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37.1995.30

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-07-17 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 luglio 1995 / nh In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni Giudice Daniele Cattaneo vista la petizione (con istanza di esperimento di conciliazione) del 9 luglio 1987 inoltrata dalle seguenti Casse malati:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RACCOMANDATA

Incarto n.37.95.00030

ARB 4/87

Lugano

17 luglio 1995 / nh

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente del Tribunale arbitrale

in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Giudice Daniele Cattaneo

vista la petizione (con istanza di esperimento di conciliazione) del 9 luglio 1987 inoltrata dalle seguenti Casse malati:

1.__________

2.__________

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4.__________

5.__________

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7.__________

8.__________

9.__________

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11.__________

12.__________

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16.__________

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24.__________

25.__________

tutte rappresentate dallafederazione ticinese delle casse malati(in seguito indicataFTCM), Bellinzona, patrocinata dall'avv._______________;

contro

Dott. __________,

richiamato il verbale 22 novembre 1994 (Doc. XVII);

vista la lettera 10 marzo 1995 con il quale il dottor __________ propone di risolvere la vertenza restituendo fr. 30'000.- per gli anni 1983, 1984 e 1985 (Doc. XXI);

letto lo scritto 10 aprile 1995 nel quale le Casse malati attrici dichiarano di non poter accettare la proposta transattiva (Doc. XIII);

preso atto del nuovo scritto del 30 maggio 1995 del dottor __________ (Doc. XXV);

vista la lettera 22 giugno 1995 dell'avv. __________ al dottor __________, nella quale in particolare si legge:

letto, infine, lo scritto 12 luglio 1995 dell'avv. __________ al Presidente del Tribunale arbitrale, nel quale il patrocinatore delle Casse malati attrici comunica che il convenuto ha tempestivamente corrisposto l'importo di fr. 45'000.- per cui  la procedura può essere stralciata dai ruoli (cfr. Doc. XXVI);

ricordato che, per costante giurisprudenza, per essere operanti nei contenziosi delle assicurazioni sociali, l'acquiescenza o la transazione contemplate in diritto civile devono di regola essere omologate dal giudice (cfr. SZS 1994 p. 231; STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 423; DTF 111 V 61; DTF 104 V 165; RAMI 1983 p. 41; STFA 1969, p. 22; STFA 1968,

p. 115 e 118 Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 23; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen 1989, p. 28; Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, p. 367);

stabilito che non esistono in concreto fondati motivi per opporsi alla transazione (cfr. Doc. XV e XVII per le modalità con le quali è stato determinato l'importo chiesto in restituzione);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

visto l'art. 25 LAMI e le disposizioni del Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968;

Il presidente del Tribunale arbitrale

Daniele Cattaneo