Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 novembre 2015.
2.2. Secondo lart. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti allobbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura desecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto allindennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo lart. 52 cpv. 1 LADI lindennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dellimporto massimo di cui allarticolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.3.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava unassicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere lattività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro lha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti lapertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto allindennità per insolvenza.
In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale lamministrazione ha riconosciuto allassicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare lattività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino allultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che unassicurata non ha diritto allindennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dallobbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire lattività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto allindennità di disoccupazione.
Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad unassicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma lavesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo lassicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dallobbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo questultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dellart. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali lassicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto allindennità di disoccupazione, in quanto lart. 29 cpv. 1 LADI prevede che se sussistono dubbi giustificati circa lesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dellart. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque lindennità di disoccupazione.
Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su unassegnazione di lavoro se linoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dellart. 2 cpv. 2 CC.
In quel caso di specie concernente unassicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nellaccettare il lavoro offertogli dallinteressata , la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sulleventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo lassicurata e lallora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se lassicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dallaltro, nellipotesi negativa, se linoltro della domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora linsorgente avesse potuto contare in buona fede sullattribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, lassicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto allindennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.
2.4. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).
( )
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.5. Nella presente evenienza la ricorrente ha concluso, il 1° febbraio 2015, con la __________ di __________ un contratto di lavoro quale contabile con effetto da quella data (cfr. doc. 19-21).
Il
E. 31 ottobre 2015 la medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:
"( ) con la presente le comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.
La esoneriamo dallobbligo lavorativo dalla data del 11.11.2015.
La decisione è stata presa per la seguente motivazione: ristrutturazione aziendale. (Doc. 30)
Il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, ha accolto integralmente listanza di conciliazione di RI 1 e ha condannato la __________ a rifonderle limporto di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35).
La ricorrente, il 26 gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21 novembre 2016 (cfr.www.fusc.chn. di pubblicazione __________), ha inoltrato una domanda dindennità per insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016. Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro effettuato, l11 novembre 2016 (recte: 2015) e che il salario le è stato pagato fino all11 novembre 2015 (recte: 2015; cfr. doc. 14-15).
La Cassa le ha negato il diritto a indennità per insolvenza con decisione del 1° febbraio 2017 (cfr. doc. 10).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 aprile 2017, in cui lamministrazione ha precisato, da una parte, che lindennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata, dallaltra, che la ricorrente dal 12 novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl, essendo stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr. doc. A).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame delle carte processuali, ritiene che loperato della Cassa debba essere tutelato.
In effetti, visto che il datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il licenziamento alla ricorrente, lha esplicitamente liberata dal suo obbligo di lavorare dall11 novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid.2.4., è idonea al collocamento dal 12 novembre 2015 (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002:"l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail.Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art.15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
Il TCA non ignora che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività lavorativa per la __________ sino alla fine del mese di novembre 2015 su richiesta dellamministratore della società (cfr. doc. I).
Tuttavia tale affermazione è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda dindennità per insolvenza la medesima ha indicato quale ultimo giorno di lavoro effettuato l11 novembre 2015 (cfr. doc. 14) e nellopposizione ha unicamente fatto valere che il rapporto di lavoro di lavoro non sarebbe terminato con la lettera di licenziamento, bensì con la scadenza del termine di preavviso al 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 8-9), come peraltro osservato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).
Anche nello scritto del 15 marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del resto, limitata a richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a seguito della lettera di licenziamento dell11 novembre 2015, senza minimamente accennare a eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 34).
In proposito è utile ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che lassicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3.; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).
Riguardo, poi, al fatto che il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, abbia condannato la __________ a versare alla ricorrente limporto di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35), giova evidenziare che, a prescindere dalla crescita in giudicato o meno di tale decisione, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, ai fini del diritto allindennità per insolvenza non è in ogni caso decisiva la circostanza che, se ha ancora diritto a pretese salariali, l'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha perciò diritto all'indennità di disoccupazione.
Lart. 29 cpv. 1 LADI prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione" (vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").
La decisione su opposizione del 7 aprile 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2017.42
rs
Lugano
17 gennaio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
"( )
2. Nellevenienza concreta emerge che lopponente è stata impiegata presso la società __________ dal 01 febbraio 2015 all11 novembre 2015 in qualità di contabile.
In data 31 ottobre 2015 la società ha rescisso il contratto di lavoro, esonerando dallobbligo lavorativo la signora RI 1 a decorrere dall11 novembre 2015. Dopo tale data la Signora RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa, ma rivendica alla nostra Cassa i salari dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016 quale periodo di disdetta non concesso dalla società.
3. La Cassa, prende atto delle motivazioni indicate nellopposizione come pure del fatto che dal 12 di novembre 2015 la Signora RI 1 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la società, essendo nel contempo stata esonerata dal presentarsi sul posto di lavoro.
4. In considerazione del fatto che lindennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata, il periodo dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016 non può essere riconosciuto in quanto non lavorato. ( ) (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento dellindennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 per un importo di fr. 530.-- per il lavoro svolto presso la __________.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale linsorgente ha addotto:
"( )
1.3. Nella sua risposta del 23 maggio 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste dal 12 al 30 novembre 2015.
2.2. Secondo lart. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti allobbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura desecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto allindennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo lart. 52 cpv. 1 LADI lindennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dellimporto massimo di cui allarticolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.3.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava unassicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere lattività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro lha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti lapertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto allindennità per insolvenza.
In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale lamministrazione ha riconosciuto allassicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare lattività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino allultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che unassicurata non ha diritto allindennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dallobbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire lattività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto allindennità di disoccupazione.
Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad unassicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma lavesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo lassicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dallobbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo questultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dellart. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali lassicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto allindennità di disoccupazione, in quanto lart. 29 cpv. 1 LADI prevede che se sussistono dubbi giustificati circa lesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dellart. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque lindennità di disoccupazione.
Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su unassegnazione di lavoro se linoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dellart. 2 cpv. 2 CC.
In quel caso di specie concernente unassicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nellaccettare il lavoro offertogli dallinteressata , la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sulleventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo lassicurata e lallora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se lassicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dallaltro, nellipotesi negativa, se linoltro della domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora linsorgente avesse potuto contare in buona fede sullattribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, lassicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto allindennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.
2.4. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).
( )
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.5. Nella presente evenienza la ricorrente ha concluso, il 1° febbraio 2015, con la __________ di __________ un contratto di lavoro quale contabile con effetto da quella data (cfr. doc. 19-21).
Il 31 ottobre 2015 la medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:
"( ) con la presente le comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.
La esoneriamo dallobbligo lavorativo dalla data del 11.11.2015.
La decisione è stata presa per la seguente motivazione: ristrutturazione aziendale. (Doc. 30)
Il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, ha accolto integralmente listanza di conciliazione di RI 1 e ha condannato la __________ a rifonderle limporto di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35).
La ricorrente, il 26 gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21 novembre 2016 (cfr.www.fusc.chn. di pubblicazione __________), ha inoltrato una domanda dindennità per insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016. Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro effettuato, l11 novembre 2016 (recte: 2015) e che il salario le è stato pagato fino all11 novembre 2015 (recte: 2015; cfr. doc. 14-15).
La Cassa le ha negato il diritto a indennità per insolvenza con decisione del 1° febbraio 2017 (cfr. doc. 10).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 aprile 2017, in cui lamministrazione ha precisato, da una parte, che lindennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata, dallaltra, che la ricorrente dal 12 novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl, essendo stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr. doc. A).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame delle carte processuali, ritiene che loperato della Cassa debba essere tutelato.
In effetti, visto che il datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il licenziamento alla ricorrente, lha esplicitamente liberata dal suo obbligo di lavorare dall11 novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid.2.4., è idonea al collocamento dal 12 novembre 2015 (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002:"l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail.Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art.15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
Il TCA non ignora che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività lavorativa per la __________ sino alla fine del mese di novembre 2015 su richiesta dellamministratore della società (cfr. doc. I).
Tuttavia tale affermazione è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda dindennità per insolvenza la medesima ha indicato quale ultimo giorno di lavoro effettuato l11 novembre 2015 (cfr. doc. 14) e nellopposizione ha unicamente fatto valere che il rapporto di lavoro di lavoro non sarebbe terminato con la lettera di licenziamento, bensì con la scadenza del termine di preavviso al 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 8-9), come peraltro osservato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).
Anche nello scritto del 15 marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del resto, limitata a richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a seguito della lettera di licenziamento dell11 novembre 2015, senza minimamente accennare a eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 34).
In proposito è utile ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che lassicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3.; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).
Riguardo, poi, al fatto che il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, abbia condannato la __________ a versare alla ricorrente limporto di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35), giova evidenziare che, a prescindere dalla crescita in giudicato o meno di tale decisione, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, ai fini del diritto allindennità per insolvenza non è in ogni caso decisiva la circostanza che, se ha ancora diritto a pretese salariali, l'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha perciò diritto all'indennità di disoccupazione.
Lart. 29 cpv. 1 LADI prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione" (vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").
La decisione su opposizione del 7 aprile 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti