Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza
effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio
appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per
esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata
(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che
era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
9
L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10
Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été
déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des
documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11
II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007 [8C_270/2007] consid.
2.2).”
2.3. Nella presente fattispecie,
questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 15 aprile 2016 la Cassa
disoccupazione CO 1 ha inviato all’assicurato un formulario “Richiesta di
informazioni” contenente una serie di domande, alle quali RI 1 ha così
risposto:
"
D: Da
quale data rivendica le indennità di disoccupazione?
R: 31.03.2016.
D: In quale misura è disposto ad esercitare un’attività
lucrativa?
R: A tempo pieno o a tempo parziale.
D: Quali attività è disposto ad esercitare?
R: Falegname e settori affini.
D: Quale è
stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione (per quale
datore di lavoro, da quando a quando, dove e con quale funzione)?
R: Ultimo
impiego falegname presso “__________”. Dal 19.09.2011 al 18.09.2015.
Apprendista + dal 18.09.2015 al 31.03.2016 falegname qualificato.
D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di
lavoro?
R: Motivo: mancate ordinazioni disdetta comunicata dal titolare.
D: Chi ha sottoscritto la disdetta del contratto di lavoro?
R: Titolare (__________).
D: Lei o un suo
famigliare partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure
fa/faceva parte di un organo decisionale supremo dell’azienda?
R: NO.
D: In
precedenza aveva già lavorato in Svizzera (p.f. precisare il datore di lavoro,
la funzione, il tipo contratto, periodi lavorativi e luogo)?
R: NO.
D: Qual è la
sua formazione professionale, dove e quando si è formato? (vita professionale e
formazione).
R: Diploma di
falegname triennale conseguito in Italia, diploma federale di falegname
conseguito a __________.
D: Presso
l’ultimo datore di lavoro come era organizzato il tempo di lavoro (Orari di
lavoro, ev. turni, periodi di libero)?
R: Dal lunedì
al giovedì 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 7:00 alle
12:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
D: Con quale
permesso di lavoro è stato occupato presso l’ultimo datore di lavoro?
R: Permesso di dimora “B”.
D: È iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(A.I.R.E)?
R: Sì.
D: Mentre
lavorava dove abitava? (p.f. fornire una breve descrizione della abitazione,
delle condizioni d’uso e da quando vi abita; se disponibile produrre una copia
del contratto d’affitto o ev. accordi scritti)?
R: __________
in appartamento 2,5 locali (camera – cucina – bagno) in affitto da quando sono
entrato in Svizzera.
D: Come sono regolate le spese di locazione?
R: In parte da me e mio fratello e in parte dai miei genitori.
D: Dopo la fine
del lavoro, dall’inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua
situazione abitative? È previsto qualche cambiamento?
R: No.
D: Qual è la
sua situazione famigliare? Ha figli? Dove risiedono i suoi famigliari? (chi,
dove, obblighi d’assistenza, figli (età), coniuge, genitori, genere di
abituazione moglie e figli, casa, appartamento, in proprietà, in locazione?
Particolari oneri legati all’abitazione, mutui?
R: Abito
nell’appartamento a __________ con mio fratello, i miei genitori sono in Italia.
D: Per quale
motivo non vive con sua moglie/compagna e i vostri figli?
R: /
D: Siete
separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche legalmente?
R: /
D: Ha un veicolo? Quale è l’immatricolazione?
R: Sì immatricolazione: 7.04.2016.
D: Ha avviato
le procedure per lo sdoganamento del veicolo? Quando?
R: Non ancora ma da avviare prossimamente.
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: __________.
D: Chi è il suo medico curante?
R: Dr. __________.
D: Con quale
frequenza rientrava in Italia mentre lavorava? Con l’inizio della
disoccupazione è cambiato qualcosa?
R: Nel weekend
con la disoccupazione la situazione è rimasta invariata.
D: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?
R: No.” (Doc. 11)
Fra gli atti dell’incarto
figura pure un estratto del profilo Facebook di RI 1 dal quale risulta che egli
“vive a __________” (cfr. doc. 12).
Inoltre dal “curriculum
vitae” del ricorrente emerge che egli è vice-presidente dell’Associazione __________
praticante lo sport del __________ ed è tesserato alla Federazione italiana __________
(cfr. doc. 13).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 27 luglio 2016) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;
DTF 132 V 215
consid.
3.1.1;
STFA
I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Alla luce della
giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel formulario
“Richieste di informazioni”, e in particolare quella secondo cui soggiorna
regolarmente in Italia il fine settimana, assumono pertanto un'importanza
decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha
ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di
vita.
Il ricorrente nato a __________
nel 1993 e trasferitosi con la madre e i fratelli in Italia dal 1996 (cfr. doc.
I pag. 3), non ha successivamente più concretizzato un legame con il Ticino,
tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri
oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr.
consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel
nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle
professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag.
192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non
pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero
nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo
lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di
rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il
centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con
giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
"
(…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano
del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non
potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre
2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
Nella fattispecie il
centro delle relazioni personali di RI 1, è a __________, in provincia di __________,
dove lui stesso dichiara di abitare. Sul formulario egli ha peraltro indicato
che “i miei genitori sono in Italia”.
In Italia l’assicurato
svolge pure le sue attività extraprofessionali in ambito sportivo.
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 la Cassa ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non
è in concreto realizzato.
Questa Corte, per inciso,
rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione
del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente
ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che
avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a
quello professionale e soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera
fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27
ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.4. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
DTF 130 V 145
consid. 3 pag. 146;
DTF 128 V 315
, con riferimenti [RS
0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'
art. 8 ALC
e facente parte integrante
dello stesso (
art. 15 ALC
),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'
art. 121
LADI
, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;
SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
"
Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza
8C_577/2015 del 29 novembre 2016 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a
dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de
ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs
fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse
frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
6.2. Cette disposition du règlement d'application n o
987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée.
Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne
qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme
la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres
concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE
du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre
B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application des critères
règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence
en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en
Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que
celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de
spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents
dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un
travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un
Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant
résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa
substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est
décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa
dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre
que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans
l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance
du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de
l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour
le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde
éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN,
in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier
tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton
de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations
qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent
(cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009
sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la
loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des
personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut
constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt
contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de
même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en
France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il
n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non
lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions,
qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées
sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune
constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse
(Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et
associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances
justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la
disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans
ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier
des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes
e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime
de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large;
cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986
C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;
voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères
susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on
doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la
survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe argomentazioni
il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che
con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera
dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Nella presente fattispecie
lo stesso assicurato ha affermato (cfr. doc. 11) di rientrare in Italia “nel
weekend”.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato frontaliere per
cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Anche da questo profilo
dunque, va negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.5. Il patrocinatore
dell’assicurato ha chiesto l’audizione personale di RI 1.
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di audizione del ricorrente deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che
c
onformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del
24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06
del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.
3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA
H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U
257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6.
In esito alle
considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che
il ricorso presentato da RI 1 debba essere respinto, tutelando l’operato della Cassa,
quindi, che gli ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 9
aprile 2016.
La decisione su
opposizione del 27 luglio 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2016.57
DC/sc
Lugano
6 febbraio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 luglio 2016 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 lAlta Corte ha poi stabilito che unassicurata, dopo essere stata attiva allestero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere allestero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, lassicurata non aveva lintenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dellart. 13 cpv. 2 LPGA.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Applicandolabituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dellassicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti