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38.2004.39

non é idonea al collocamento l'assicurata che si iscrive al collocamento dopo che la ditta sua datrice di lavoro, nella quale essa riveste la carica di amministratrice unica, l'ha licenziata e poi riassunta al 50%

Ticino · 2004-04-05 · Italiano TI
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non é idonea al collocamento l'assicurata che si iscrive al collocamento dopo che la ditta sua datrice di lavoro, nella quale essa riveste la carica di amministratrice unica, l'ha licenziata e poi riassunta al 50%

Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3.   Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V

51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess

Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:

DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.

146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V

436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.

131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.

la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275

consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.

2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998

consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF

112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C. (C 3/03) e, confermando il precedente giudizio di questo

Tribunale, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In

effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,

l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati

orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo

al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa

del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327

consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere

negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar

avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di

fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile

qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un

guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di

attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni

transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati

(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03, consid. 3)

In

un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

"

(…)

6.

6.1Come già detto nel considerando 3, giusta

l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli

è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30

giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,

l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di

esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni

inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la

volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure

una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può

consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei

potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con

riferimento).

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,

ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito

il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e

riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA

1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al

collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come

amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria

attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili di

mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e

sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20

ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C

341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare

tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al

collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività

indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il

danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali

attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di

natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi

(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Il TFA ha

così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in

quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava

la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della

stessa.

Essa

poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava

investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività

lavorativa a tempo pieno.

Inoltre

l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato

malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement.

Il convient

en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre

en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le

dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);

mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,

par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit

une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle

de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid.

6c/aa; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi

adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

Secondo

la giurisprudenza federale, in talune circostanze, gli assicurati che godono di

una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non

possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione.

2.4.   In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui

ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale

e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15

luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

In un

altro caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una

decisione del 16 giugno 2003, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio

cantonale e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e

riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del

consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore

unico di una SA familiare. (…)"

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

Nella già

citata STFA del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) l'Alta Corte si è

riconfermata nella propria giurisprudenza e, tra l'altro, ha osservato che:

"

(…)

4.

4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che

gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a

influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una

disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la

regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del

E. 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).

Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal

senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per

lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in

cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a

quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della

sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il

dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe

ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere

indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41

seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre

2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre

ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità

di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la

persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle

circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi

che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle

circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo

nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi

impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con

la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il

rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva.

La

situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto

ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

Infatti,

il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,

dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente

delle indennità di disoccupazione.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso.

Infatti,

chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità nel caso di un

assicurato che, conservando la sua posizione di membro del consiglio di

amministrazione di una X SA, dopo essere stato impiegato dal 1° novembre 1998

fino al 30 aprile 2003 quale dirigente presso la stessa SA, in seguito ha

lavorato presso una terza ditta per circa 2 mesi (dal 1° giugno al 22 luglio

2003) e poi si è iscritto al collocamento, la nostra Massima Istanza ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.2 Es liegt die Konstellation vor, dass ein

Versicherter in einer ersten Firma die Anstellung aufgibt, jedoch die

arbeitgeberähnliche Position beibehält, hernach in einem Drittbetrieb eine neue

Stelle antritt, diese verliert und daraufhin Arbeitslosenentschädigung

beantragt. Zu dieser Situation hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil W. vom 31. März 2004, C 171/03 (ndr.: pubblicata in SVR 2004 ALV Nr.

15), einen Grundsatzentscheid gefällt und festgehalten, dass eine derartige

Person auf Grund der Entlassung aus dem Drittbetrieb trotz andauernder

arbeitgeberähnlicher Stellung in der ersten Firma dann Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung erheben kann, wenn die Beschäftigung im Drittbetrieb

in analoger Anwendung von Art. 37 Abs. 4 lit. a AVIV wenigstens sechs Monate

gedauert hat. Nach Ablauf dieser Zeitspanne überwiegt die Tatsache, dass in der

Anstellung im Drittbetrieb Beiträge an die Arbeitslosenversicherung entrichtet

werden, gegenüber dem Risiko eines Missbrauchs, der durch die anhaltende

arbeitgeberähnliche Stellung entstehen könnte. Vorliegend hat der Versicherte

in der Y.________ AG nur knapp zwei Monate gearbeitet, erfüllt somit die

Mindestdauer von sechs Monaten Anstellungszeit im Drittbetrieb nicht. Deshalb

hat er keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Daran vermögen die

Argumente der Vorinstanz zu Gunsten des Versicherten nichts zu ändern.

Ungeachtet der Tatsache, dass die Stelle des Geschäftsführers in der ersten

Firma anderweitig besetzt worden ist, behielt der Beschwerdegegner dank seines

Verwaltungsratsmandats die Möglichkeit, auf die Betriebsführung Einfluss zu

nehmen, und zwar ohne dass er sich erst selbst wieder hätte einstellen lassen

müssen. Zudem stand ihm weiterhin frei, auch in anderer Position erneut in

diese Firma einzusteigen. Die Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 236 Erw. 7 will

nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich begegnen, sondern bereits dem

Risiko eines solchen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an

arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil F. vom 14.

April 2003, C 92/02).

Ein Vergleich mit dem

von der Vorinstanz zitierten Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

in Sachen D. vom 24. Dezember 2003, C 61/00, scheitert daran, dass das erwähnte

Urteil W. erst später erging und der im Fall D. betroffene Versicherte nach

Verlust der Beschäftigung im eigenen Betrieb auf Ende April 1997 während eines

Jahres eine Ausbildung absolvierte und hernach von Mai 1998 bis Februar 1999,

also während mehr als sechs Monaten, in einem Drittunternehmen gearbeitet hat.

(…)." (cfr. STFA del 16 settembre 2004 nella

causa E., C 71/04)

Inoltre,

sulla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), il

TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt

war.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In questo

contesto va ancora rilevato che sempre secondo il TFA la posizione di socio gerente

di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C

37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

2.5.   Nella

presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di

emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurata é ritenuta

inidonea al collocamento, l'amministrazione le ha sottoposto gli argomenti

sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto per decisione" e le

proprie costatazioni rendendola espressamente attenta che si prospetta una

decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 4/C riprodotto al consid. 1.1).

L'assicurata

ha preso posizione in merito (cfr. doc. 4/B riprodotto al consid. 1.1).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e

STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3;

STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a;

RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

2.6.   Dagli atti

di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento l'8 ottobre

2003 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre

2003 (cfr. doc. 13 e 14).

Nella

"Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurata ha, tra l'altro,

indicato che il suo ultimo datore di lavoro è stata la __________ SA, __________

e che per questa ditta essa lavorerà ancora nella misura del 50% a contare dal

1° ottobre 2003 (cfr. doc. 14).

L'assicurata

è iscritta a Registro di Commercio, fin dalla sua iscrizione avvenuta il 7

gennaio 1993, quale amministratrice unica con firma individuale della __________

SA, __________ (cfr. doc. 10).

Visti i

precedenti contratti di lavoro sottoscritti con la __________ AG, __________

(cfr. doc. 12/c e 12/D) e ritenuta la natura di succursale della __________ SA,

__________ (cfr. doc. 10), il TCA ha inoltre consultato l'atto di costituzione

di quest'ultima società.

Dallo stesso

risulta che l'assicurata ha sottoscritto 98 azioni al portatore (su 100) del

valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna della SA. Inoltre, dal contratto del 18

dicembre 1992 (trattasi della "Convenzione" tra la __________ AG, __________

e la __________ SA, __________, a cui l'atto di costituzione rinvia e di cui

all'inserto C) risulta, in particolare, che:

"

(…)

1. La __________, rappresentata dal presidente del consiglio di

amministrazione ed azionista unico, signor __________, dichiara di vendere il

mobilio ed installazioni, le macchine, l'impianto di elaborazione elettronica,

comprensivo del software (vedi allegato A.) così come ogni altro oggetto,

documento, ecc., destinato all'esercizio della succursale di __________, alla __________

con effetto al 31 dicembre 1992.

La ragione sociale __________ può essere utilizzata.

2. La __________ mette a disposizione della __________ gli uffici

citati, nello stato in cui si trovano contro impegno di ripresa da parte della __________,

con effetto a far capo dal 1. gennaio 1993, del rapporto di lavoro pluriennale

esistente.

3. La __________ svincola la signora RI 1 dalla clausola di non

concorrenza come da contratto di lavoro 1.5.1985.

(…)."

Quale

amministratrice unica l'assicurata ha sottoscritto i seguenti documenti:

-  "Resiliazione

totale del Contratto di Lavoro" della __________ SA, __________ del 30

giugno 2003 con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 12/A);

-  "Attestato

del datore di lavoro" della __________ SA, __________ del 17 ottobre 2003

(cfr. doc. 12);

-  "Attestato

di guadagno intermedio" del mese di ottobre 2003 rilasciato dalla __________

SA, __________ il 7 novembre 2003 (cfr. doc. 11/A) e

-  la

lettera del 1° settembre 2003 "Riassunzione parziale" con la quale la

__________ SA, __________ ha assunto l'assicurata a tempo parziale (50%) a

contare dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 9).

Come

sopra visto (cfr. consid. 2.2), secondo il TFA: "(…) Il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via

di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di

disoccupazione. (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C

87/02).

Alla luce

degli atti dell'incarto questo Tribunale ritiene che a ragione

l'amministrazione ha ritenuto che la ricorrente è inidonea al collocamento.

Infatti,

da una parte la __________ SA, __________ non ha cessato la propria attività

(tant'è che l'assicurata è stata riassunta con un contratto di lavoro a tempo

parziale, 50%, a contare dal 1° ottobre 2003), d'altra parte, anche dopo la

disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc.

12/A), l'assicurata ha mantenuto una posizione professionale analoga a quella

di un datore di lavoro.

Al

riguardo va qui ricordato che l'amministratrice di una SA gode ex lege di una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro potendo essa influenzare

risolutivamente le decisioni dello stesso (cfr. consid. 2.4).

E' quindi

verosimile ritenere che l'assicurata, anche se dichiara di essere occupata per

la __________ SA, __________ solo nella misura del 50% di un'attività a tempo

pieno (al riguardo di rilievo è pure il fatto che la durata normale del lavoro

nell'azienda e quella dell'assicurata era di 60 ore settimanali; cfr. doc. 12

punto 5 e 6), in realtà è alla ricerca di clientela per la società in modo da

poter accrescere la propria occupazione.

2.7.   Il diritto

alle indennità di disoccupazione va comunque rifiutato anche alla luce della

giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.4.

Al

proposito va qui rilevato che, con lettera del 1° settembre 2003, visto il

leggero miglioramento del mercato del lavoro, la __________ SA, __________ ha

riassunto l'assicurata a tempo parziale (50%) dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc.

9).

Pertanto,

anche se licenziata, l'assicurata non ha interrotto ogni contatto con la SA sua

datrice di lavoro. Ora, vista la sua posizione di amministratrice unica alla

stessa resta aperta la possibilità di riassumersi a tempo pieno nel caso il

lavoro della __________ SA, __________ dovesse aumentare.

In simili

circostanze, il TCA deve confermare la decisione impugnata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2004 38.2004.39 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2004 38.2004.39 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2004 38.2004.39

non é idonea al collocamento l'assicurata che si iscrive al collocamento dopo che la ditta sua datrice di lavoro, nella quale essa riveste la carica di amministratrice unica, l'ha licenziata e poi riassunta al 50%

Raccomandata Incarto n. 38.2004.39 FS /td Lugano 26 ottobre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 14 maggio 2004 di RI 1 contro la decisione del 5 aprile 2004 emanata da Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1.   Il 19 novembre 2003 la Cassa Disoccupazione __________, __________ ha sottoposto alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) il seguente caso concernente RI 1: " La persona summenzionata si è iscritta presso la nostra cassa a decorrere dall'8 ottobre 2003 ed è alla ricerca di un'attività a tempo parziale. La signora RI 1 è alle dipendenze della ____________________ SA di __________ quale consulente, responsabile filiale. Il 30.06.2003 la società (lettera firmata dalla stessa assicurata) ha intimato la disdetta del rapporto di lavoro per il 30.09.2003 a seguito del forte calo del mercato del lavoro. Il 01.10.2003 è stata riassunta nella misura del 50%. Dall'estratto del Registro di Commercio risulta come l'assicurata ricopra la carica di amministratrice unica, con firma individuale, della ditta __________ SA, __________. Questioni che devono formare oggetto di una decisione Vista la fattispecie, l'assicurata può essere ritenuta idonea al collocamento?" (cfr. doc. 8) Con decisione dell'11 dicembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurata é ritenuta inidonea al collocamento, argomentando: " (…) Nel caso in esame l'assicurata è amministratrice unica della __________ __________ SA di __________. Vista la carica ricoperta presso la società menzionata si ritiene che abbia un interesse commerciale all'attività dell'azienda, che sia impegnata a cercare sbocchi economici e non sia quindi disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. Considerato inoltre che è occupata a tempo parziale, si è pure confrontati con una riduzione temporale dell'attività (lavoro ridotto) ai sensi dell'art. 10 cpv. 2bis LADI. Ciò è pure confermato dal fatto che l'assicurata ha rinunciato allo stipendio per affrontare i pagamenti mensili della società, ha dovuto licenziare la segretaria ed è occupata nella misura del 50% nella speranza di una ripresa dell'attività. Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa (…)." (cfr. doc. 5) In precedenza, il 21 novembre 2003, l'ispettore __________ della Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha scritto all'assicurata una lettera del seguente tenore: " Gentile signora RI 1, il 19.11.2003 la Cassa disoccupazione __________ di __________ ci ha sottoposto per decisione la pratica inerente la sua richiesta di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che ha compiuto il periodo di contribuzione presso la __________ SA, società della quale risulta essere amministratrice unica. Vista la carica ricoperta presso l'azienda menzionata, si ritiene abbia un interesse all'attività commerciale della stessa, sia impegnata a trovare sbocchi economici alla società e non sia quindi disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. Visto quanto precede si prospetta una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2003. La domanda di prestazioni deve inoltre essere respinta in quanto si ritiene di essere confrontati con una riduzione temporanea dell'attività (art. 10 cpv. 2bis LADI). La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte, entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato procederemo all'emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso." (cfr. doc. 4/C) L'assicurata, con lettera, pervenuta alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico il 2 dicembre 2003 e datata erroneamente 28 ottobre 2003 (cfr. doc. 6), ha risposto alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico quanto segue: " Egregio signor __________, la presente per chiarire alcuni punti sulla vostra decisione del 21.11.2003 (arrivata solo il 26.11.2003).

1.   Come già spiegato a lei durante la mia conversazione telefonica del 26.11.2003 non riesco a capire una decisione del genere perché ho fatto richiesta per una disoccupazione come qualsiasi impiegata ha diritto di chiederla e di riceverla.

2.   Faccio notare che mi vengono trattenute annualmente le quote di disoccupazione dal mio salario e questo da quando esiste questa legge perché sono solo una dipendente stipendiata della __________ come si può documentare in tutti i sensi. Essendo per caso anche l'amministratrice della società non è di certo un vantaggio per me in questi tempi difficili e duri che ha colpito il nostro campo della __________. Per questo motivo ho rinunciato da diversi mesi al mio stipendio per poter affrontare i pagamenti mensili della società come affitto (da mesi non posso più pagare) e lo stipendio della nostra segretaria che ho dovuto licenziare per fine dicembre 2003 per i motivi spiegati sopra.

3.   Naturalmente potevo andare anche al 100% in disoccupazione e chiudere la società ma non credo che sarebbe una soluzione migliore per il Cantone. Così invece chiedo solo il 50% sperando che il lavoro si riprenda anche perché personalmente ho consumato tutti i miei risparmi e non posso più affrontare i miei pagamenti mensili – p.e. le tasse ecc. (…)." (cfr. doc. 4/B) 1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata il 13 gennaio 2004 (cfr. doc. 4), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 5 aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la precedente decisione e, in particolare, ha rilevato che: " (…)

3. Dall'esame degli atti risulta che l'assicurata ha prodotto alla Cassa di disoccupazione due contratti di lavoro: il più remoto stipulato con la __________ AG di __________, il più recente con la __________ AG di __________. Tuttavia, la domanda d'indennità di disoccupazione del 17 ottobre 2003 riporta quale ultimo datore di lavoro la __________ SA di __________, società regolarmente iscritta a Registro di Commercio del distretto di __________ a far tempo dal 7 gennaio 1993 e che da tale data ha nella persona dell'opponente la propria amministratrice unica. Pure la disdetta del rapporto di lavoro, la comunicazione della parziale riassunzione e l'attestato di guadagno intermedio per il mese di ottobre 2003 fanno riferimento alla società con sede a __________ e sono sottoscritti dall'assicurata.

4. Ora, considerato che l'opponente ha realizzato il proprio periodo contributivo presso la società di cui da molti anni è l'amministratrice unica, che alla disdetta ha fatto seguito una immediata riassunzione a tempo parziale sottoscritta per la società dall'assicurata stessa, che l'assicurata ha affermato di avere addirittura rinunciato a diversi mesi di stipendio per far fronte agli obblighi della società, la signora RI 1 non può certamente essere considerata una semplice dipendente. Ella è invece – come nel caso della giurisprudenza richiamata in precedenza – a tal punto legata e interessata alle sorti della __________ SA di __________ da essere esclusa dal diritto alle indennità di disoccupazione. Ella non può, in virtù dei suoi legami con la società in parola, essere ritenuta idonea al collocamento. Inoltre, tenuto conto del fatto che l'annuncio in disoccupazione è stato causato da una riduzione del lavoro, ci si trova pure confrontati con una riduzione temporanea del lavoro (art. 10 cpv. 2 bis LADI), che imporrebbe la valutazione del caso nell'ottica delle norme relative alle indennità per lavoro ridotto (in seguito ILR). Ammettere la concessione di indennità di disoccupazione equivarrebbe a permettere un aggiramento delle disposizioni che limitano il diritto alle ILR (Art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) (…)." (cfr. doc. A1) 1.3.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che: " (…) Con la presente Vi comunico che inoltro ricorso alla decisione della Sezione del Lavoro, Bellinzona, perché come impiegata stipendiata della __________ SA non riscontro alcun beneficio di salario e nemmeno posso decidere l'andamento del mercato del lavoro che non dà segni di miglioramenti (creazioni di nuovi posti di lavoro ed assunzioni di personale qualificato, nei rami e settori dove la __________ è attiva da oltre 20 anni). L'anno 2003 è stato al quanto negativo per la selezione e ricerca di clientela potenziale e le previsioni per il 2004 non fanno ben sperare, quindi anche impegnandomi maggiormente non riuscirei ugualmente a modificare il corso del mercato e trovare altri sbocchi economici (…)." (cfr. doc. I) 1.4.   Nella sua risposta del 28 giugno 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. IV). 1.5.   Con ulteriore scritto del 15 luglio 2004 l'assicurata ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VI). Il doc. VI è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per conoscenza (cfr. doc. VII). in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento. In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità. Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione". Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che: " Art . 15 Idoneità al collocamento Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002 2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15). L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C. (C 3/03) e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha, tra l'altro, osservato che: " (…) Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3) In un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima Istanza ha sottolineato che: " (…) 6. 6.1Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). 6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7). 6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) Il TFA ha così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa. Essa poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività lavorativa a tempo pieno. Inoltre l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone. Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti). Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che: " (…) On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2). Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03) Secondo la giurisprudenza federale, in talune circostanze, gli assicurati che godono di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione. 2.4.   In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta. In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario), nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni, stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta - con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione, (…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02) In un altro caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che: " (…) 4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni. 4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02) Nella già citata STFA del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) l'Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, tra l'altro, ha osservato che: " (…) 4. 4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione. 4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3). 4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4). Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4). (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva. La situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione. Infatti, il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e, dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente delle indennità di disoccupazione. Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso. Infatti, chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità nel caso di un assicurato che, conservando la sua posizione di membro del consiglio di amministrazione di una X SA, dopo essere stato impiegato dal 1° novembre 1998 fino al 30 aprile 2003 quale dirigente presso la stessa SA, in seguito ha lavorato presso una terza ditta per circa 2 mesi (dal 1° giugno al 22 luglio

2003) e poi si è iscritto al collocamento, la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.2 Es liegt die Konstellation vor, dass ein Versicherter in einer ersten Firma die Anstellung aufgibt, jedoch die arbeitgeberähnliche Position beibehält, hernach in einem Drittbetrieb eine neue Stelle antritt, diese verliert und daraufhin Arbeitslosenentschädigung beantragt. Zu dieser Situation hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil W. vom 31. März 2004, C 171/03 (ndr.: pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 15), einen Grundsatzentscheid gefällt und festgehalten, dass eine derartige Person auf Grund der Entlassung aus dem Drittbetrieb trotz andauernder arbeitgeberähnlicher Stellung in der ersten Firma dann Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erheben kann, wenn die Beschäftigung im Drittbetrieb in analoger Anwendung von Art. 37 Abs. 4 lit. a AVIV wenigstens sechs Monate gedauert hat. Nach Ablauf dieser Zeitspanne überwiegt die Tatsache, dass in der Anstellung im Drittbetrieb Beiträge an die Arbeitslosenversicherung entrichtet werden, gegenüber dem Risiko eines Missbrauchs, der durch die anhaltende arbeitgeberähnliche Stellung entstehen könnte. Vorliegend hat der Versicherte in der Y.________ AG nur knapp zwei Monate gearbeitet, erfüllt somit die Mindestdauer von sechs Monaten Anstellungszeit im Drittbetrieb nicht. Deshalb hat er keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Daran vermögen die Argumente der Vorinstanz zu Gunsten des Versicherten nichts zu ändern. Ungeachtet der Tatsache, dass die Stelle des Geschäftsführers in der ersten Firma anderweitig besetzt worden ist, behielt der Beschwerdegegner dank seines Verwaltungsratsmandats die Möglichkeit, auf die Betriebsführung Einfluss zu nehmen, und zwar ohne dass er sich erst selbst wieder hätte einstellen lassen müssen. Zudem stand ihm weiterhin frei, auch in anderer Position erneut in diese Firma einzusteigen. Die Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 236 Erw. 7 will nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich begegnen, sondern bereits dem Risiko eines solchen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02). Ein Vergleich mit dem von der Vorinstanz zitierten Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts in Sachen D. vom 24. Dezember 2003, C 61/00, scheitert daran, dass das erwähnte Urteil W. erst später erging und der im Fall D. betroffene Versicherte nach Verlust der Beschäftigung im eigenen Betrieb auf Ende April 1997 während eines Jahres eine Ausbildung absolvierte und hernach von Mai 1998 bis Februar 1999, also während mehr als sechs Monaten, in einem Drittunternehmen gearbeitet hat. (…)." (cfr. STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04) Inoltre, sulla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, nella sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che: " (…) 2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war. (…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03) In questo contesto va ancora rilevato che sempre secondo il TFA la posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01). 2.5.   Nella presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurata é ritenuta inidonea al collocamento, l'amministrazione le ha sottoposto gli argomenti sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto per decisione" e le proprie costatazioni rendendola espressamente attenta che si prospetta una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 4/C riprodotto al consid. 1.1). L'assicurata ha preso posizione in merito (cfr. doc. 4/B riprodotto al consid. 1.1). Pertanto l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37). 2.6.   Dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al collocamento l'8 ottobre 2003 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 13 e 14). Nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurata ha, tra l'altro, indicato che il suo ultimo datore di lavoro è stata la __________ SA, __________ e che per questa ditta essa lavorerà ancora nella misura del 50% a contare dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 14). L'assicurata è iscritta a Registro di Commercio, fin dalla sua iscrizione avvenuta il 7 gennaio 1993, quale amministratrice unica con firma individuale della __________ SA, __________ (cfr. doc. 10). Visti i precedenti contratti di lavoro sottoscritti con la __________ AG, __________ (cfr. doc. 12/c e 12/D) e ritenuta la natura di succursale della __________ SA, __________ (cfr. doc. 10), il TCA ha inoltre consultato l'atto di costituzione di quest'ultima società. Dallo stesso risulta che l'assicurata ha sottoscritto 98 azioni al portatore (su 100) del valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna della SA. Inoltre, dal contratto del 18 dicembre 1992 (trattasi della "Convenzione" tra la __________ AG, __________ e la __________ SA, __________, a cui l'atto di costituzione rinvia e di cui all'inserto C) risulta, in particolare, che: " (…)

1. La __________, rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione ed azionista unico, signor __________, dichiara di vendere il mobilio ed installazioni, le macchine, l'impianto di elaborazione elettronica, comprensivo del software (vedi allegato A.) così come ogni altro oggetto, documento, ecc., destinato all'esercizio della succursale di __________, alla __________ con effetto al 31 dicembre 1992. La ragione sociale __________ può essere utilizzata.

2. La __________ mette a disposizione della __________ gli uffici citati, nello stato in cui si trovano contro impegno di ripresa da parte della __________, con effetto a far capo dal 1. gennaio 1993, del rapporto di lavoro pluriennale esistente.

3. La __________ svincola la signora RI 1 dalla clausola di non concorrenza come da contratto di lavoro 1.5.1985. (…)." Quale amministratrice unica l'assicurata ha sottoscritto i seguenti documenti:

-  "Resiliazione totale del Contratto di Lavoro" della __________ SA, __________ del 30 giugno 2003 con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 12/A);

-  "Attestato del datore di lavoro" della __________ SA, __________ del 17 ottobre 2003 (cfr. doc. 12);

-  "Attestato di guadagno intermedio" del mese di ottobre 2003 rilasciato dalla __________ SA, __________ il 7 novembre 2003 (cfr. doc. 11/A) e

-  la lettera del 1° settembre 2003 "Riassunzione parziale" con la quale la __________ SA, __________ ha assunto l'assicurata a tempo parziale (50%) a contare dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 9). Come sopra visto (cfr. consid. 2.2), secondo il TFA: "(…) Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02). Alla luce degli atti dell'incarto questo Tribunale ritiene che a ragione l'amministrazione ha ritenuto che la ricorrente è inidonea al collocamento. Infatti, da una parte la __________ SA, __________ non ha cessato la propria attività (tant'è che l'assicurata è stata riassunta con un contratto di lavoro a tempo parziale, 50%, a contare dal 1° ottobre 2003), d'altra parte, anche dopo la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 12/A), l'assicurata ha mantenuto una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro. Al riguardo va qui ricordato che l'amministratrice di una SA gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro potendo essa influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso (cfr. consid. 2.4). E' quindi verosimile ritenere che l'assicurata, anche se dichiara di essere occupata per la __________ SA, __________ solo nella misura del 50% di un'attività a tempo pieno (al riguardo di rilievo è pure il fatto che la durata normale del lavoro nell'azienda e quella dell'assicurata era di 60 ore settimanali; cfr. doc. 12 punto 5 e 6), in realtà è alla ricerca di clientela per la società in modo da poter accrescere la propria occupazione. 2.7.   Il diritto alle indennità di disoccupazione va comunque rifiutato anche alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.4. Al proposito va qui rilevato che, con lettera del 1° settembre 2003, visto il leggero miglioramento del mercato del lavoro, la __________ SA, __________ ha riassunto l'assicurata a tempo parziale (50%) dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 9). Pertanto, anche se licenziata, l'assicurata non ha interrotto ogni contatto con la SA sua datrice di lavoro. Ora, vista la sua posizione di amministratrice unica alla stessa resta aperta la possibilità di riassumersi a tempo pieno nel caso il lavoro della __________ SA, __________ dovesse aumentare. In simili circostanze, il TCA deve confermare la decisione impugnata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti