosciuto come azienda, sarebbe dato il diritto alle ILR (cfr. doc. I pag. 9-10).
Lavv. RA 1 ha in seguito sottolineato, in primo luogo, che la Sezione del lavoro pare contraddirsi quando indica che lRI 1 avrebbe conseguito un utile, visto che il concetto di utile si riferisce alle aziende per definizione, mentre nella decisione su opposizione viene a più riprese evidenziato come la stessa non sia unazienda e non disponga di un proprio rischio aziendale, di modo che, in assenza di rischio aziendale, essa non può avere conseguito un utile, non essendovi la possibilità di elargire eventuali dividenti ai soci.
In secondo luogo, che il saldo positivo rilevato dallamministrazione deriva unicamente dal fatto che sono state concesse le indennità per lavoro ridotto (in assenza di queste ultime vi sarebbe una perdita stimabile in fr. 500000.--) e che parte delle entrate è da ricondurre ai contributi che i soci hanno potuto versare indebitandosi (cfr. doc. I pag. 12).
La parte ricorrente, riguardo specificatamente alla conservazione dei posti di lavoro, ha rilevato:
A torto l'ufficio asserisce che le entrate dell'RI 1 sarebbero sempre garantite, a prescindere dal volume del lavoro svolto dai dipendenti, stante come vi siano i contributi versati dai soci e dall' __________. Di nuovo l'Ufficio si riferisce a torto al fatto che l'RI 1 non dispone di un proprio rischio aziendale, ciò che tuttavia (come evidenziato in precedenza) non costituisce un presupposto per poter beneficiare delle indennità per il lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 LADI.
È bene tenere presente come l'RI 1 abbia visto una riduzione delle entrate e di conseguenza si è trovata concretamente confrontata con il rischio di dover procedere a disdire i contratti in essere nel periodo di riferimento per la fattispecie.
La ricorrente, rientrando pacificamente nel campo di applicazione della clausola di rigore, ha pertanto diritto al riconoscimento delle indennità per il lavoro ridotto, giacché il ragionamento secondo cui l'aver generato (ciò che l'Ufficio ritiene essere) un utile nel periodo di riferimento comporti automaticamente l'esclusione del diritto all'indennità, non può in alcun modo essere condiviso.
Ciò che conta èla perdita di lavoro computabile, e meglio che sia dato il rischio di dover procedere con dei licenziamenti nell'immediato, rischio che nel caso concreto èdato,diversamente da quanto ha ritenuto lUfficio nella sua decisione ( )
11.3. Secondo lUfficio, per i 13 contrattidi durata indeterminata non sussisterebbe alcun rischio di dover procedere con dei licenziamenti a breve (e nemmeno a medio) termine, giacché il termine di disdetta degli stessi è6 mesi e unicamente per il 30 giugno. La prima data disponibile per disdire tali contratti sarebbe stata dunque il 30 giugno 2021. In aggiunta, il presupposto di dover procedere con una disdetta a breve termine dei contratti di lavoro sarebbe ancora meno dato in ragione del fatto che la ricorrente, nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020, ha assunto 17 collaboratori a tempo determinato con contratti di durata determinata per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
11.4. Le motivazioni dell'Ufficio non prendono sufficientemente in considerazione le circostanze del caso concreto. In effetti, la stagione __________ dura dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per questo, i contratti a tempo indeterminato vengono sottoscritti con un terminedi disdetta di 6 mesi per il 30 giugno dell'anno successivo, in modo che il diretto interessato possa iniziare la nuova (eventuale) futura attività in concomitanza con l'inizio della nuova stagione. In tale contesto, si evidenzia come la SECO abbia in ogni caso riconosciuto il diritto alle indennità per il lavoro ridotto anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato.
In pratica, i contratti dei collaboratori dell'RI 1 seguono il naturale andamento della stagione __________. Lo stesso dicasi per i contratti a tempo determinato sottoscritti con scadenza per il 30 giugno, e meglio al termine della stagione __________. Aggiungasi come la presenza di contratti a tempo determinato sia data dal costante circolo di collaboratori che si verifica nel settore, per cui anche l'importante presenza di tali contratti e le costanti assunzioni a tempo determinato dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo risultano insite nella natura dell'attività svolta dall'RI 1.
La ricorrente deve disporre di una serie di figure professionali (già menzionate in precedenza, punto n. 10.3), per adempiere ai requisiti della __________. Il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può contemporaneamente allenare i giovani __________.
La ricorrente deve poter avere alle proprie dipendenze un certo numero di persone per squadra, con certe formazioni, e non è possibile gestire liberamente questi aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle qualifiche per il __________ e le squadre non giocherebbero più.
11.5. Posto come nella valutazione del diritto alle indennità per il lavoro ridotto debbano essere tenuti in considerazione anche le prospettive future e gli sviluppi strutturali del settore in questione, è chiaro che il rischio di licenziamento a livello __________ regionale può concretizzarsi, tenendo conto delle scadenze contrattuali summenzionate, tramite il mancato rinnovo, rispettivamente la mancata sostituzione dei dipendenti con contratto a tempo determinato. Diversamente da quanto sostiene l'Ufficio a riguardo, non era sostenibile che la ricorrente rinunciasse alle summenzionate assunzioni, poiché l'attività sarebbe risultata ampiamente (per non dire definitivamente) compromessa.
Come già si èdetto infatti, per il buon funzionamento dellRI 1 devono essere garantite alcune posizioni(come evidenziato al punto n. 10.3 e al punto n. 11.4).( )(Doc. I pag. 12-14)
1.7. Nella sua risposta del 22 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 5 luglio 2021 lavv. RA 1, per conto dellinsorgente, ha trasmessoil calcolo del saldo tra entrate e uscite dellRI 1 nei mesi da aprile a settembre 2020, che tiene conto dello scenario in cui le indennità per lavoro ridotto non fossero state concesse, rispettivamente qualora si dovesse procedere alla restituzione(cfr. doc. V; 1/2).
1.9. La Sezione del lavoro si è espressa al riguardo il 9 agosto 2021 (cfr. doc. VII).
1.10. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto allRI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 12 marzo al 31 agosto 2020.
In effettilacostante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnatache costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono, daltronde, di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid.1.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 29 aprile 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne esclusivamente il diniego del diritto allindennità per lavoro ridotto dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. doc. B)
La richiesta di condono delle indennità per lavoro ridotto già percepite (cfr. doc. I pag. 19; consid. 1.6.), pertanto, non è, in ogni caso, ricevibile.
Come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. B pag. 8; III pag. 5), è peraltro possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dallaltro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Lart. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
"Una perdita di lavoro è computabile se:
a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dellazienda.
Il cpv. 3 dellart. 32 LADI stabilisce che;
"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dellesercizio.
Al riguardo, lart. 51 OADI precisa quanto segue:
"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a.il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b.il contingentamento delle materie prime o dei materiali desercizio, compresi i combustibili;
c.restrizioni di trasporto o chiusura delle vie daccesso;
d.interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dellapprovvigionamento energetico;
e.danni causati da forze naturali.
3La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da unassicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché lassicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Lart. 33 LADI enuncia:
1Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e devessere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato delleconomia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"( )
C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dellobbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4La cassa nega il diritto allindennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che questultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
( )
C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
( )
D1Una perdita di lavoro non è computabile se:
·è dovuta ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
·concerne persone al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo;
·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ðGiurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per unimpresa specializzata nella costruzione di gallerie, lafflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D4Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da unazienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto allILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dellindennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ( )
Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nellamministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"( )
D36In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i
presupposti dellindennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto allindennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
èGiurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se lazienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. LILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)
( ).
G4Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto allindennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). ( )
Nella Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"( )
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dellILR è preservare loccupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque lesistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse allattività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dellistituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto allILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca lentità con cui lente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da unassociazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). Lunico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto allILR. ( )
"( )
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dellinsorgenza improvvisa, dellentità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dellarticolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
( )
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dellarticolo 32 capoverso 3 LADI e dellarticolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute allimpossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).( )
( )
2.6 Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)
Il senso e lo scopo dellILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse allattività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dellILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto allILR per i loro collaboratori. La concessione dellILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dellILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, unazienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto allILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non cè alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dellofferta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante unadeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. Lintroduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto allindennità e lILR viene accordata, listituzione ha diritto allILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto allILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dellILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dellILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dellILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.
Nella Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto allILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta allILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto allILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
( )
Nella Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:
"2.6 a Preannuncio di organizzazioni non commerciali
Lart. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dellILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto allindennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dallarticolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se unazienda o unattività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dellattività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dellILR dovrebbe essere respinta.
ÞVedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021.
Nella Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 è stato, però, introdotto il nuovo p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
Né la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021 hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3, 2.6 e 2.6 a.
Nella Direttiva 2021/16 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"ÞVedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo
Questultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.
2.4. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che RI 1 è unassociazione ai sensi del Codice civile (art. 60 CC segg.) con sede a __________. E nata nel __________ con lo scopo, come indicato anche nelpreannuncio di lavoro ridotto del 12 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.),di raggruppare in ununica struttura __________ per partecipare alle varie competizioni nazionali __________.Dal mese di luglio 2020 lRI 1 ha in gestione anche la squadra __________.La medesima costituisce, pertanto, il settore __________ __________ delle squadre __________ e offre ai __________, a delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire contemporaneamente una __________.
ll __________, dalla stagione 2019/20, si occupa pure di organizzare e di gestire, in accordo con la __________ e con l__________, le squadre __________ (__________4) delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre __________ (__________) coinvolgendo così oltre __________ ragazzi/e e più di _________).
RI 1 è riconosciuta dall__________ e da __________ (cfr. doc. 6/8).
Lart. 4 dello Statuto, per quanto concerne i membri attivi, prevede che le società di __________ aventi sede nella regione di competenza della __________, e quelle di __________ autorizzate ad aver il __________ dall__________, secondo le disposizioni di questultima e della __________, sono membri attivi, la __________ ne ha facoltà (senza assoggettamento a obblighi contributivi). Altri membri che non hanno i requisiti appena indicati possono essere accettati solo con decisione unanime dei membri. L__________, il __________ e il __________, in quanto membri fondatori, hanno diritto a rimanere membri a condizione che non retrocedano sotto la __________.
Laffiliazione all__________ avviene automaticamente con la promozione in __________, rispettivamente, per le società di __________, con lautorizzazione dell__________ ad avere il __________ __________, rispettivamente con la delibera unanime di tutti i membri (cfr. doc. 6/1).
I mezzifinanziari sono garantiti principalmente dall'__________ e dai __________ costitutivi e firmatari della convenzione che regge il __________; un'altra importante fetta di finanziamento viene invece assicurata tramite la ricerca di sponsorizza).
La quota annua a carico di un socio è pari a __________.-- se è in __________, a __________.-- se è in __________ e a fr. __________ se è in __________ (cfr. doc. 12D).
Ne consegue che attualmente il __________ versa limporto di fr. __________ il __________ fr__________.-- e l__________ fr__________.-- (cfr. doc. I pag. 10).
Per quanto attiene alle sponsorizzazioni, il __________, nel dicembre 2018, ha concluso un contratto con __________ per la pubblicità sulle __________ valido per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il prezzo è stato fissato in fr. __________-- annui da versare a inizio stagione (cfr. doc. 6/9).
Le fonti di finanziamento complessive elencate dalla ricorrente (cfr. doc. 6/7; I pag. 10) sono in ogni caso le seguenti:
Tasse sociali 15%
Sponsorizzazioni 35%
Contributo __________ + __________ 7%
Contributo Soci 20%
Altre attività 8%
Per la stagione 2019/20 il contributo __________ attribuito allRI 1 ammontava a fr. __________--, oltre a una seconda rata che sarebbe stata corrisposta se giustificata (cfr. doc. 6/8).
I dipendenti dellRI 1 svolgono essenzialmente le attività di allenatore, allenatore __________, preparatore fisico, fisioterapista, massaggiatore, segretario, direttore e responsabile tecnico (cfr. doc. 6/6).
RI 1, il 12 marzo 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto a far tempo dal 10 marzo 2020 per tutta lazienda con una perdita di lavoro probabile del 100%, a seguito dellinterruzione delle varie attività sportive e della chiusura dei centri sportivi causata dal coronavirus (cfr. doc. 1; 1/4; 6/7; consid. 1.1.).
La Sezione del lavoro, il 24 marzo 2020, ha riconosciuto il diritto allindennità per lavoro ridotto per il periodo 15 marzo - 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).
Il 4 maggio 2020 lamministrazione ha, poi, emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto allILR dal 12 marzo all11 settembre 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.; 1.3.).
La ricorrente, il 19 agosto 2020, ha presentato un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto per il lasso di tempo 1° settembre - 31 dicembre 2020 relativo allintera azienda, e meglio a 46 dipendenti (18 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 28 con contratto di impiego di durata determinata), con perdita di lavoro probabile del 60%, indicando quale causaPandemia COVID-19. Difficoltà nelladempiere a tutte le Restrizioni sanitarie imposte dallUFSP(cfr. doc. 4).
Lamministrazione ha esperito degli accertamenti e il 18 dicembre 2020, da un lato, ha sollevato opposizione in relazione alla richiesta di ILR concernente il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 8; inc. 38.2021.50), dallaltro, ha riconsiderato la decisione del 4 maggio 2020, negando il diritto alle indennità per lavoro ridotto per larco di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).
Con decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 18 dicembre 2020, rilevando segnatamente che in concreto la pandemia ha provocato delle minori uscite e quindi ha permesso di realizzare un utile. Lamministrazione ha sottolineato che una simile distorsione è proprio dovuta al fatto che l'RI 1 non svolge alcuna attività commerciale e che le sue entrate sono garantite a prescindere dal volume del lavoro svolto dai dipendenti annunciati in lavoro ridotto. Inoltre è stato evidenziato che per i dipendenti non vi era un rischio immediato di licenziamento (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso lOrdinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.
Al riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dellOrdinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).
Nel Canton Ticino il Consiglio di Stato, nel frattempo, con risoluzionen. 1262dell11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sullintero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni demergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari lattività amministrativa o i servizi dinteresse pubblico e la protezione e lassistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.).Inoltre ha stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dellart. 7 LEp.
LOrdinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta lart. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:
"1È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.
2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
Lart. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla lapplicazione dellart. 6 fino al 19 aprile 2020.
Lart. 6 cpv. 4 e 5 dellOrdinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:
4Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso luso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:
a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;
c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
d le competizioni sportive a esclusione del pubblico:
1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o
2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale.
5Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo larticolo 6a da parte:
a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e
b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.
Dall11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza autorizzato la ripresadegli allenamenti nello sport di massa e di punta (cfr.www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Dal 6 giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).
Ai sensi dellart. 6c cpv. 2-4:
a.gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile larticolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
b.lo svolgimento di competizioni è vietato.
4Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:
a.gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dellUFSP concernenti ligiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
b.in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica larticolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.
Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato lOrdinanza sui provvedimenti per combattere lepidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
Lordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).
Lart. 1 della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213), relativo alloggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere lepidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
Lart. 6 cpv. 1 dellOrdinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e della società civile.
LOrdinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattataa seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
2.7. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dallRI 1 il 12 marzo 2020 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima, il 24 marzo 2020, emesso una decisione con la quale ha riconosciuto il relativo diritto dal 15 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2; consid. 1.2.), poi esteso dal 12 marzo all11 settembre 2020 con decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.). Questultimo provvedimento è stato riconsiderato il 18 dicembre 2020 e il diritto è stato negato (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).
Lart. 53 LPGA, concernente la revisione e la riconsiderazione, prevede:
"1Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se lassicurato o lassicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2Lassicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3Lassicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino allinvio del suo preavviso allautorità di ricorso.
Lart. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Lamministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante la riconsiderazione si corregge unerrata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente unerrata constatazione derivante dallapprezzamento dei fatti, e meglioun accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui allart. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre paroleZweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit möglich(cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid.5.2.; STFAU 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.8. In concreto il TCA ricorda che lart. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto allindennità per lavoro ridotto sela perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro.(cfr. consid. 2.2.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b pag. 384,B. Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage.Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente chesia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
Nel caso di specie, come indicato dallamministrazione, non si è confrontati con unazienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell8 novembre 2021 consid. 2.8.).
In effetti RI 1 è unassociazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è il raggruppamento in __________ __________ della regione di competenza della __________ chepartecipano alle varie competizioni nazionali __________ e dal mese di luglio 2020 __________.
Inoltre dalla stagione 2019/20 RI 1 si occupa pure dellorganizzazione e della gestione delle squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre ______; consid. 2.5.).
I lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dallart. 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).
La giurisprudenza federale ha stabilito chele aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), daltra parte, per quel che riguarda lazienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).
Al riguardoRubin(op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto allindennità per lavoro ridottoest réservé aux employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid.3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève échéance..
Il Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dellunione democratica di Centro Unione democratica di centro) Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale dell8 giugno 2020 con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.
Il Consiglio federale ha osservato:
"Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure no.
(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/-geschaeft?AffairId=20203540)
Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che lazienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto allindennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dellazienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr.D. Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (193)).
La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad unaltra corporazione di diritto pubblico.
Il TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era unazienda privata nel vero senso del termine.
Per lunico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
Va, altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte allepidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:
"In quanto strumento dellassicurazione contro la disoccupazione lo scopo lIRL non è quello di garantire la sopravvivenza dellesercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto sintende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine unondata di licenziamenti. (FF 2020 5797 (5818)).
Tale principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
Infine questo Tribunale, in riferimento allasserzione della parte resistente relativa al nuovo settore __________ che la ricorrente gestiva dal luglio 2020 secondo cuianche aziende commerciali nuove o settori di esse, costituiti durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo desercizio in piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto(cfr. doc. B pag. 6), ritiene in ogni caso utile rilevare che la perdita di lavoro di unazienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.6.).
2.9. Nel caso di specie RI 1, nel 2020, ha continuato a gestire le squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ di cui aveva iniziato a occuparsi proprio nella stagione 2019/20 (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, come visto, linsorgente dal luglio 2020, ossia in un periodo in cui in ogni caso in Svizzera vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie (cfr. art. 6 LEp; Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
2.10. Ad ogni modo RI 1, nel lasso di tempo dal 12 marzo al 31 agosto 2020, non aveva diritto a indennità per lavoro ridotto anche prescindendo dalla sussistenza o meno di una perdita di lavoro computabile. In effetti decisiva in casu è linesistenza per i propri dipendenti di un effettivo e immediato rischio di licenziamento (cfr. cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).
Questo Tribunale ritiene che non solo i dipendenti non erano esposti al rischio concreto e immediato di licenziamento, ma nemmeno lesistenza stessa dellRI 1 era minacciata, considerato, da un lato, linteresse dei __________ (__________, __________, __________) ad assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento delle loro __________, la continuazione dellattività. Dallaltro, il finanziamento dellinsorgente che è garantitoprincipalmente dall'__________, dai tre __________, dalle sponsorizzazioni pubbliche e private (ad esempio __________; cfr. consid. 2.5.; 1.5.).
In secondo luogo, sul principio delluguaglianza nellillegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9consid. 3.7 pag. 20;126 V 390consid. 6a pag. 392;122 II 446consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. ( )
Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha unimportanza limitata sul piano intercantonale sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.
La censura di disparità di trattamento formulata dallinsorgente non può, dunque, essere accolta.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 deve essere confermata.
2.13. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, èrespinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti