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38.2016.57

Nato in CH nel '93, in IT dal'96. Genitori vivono in IT. Vive in CH con fratello ma va regolarm. in IT nei fine sett.. Non ha diritto a ID. Secondo dt interno centro delle proprie relaz. di vita non in CH, per cui non risiede in CH (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). Secondo dt internaz.vero frontaliere

Ticino · 2017-02-06 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza

effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio

appartamento preso in locazione.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per

esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata

(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che

era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

9

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid.

2.2).”

2.3.   Nella presente fattispecie,

questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Il 15 aprile 2016 la Cassa

disoccupazione CO 1 ha inviato all’assicurato un formulario “Richiesta di

informazioni” contenente una serie di domande, alle quali RI 1 ha così

risposto:

"

D:  Da

quale data rivendica le indennità di disoccupazione?

R:  31.03.2016.

D:  In quale misura è disposto ad esercitare un’attività

lucrativa?

R:  A tempo pieno o a tempo parziale.

D:  Quali attività è disposto ad esercitare?

R:  Falegname e settori affini.

D:  Quale è

stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione (per quale

datore di lavoro, da quando a quando, dove e con quale funzione)?

R:  Ultimo

impiego falegname presso “__________”. Dal 19.09.2011 al 18.09.2015.

Apprendista + dal 18.09.2015 al 31.03.2016 falegname qualificato.

D:  Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di

lavoro?

R:  Motivo: mancate  ordinazioni disdetta comunicata dal titolare.

D:  Chi ha sottoscritto la disdetta del contratto di lavoro?

R:  Titolare (__________).

D:  Lei o un suo

famigliare partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure

fa/faceva parte di un organo decisionale supremo dell’azienda?

R:  NO.

D:  In

precedenza aveva già lavorato in Svizzera (p.f. precisare il datore di lavoro,

la funzione, il tipo contratto, periodi lavorativi e luogo)?

R:  NO.

D:  Qual è la

sua formazione professionale, dove e quando si è formato? (vita professionale e

formazione).

R:  Diploma di

falegname triennale conseguito in Italia, diploma federale di falegname

conseguito a __________.

D:  Presso

l’ultimo datore di lavoro come era organizzato il tempo di lavoro (Orari di

lavoro, ev. turni, periodi di libero)?

R:  Dal lunedì

al giovedì 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 7:00 alle

12:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

D:  Con quale

permesso di lavoro è stato occupato presso l’ultimo datore di lavoro?

R:  Permesso di dimora “B”.

D:  È iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero

(A.I.R.E)?

R:  Sì.

D:  Mentre

lavorava dove abitava? (p.f. fornire una breve descrizione della abitazione,

delle condizioni d’uso e da quando vi abita; se disponibile produrre una copia

del contratto d’affitto o ev. accordi scritti)?

R:  __________

in appartamento 2,5 locali (camera – cucina – bagno) in affitto da quando sono

entrato in Svizzera.

D:  Come sono regolate le spese di locazione?

R:  In parte da me e mio fratello e in parte dai miei genitori.

D:  Dopo la fine

del lavoro, dall’inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua

situazione abitative? È previsto qualche cambiamento?

R:  No.

D:  Qual è la

sua situazione famigliare? Ha figli? Dove risiedono i suoi famigliari? (chi,

dove, obblighi d’assistenza, figli (età), coniuge, genitori, genere di

abituazione moglie e figli, casa, appartamento, in proprietà, in locazione?

Particolari oneri legati all’abitazione, mutui?

R:  Abito

nell’appartamento a __________ con mio fratello, i miei genitori sono in Italia.

D:  Per quale

motivo non vive con sua moglie/compagna e i vostri figli?

R:  /

D:  Siete

separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche legalmente?

R:  /

D:  Ha un veicolo? Quale è l’immatricolazione?

R:  Sì immatricolazione: 7.04.2016.

D:  Ha avviato

le procedure per lo sdoganamento del veicolo? Quando?

R:  Non ancora ma da avviare prossimamente.

D:  Quale è la sua Cassa malattia?

R:  __________.

D:  Chi è il suo medico curante?

R:  Dr. __________.

D:  Con quale

frequenza rientrava in Italia mentre lavorava? Con l’inizio della

disoccupazione è cambiato qualcosa?

R:  Nel weekend

con la disoccupazione la situazione è rimasta invariata.

D:  Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?

R:  No.” (Doc. 11)

Fra gli atti dell’incarto

figura pure un estratto del profilo Facebook di RI 1 dal quale risulta che egli

“vive a __________” (cfr. doc. 12).

Inoltre dal “curriculum

vitae” del ricorrente emerge che egli è vice-presidente dell’Associazione __________

praticante lo sport del __________ ed è tesserato alla Federazione italiana __________

(cfr. doc. 13).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 27 luglio 2016) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;

DTF 132 V 215

consid.

3.1.1;

STFA

I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

Alla luce della

giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel formulario

“Richieste di informazioni”, e in particolare quella secondo cui soggiorna

regolarmente in Italia il fine settimana, assumono pertanto un'importanza

decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha

ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di

vita.

Il ricorrente nato a __________

nel 1993 e trasferitosi con la madre e i fratelli in Italia dal 1996 (cfr. doc.

I pag. 3), non ha successivamente più concretizzato un legame con il Ticino,

tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri

oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr.

consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel

nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle

professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag.

192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non

pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero

nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in

Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo

lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di

rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il

centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con

giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

"

(…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano

del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non

potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre

2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

Nella fattispecie il

centro delle relazioni personali di RI 1, è a __________, in provincia di __________,

dove lui stesso dichiara di abitare. Sul formulario egli ha peraltro indicato

che “i miei genitori sono in Italia”.

In Italia l’assicurato

svolge pure le sue attività extraprofessionali in ambito sportivo.

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non

è in concreto realizzato.

Questa Corte, per inciso,

rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione

del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente

ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che

avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a

quello professionale e soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera

fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27

ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.4.   Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (

DTF 130 V 145

consid. 3 pag. 146;

DTF 128 V 315

, con riferimenti [RS

0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'

art. 8 ALC

e facente parte integrante

dello stesso (

art. 15 ALC

),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'

art. 121

LADI

, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;

SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

"

Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza

8C_577/2015 del 29 novembre 2016 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a

dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de

ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs

fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse

frontalière au sens du règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o

987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée.

Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne

qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme

la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres

concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE

du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí contre

B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que l'application des critères

règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence

en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en

Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que

celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de

spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents

dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un

travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un

Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant

résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa

substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est

décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa

dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre

que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans

l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance

du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de

l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour

le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde

éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN,

in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier

tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton

de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations

qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent

(cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009

sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la

loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des

personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut

constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt

contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de

même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en

France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il

n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non

lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions,

qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées

sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune

constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse

(Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et

associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances

justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la

disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans

ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier

des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt  Jeltes

e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime

de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à

l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux

travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à

l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large;

cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986

C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;

voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères

susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on

doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la

survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe argomentazioni

il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15

giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della

Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in

particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che

con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione  in Svizzera

dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in  una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Nella presente fattispecie

lo stesso assicurato ha affermato (cfr. doc. 11) di rientrare in Italia “nel

weekend”.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato frontaliere per

cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Anche da questo profilo

dunque, va negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.5.   Il patrocinatore

dell’assicurato ha chiesto l’audizione personale di RI 1.

Considerato

che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta di audizione del ricorrente deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che

c

onformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del

24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06

del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.

3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA

H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U

257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.6.

In esito alle

considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che

il ricorso presentato da RI 1 debba essere respinto, tutelando l’operato della Cassa,

quindi, che gli ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 9

aprile 2016.

La decisione su

opposizione del 27 luglio 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2016.57

DC/sc

Lugano

6 febbraio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 luglio 2016 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

Applicandol’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti