Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato linidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 allottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.
La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.
In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.
Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. Lassicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.
Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la SUPSI di Manno una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".
In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo unassicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto limpegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa allottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso lUniversità degli studi di Milano-Bicocca.
In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di unassicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto limpegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies allUSI di Lugano.
E. 20 ore settimanali previste dal contratto del 23 agosto 2018, dal mese di settembre 2018 ad oggi: vedi piani mensili allegati (giorni e orario). 2.
- Per quanto riguarda i giorni e gli orari del suo impegno lavorativo, la pianificazione avviene in base alle esigenze della nostra Struttura, ma la signora RI 1 può concordare con il nostro Istituto 3 giorni di libero desiderato al mese.
- I turni della signora RI 1 non sono spezzati, in quanto il turno per il servizio di attivazione si svol9e dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo della durata di un'ora tra le 13.00 e le 14.00. È possibile che i turni vengano eseguiti nel fine settimana in base al piano mensile.
3. L'importo non è annuo, infatti lo stipendio della signora RI 1 corrisponde a 1'372.- mensili per il primo anno di scuola, 1'472.- mensili per il secondo anno e 1'572.- mensili per il terzo anno di formazione.” (Doc. 19/1) Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce di quanto appena esposto e della documentazione contenuta nell’incarto, il TCA deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento. Da una parte infatti, la formazione intrapresa dalla ricorrente, della durata di tre anni, sia per quanto riguarda gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) sia per quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnano in misura tale da rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione (cfr. l’esposizione dettagliata della Sezione del lavoro, doc. A punto 4). Rispondendo alla domanda n. 18 (cfr. doc. 6/1), la stessa assicurata ha del resto affermato di andare a scuola il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto dichiarato dal responsabile di formazione, dovrebbe essere dedicato allo studio. Inoltre la Sezione del lavoro ha accertato che venerdì 30 novembre 2018 e venerdì 7 dicembre 2018 la ricorrente è stata impiegata presso la __________ (cfr. doc. 19.2). D’altra parte, esaminata la situazione secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2), questo Tribunale ritiene che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione. Significativa in questo contesto è la risposta alla domanda n.19 nella quale la ricorrente ha affermato che il suo desiderio è quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel caso non potesse essere posta al beneficio dell’indennità, continuerebbe la formazione e verrebbe aiutata finanziariamente dal marito. Rispondendo alla domanda n. 11 la ricorrente aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la formazione come __________, quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dal recente accertamento effettuato dal TCA dal quale è emerso che la ricorrente ha iniziato il secondo anno scolastico (cfr. consid. 1.6). Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2019.35
dc/gm
Lugano
9 ottobre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Mediante una Richiesta di verifica dellidoneità al collocamento, il 25 ottobre 2018 lUfficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto allUfficio giuridico della Sezione del lavoro per esame e decisione la pratica dellassicurata, essendo sorti dei dubbi riguardanti la sua idoneità al collocamento, in relazione al percorso formativo iniziato il 3 settembre 2018 per il conseguimento del diploma di __________ presso il Centro __________ di __________.
in diritto
Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
In una sentenza 8C_126/2014 dell8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere unattività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dallaltro, che le dichiarazioni di volontà dellassicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che questultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.
In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.
In una sentenza 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato linidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 allottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.
La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.
In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.
Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. Lassicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.
Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la SUPSI di Manno una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".
In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo unassicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto limpegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa allottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso lUniversità degli studi di Milano-Bicocca.
In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di unassicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto limpegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies allUSI di Lugano.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti