Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 è un appartamento mansardato in fase di rinnovamento, attualmente è sfitto. D12: Conferma che tutti i suoi effetti personali si trovano presso l'attuale residenza di __________? Acconsente all'ispezione della sua residenza di __________ da parte del nostro Ufficio e/o delle autorità preposte al controllo degli abitanti del suo comune? R12: Si confermo. D13: Con chi vive a __________? R13: Nel mio appartamento ci vivo solo Io. D14: Possiede una soluzione abitativa all'estero? R14: No. D15: Con chi vive in Italia sua moglie? R15: Con i nostri figli. D16: Ci descriva dettagliatamente la residenza di __________. R16: Si tratta di un appartamento di 3.5 locali di circa 70 mq, composto da due camere, cucina e salone. D17: Nell'abitazione di __________ sono presenti dei suoi effetti personali? R17: Si qualcosa c'è, specialmente abiti lavorativi. D18: Ha altri parenti in Svizzera ed all'estero? R18: Mia sorella vive a __________, e poi i miei figli come dichiarato sopra. D19: Nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione (mentre lavorava) quante volte in settimana rimaneva a dormire presso l'abitazione di sua moglie a __________? R19: A dipendenza delle cose da fare fuori dal lavoro pernottavo da 1 a 2 giorni a settimana. D20: Dopo la sua iscrizione in disoccupazione quante volte in settimana rimane a dormire presso l'abitazione della sua famiglia a __________? R20: Sempre con la stessa frequenza quindi da 1 a 2 giorni a settimana. D21: Conferma, che i suoi tre figli risiedente a __________ frequentano le scuole in Italia? Se si dove, che tipo di scuole? Anche a settembre 2018 inizieranno le scuole in Italia? R21: Chiara frequenta le scuole medie di __________ __________ frequenta le scuole elementari a __________ __________ se dovesse aprire (docenti licenziati __________ attualmente chiusa) l'asilo lo frequenterà __________. Tutte e due inizieranno il nuovo anno scolastico a __________ (2018-2019). D22: Chi si occupa di portare a scuola a __________ i suoi figli? R22: Vanno a piedi sono, dato che la scuola è a pochi minuti da casa. Il piccolo lo porta mia moglie. D23: Come mai sua moglie ed i suoi figli non si sono trasferiti in Svizzera a __________ con lei? R23: ln quanto mia moglie dal 2008 risiede a __________, poi abbiamo scelto di far frequentare le scuole ai nostri figli a __________ siccome riteniamo che l'istruzione per gli sbocchi futuri sia migliore. D24: Quante volte in settimana risiede a __________ con sua famiglia? R24: Da 1 a 2 giorni a settimana. D25: Come esegue le ricerche di lavoro? R25: Per ora vado principalmente di persona. D26: Prima di iscriversi in disoccupazione (quando lavorava), dove abitava? R26: Dal 2009 a __________. D27: Per quale motivo è stato interrotto l'ultimo rapporto professionale? Chi ha dato la disdetta? R27: Il mio lavoro è finito a causa del fallimento della Società. D28: Su quale conto corrente le veniva versato lo stipendio? R28: Veniva versato sul conto della Banca __________ con sede a __________. D29: Quale conto corrente ha messo a disposizione della cassa disoccupazione per il versamento delle indennità di disoccupazione? R29: Il conto corrente del __________ IBAN __________. D30: Possiede altri conti correnti bancari/postali in Svizzera? All'estero? R30: Un conto alla __________ con __________. D31: Conferma di possedere un'auto ed una moto immatricolate in Svizzera? Sua moglie possiede un'auto targata Italia? R31: Si. Mia moglie non possiede un'auto. D32: Quale mezzo utilizza normalmente per i suoi spostamenti in Svizzera? R32: Entrambi auto e moto. D33: Quale mezzo utilizza normalmente per i suoi spostamenti all'estero? R33: Normalmente l'auto. D34: Vi sono persone a suo carico in Svizzera? All'estero? R34: I tre figli e mia moglie a __________. D35: Sua moglie lavora? R35: No. D36: Dove ha abitato prima di portare la sua residenza in Svizzera? R36: A __________. D37: E' attivo in società/associazioni di carattere sportivo/umanitario/ culturali in Svizzera o all'estero? R37: In Svizzera sono allenatore della __________. Attività Sindacale a __________ legata alla vicenda dei __________ al __________, a titolo gratuito. D38: È previsto qualche cambiamento nella sua residenza in Svizzera? R38: No. D39: Dove risiede regolarmente durante i fine settimana e nei giorni festivi? R39: A __________. Lavorando a turni i giorni liberi potevano cadere di martedì e mercoledì (per esempio), quindi posso affermare di risiedere 5-6 giorni a settimana a __________ e 1-2 giorni a __________. D40: Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di accettare qualsiasi occupazione ritenuta adeguata. È disposto ad ottemperare a quest'obbligo? R40: Si. D41: Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di partecipare ai provvedimenti di reintegrazione (segnatamente programmi occupazionali e altri provvedimenti del mercato di lavoro). È disposto ad ottemperare a quest'obbligo? R41: Si. D42: Attualmente sta lavorando? R42: No. D43: Conferma che la sua abitazione di __________ si trova sulle varie piattaforme informatiche per affitta camere / appartamenti B&B? R43: Si su booking e su airb&b. Preciso che affitto solo l’appartamento senza preparare colazioni pranzi o cene. D44: Su quale conto bancario o postale riceve gli accrediti delle riservazioni: R44: Sul conto corrente del __________ IBAN __________. ” (Doc. 9) Il 13 agosto 2018 la Sezione del lavoro ha inviato al Posto di Polizia di __________ una richiesta di accertamenti (cfr. art. 32 LPGA), così formulata: " (…) Il signor RI 1 (1967), cittadino italiano, dichiara di risiedere in __________ nello stabile di sua proprietà dal 15.02.2009. Sulla residenza di __________ si evidenzia che la stessa è presente sui siti Internet www.booking.com e www.airbeb.it, come appartamenti e camere in affitto per soggiorni o vacanze sotto il nome di "__________" __________. Il signor RI 1 è coniugato dal 14.08.2004 con la signora __________ (__________1972), la quale risiede con i loro 3 figli in età scolare, __________ (__________2006), __________ (__________2008) e __________ (__________2014) in Italia a __________ (__________) in __________. I 3 figli frequentano le scuole a __________. Il signor RI 1 ha lavorato presso il __________ dal 01.09.1990 al 27.07.2018 e, a causa del fallimento del __________ si è iscritto in disoccupazione dal 07.08.2018. L'assicurato possiede una licenza di condurre Svizzera ed ha immatricolato i seguenti veicoli: • Automobile __________;
• Motoveicolo __________. Visto quanto sopra, formuliamo una richiesta d'intervento invitandovi a procedere con dei frequenti controlli settimanali, nelle fasce orarie giornaliere e notturne, preferibilmente dalle 23.00 alle 06.00 presso l'abitazione di __________ a __________, questo allo scopo di verificare se il signor RI 1 vi risieda e/o pernotti effettivamente. Questi controlli dovranno essere svolti per una durata di 4 settimane nel periodo tra agosto e settembre 2018. Al termine dei controlli, con cortese sollecitudine, vi chiediamo di volerci inviare un rapporto dettagliato di quanto costatato.” (Doc. 18/2) L’11 settembre 2018 la Gendarmeria di __________ ha inviato alla Sezione del lavoro il seguente Rapporto di constatazione: " Fatti: A mano della vostra richiesta, abbiamo provveduto ad effettuare dei controlli, più o meno regolari, presso la residenza del RI 1. Inizialmente ci siamo concentrati sulla presenza o meno dei due veicoli intestati al rubricato. Come si può notare sulla tabella allegata, su 31 controlli effettuati, la presenza del rubricato è stata costatata 5 volte. Questo in quanto era presente il veicolo __________. Unicamente in un'occasione è stato notato mentre falciava l'erba della proprietà. Vista la scarsa presenza del uomo presso il domicilio in __________, abbiamo provveduto ad assumere informazioni presso i seguenti vicini:
- __________
- __________ Agli stessi abbiamo mostrato la fotografia di RI 1 e abbiamo chiesto se conoscessero qualcuno che abita al civico __________ in __________. Le due donne hanno dichiarato di non conoscere l'uomo della foto e di vedere sempre gente nuova che raggiunge la casa. Non saprebbero dire chi sia il proprietario. Presso lo stabile dove dovrebbe risiedere il RI 1 abbiamo notato che, né sulla buca delle lettere né sul campanello vi è il nome del rubricato, ma unicamente quello dei vecchi proprietari. Oltre a ciò, sulla ringhiera che circonda l'abitazione, abbiamo notato la presenza di un cartello dell'agenzia __________, questo sito vende proprietà. Abbiamo inoltre preso contatto con il Comune __________ e gli stessi ci hanno informati che il terreno e l'abitazione del civico 8 (mappale 200) sono di proprietà del RI 1. Lo stabile, suddiviso per piani, viene utilizzato per affittare appartamenti ed è presente su più piattaforme online. L'uomo non è mai stato visto frequentare le manifestazioni/attività di paese. Visto quanto sopra, il vostro sospetto che RI 1 utilizzi la residenza a __________ come dimora fittizia e di comodo è pressoché confermato. Per ulteriori ragguagli facciamo capo alla “tabella controllo presenze” allegata.” (Doc. 18) 2.3. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia che, innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente davanti alla Sezione del lavoro il 22 agosto 2018 (cfr. consid. 2.2.) assumono un’importanza decisiva. Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve così concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita. L’insorgente non ha infatti concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera. Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid. 2.2. In concreto il centro delle relazioni personali dell’insorgente è situato a __________, dove vivono la moglie (sposata nel 2004) e tre figli minorenni, nati rispettivamente nel 2006, nel 2008 e nel 2014, in una casa ora di proprietà della moglie, ma fino al 2008 di proprietà della famiglia di RI 1. In tale abitazione egli è peraltro nato. A __________ le figlie del ricorrente frequentano una la scuola media e una la scuola elementare e il figlio più piccolo frequenterebbe, in caso di riapertura, la scuola dell’infanzia (cfr. doc. 11, doc. 13). È incontestato che l’assicurato abbia nel 2009 acquistato una casa d’epoca a __________, composta da quattro appartamenti. Questa abituazione costituisce tuttavia semplicemente una residenza secondaria (cfr. STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019). Non è infatti credibile che l’assicurato si sia, da una parte stabilito in Svizzera dal 2009 sostenendo di averne fatto il centro delle proprie relazioni personali, mentre, a quel momento, aveva due figlie piccole di tre, rispettivamente un anno (cinque anni dopo, nel 2014 è peraltro nato un altro figlio). A ciò si aggiunga che anche dai controlli di polizia effettuati durante un mese (dal 15 agosto al 15 settembre 2018, cfr. doc. 18.1) la presenza dell’assicurato a __________ è stata constatata assai raramente. Inoltre dagli atti risulta che tale stabile è da tempo in vendita (cfr. doc. 30-31, doc. 24/2). Il fatto che in passato il ricorrente abbia vissuto a __________ con i due figli più grandi (cfr. consid. 1.4, doc. A e doc. B) non modifica il carattere di residenza secondaria nel momento determinante, come giustamente rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.5). Del resto nella Dichiarazione della “__________” del 17 settembre 2009 allegata al ricorso viene precisato che “il giovane __________, nato il __________ 1993” è “domiciliato a __________” (cfr. doc. B). Quanto al fatto che l’assicurato afferma di avere da diversi mesi una relazione affettiva con una signora di cittadinanza Svizzera domiciliata a __________ (per un caso analogo cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018), tale circostanza non è determinante visto che lo stesso assicurato il 10 settembre 2018 ha affermato che non si separerà dalla moglie (cfr. doc. 16). A nulla di diverso può portare la circostanza che il ricorrente abbia amici in Svizzera (cfr. doc. G), che frequenti Ristoranti a __________ e a __________ (doc. doc. F e G), che svolga in Svizzera l’attività sportiva di allenatore di atletica leggera (doc. I), che disponga di un autoveicolo (doc. L) targato in Ticino, e che sia affiliato a una cassa malati (doc. 24/3) ed infine che abbia conseguito nel nostro Cantone il diploma di esercente (doc. doc. E). Per quanto riguarda le conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra). La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che: " (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)” L’iscrizione all’AIRE è semplicemente un indizio, che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. In conclusione, dunque, nella decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato. 2.4. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell' art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso ( art. 15 ALC ), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L' art. 121 LADI , entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 201 7, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) o in disoccupazione parziale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, 10 cpv. 2 lett. a LADI, 10 cpv. 2 bis LADI e STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018 in SVR 2019 ALV Nr. 1; P. Usinger-Egger, “Europäisches Sozialrecht: vorübergehender Arbeitsausfall bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern” in SZS/RSAS 2019 pag. 1-3) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”). 2.5. Nella presente fattispecie, come giustamente rilevato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.3 e 1.5), l’assicurato non può essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione in Svizzera sulla base di disposizioni del diritto internazionale della sicurezza sociale. Infatti, da una parte, secondo l’art. 11 cpv. 3 del Regolamento (CE/n. 883/2014) in materia di assicurazione contro la disoccupazione è competente lo Stato nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (nel nostro caso: l’Italia), d’altra parte le regole differenti relative ai lavoratori frontalieri (cfr. consid. 2.4) non entrano qui in considerazione in quanto lo Stato di residenza e quello di lavoro non differiscono bensì coincidono. 2.6. L’assicurato ha dichiarato la disponibilità della persona con la quale intrattiene una relazione ad essere interrogata (cfr. consid. 1.6). Considerato che i documenti già presenti nell’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
E. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2019.12
dc/sc
Lugano
17 aprile 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
2.3. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia che, innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente davanti alla Sezione del lavoro il 22 agosto 2018 (cfr. consid. 2.2.) assumono unimportanza decisiva.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid. 2.2.
2.6. Lassicurato ha dichiarato la disponibilità della persona con la quale intrattiene una relazione ad essere interrogata (cfr. consid. 1.6).
Considerato che i documenti già presenti nellincarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che lassunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti