Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al capo servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera sostenibile e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni e chi (R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1).” In secondo luogo, che proprio nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione il TCA ha stabilito che la soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione, anche se appartenenti al medesimo ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo 2011 (“i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI. (cpv. 1) In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione. (cpv. 2)”; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004). In simili condizioni, nel caso di specie non vi è motivo per sanzionare da questo profilo l’operato della Cassa (cfr. pure STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013). 2.2. Questa Corte constata poi che nella decisione su opposizione impugnata la Cassa si è esplicitamente pronunciata in merito alle indennità di disoccupazione relative ai mesi di settembre e ottobre 2016 (cfr. doc. A1). RI 1 nel ricorso sostiene, tuttavia, di avere impugnato anche il conteggio del mese di agosto 2016 (cfr. doc. I). In effetti dalle carte processuali risulta che con lo scritto del 16 ottobre 2016 l’assicurato ha contestato il conteggio del 29 settembre 2016 relativo al mese di agosto 2016, formulando obiezioni circa il calcolo del guadagno assicurato e quindi dell’indennità giornaliera, come pure del guadagno intermedio derivante dalla sua attività indipendente (cfr. doc. 18=XXI4). L'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF 9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4.2.). La giurisprudenza del Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_690/2007 del 27 febbraio 2008 consid. 2.3.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1.; DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83). Nel caso di specie l'oggetto impugnato include le indennità di disoccupazione dei mesi di settembre e ottobre 2016, stabilite espressamente nella decisione su opposizione del 29 novembre 2016, e le indennità di disoccupazione del mese di agosto 2016. La decisione su opposizione del 29 novembre 2016 indica, infatti, chiaramente di riferirsi, tra l’altro, all’opposizione del 16 ottobre 2016 (cfr. doc. A1) con la quale, come visto sopra, l’assicurato ha contestato il conteggio di agosto 2016. La Cassa avrebbe, perciò, dovuto esprimersi esplicitamente anche riguardo all’indennità di disoccupazione di agosto 2016 nella decisione su opposizione del 29 novembre 2016. In ogni caso, alla luce di quanto esposto sopra in merito al concetto di oggetto impugnato, anche tale rapporto giuridico è in concreto parte dell'oggetto impugnato. Visto, poi, che l’insorgente ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato. In proposito cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.2. Di conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al diniego d’indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2016, e la correttezza dell’importo dell’indennità assegnata al ricorrente per il mese di ottobre 2016, sia in relazione alla correttezza dell’ammontare dell’indennità di disoccupazione riconosciutagli per il mese di agosto 2016.
E. 2.3 L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione all’assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa. Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che: a non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento. Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
E. 2.4 Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI il guadagno assicurato corrisponde al salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo. In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI). Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI). Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI). L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi. 2.5. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente. In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.). In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.). In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a
E. 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore allindennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo lart. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2016.70
rs
Lugano
6 settembre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 novembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
2.5. Secondo lart. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da unattività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. Lassicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso dindennità è determinato secondo larticolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da unattività lucrativa indipendente.
In virtù dellart. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno allaliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore allindennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo lart. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti