A ragione la SdL-UMA ha effettuato la revis.di una dec.con cui aveva attribuito a un diped.di una Sagl assegni per il periodo di introduzione.E' infatti emerso che il dipend. era anche proprietario in ragione del 50% della Sagl costituita a tit.fiduc.da una SA.Egli poteva così influenzare dec.del DL
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
E. 2.1 Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972): " (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995. Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)." Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004. 2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI). Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente). Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che: " 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
E. 2.4 In una
sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
"
(…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,
per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di
lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la
collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e
in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa
doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni
sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b). (…)."
La nostra Massima Istanza
ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di
introduzione ad un architetto, argomentando:
"
(…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per
contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni
non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali
del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va
in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in
particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un
ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,
op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non
necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve
essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti
concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente
qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure
dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata
per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della
ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni
sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti
dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo
lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o
facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti
infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale
ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella
misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per
la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
In una sentenza C 157/01
dell’11 dicembre 2001 il TFA ha stabilito che le condizioni per riconoscere il
diritto ad assegni per il periodo di introduzione era adempiuto in presenza di
un inganno compiuto da una richiedente delle prestazioni riguardo al vero
datore di lavoro, argomentando:
"
(…)
2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la
décision du 22 décembre 1999 de l'Office cantonal de l'emploi, service
d'insertion professionnelle, relative aux allocations d'initiation au travail a
été signée par X.________ en faveur, d'une part, de Y.________, fille de sa
compagne, et, d'autre part, de l'Association R.________ dont il est, de son
propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (procès-verbaux de la
séance du 1er février 2001 de la commission et du 6 juillet 2000 devant le
Secrétariat général du Département cantonal genevois de justice et police et
des transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite association
n'était qu'un prête-nom pour l'atelier H.________ qui était le véritable
employeur de Y.________.
En effet, si c'est bien l'Association R.________,
représentée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du 29 novembre
1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au sein de cette association. Au
demeurant, l'Association R.________ ne s'est jamais occupée de formation en
gestion administrative et en informatique.
La recourante reconnaît d'ailleurs que Y.________
a travaillé pour l'atelier H.________ dont le responsable, P.________
H.________, était chargé de son initiation et de sa formation dans le domaine
de l'informatique. Ses allégations selon lesquelles son propre rôle était de
s'occuper de l'organisation administrative de l'atelier H.________ ne changent
rien à cet égard. Il est manifeste que l'Association R.________ n'a jamais
employé Y.________, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans
parler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin de sa période
d'initiation au travail (art. 65 let. c LACI).
Il s'ensuit que les conditions du droit aux
allocations d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne la recourante,
pas remplies.
(…)
"
In una sentenza 38.2016.67
e 38.2017.68 del 30 marzo 2017 il TCA ha negato a due assicurati il diritto
agli assegni per il periodo d’introduzione, rilevando:
"
(…)
Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino risulta
che la X. _________ detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della Z._________
e che gerente della società è Y. _________ (cfr. doc. 18).
Quest’ultimo è pure amministratore unico della X. _________ (cfr.
doc. 18).
Alla luce di questi elementi e considerato anche le severe
condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione
(cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit., pag. 482 N° 2) il TCA non può che
approvare l’operato dell’UMA che si è opposto al versamento di tale prestazione.
Infatti, vista l’immediata riassunzione dei due dipendenti, da
parte di un nuovo datore di lavoro, che presenta oltretutto stretti legami di
carattere finanziario e personale con il precedente (cfr. al riguardo consid.
1.5) non è possibile concludere che i due assicurati fossero difficilmente
collocabili.
Può così rimanere aperta la questione di sapere se vista la
formazione e l’esperienza professionale dei due assicurati, era realmente
necessario un periodo d’introduzione nel nuovo lavoro di 6 mesi o se non si
trattasse piuttosto di un abituale periodo di inserimento (cfr. consid. 2.5,
vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17). (…)”
Il TCA ha negato il
diritto alle prestazioni anche in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In
quell’occasione l’UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo
d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un
periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di
gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore
di lavoro non potevano occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già
impiegati presso altri datori di lavoro.
Questa Corte ha approvato
l’operato dell’amministrazione rilevando:
"
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello
stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare
autonomamente i pranzi.
Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che
non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone.
Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del
60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era
occupato altrove.
In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività
come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione.
Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di
proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto
legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione
sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come
il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare
"supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui
queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo
d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.
doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione
agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33
LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014
(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015
(cfr. consid. 1.2).
È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel
novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.
La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere
confermata.”
2.5. Secondo l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda.
Questa normativa è stata
introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione
particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.
Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.
separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...”
Vol. I, pag. 408
no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als
arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in
DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha precisato
che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1
lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata
in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per
giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è
escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in
funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza
non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo
motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è
iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il
TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto
che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra
menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;
STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010
del 8 giugno 2010).
Sempre secondo la
giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.
809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione
di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18
novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre
2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009,
pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in
un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in
quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio
8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha
stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in particolare,
osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui
aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente
costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
In una sentenza
8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un
giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di
disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo
ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito
finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla
Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant
ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer
les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006
[C 267/05] consid. 4).
26
Pour les
personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant
mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu
que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la
possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,
par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant
d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009
[8C_1044/2008]; 10 avril 2006 [C 61/05]; 27 janvier 2005 [C
45/04]; 14 mars 2003 [C 120/02].
”
In
una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto
all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del
capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva
sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato
fiduciario.
In quell’occasione il TCA
si è così espresso:
"
(…)
Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione
dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,
era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________
(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello
scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia
“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio
mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a
maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua
intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da
contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso
assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a
versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono
detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove
abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).
Già solo per questa importante partecipazione finanziaria
superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non
risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto
come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”
A proposito della
partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle
prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12
del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del
12 marzo 2008.
2.6. Nell’evenienza concreta dagli
atti dell’incarto si evince quanto segue.
Sulla “Domanda per
l’ottenimento degli Assegni per il Periodo di Introduzione” figura che __________
deve essere introdotto quale consulente di assicurazioni dal 1° luglio al 30
settembre 2016, che la responsabile dell’introduzione è __________, che
l’azienda, composta da due dipendenti, si occupa di brocheraggio assicurativo
specializzata nelle assicurazioni di viaggi, che l’introduzione è necessaria
perché l’assicurato non ha nessuna esperienza nel ramo assicurazione e vendite
e che i responsabili della formazione sono __________, __________ e la __________
di __________ (doc. 1).
La ditta ha così enumerato
i dettagli, le competenze e le mansioni richieste al neo dipendente:
"
Gestione
delle polizze assicurative di viaggio, in collaborazione con __________ portale
web che si occupa esclusivamente di vendita di viaggi turistici. La formazione
viene effettuata a __________ con la __________. Dal mese di settembre 2016
inizierà con gestione delle polizze assicurative relative alla cassa malattia,
con relativa
formazione a __________ del Sig. __________, e dalla __________
di __________. Dal primo trimestre 2017 inizierà con la gestione delle polizze
assicurative generali e degli oneri sociali privati e aziendali. In questo caso
la formazione sarà effettuata esclusivamente a __________ con il Sig. __________.
Nella seconda parte del 2017 inizierà con la gestione di polizze assicurative
sul ramo vita, la formazione viene effettuata a __________ dalla __________.”
(Doc. 1)
__________ è stato assunto
dalla RI 1 come consulente di assicurazioni, al 100% e a tempo indeterminato, a
partire dal 1° luglio 2016 e con uno stipendio mensile lordo di fr. 6'500.--.
Il contratto di lavoro è
stato sottoscritto dall’assicurato e dalla gerente __________ (cfr. doc. G).
Il 20 settembre 2016 la
gerente della RI 1, __________, ha inviato all’URC di __________ uno scritto
del seguente tenore:
"
Con
riferimento al nostro collaboratore citato a margine, vogliate cortesemente
prendere nota che il Sig. __________ è stato licenziato il 16 settembre 2016
con effetto immediato. Non è più nostro dipendente.
Vogliate cortesemente prendere nota che lo stesso non beneficia
più di nessun sussidio nè Federale, nè Cantonale. Ci legge in copia l’Ufficio
Misure Attive di Bellinzona, che provvederà ad estinguere il sussidio
predisposto.
Rimaniamo volentieri a vostra completa disposizione per ogni
chiarimento in merito.” (Doc 4)
L’11 ottobre 2016 la
stessa gerente ha poi fornito all’UMA le seguenti precisazioni:
"
(…)
Nel merito del licenziamento il Sig. __________, in qualità di
azionista fiduciario della __________ nella misura del 50%, ha chiesto il
reintegro di __________ e l’assunzione di __________ con pratica di richiesta
di sussidio RILOCC.
In particolar modo, il problema principale è che l’assunzione di __________
è stata proposta da __________ dopo la risposta negativa di sussidio RILOCC da
parte di quest’ultimo. Dopo il colloquio con __________ e il contatto con il
Sig. __________ dell’URC di __________, chiaramente __________ non era idonea
per il sussidio RILOCC e soprattutto non poteva percepire lo stipendio indicato
da __________ di CHF 6.500.00. Abbiamo ritenuto che non fosse corretto nè nei
nostri confronti e nè nei confronti dello Stato da parte di __________ e __________,
in quanto quest’ultima è totalmente incapace di stare in azienda, di ricevere
formazione e di produrre.
Quando abbiamo ricevuto la richiesta del legale di __________ e __________,
con minacce di denunce penali, con l’applicazione di __________ abbiamo chiesto
a quest’ultimo di dissociarsi dalla richieste, in quanto anche lui era
d’accordo con la nostra posizione, ma questo non è avvenuto, pertanto abbiamo
proceduto al licenziamento per gravi motivi.” (Doc. 5)
Nel Rapporto finale
d’attività API dell’11 ottobre 2016 __________ si è poi così espressa:
"
Persona poco
aperta al rispetto della gerarchia in azienda, poca dimestichezza con gli
ordini da eseguire, confusione nel gestire il proprio tempo nell’ottenimento
degli ordini da evadere.
In conclusione, persona poco propensa in questa professione, la
descrizione su C.V. non corrisponde alla realtà professionale, in quanto non è
capace ad autogestire pratiche amministrative di nessun genere.” (Doc. 6)
Il 18 ottobre 2016 l’avv. __________
ha inviato all’UMA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato che:
"
(…)
E. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
E. 3.1 La RI 1 è stata costituita a titolo fiduciario (Doc. B) su consiglio e consulenza del signor __________. Quale gerente, il medesimo ha proposto la signora __________, già amministratrice della __________.
E. 3.2 Ai miei assistiti, entrambi disoccupati, il duo __________ -__________ ha pure proposto di partecipare agli aiuti offerti dalla RILOCC. Un incarto in questo senso, avente come soggetto il signor __________, è stato portato avanti dal duo indicato. Incarto questo che ha permesso di beneficiare di due contributi __________ (Doc. C) . Interessante notare, in questo contesto, che tutto l'aspetto burocratico di questa procedura RILOCC è stato assunto dall'onnipresente signora __________ che, fungendo da amministratrice della __________, tramite contratto di mandato del 17 giugno 2016 (Doc. D), si è assunta i seguenti compiti: Mandato contabile nella gestione degli stipendi. La gestione del dipendente __________, in particolare la gestione dei sussidi cantonali e federali, come pure la gestione della busta paga ordinaria mensile e gestione dell'introito finale lordo.
E. 3.3 nella fase iniziale, la RI 1, non poteva ancora contare su delle entrate capaci di far fronte al pagamento dei salari ed in modo particolare a quello del Signor __________. In questo contesto è stato quindi proposto al mio assistito il seguente modus operandi: 3.3.1. Il signor __________ versava alla RI 1 parte dei suoi risparmi che, come determinato davanti al PP, venivano registrate in contabilità come provvigioni __________ (Doc. C) . La RI 1, infatti, a mente dei miei assistiti non aveva provvigioni in scadenza nel corso dei mesi appena indicati. 3.3.2. I risparmi così versati venivano poi ritornati al signor __________ sotto forma di salario i cui conteggi (Doc. F) ai sensi del mandato firmato (Doc. D) venivano allestiti dalla Signora __________. 3.3.3. Questo esotico sistema di pagamento del salario ha avuto come oggetto i mesi di luglio e di agosto del 2016 (Doc. F) . Per il mese di settembre 2016 invece, i CHF 3'000.00 versati dal signor __________ (gli ultimi suoi risparmi sic) non sono stati mai ritornati al medesimo ma sono spariti in, sino ad oggi non ben precisati, pagamenti di fatture (Doc. C) . Quali, e in favore di chi, non è al momento dato sapere.
E. 3.4 Tengo a precisare che il sig. __________ e il sig. __________
mi hanno contattato, nella mia veste di legale, per difficoltà sorte in ambito
lavorativo (il signor __________ era infatti stato diffidato dalla __________
ad entrare negli uffici locati in via __________ a __________) e anche perché
non si sentivano rassicurati dalle informazioni che venivano date loro dal duo __________
-__________ in materia RILOCC. Il Signor __________ ha infatti sempre indicato
che la struttura creata non creava nessun problema e che l'ottenimento dei
sussidi era perfettamente legale. È solo quando ho segnalato la possibile
implicazione dell'art. 6 del regolamento RILOCC e di transenna dell'illegale
riscossione dei sussidi, che prima __________ e poi __________, si sono
accaniti nei confronti del signor __________, arrivando persino a licenziarlo
per motivi gravi
(Doc. A e F)
Spero di aver potuto chiarire i retroscena di questa incresciosa
pratica che, oltre ad essere sfociata in una querela penale, ha avuto, ad oggi
come risvolto, il blocco e la paralizzazione di una società nata, negli auspici
dei miei clienti, quale strumento per poter uscire dalla non facile condizione
di disoccupati di lunga durata. Ovviamente le intenzioni dei signori __________
e __________ non erano quelle di commettere degli illeciti e né tanto meno di
approfittare di servizi offerti dallo stato. In ambito di RI 1 i miei assistiti
sono solo vittime, oggi senza più nessuna risorsa economica, di persone senza
scrupoli.” (Doc. 9)
La RI 1 è stata costituita
il 12 maggio 2016, davanti al notaio avv. RA 1, dove è comparsa __________, che
ha agito per sè e per la __________ di cui è amministratrice unica.
Le 200 quote sociali di
fr. 100.-- ciascuna sono state sottoscritte a titolo fiduciario dalla __________
(cfr. doc. 9/b).
Gerente della RI 1 è __________
(cfr. doc. 9/c).
__________ e __________
hanno sporto una querela penale, consegnata all’UMA il 12 ottobre 2016
dall’avv. __________, nei confronti di __________ e __________, __________ e
ignoti per esercizio abusivo di professioni fiduciarie, art. 105 e 106 LADI,
vari reati di tipo finanziario (doc. 9/G).
Ai fini della presente
vertenza risultano rilevanti i seguenti passaggi della querela penale:
"
(…)
- I sottoscritti __________ e __________, entrambi padri di
famiglia, disoccupati e alla ricerca di un occupazione hanno deciso di avviare
un'attività di brokeraggio assicurativo e sono entrati in contatto con il
signor __________, il quale ha proposto taro una struttura societaria per poter
rientrare nel mondo del lavoro e anche per beneficiare dei sussidi offerti
dalla RILOCC. Alle loro puntuali osservazioni e domande tendenti a sapere se
l'operazione fosse legale e conforme alla RILOCC, il Signor __________ e sempre
stato rassicurante, confermando che non vi erano problemi;
- II signor __________ ha presentato ai signori __________ e __________
la __________, una società attiva nel campo dei viaggi presso la quale il
medesimo è occupato, e la signora __________, una persona fidata e di sua
conoscenza;
- È stato proposto di costituire, a titolo fiduciario, una
società a garanzia limitata, la __________, cosa che è stata realizzata
sottoscrivendo l'allegato mandato fiduciario e versando, ad operazione
terminata, la cifra di CHF 7500.09 direttamente al signor __________. La __________
è stata costituita in data 12.05.2016 con rogito dell'avvocato e notaio RA 1;
- Quale gerente della __________ è stata nominata, su proposta
del signor __________, la signora __________;
(…)
- La neo costituita RI 1, non avendo ovviamente ancora nessuna
entrata, non poteva farsi carico degli stipendi concordati e comunicati all'URC
in vista del programma di reinserimento. I medesimi venivano quindi versati
attingendo ai risparmi dei signor __________. L'importo veniva da quest'ultimo
versato sul conto della società, per poi essergli restituito dalla società, a
titolo di salario, pochi giorni dopo;
(…)
- Nella stessa comunicazione del 5 settembre, viste le
rimostranze espresse dal signor __________ nei confronti di quanto scritto, lo
stesso veniva diffidato a frequentare ulteriormente gli uffici di RI 1 e ad
agire a qualsivoglia titolo in nome e per conto della Società;
(…)
- A seguito della diffida spiccata nei confronti del signor __________,
il signor __________ ha da subito agito per tentare di guadagnare la
collaborazione professionale del signor __________, passando con disinvoltura
dalle lusinghe alle minacce, più o meno velate. Nello specifico, il signor __________
si è offerto di erogare la formazione in ambito assicurativo al signor __________,
prospettandogli anche la possibilità di venire introdotto presso numerosi
clienti, sia del signor __________ che delta signora __________, per offrire
loro le necessarie coperture assicurative; nel contempo, il signor __________
ha tentato costantemente di convincere il signor __________ ad agire contro il
signor __________ „ ad esempio suggerendogli di dare disdetta delle varie
polizze assicurative sottoscritte dal signor __________ tramite il signor __________
prima della costituzione della Società: questo perché la disdetta avrebbe
originato lo storno delle provvigioni già percepite dal Signor __________
stesso. Durante questi tentativi, il signor __________ era solito ripetere che,
se non avesse agito come da lui richiesto, il signor __________ sarebbe stato
considerato d'accordo col signor __________ e licenziato per gravi motivi
perché, a dire del signor __________, operante contro gli interessi della
Società. Oltre a ciò, si aggiungono le ripetute minacce di ingenti addebiti per
non meglio precisati lavori in nome e per conto della RI 1; (…)” (Doc. 9/G)
2.7. Da quanto esposto nei
considerandi precedenti (cfr. consid. 1.2, consid. 1.5, consid. 2.6.) risulta
che __________ è di fatto proprietario in misura del 50% della RI 1, costituita
a titolo fiduciario dalla __________ (per un caso analogo cfr. la STCA
38.2016.65 dell’8 marzo 2017 riprodotta al consid. 2.6 in fine).
Questa importante
partecipazione finanziaria gli permette di influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro e non gli permetterebbe di beneficiare
dell’indennità di disoccupazione, conformemente alla giurisprudenza federale
citata (cfr. consid. 2.5).
Contrariamente al parere
del patrocinatore della società ricorrente, questa circostanza esclude pure il
diritto alle prestazioni per il periodo d’introduzione (cfr. art. 59 cpv. 3
lett a LADI; STCA 38.2015.80 e 38.2016.19 del 21 novembre 2016 e B. Rubin,
op.cit. pag. 452 n° 14 e pag. 48 n° 5).
È anzi proprio questo uno
dei settori più a rischio di abusi. Non a caso il diritto alle prestazioni
della LADI per questo provvedimento specifico è stato sottoposto dal
legislatore a condizioni severe (cfr. consid. 2.4 e B. Rubin, op.cit. pag. 482
n° 2 e SECO Prassi LADI PML J23 “gli API non possono essere utilizzati per
favorire economicamente aziende o regioni”).
L’importante
partecipazione finanziaria dell’assicurato nella ditta è emersa soltanto in
data 11 ottobre 2016.
Si tratta di un fatto
nuovo rilevante atto a giustificare la revoca della decisione del 7 luglio 2016
sulla base dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Secondo l’art. 53 cpv. 1
LPGA infatti l’amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una
decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi
mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (STF U
409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
La decisione su
opposizione del 6 dicembre 2016 deve pertanto essere confermata, già per questo
motivo, senza dovere approfondire le ulteriori argomentazioni sviluppate
dall’UMA nella risposta di causa (cfr. consid. 1.6, in fine).
E. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi." All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). 2.3. In particolare, quale provvedimento speciale, a gli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro. I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI: " Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b”. Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che: " (…) Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata. (…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013) L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di "assicurato difficilmente collocabile": " 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere." Dal 1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo
2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato: " 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 ter ” Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI). La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.). Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione). Al riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir la condition du chômage“. Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione). Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione). Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI). Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi. Dal 1° aprile 2011 l’art. 66 cpv. 2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. L’art. 66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi. L’art. 90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto .
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2017 38.2017.10 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2017 38.2017.10 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.03.2017 38.2017.10
A ragione la SdL-UMA ha effettuato la revis.di una dec.con cui aveva attribuito a un diped.di una Sagl assegni per il periodo di introduzione.E' infatti emerso che il dipend. era anche proprietario in ragione del 50% della Sagl costituita a tit.fiduc.da una SA.Egli poteva così influenzare dec.del DL
Raccomandata Incarto n. 38.2017.10 DC / sc Lugano 31 marzo 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2017 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 6 dicembre 2016 emanata da Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1. In data 7 luglio 2016 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________ al beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 3 mesi con la seguente motivazione: " Visti gli art. 59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66 LADI, art. 90 OADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà di collocamento dell'assicurato, decide quanto segue: la domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione del 20.06.2016 è parzialmente approvata. Data della decisione: 07.07.2016 Nr. della decisione: __________ Datore di lavoro: RI 1 __________ __________ Durata: 3.0 mesi, dal 01.07.2016 al 30.09.2016 Salario mensile lordo: CHF 6500.00 Il calcolo che determina la prestazione è il seguente: Periodo Assegno Assegno Salario residuo Azienda dal al in % in CHF CHF 01.07.2016 31.07.2016 60 3900.00 2600.00 01.08.2016 31.08.2016 60 3900.00 2600.00 01.09.2016 30.09.2016 40 2600.00 3900.00 Motivo della concessione: L'assicurato/a necessita di un adeguato periodo d'introduzione. Osservazioni: La decisione è parzialmente accolta in quanto il termine quadro dell’assicurato/a scade in data 30.09.2016 Condizioni: Il rispetto del contratto di lavoro del 20.06.2016 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati. Versamento: Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio dalla cassa disoccupazione inviando mensilmente il conteggio del salario. La cassa disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività – API"! (…)" (Doc. 3) 1.2. Il 16 settembre 2016 la gerente della RI 1, ha licenziato __________ con effetto immediato, rilevando: " Preso atto della comunicazione dell’avv. __________ in merito al mio operato e della casa madre, su suggerimento del nostro legale, viene effettuato il licenziamento per motivi gravi, secondo il codice delle obbligazioni svizzero. È altresì diffidato a concludere affari per l’azienda, a rappresentarci in qualsiasi ambito, ed è diffidato dal frequentare i nostri uffici in via __________ a __________, con effetto immediato. La riunione di lunedì 19 settembre alle 16:30 c/o lo studio legale avv. RA 1 è confermata.” (Doc. H) 1.3. Con decisione del 13 ottobre 2016 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono adempiuti, che gli assegni versati devono essere chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI. L’amministrazione ha precisato che gli assegni per il periodo di introduzione attribuiti a seguito dell’assunzione di __________ quale consulente di assicurazioni presso la ditta RI 1 di __________ per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (fine del termine quadro) devono essere chiesti in restituzione, argomentando: " (…) In data 16 settembre 2016 il datore di lavoro ha notificato al signor __________ la disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato. Il licenziamento è avvenuto quindi durante il periodo di introduzione. In data 12 ottobre 2016 il signor __________ dichiara che non è mai stato introdotto in azienda dalle persone indicate sul piano d’inserimento, documento annesso alla domanda per l’ottenimento dell’API datato 20 giugno 2016, in quanto la persona responsabile di tale attività (signor __________) non è mai stato assunto dalla RI 1. Il signor __________ ha sporto denuncia penale nei confronti della gerente della società, signora __________, in quanto a suo dire: - il salario pattuito e indicato nella richiesta dell’assegno per il periodo d’introduzione di fatto non gli è mai stati versato; - lui stesso, congiuntamente ad un socio, sono stati promotori della società, e quindi a posteriori ritiene che il sussidio sia stato indebitamente richiesto. Considerato quindi come le condizioni risolutive poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d’introduzione non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126 V 42 seg. l’Ufficio delle misure attive decide che gli assegni (API) versati per il periodo d’introduzione devono essere chiesti in restituzione. Per quanto concerne la restituzione la Cassa di disoccupazione dovrà valutare i presupposti previsti dall’art. 95 LADI. (Doc. 7) Il 13 ottobre 2016 l’UMA ha pure revocato la domanda per l’ottenimento degli assegni per il periodo di introduzione (cfr. doc. 8). 1.4. Questa decisione è stata confermata dalla decisione su opposizione del 6 dicembre 2016 nella quale l’amministrazione si è così espressa: " (…) Il signor __________ in data 11 ottobre contatta l’Ufficio misure attive (UMA) e chiede di essere sentito in merito al licenziamento. Incontro avvenuto il 12 ottobre alle 14:00 all’UMA in presenza del suo legale avv. __________. Il signor __________ dichiara in buona sostanza di avere percepito indebitamente l’assegno per il periodo d’introduzione per due motivi: a) di fatto comproprietario della società in questione nella misura del 50%. Situazione tra l’altro confermata dalla stessa gerente nella lettera raccomandata del 11 ottobre 2016, poc’anzi citata; b) di non aver mai percepito lo stipendio, o meglio era lui stesso che prelevava dal suo conto privato l’ammontare che versava alla RI 1, importo che serviva per simulare il versamento dello stipendio che in seguito poi veniva ritornato allo stesso __________. Sulla base delle dichiarazioni di cui sopra riportate del signor __________, beneficiario dell’assegno per il periodo d’introduzione, e della gerente stessa che di fatto conferma che il signor __________ era comproprietario della Sagl, l’Ufficio misure attive il 13 ottobre 2016 ha proceduto con la revoca del sussidio e con la richiesta di restituzione dello stesso. Revoca in quanto al momento della concessione del sussidio non è stato menzionato che il signor __________ di fatto era comproprietario dell’azienda e, restituzione dell’importo dell’API in quanto incassato indebitamente.” (Doc. 11) 1.5. Contro la decisione su opposizione la ditta RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che il diritto agli assegni per il periodo d’introduzione venga mantenuto sino al 16 settembre 2016. Egli sostiene innanzitutto che la giurisprudenza federale relativa al rifiuto dell’indennità di disoccupazione a coloro che possono influenzare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro non sia applicabile ai provvedimenti relativi al mercato del lavoro: " (…)
15. Per contro, in relazione alla facoltà di applicare per analogia tale ragionamento anche al capitolo 6 (art. 59 segg.) LADI relativo ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sulla base delle ricerche dello scrivente legale, non vi è traccia nè nella volontà del legislatore né nella prassi giurisprudenziale.
16. Preso atto del fatto che il legislatore non ha regolamentato espressamente l'impossibilità di pronunciare un provvedimento speciale ex art. 59 segg. LADI in favore di un lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro, occorre procedere ad un' interpretazione sistematica della legislazione applicabile e ad un analisi del reale scopo e spirito delle disposizioni legali.
17. Ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 LADI possono, per il capoverso 3, partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli art. 60 a 71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'art. 8, per quanto la legge non disponga altrimenti (lett. a), e che soddisfano le condizioni specifiche per il provvedimento in questione (lett. b).
18. Malgrado si prenda atto che il legislatore abbia di principio ancorato, mediante un sistema di rinvii, la partecipazione ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione (art. 59 cpv. 3 lett. a LADI), proprio in virtù delle finalità sostanzialmente differenti dei provvedimenti in causa non è possibile operare una cieca trasposizione delle prassi applicabili in materia di riconoscimento delle indennità di disoccupazione ai casi di applicazione dei provvedimenti ex art. 59 segg. LADI.
19. Inoltre è da rilevare che il legislatore quando ha voluto escludere un beneficio lo ha fatto espressamente (LADI capitoli 3, 4 e 5).
20. Se al capitolo 6 non ha previsto nulla è perché non voleva farlo.
21. Giusta l'art. la cpv. 2 LADI, la legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.
22. Contrariamente alle indennità di disoccupazione, nonché per lavoro ridotto, per intemperie o per insolvenza del datore di lavoro volte a compensare una perdita (totale o parziale) di guadagno, gli assegni per il periodo di introduzione fanno parte dei provvedimenti speciali previsti dalle misure inerenti al mercato del lavoro ex art. 59 segg. LADI che sono destinati a promuovere la reintegrazione rapida e duratura di assicurati il cui collocamento è reso difficile a causa di motivi inerenti al mercato del lavoro, migliorandone in particolare l'idoneità al collocamento tramite l'acquisizione di competenze ed esperienze professionali, in funzione dei bisogni attuali del mercato del lavoro.
23. In particolare, il riconoscimento del diritto all'assegno per il periodo di introduzione ai sensi degli art. 65 e 66 LADI, è volto a facilitare l'inserimento in un'azienda degli assicurati difficilmente collocabili (art. 90 OADI) qualora si renda necessaria un'introduzione speciale.
24. Le norme legali indicate precedentemente che escludono dalla cerchia dei potenziali beneficiari delle prestazioni erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione le persone che, in ragione della loro partecipazione finanziaria all'aziende o della loro posizione in un organo decisionale supremo della stessa, sono nella misura di influenzare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro, nonché gli sviluppi giurisprudenziali non si prefiggono unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenirne il mero rischio che è insito nel pagamento, segnatamente, di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro.
25. Tenuto conto dello scopo specifico dei provvedimenti oggetto della presente discussione, in particolare dell'assegno per il periodo di introduzione, la medesima tutela di cui sopra perde di significato poiché anche un assicurato assunto in qualità di dipendente da un'azienda in seno alla quale è in grado di esercitare un determinato potere decisionale, segnatamente in qualità di socio, ma che riunisce le condizioni specifiche ex art. 65 LADI e 90 OADI deve poter beneficiare di un sostegno all'integrazione professionale. 25.1. Non si tratta infatti di compensare una perdita di guadagno potenzialmente fittizia ma, mediante il versamento di un assegno in grado di coprire la differenza di salario, permettere al dipendente di acquisire le competenze professionali necessarie nel corso del periodo di introduzione.
26. Come già indicato, nella fattispecie con decisione 7 luglio 2016 l'autorità competente ha ritenuto riunite tutte le condizioni per la concessione dell'assegno per il periodo di introduzione.
27. Nell'ambito della procedura di richiesta del provvedimento la signora __________, sola responsabile della gestione del personale nella sua qualità di gerente della RI 1, ha fornito tutte le informazioni che le sono state richieste in particolare per quanto concerne le condizioni di assunzione e il programma di formazione.
28. La stessa non ha mai sottaciuto il fatto che, insieme a __________, __________ detenesse il 50% delle quote della società RI 1, semplicemente in totale buona fede non credeva si trattasse di un elemento determinante ritenuto che mai le era stato espressamente richiesto. (…)” (Doc. I pag. 4-6) Il patrocinatore della RI 1 ritiene poi che esistessero valide ragioni per interrompere il rapporto di lavoro, argomentando: " (…)
29. Malgrado nella succinta, e lacunosa, decisione su opposizione oggetto del presente ricorso non appaiano le medesime motivazioni riportate precedentemente nella decisione 13/14 ottobre 2016, appare comunque doveroso spendere alcune parole in merito alla precoce interruzione rapporto di lavoro, al mancato versamento dei salari e alla mancata formazione.
30. Come previsto dalla decisione 7 luglio 2016 dell'Ufficio delle misure attive, nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto durante il periodo di introduzione, il diritto all'indennità prende fine con effetto immediato. 30.1. La pratica amministrativa prevede inoltre la restituzione da parte del datore di lavoro delle prestazioni percepite quando quest'ultimo presenta la disdetta senza potersi prevalere di "motivi gravi" ai sensi dell'art. 337 CO. 30.2. Nella fattispecie, alfine di verificare il buon fondamento della revoca nonché della richiesta di restituzione degli assegni percepiti, occorre quindi determinare se la RI 1 può prevalersi di motivi gravi alla base della disdetta, intervenuta con effetto immediato. 30.3. In data 16 settembre 2016 la RI 1 ha intimato brevi manu all'assicurato una lettera di licenziamento con effetto immediato a seguito di un insanabile conflitto venutosi a creare tra le parti. 30.4. La disdetta del contratto di lavoro, come del resto risulta chiaramente dal titolo della lettera di licenziamento è intervenuta proprio per cause gravi e con effetto immediato. 30.5. II tenore della lettera di disdetta conforta inoltre l'ipotesi dell'esistenza di un rapporto profondamente conflittuale tra i contraenti. 31. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. 31.1. Questa casistica corrisponde esattamente a quanto intervenuto nella presente fattispecie, in particolare nell'ambito delle trattative relative all'assunzione di __________ e __________. 31.2. Ritenuto che la richiesta per l'ottenimento dell'assegno per l'inserimento professionale (RILOCC) presentata da __________ era stata respinta, quest'ultimo ha proposto l'assunzione della moglie __________ che, tuttavia, non riuniva chiaramente i requisiti richiesti per la posizione professionale in questione e quelli necessari all'ottenimento dell'assegno RILOCC. 31.3. La RI 1, a seguito di alcune verifiche, ha ritenuto che il comportamento dei coniugi __________ costituisse un tentativo di truffa nei confronti dell'azienda e ha rifiutato di sottoscrivere il contratto di lavoro. 31.4. __________ e __________ si sono rivolti ad un legale che tutelasse i loro pretesi diritti e crediti esistenti nei confronti della RI 1. 31.5. __________ ha appoggiato i coniugi e, malgrado l'esplicita richiesta del datore di lavoro (signora __________, gerente della società), si è rifiutato di dissociarsi da suddette e infondate pretese, assumendo egli un comportamento chiaramente suscettibile di danneggiare gli interessi dell'azienda e violando in questo modo l'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. 31.6. Il rapporto di fiducia tra le parti, indispensabile alla continuazione del rapporto di lavoro, è venuta meno, rendendone necessaria la disdetta con effetto immediato.
32. Nelle motivazioni riportate a retro della decisione 13/14 ottobre 2016 risulta che __________ ha inoltre, a torto, dichiarato che il datore di lavoro non gli avrebbe versato lo stipendio relativo ai mesi di lavoro. 32.1. Dalle distinte salario e dai giustificativi di versamento già in possesso dell'Ufficio delle misure attive risulta infatti chiaramente che il salario relativo ai mesi di luglio e agosto 2016 sono stati regolarmente versati.
33. In ultimo, nella decisione 13/14 ottobre 2016 l'Ufficio delle misure attive riporta quale terza motivazione alla base della decisione di revoca, la mancata esecuzione della formazione promessa. 33.1. In realtà, contrariamente a quanto dichiarato dal dipendente, quest'ultimo nel corso dei mesi di luglio e agosto 2016 ha ricevuto un'adeguata formazione da parte dei responsabili indicati nel formulario di richiesta degli assegni per il periodo di introduzione del 7 luglio 2016, e meglio la signora __________ e la __________ di __________. 33.2. II dipendente ha potuto beneficiare anche degli insegnamenti offerti dal signor Marco __________, fintanto che quest'ultimo si trovava ancora presso gli uffici. (…)” (Doc. I pag. 6-8) 1.6. Nella sua risposta del 23 febbraio 2017 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva: " (…) La decisione di revoca e restituzione del sussidio si basa sulla costatazione e la conferma dello stesso beneficiario del sussidio che l'inserimento in azienda di fatto non è mai avvenuto. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso dal rappresentante legale della RI 1, le persone responsabili del suo inserimento in azienda di fatto non sono state assunte o non risultavano dipendenti della stessa. Ad esempio il signor __________ che doveva occuparsi dell'inserimento del signor __________ non è mai stato assunto e tanto meno stato attivo in seno all'azienda, informazione quest'ultima confermata dallo stesso __________, e neppure dalla signora __________ di fatto non dipendente della Sagl. La signora __________ al momento dell'assunzione del signor __________, assunzione di fatto mai avvenuta perché l'Ufficio misure attive ha negato il sussidio richiesto, indicava sul formulario per la domanda dell'aiuto che l'azienda non possedeva dipendenti. La formazione che doveva avvenire in settembre 2016 presso la __________ di __________ di fatto non si è concretizzata in quanto il signor __________ è stato licenziato prima che ciò avvenisse. Informazioni quest' ultime a sostegno di quanto dichiarato dal beneficiario del sussidio in data 12 ottobre 2016 presso l'Ufficio misure attive, in particolare che l'introduzione e l'inserimento in azienda non si è mai realizzato. L'indicazione che il signor __________ fosse azionista al 50% della RI 1 è un'informazione che non è stata precisata al momento della richiesta del sussidio, di fatto fornita a posteriori dalla signora __________ su sollecitazione dell'Ufficio in merito alla richiesta di motivazione del licenziamento del signor __________ (cfr. documento 5, lettera raccomandata datata 11 ottobre 2016). Informazione quest'ultima che, in aggiunta alla costatazione che di fatto in azienda non c'erano dipendenti a sostenere la formazione e l'inserimento del signor __________, allo stipendio pattuito con quest'ultimo non usuale per una persona senza alcuna esperienza nel ramo assicurativo e della vendita; se fosse stata dichiarata al momento della richiesta del sussidio, l'Ufficio avrebbe verosimilmente respinto l'API. Sulla rimunerazione del signor __________ si rileva che è piuttosto inusuale che un'azienda senza dipendenti assuma in qualità di responsabile del settore assicurativo un analista programmatore senza alcuna esperienza nel settore (indicazione contenuta nella richiesta per l'ottenimento dell'assegno per il periodo d'introduzione, cfr. documento 1), e gli proponga un salario di fr. 6500.--. Salario di certo inusuale nel settore per una persona non qualificata e senza esperienza specifica nel ramo assicurativo, salario tra l'altro superiore di ca. fr. 2000.-- rispetto al guadagno assicurato del signor __________. Considerato quanto sopra ed in particolare che il signor __________ non è mai stato inserito in azienda, la condizione inziale per la quale è stato concesso l'API non è stata mantenuta e di conseguenza si ritiene che non ci siano i presupposti per la concessione della misura, si chiede al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.” (Doc. III) 1.7. Il 24 febbraio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti non hanno inoltrato nessuna ulteriore prova. in diritto 2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972): " (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995. Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)." Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004. 2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI). Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente). Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che: " 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi." All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). 2.3. In particolare, quale provvedimento speciale, a gli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro. I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI: " Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b”. Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che: " (…) Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata. (…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013) L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di "assicurato difficilmente collocabile": " 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere." Dal 1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo
2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato: " 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 ter ” Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI). La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.). Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione). Al riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir la condition du chômage“. Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione). Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione). Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI). Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi. Dal 1° aprile 2011 l’art. 66 cpv. 2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. L’art. 66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi. L’art. 90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi. 2.4. In una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che: " (…) Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20). Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)." La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando: " (…) Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--. Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) In una sentenza C 157/01 dell’11 dicembre 2001 il TFA ha stabilito che le condizioni per riconoscere il diritto ad assegni per il periodo di introduzione era adempiuto in presenza di un inganno compiuto da una richiedente delle prestazioni riguardo al vero datore di lavoro, argomentando: " (…) 2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la décision du 22 décembre 1999 de l'Office cantonal de l'emploi, service d'insertion professionnelle, relative aux allocations d'initiation au travail a été signée par X.________ en faveur, d'une part, de Y.________, fille de sa compagne, et, d'autre part, de l'Association R.________ dont il est, de son propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (procès-verbaux de la séance du 1er février 2001 de la commission et du 6 juillet 2000 devant le Secrétariat général du Département cantonal genevois de justice et police et des transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite association n'était qu'un prête-nom pour l'atelier H.________ qui était le véritable employeur de Y.________. En effet, si c'est bien l'Association R.________, représentée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du 29 novembre 1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au sein de cette association. Au demeurant, l'Association R.________ ne s'est jamais occupée de formation en gestion administrative et en informatique. La recourante reconnaît d'ailleurs que Y.________ a travaillé pour l'atelier H.________ dont le responsable, P.________ H.________, était chargé de son initiation et de sa formation dans le domaine de l'informatique. Ses allégations selon lesquelles son propre rôle était de s'occuper de l'organisation administrative de l'atelier H.________ ne changent rien à cet égard. Il est manifeste que l'Association R.________ n'a jamais employé Y.________, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans parler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin de sa période d'initiation au travail (art. 65 let. c LACI). Il s'ensuit que les conditions du droit aux allocations d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne la recourante, pas remplies. (…) " In una sentenza 38.2016.67 e 38.2017.68 del 30 marzo 2017 il TCA ha negato a due assicurati il diritto agli assegni per il periodo d’introduzione, rilevando: " (…) Dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino risulta che la X. _________ detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della Z._________ e che gerente della società è Y. _________ (cfr. doc. 18). Quest’ultimo è pure amministratore unico della X. _________ (cfr. doc. 18). Alla luce di questi elementi e considerato anche le severe condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit., pag. 482 N° 2) il TCA non può che approvare l’operato dell’UMA che si è opposto al versamento di tale prestazione. Infatti, vista l’immediata riassunzione dei due dipendenti, da parte di un nuovo datore di lavoro, che presenta oltretutto stretti legami di carattere finanziario e personale con il precedente (cfr. al riguardo consid. 1.5) non è possibile concludere che i due assicurati fossero difficilmente collocabili. Può così rimanere aperta la questione di sapere se vista la formazione e l’esperienza professionale dei due assicurati, era realmente necessario un periodo d’introduzione nel nuovo lavoro di 6 mesi o se non si trattasse piuttosto di un abituale periodo di inserimento (cfr. consid. 2.5, vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17). (…)” Il TCA ha negato il diritto alle prestazioni anche in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In quell’occasione l’UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo d’introduzione sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore di lavoro non potevano occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già impiegati presso altri datori di lavoro. Questa Corte ha approvato l’operato dell’amministrazione rilevando: " Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare autonomamente i pranzi. Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone. Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era occupato altrove. In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione. Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto legittimo. Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione. Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr. doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33 LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014 (cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015 (cfr. consid. 1.2). È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI. La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere confermata.” 2.5. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37). In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici. Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130. Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010). Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017). In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro. Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI. L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro. In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento. Al proposito B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit. Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4). 26 Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009 [8C_1044/2008]; 10 avril 2006 [C 61/05]; 27 janvier 2005 [C 45/04]; 14 mars 2003 [C 120/02]. ” In una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario. In quell’occasione il TCA si è così espresso: " (…) Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________, era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________ (cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia “come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.”, doc. 52). Già solo per questa importante partecipazione finanziaria superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)” A proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008. 2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti dell’incarto si evince quanto segue. Sulla “Domanda per l’ottenimento degli Assegni per il Periodo di Introduzione” figura che __________ deve essere introdotto quale consulente di assicurazioni dal 1° luglio al 30 settembre 2016, che la responsabile dell’introduzione è __________, che l’azienda, composta da due dipendenti, si occupa di brocheraggio assicurativo specializzata nelle assicurazioni di viaggi, che l’introduzione è necessaria perché l’assicurato non ha nessuna esperienza nel ramo assicurazione e vendite e che i responsabili della formazione sono __________, __________ e la __________ di __________ (doc. 1). La ditta ha così enumerato i dettagli, le competenze e le mansioni richieste al neo dipendente: " Gestione delle polizze assicurative di viaggio, in collaborazione con __________ portale web che si occupa esclusivamente di vendita di viaggi turistici. La formazione viene effettuata a __________ con la __________. Dal mese di settembre 2016 inizierà con gestione delle polizze assicurative relative alla cassa malattia, con relativa formazione a __________ del Sig. __________, e dalla __________ di __________. Dal primo trimestre 2017 inizierà con la gestione delle polizze assicurative generali e degli oneri sociali privati e aziendali. In questo caso la formazione sarà effettuata esclusivamente a __________ con il Sig. __________. Nella seconda parte del 2017 inizierà con la gestione di polizze assicurative sul ramo vita, la formazione viene effettuata a __________ dalla __________.” (Doc. 1) __________ è stato assunto dalla RI 1 come consulente di assicurazioni, al 100% e a tempo indeterminato, a partire dal 1° luglio 2016 e con uno stipendio mensile lordo di fr. 6'500.--. Il contratto di lavoro è stato sottoscritto dall’assicurato e dalla gerente __________ (cfr. doc. G). Il 20 settembre 2016 la gerente della RI 1, __________, ha inviato all’URC di __________ uno scritto del seguente tenore: " Con riferimento al nostro collaboratore citato a margine, vogliate cortesemente prendere nota che il Sig. __________ è stato licenziato il 16 settembre 2016 con effetto immediato. Non è più nostro dipendente. Vogliate cortesemente prendere nota che lo stesso non beneficia più di nessun sussidio nè Federale, nè Cantonale. Ci legge in copia l’Ufficio Misure Attive di Bellinzona, che provvederà ad estinguere il sussidio predisposto. Rimaniamo volentieri a vostra completa disposizione per ogni chiarimento in merito.” (Doc 4) L’11 ottobre 2016 la stessa gerente ha poi fornito all’UMA le seguenti precisazioni: " (…) Nel merito del licenziamento il Sig. __________, in qualità di azionista fiduciario della __________ nella misura del 50%, ha chiesto il reintegro di __________ e l’assunzione di __________ con pratica di richiesta di sussidio RILOCC. In particolar modo, il problema principale è che l’assunzione di __________ è stata proposta da __________ dopo la risposta negativa di sussidio RILOCC da parte di quest’ultimo. Dopo il colloquio con __________ e il contatto con il Sig. __________ dell’URC di __________, chiaramente __________ non era idonea per il sussidio RILOCC e soprattutto non poteva percepire lo stipendio indicato da __________ di CHF 6.500.00. Abbiamo ritenuto che non fosse corretto nè nei nostri confronti e nè nei confronti dello Stato da parte di __________ e __________, in quanto quest’ultima è totalmente incapace di stare in azienda, di ricevere formazione e di produrre. Quando abbiamo ricevuto la richiesta del legale di __________ e __________, con minacce di denunce penali, con l’applicazione di __________ abbiamo chiesto a quest’ultimo di dissociarsi dalla richieste, in quanto anche lui era d’accordo con la nostra posizione, ma questo non è avvenuto, pertanto abbiamo proceduto al licenziamento per gravi motivi.” (Doc. 5) Nel Rapporto finale d’attività API dell’11 ottobre 2016 __________ si è poi così espressa: " Persona poco aperta al rispetto della gerarchia in azienda, poca dimestichezza con gli ordini da eseguire, confusione nel gestire il proprio tempo nell’ottenimento degli ordini da evadere. In conclusione, persona poco propensa in questa professione, la descrizione su C.V. non corrisponde alla realtà professionale, in quanto non è capace ad autogestire pratiche amministrative di nessun genere.” (Doc. 6) Il 18 ottobre 2016 l’avv. __________ ha inviato all’UMA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato che: " (…) 3.1. La RI 1 è stata costituita a titolo fiduciario (Doc. B) su consiglio e consulenza del signor __________. Quale gerente, il medesimo ha proposto la signora __________, già amministratrice della __________. 3.2. Ai miei assistiti, entrambi disoccupati, il duo __________ -__________ ha pure proposto di partecipare agli aiuti offerti dalla RILOCC. Un incarto in questo senso, avente come soggetto il signor __________, è stato portato avanti dal duo indicato. Incarto questo che ha permesso di beneficiare di due contributi __________ (Doc. C) . Interessante notare, in questo contesto, che tutto l'aspetto burocratico di questa procedura RILOCC è stato assunto dall'onnipresente signora __________ che, fungendo da amministratrice della __________, tramite contratto di mandato del 17 giugno 2016 (Doc. D), si è assunta i seguenti compiti: Mandato contabile nella gestione degli stipendi. La gestione del dipendente __________, in particolare la gestione dei sussidi cantonali e federali, come pure la gestione della busta paga ordinaria mensile e gestione dell'introito finale lordo. 3.3 nella fase iniziale, la RI 1, non poteva ancora contare su delle entrate capaci di far fronte al pagamento dei salari ed in modo particolare a quello del Signor __________. In questo contesto è stato quindi proposto al mio assistito il seguente modus operandi: 3.3.1. Il signor __________ versava alla RI 1 parte dei suoi risparmi che, come determinato davanti al PP, venivano registrate in contabilità come provvigioni __________ (Doc. C) . La RI 1, infatti, a mente dei miei assistiti non aveva provvigioni in scadenza nel corso dei mesi appena indicati. 3.3.2. I risparmi così versati venivano poi ritornati al signor __________ sotto forma di salario i cui conteggi (Doc. F) ai sensi del mandato firmato (Doc. D) venivano allestiti dalla Signora __________. 3.3.3. Questo esotico sistema di pagamento del salario ha avuto come oggetto i mesi di luglio e di agosto del 2016 (Doc. F) . Per il mese di settembre 2016 invece, i CHF 3'000.00 versati dal signor __________ (gli ultimi suoi risparmi sic) non sono stati mai ritornati al medesimo ma sono spariti in, sino ad oggi non ben precisati, pagamenti di fatture (Doc. C) . Quali, e in favore di chi, non è al momento dato sapere. 3.4. Tengo a precisare che il sig. __________ e il sig. __________ mi hanno contattato, nella mia veste di legale, per difficoltà sorte in ambito lavorativo (il signor __________ era infatti stato diffidato dalla __________ ad entrare negli uffici locati in via __________ a __________) e anche perché non si sentivano rassicurati dalle informazioni che venivano date loro dal duo __________ -__________ in materia RILOCC. Il Signor __________ ha infatti sempre indicato che la struttura creata non creava nessun problema e che l'ottenimento dei sussidi era perfettamente legale. È solo quando ho segnalato la possibile implicazione dell'art. 6 del regolamento RILOCC e di transenna dell'illegale riscossione dei sussidi, che prima __________ e poi __________, si sono accaniti nei confronti del signor __________, arrivando persino a licenziarlo per motivi gravi (Doc. A e F) Spero di aver potuto chiarire i retroscena di questa incresciosa pratica che, oltre ad essere sfociata in una querela penale, ha avuto, ad oggi come risvolto, il blocco e la paralizzazione di una società nata, negli auspici dei miei clienti, quale strumento per poter uscire dalla non facile condizione di disoccupati di lunga durata. Ovviamente le intenzioni dei signori __________ e __________ non erano quelle di commettere degli illeciti e né tanto meno di approfittare di servizi offerti dallo stato. In ambito di RI 1 i miei assistiti sono solo vittime, oggi senza più nessuna risorsa economica, di persone senza scrupoli.” (Doc. 9) La RI 1 è stata costituita il 12 maggio 2016, davanti al notaio avv. RA 1, dove è comparsa __________, che ha agito per sè e per la __________ di cui è amministratrice unica. Le 200 quote sociali di fr. 100.-- ciascuna sono state sottoscritte a titolo fiduciario dalla __________ (cfr. doc. 9/b). Gerente della RI 1 è __________ (cfr. doc. 9/c). __________ e __________ hanno sporto una querela penale, consegnata all’UMA il 12 ottobre 2016 dall’avv. __________, nei confronti di __________ e __________, __________ e ignoti per esercizio abusivo di professioni fiduciarie, art. 105 e 106 LADI, vari reati di tipo finanziario (doc. 9/G). Ai fini della presente vertenza risultano rilevanti i seguenti passaggi della querela penale: " (…)
- I sottoscritti __________ e __________, entrambi padri di famiglia, disoccupati e alla ricerca di un occupazione hanno deciso di avviare un'attività di brokeraggio assicurativo e sono entrati in contatto con il signor __________, il quale ha proposto taro una struttura societaria per poter rientrare nel mondo del lavoro e anche per beneficiare dei sussidi offerti dalla RILOCC. Alle loro puntuali osservazioni e domande tendenti a sapere se l'operazione fosse legale e conforme alla RILOCC, il Signor __________ e sempre stato rassicurante, confermando che non vi erano problemi;
- II signor __________ ha presentato ai signori __________ e __________ la __________, una società attiva nel campo dei viaggi presso la quale il medesimo è occupato, e la signora __________, una persona fidata e di sua conoscenza;
- È stato proposto di costituire, a titolo fiduciario, una società a garanzia limitata, la __________, cosa che è stata realizzata sottoscrivendo l'allegato mandato fiduciario e versando, ad operazione terminata, la cifra di CHF 7500.09 direttamente al signor __________. La __________ è stata costituita in data 12.05.2016 con rogito dell'avvocato e notaio RA 1;
- Quale gerente della __________ è stata nominata, su proposta del signor __________, la signora __________; (…)
- La neo costituita RI 1, non avendo ovviamente ancora nessuna entrata, non poteva farsi carico degli stipendi concordati e comunicati all'URC in vista del programma di reinserimento. I medesimi venivano quindi versati attingendo ai risparmi dei signor __________. L'importo veniva da quest'ultimo versato sul conto della società, per poi essergli restituito dalla società, a titolo di salario, pochi giorni dopo; (…)
- Nella stessa comunicazione del 5 settembre, viste le rimostranze espresse dal signor __________ nei confronti di quanto scritto, lo stesso veniva diffidato a frequentare ulteriormente gli uffici di RI 1 e ad agire a qualsivoglia titolo in nome e per conto della Società; (…)
- A seguito della diffida spiccata nei confronti del signor __________, il signor __________ ha da subito agito per tentare di guadagnare la collaborazione professionale del signor __________, passando con disinvoltura dalle lusinghe alle minacce, più o meno velate. Nello specifico, il signor __________ si è offerto di erogare la formazione in ambito assicurativo al signor __________, prospettandogli anche la possibilità di venire introdotto presso numerosi clienti, sia del signor __________ che delta signora __________, per offrire loro le necessarie coperture assicurative; nel contempo, il signor __________ ha tentato costantemente di convincere il signor __________ ad agire contro il signor __________ „ ad esempio suggerendogli di dare disdetta delle varie polizze assicurative sottoscritte dal signor __________ tramite il signor __________ prima della costituzione della Società: questo perché la disdetta avrebbe originato lo storno delle provvigioni già percepite dal Signor __________ stesso. Durante questi tentativi, il signor __________ era solito ripetere che, se non avesse agito come da lui richiesto, il signor __________ sarebbe stato considerato d'accordo col signor __________ e licenziato per gravi motivi perché, a dire del signor __________, operante contro gli interessi della Società. Oltre a ciò, si aggiungono le ripetute minacce di ingenti addebiti per non meglio precisati lavori in nome e per conto della RI 1; (…)” (Doc. 9/G) 2.7. Da quanto esposto nei considerandi precedenti (cfr. consid. 1.2, consid. 1.5, consid. 2.6.) risulta che __________ è di fatto proprietario in misura del 50% della RI 1, costituita a titolo fiduciario dalla __________ (per un caso analogo cfr. la STCA 38.2016.65 dell’8 marzo 2017 riprodotta al consid. 2.6 in fine). Questa importante partecipazione finanziaria gli permette di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro e non gli permetterebbe di beneficiare dell’indennità di disoccupazione, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5). Contrariamente al parere del patrocinatore della società ricorrente, questa circostanza esclude pure il diritto alle prestazioni per il periodo d’introduzione (cfr. art. 59 cpv. 3 lett a LADI; STCA 38.2015.80 e 38.2016.19 del 21 novembre 2016 e B. Rubin, op.cit. pag. 452 n° 14 e pag. 48 n° 5). È anzi proprio questo uno dei settori più a rischio di abusi. Non a caso il diritto alle prestazioni della LADI per questo provvedimento specifico è stato sottoposto dal legislatore a condizioni severe (cfr. consid. 2.4 e B. Rubin, op.cit. pag. 482 n° 2 e SECO Prassi LADI PML J23 “gli API non possono essere utilizzati per favorire economicamente aziende o regioni”). L’importante partecipazione finanziaria dell’assicurato nella ditta è emersa soltanto in data 11 ottobre 2016. Si tratta di un fatto nuovo rilevante atto a giustificare la revoca della decisione del 7 luglio 2016 sulla base dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA infatti l’amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). La decisione su opposizione del 6 dicembre 2016 deve pertanto essere confermata, già per questo motivo, senza dovere approfondire le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’UMA nella risposta di causa (cfr. consid. 1.6, in fine). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti