Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.
E. 2 Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:
a. procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;
b. è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito;
c. e rigorosamente separato dall’attività usuale dell’azienda; e
d. non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.”
E. 2.2 L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55. Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente: " La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4." L’art. 95 cpv. 2 LADI prevede che la cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori. 2.3. Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a proposito della controllabilità della perdita di lavoro: " (…) B34 Affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare. L’Info-Service «Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di lavoro. B35 La verifica del sistema di controllo del tempo di lavoro non spetta né al servizio cantonale né alla cassa. I versamenti di ILR sono controllati esclusivamente dalla SECO/TCRD secondo le prescrizioni dell’art. 110 OADI. Questi controlli sono effettuati per sondaggio (I6; DTFA C208/02 del 27.10.2003). Dal canto suo, il datore di lavoro deve conservare durante 5 anni presso la sede della sua azienda i documenti relativi al controllo del tempo di lavoro (art. 125 OADI). B36 Se, nell’ambito di un controllo presso il datore di lavoro, risulta successivamente che la perdita di lavoro non avrebbe dovuto essere computata – non essendo sufficientemente controllabile data l'assenza di un sistema di controllo adeguato da parte dell'azienda –, la SECO/TCRD esige il rimborso delle indennità indebitamente riscosse. Il datore di lavoro non può appellarsi alla sua buona fede per il fatto che l’indennità gli è stata versata ripetutamente e senza riserve per un lungo periodo e non può sottrarsi alla decisione di restituzione (DTF 8C_469/2011 del 29.12.2011). Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro non può neppure invocare la sua buona fede per chiedere un condono dell’obbligo di restituire le prestazioni. Il servizio cantonale deve respingere qualsiasi domanda in tal senso. (…)” Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.4. Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56). 2.5. In una sentenza B-8093/2010 del 16 giugno 2011 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso inoltrato da una ditta contro una decisione della SECO del 6 luglio 2010, confermata su opposizione il 18 ottobre 2010, che aveva ordinato la restituzione di fr. 159'194.35 in quanto l’azienda non disponeva di nessun sistema di controllo. Con sentenza 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 il Tribunale federale ha poi respinto la successiva richiesta di condono in assenza del presupposto della buona fede ed ha rilevato: " (…) En l'espèce, il est constant que jusqu'au contrôle de son droit aux indemnités par le SECO, la société n'avait pas mis en place un système permettant de vérifier les horaires de travail. Cela étant, même en complétant l'état de fait dans le sens voulu par la recourante, cela ne permettrait pas de considérer qu'elle était de bonne foi. En effet, si aucune remarque ne lui a été adressée en 2002, c'est apparemment parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle. En outre, il ressort de la décision du Service de l'emploi du 18 février 2002 figurant au dossier, que l'indemnité pouvait être octroyée "pour autant que les autres conditions du droit soient remplies". Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas partir de l'idée, en 2009, qu'elle remplissait les exigences liées au contrôle des heures de travail au motif qu'elle avait déjà perçu dans le passé des indemnités dans des conditions analogues. 5.2. 5.2.1. La recourante avance ensuite d'autres arguments en vue de démontrer sa bonne foi. Elle se prévaut du jugement du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2011 et fait valoir que la juridiction fédérale n'a pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave de sa part. La société soutient également que l'absence de système de contrôle détaillé des heures de travail serait compréhensible, compte tenu de sa petite structure. En outre, elle relève qu'après le contrôle effectué par le SECO, elle s'est conformée aux prescriptions et que son droit aux indemnités lui a été reconnu. Dans de telles circonstances, le reproche qui lui est fait ne devrait pas avoir des conséquences aussi graves. Enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été rendue attentive dès le départ au fait qu'elle ne remplissait pas les exigences liées au contrôle des heures. 5.2.2. En l'occurrence, les arguments de la recourante ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par la juridiction cantonale. Peu importe que le Tribunal administratif fédéral n'ait pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave à l'égard de la société. En effet, il n'était saisi d'un recours que contre la décision de restitution (art. 25 al. 1 première phrase LPGA); la remise n'était pas litigieuse devant lui. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de la dimension de la société, du moment qu'il lui suffisait, par exemple, de tenir des rapports quotidiens sur les heures travaillées, ce qui n'est pas particulièrement contraignant pour une entreprise ne comptant que quelques employés. Quant aux faits qu'un système de contrôle adéquat a été instauré par la suite et que le droit aux indemnités a été reconnu, ils ne permettent pas d'atténuer la responsabilité de la société pour la période antérieure. Enfin, la caisse de chômage n'est pas tenue de vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose alors pas forcément de toutes les informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée par l'employeur, puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail, mais les conserver en vue d'éventuels contrôles subséquents ( ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384; arrêt C 240/03 du 12 juillet 2004 consid. 4.4).
E. 6 C'est en vain que la recourante tente d'établir un parallèle avec l'arrêt C 139/03 du 21 novembre 2003, où seule une négligence légère avait été retenue à l'encontre d'une société dont le système de contrôle des heures ne satisfaisait pas aux exigences requises. En effet, dans cette affaire, la caisse de chômage avait indiqué à tort à la société que son système de contrôle des heures de travail (à savoir des plans de présences hebdomadaires) était suffisant (cf. arrêt C 139/03 précité consid. 4.2). En l'espèce, la recourante n'expose pas avoir reçu une telle assurance de la part de la caisse de chômage. (…)” In una sentenza pubblicata in DLA 2013 Nr. 4 pag. 79 seg. il Tribunale amministrativo ha confermato una decisione della SECO con la quale è stata chiesta ad un datore di lavoro la restituzione di fr. 311'176.45 a titolo di lavoro ridotto in quanto l’incompletezza dei dati registrati impediva una verifica. In una sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016, pubblicata in DLA 2016 Nr. 4 pag. 63 seg., il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale che aveva confermato una decisione su opposizione della SECO che aveva chiesto ad una ditta la restituzione di fr. 56'785.-- ricevute a titolo di lavoro ridotto. L’Alta Corte ha concluso che il datore di lavoro non utilizzava un sistema di registrazione quotidiana della durata del lavoro svolto dal lavoratore, che soddisfacesse i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza. La restituzione di 65’785,10 franchi non costituiva inoltre una violazione dell’art. 31 capoverso 3 lettera a LADI e dell’articolo 46b capoverso 1 OADI in relazione al diritto di essere sentiti previsti dall’art. 29 capoverso 2 Cost., poiché l’autorità inferiore non aveva, tra l’altro, autorizzato la citazione di testimoni. Non è rilevabile nemmeno una violazione degli articoli 27 LPGA e 19a OADI, come pure del divieto di formalismo eccessivo o una violazione dell’articolo 9 Cost.. In una sentenza 8C_276/2015 del 23 agosto 2019 l’Alta Corte ha confermato la restituzione di fr. 776’133.30 versata a titolo di indennità per intemperie, in quanto la perdita di lavoro non era sufficientemente controllabile. A proposito dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 347-348 e B. Kupfer Bucher, “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG”, Ed. Schulthess 2019, pag. 260-264. 2.6. Sullo scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché ( ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato: " (…) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8. L'art. 42 LPGA prevede, inoltre, che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid.4.3.; STF 8C_919/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3; DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2.; DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). 2.7. Nella presente fattispecie, il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa è legittimata a chiedere la restituzione di tutte le indennità per lavoro ridotto versate nel periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016, oppure soltanto una parte di esse. Al riguardo il TCA constata che, contrariamente ad altri casi decisi dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.), la ditta RI 1 disponeva di un controllo tramite timbratura delle ore giornaliere di lavoro (entrata e uscita). Inoltre venivano allestiti dei resoconti giornalieri di produttività che venivano poi riportati nelle schede produttive (cfr. consid. 1.2., 1.4. e 1.7. oltre agli allegati allo scritto dell’avv. RA 1 del 9 luglio 2018, doc. 11, ad es. i doc. 42 e 43). Dagli atti penali emerge inoltre che molti dei periodi di lavoro ridotto annunciati sono stati realmente effettuati. Significativo il fatto che nel decreto d’accusa si parli di “un importo che l’inchiesta non ha potuto definire con precisione” e che __________ e __________ hanno “chiesto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando nei “rapporti sulle ore perse per motivi economici” un numero di ore perse superiore a quello reale, ottenendo così prestazioni assicurative non dovute” (doc. 363). Del resto, già nel nell’Ordine di perquisizione e sequestro del 3 maggio 2017 del Procuratore Pubblico figurava l’indicazione secondo cui “gli imputati, responsabili della società RI 1, sono sospettati di avere richiesto e ottenuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità per lavoro ridotto superiori a quanto avevano diritto, in particolare aumentando le giornate/ore di lavoro “perso per motivi economici” (ossia per mancanza di lavoro). Vi è motivo di credere che tra la documentazione amministrativa della società, vi siano dei dati (tabelle/elenchi, note) per ricostruire con precisione la frequenza di questo modo di procedere illecito. Per questi motivi si giustifica la perquisizione ordinata e, a seguire, l’interrogatorio dei due imputati” (doc. 631). Ciò è stato peraltro confermato pure dalle dipendenti della ditta. Ad esempio __________ ha dichiarato: " (…) D: Le è capitato di dover lavorare presso la RI 1 senza timbrare il cartellino delle presenze? R: Posso dire che sarà capitato 3 o 4 mezze giornate. Questo era nel periodo della disoccupazione parziale e venivano fatte come istruzione. Non so come sia stato contabilizzato, ma a me, per quei giorni, è stata versata la paga intera, o meglio a me sembrava così in quanto verificavo la paga in base alle ore lavorate e non ho visto ammanchi. D: Lei ha preso nota su qualche agenda personale delle giornate in cui ha lavorato senza timbrare il cartellino o rispettivamente delle giornate in cui era a casa libera a causa dell’orario di lavoro ridotto? R: No, non ho annotato nulla anche perché la paga arrivava regolarmente e, secondo me il giusto importo, e quindi non avevo motivo di eseguire delle verifiche. (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio del 9 maggio 2017) Anche la sua collega __________ ha affermato: " (…) D: Ci sono state delle giornate in qui effettivamente è stata a “lavoro ridotto” per l’intera giornata ed effettivamente non si è recata al lavoro? R: Sì, è capitato. Non sono in grado di quantificare in quante occasioni. Effettivamente il lavoro mancava ed ogni tanto la ditta rimaneva effettivamente chiusa o almeno io ero a casa per questo motivo. Devo precisare che io non venivo in ditta a verificare se anche le altre dipendenti era a casa quel giorno. Devo precisare che la questione del lavoro senza timbrare il cartellino è capitata molto meno frequentemente rispetto alle giornate in cui sono stata a casa per via del lavoro ridotto. (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio del 27 aprile 2017) Dal canto suo, __________ ha dichiarato: " (…) D: Nel periodo in cui era dipendente della RI 1 ha lavorato a tempo parziale o a lavoro ridotto? R: Negli ultimi due anni sì. Ricordo di essere rientrata dalla maternità nel mese di febbraio 2015 e un mese dopo era iniziata la cassa integrazione. Questo avveniva regolarmente. Ogni mese capitava che la ditta rimaneva chiusa e che io, come pure le altre colleghe, dovevamo rimanere a casa senza lavorare. Questo a causa dell’effettiva mancanza di lavoro. Non sono in grado di quantificare quante giornate sono stata a casa in cassa integrazione negli ultimi due anni. Preciso di non aver tenuto nota su un’agenda personale o su qualche blocco degli appunti personale le date in cui sono stata tenuta a casa dal avoro a causa del lavoro ridotto. Non sono nemmeno in grado di stimarlo. (…). In merito all'"obbligo di svolgere la propria attività lavorativa durante le ore coperte dal regime di cassa integrazione senza ovviamente timbrare il cartellino" dichiaro che era una prassi molto comune in special modo negli ultimi periodi. Arrivavamo al mattino all'inizio del lavoro che non trovavamo il cartellino da timbrare oppure vi erano i cartellini e l'accesso all'apparecchio delle timbrature era chiuso con del nastro adesivo. Preciso che né il signor Josef né la signora __________ non hanno mai comunicato nulla di preciso in merito a queste mancate possibilità di timbrare. Ci veniva solamente detto che noi venivamo pagate lo stesso. Di fatto però a noi dipendenti cambiava la situazione in quanto quando lavoravamo regolarmente venivamo pagate al 100% mentre in cassa integrazione unicamente all'80%. Questo per quanto ne so io. La signora __________ diceva che tanto noi non lavoravamo al 100% nel senso che riteneva che non ci impegnavamo abbastanza. D: È in grado di indicare il numero di giorni che è capitato di dover lavorare presso la RI 1 senza timbrare il cartellino delle presenze? R: No, non sono in grado di farlo. Se dovessi stimarlo potrei dire circa 2-3 giornate al mese ma non è un dato che posso confermare con esattezza. Non ho tenuto nota di queste giornate su qualche mia agenda o appunto personale. Devo dire che non tutte le mie ex colleghe avevano le stesse giornate in qui non timbravano il cartellino. Quando vi era il nastro adesivo sull'apparecchio delle timbrature ciò avveniva per tutte mentre in altre occasioni, quando mancava il cartellino, poteva essere anche solo per alcune persone. (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio del 28 aprile 2017) Nel Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria le dichiarazioni della titolare della ditta sono state così riassunte: " (…) Verso il termine dell’interrogatorio, alla luce delle dichiarazioni res dal marito, __________ precisava che le indennità per lavoro ridotto venivano richieste dalla RI 1 per tre circostanze particolari e meglio quella della «formazione» interna, quella in cui le dipendenti erano effettivamente a casa e quelle in cui le dipedenti lavoravano normalmente. Ciò avveniva, per una giornata al mese circa per dipendente, soprattutto nel 2015 quando la mole di lavoro era veramente molto poca. (…) ” (cfr. Rapporto d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag. 9) Il Rapporto d’inchiesta si conclude con le seguenti osservazioni: " (…) Tutte le persone interrogate nell’ambito del presente procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità di lavoro ridotto. Nessuno ha tenuto, per queste specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali. Anche all’interno della contabilità aziendale, come peraltro dichiarato dai coniugi __________, non venivano registrate quali fossero le giornate di effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le giornate di «formazione interna» o le giornate in cui le dipendenti lavoravano effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia timbrare il cartellino. Per questi motivi e per via del tempo trascorso dal periodo in questione (aprile 2015 / dicembre 2016), non possiamo fare altro che attestarci alle dichiarazioni dei responsabili della RI 1. (…) ” (cfr. Rapporto d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag. 9-10) Nel corso dell’udienza dell’11 novembre 2019 l’avv. __________ della Cassa ha poi precisato che “ è stato controllato il mese di ottobre 2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33 lavorati senza che fosse indicato lavoro ridotto ” (cfr. Doc. III pag. 3). Per quel che concerne le ore in cui era stato annunciato lavoro ridotto, ma le dipendenti sarebbero state presenti in azienda per effettuare una formazione, il TCA sottolinea che tale modalità non è corretta in quanto per agire in questo modo la ditta doveva ottenere l’autorizzazione del servizio cantonale, ciò che qui non è avvenuto (cfr. art. 47 OADI riprodotto al consid. 2.1.), ragione per cui le indennità per lavoro ridotto versate per questi periodi di “formazione” devono essere restituite. Inoltre, secondo questo Tribunale, visto che un sistema di controllo esisteva realmente, ma che in certe occasioni è stato utilizzato dai titolari della ditta in modo scorretto, ciò che ha portato ad una condanna penale dei coniugi __________, non si giustifica la restituzione dell’intero importo ma soltanto della somma relativa al tempo in cui le lavoratrici hanno lavorato, rispettivamente la somma concernente il tempo in cui esse erano in ditta per svolgere una formazione. L’importo preciso dovrà essere ricostruito dall’amministrazione utilizzando tutta la documentazione contenuta negli atti dell’incarto (anche quella prodotta davanti al TCA), sentendo pure i titolari della ditta (cfr. consid 2.6. a proposito del diritto delle parti di essere sentite). In tale contesto è utile ricordare quanto esposto dal patrocinatore della ditta davanti al TCA: " (…)
4) Gli stessi (e la società RI 1) si sono detti disposti sin da subito a restituire quanto percepito durante i giorni in cui in realtà non avevano diritto all'indennità per lavoro ridotto, salvo che la Cassa di disoccupazione ha chiesto la retrocessione di tutto il periodo di indennità di lavoro ridotto, quindi anche compresi i giorni in cui effettivamente l'azienda non lavorava e non c'era nessuna delle dipendenti.
5) Per arrivare a tale decisione, l'autorità inferiore considera (considerando 3. Decisione impugnata) che "Ritenuto come nelle sufferite circostanze il diritto a ILR sia da considerare decaduto in assenza del necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del datore di lavoro, la cassa disoccupazione ha proceduto con decisione n. 01.2018 del 28 marzo 2018 a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55 inerenti al periodo dal
1. Aprile 2015 al 31 dicembre 2016". Invano la qui ricorrente ha ben chiarito i contorni della fattispecie andando a produrre tutto quanto necessario per dimostrare il contrario.
6) Orbene, l'autorità inferiore conclude che "atteso come l'azienda non abbia dimostrato di avere avuto controllo sulle ore di lavoro, la Cassa non pue) che confermarsi nella decisione impugnata". Ciò sulla base di un apprezzamento manifestamente errato sui fatti e quanto dimostrato in sede di prima istanza.
7) All'interno dell'azienda, vi erano da sempre due metodi di controllo del tempo di lavoro:
- La timbratura dei cartellini, secondo i metodi attuali e riconosciuti;
- Le schede del controllo giornaliero produttivo, appese giornalmente, durante tutto l'anno, nell'atelier per la verifica da parte del Personale. Come era stato correttamente indicato con opposizione del 3 maggio 2018, con il raffronto di tali due documenti si chiariva, in maniera definitiva, quali fossero i periodi di lavoro in cui venivano versate le indennità lavoro ridotto non dovute (in quanto le operarie erano presenti in azienda). Difatti i due documenti raffrontati davano tulle le spiegazioni del caso e dimostrazioni che erano necessarie. La scheda di controllo giornaliero produttivo (metodo di controllo pure corretto) riportava, giorno per giorno, tutto quanto veniva svolto in seno all'azienda dai dipendenti. Non v'era momento di lavoro che non fosse registrato e - come detto - tale documento era a disposizione delle dipendenti che lo verificavano e lo accettavano. Quindi già di per se il controllo del lavoro era ampiamente stabilito. In aggiunta vi erano le timbrature dei cartellini da parte delle dipendenti. Orbene, come è già stato indicato in sede d'opposizione, vi erano dei giorni in cui mancano le timbrature dei relativi cartellini. Quindi anche in questo caso il controllo del tempo di lavoro era dato. Solo raffrontando i due documenti si è potuto stabilire, a posteriori, i periodi in cui l'indennità del lavoro ridotto non era dovuta, e meglio:
- Se risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva non risulta nessuna produzione, allora significa che la dipendente non era in azienda e non ha prodotto nulle. Quindi l'indennità è giustificata;
- Se risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva invece risulta la produzione, allora significa che la dipendente era in azienda ed ha prodotto (in realtà formazione). In questo caso, e solo in questo caso, l'indennità per lavoro ridotto non era giustificata. Tale metodo di controllo ha permesso, a posteriori, di ricostruire esattamente in quali giorni l'indennità per lavoro ridotto non era dovuta, e la stessa andava e va restituita. La qui ricorrente, per il tramite dei signori __________, ha tramesso, in data 9 luglio 2018, tutti i cartellini di tutte le dipendenti e tutte le schede di produttività per dimostrare quanto andava restituito. Addirittura in quell'ambito (raccomandata 9 luglio 2018) veniva segnalato che dopo attenta verifica e raffronto, la prima cifra proposta in restituzione con opposizione (di CHF 12471.15) aumentava in quanto non si era più proceduto ad approssimazioni delle cifre. Notando che nella propria decisione l'autorità inferiore (punto 6.) parla encore della prima cifra proposta in restituzione (CHF 12'471.15) e non di quelle aumentata (CHF 14414.95), viene da chiedersi se la stessa si sia realmente chinata sui documenti messi a disposizione in data 9 luglio 2018. (…) ” (cfr. ricorso, doc. I pag. 4-6) La decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è quindi annullata e gli atti vengono rinviati all’amministrazione, a cui spetta in primo l’obbligo di accertare i fatti (cfr. consid. 2.6.), affinché, sulla base della documentazione a disposizione e dopo avere sentito i titolari della ditta, determini l’importo preciso da restituire dalla ditta RI 1 per i periodi in cui non ha effettuato il lavoro ridotto, contrariamente a quanto risulta dal sistema di controllo delle presenze.
E. 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Sullo scopo della procedura di opposizione, secondo lart. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188consid.1b p. 191).( )
Cfr. pureSTFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps ed ha rilevato:
"( )
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Del resto, già nel nellOrdine di perquisizione e sequestro del 3 maggio 2017 del Procuratore Pubblico figurava lindicazione secondo cui gli imputati, responsabili della società RI 1, sono sospettati di avere richiesto e ottenuto dallassicurazione contro la disoccupazione delle indennità per lavoro ridotto superiori a quanto avevano diritto, in particolare aumentando le giornate/ore di lavoro perso per motivi economici (ossia per mancanza di lavoro). Vi è motivo di credere che tra la documentazione amministrativa della società, vi siano dei dati (tabelle/elenchi, note) per ricostruire con precisione la frequenza di questo modo di procedere illecito. Per questi motivi si giustifica la perquisizione ordinata e, a seguire, linterrogatorio dei due imputati (doc. 631).
Dal canto suo, __________ ha dichiarato:
In tale contesto è utile ricordare quanto esposto dal patrocinatore della ditta davanti al TCA:
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione per nuovi accertamenti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2019.55
dc/gm
Lugano
25 novembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_157/2019 dell11 settembre 2019 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 5 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:
Il suo patrocinatore ha innanzitutto ricordato che durante i suoi 37 anni di attività la ditta ha beneficiato in più occasioni (almeno 4 volte) di indennità per lavoro ridotto, senza che vi siano stati problemi relativi al controllo della perdita di lavoro.
Riguardo al periodo in questione, il rappresentante della ricorrente si è in particolare così espresso:
In conclusione, il patrocinatore della ditta chiede che limporto da restituire sia fissato in fr. 14'414.95 (cfr. Doc. I, inc. TCA 38.2018.69)
Il 12 dicembre 2018 il Segretario del TCA ha invitato la Cassa a visionare la documentazione prodotta dal patrocinatore della RI 1 e a formulare entro 10 giorni osservazioni scritte al riguardo (cfr. Doc. VI, inc. TCA 38.2018.69).
La Cassa, l11 gennaio 2019, si è così espressa:
Lo scritto della Cassa è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore della RI 1 il 14 gennaio 2019 (cfr. Doc. VIII, inc. TCA 38.2018.69).
in diritto
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Sullo scopo della procedura di opposizione, secondo lart. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188consid.1b p. 191).( )
Cfr. pureSTFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps ed ha rilevato:
"( )
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Del resto, già nel nellOrdine di perquisizione e sequestro del 3 maggio 2017 del Procuratore Pubblico figurava lindicazione secondo cui gli imputati, responsabili della società RI 1, sono sospettati di avere richiesto e ottenuto dallassicurazione contro la disoccupazione delle indennità per lavoro ridotto superiori a quanto avevano diritto, in particolare aumentando le giornate/ore di lavoro perso per motivi economici (ossia per mancanza di lavoro). Vi è motivo di credere che tra la documentazione amministrativa della società, vi siano dei dati (tabelle/elenchi, note) per ricostruire con precisione la frequenza di questo modo di procedere illecito. Per questi motivi si giustifica la perquisizione ordinata e, a seguire, linterrogatorio dei due imputati (doc. 631).
Dal canto suo, __________ ha dichiarato:
In tale contesto è utile ricordare quanto esposto dal patrocinatore della ditta davanti al TCA:
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione per nuovi accertamenti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti