Dispositiv
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà allattrice fr. 7'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto listanza di gratuito patrocinio.
- Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.36.2023.14
cs
Lugano
26 giugno 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 aprile 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto,in fatto
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se lattrice era ancora assicurata presso la convenuta allinizio dellincapacità lavorativa e, in caso di risposta affermativa, a quanto ammontano le indennità giornaliere che lassicuratore deve versarle.
Non è oggetto della vertenza la richiesta di restituzione contenuta nello scritto 21 novembre 2022, non avendo CV 1 inoltrato alcuna petizione né domanda riconvenzionale in merito.
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr.Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che citaIvano Ranzanici, Les effets de lincapacité de travailler pour cause dune maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda ancheAdrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
Lart. __________ CGA regola linizio e la fine della copertura assicurativa.
Per lart. __________ CGA per la persona assicurata, la copertura si estingue:
Va ancora evidenziato che linterpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio dellaffidamento non tiene conto di come il lavoratore, che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).
2.11. Nel caso di specie lart. __________ CGA è chiaro e prevede che il guadagno annuo concordato non vale quale assicurazione di somma fissa ma quale assicurazione contro i danni.
Lassicurazione sottoscritta dalle parti è pertanto unassicurazione contro i danni.
La circostanza prevista dallart. __________ CGA secondo cuise è stato concordato in anticipo un guadagno annuo fisso (in concreto: fr. 60'000), per il calcolo viene utilizzato tale valore e lassicuratore rinuncia alla verifica delleffettiva perdita di guadagno fino allammontare del guadagno annuo concordato, mentre per perdite di guadagno che vanno oltre il guadagno annuo concordato non sono assicurate, non sovverte tale interpretazione.
Infatti la dottrina, citata in DTF 146 III 339, consid. 5.2.3., rammenta che se dai documenti contrattuali (comprese le CGA od altre pattuizioni), emerge che lindennità giornaliera è versata solo nel caso di una perdita patrimoniale causata dallevento assicurato, si è in presenza di unassicurazione contro i danni anche se lentità della prestazione è, fino ad un certo importo, fissata tramite un ammontare forfettario (GERHARD STOESSEL, Schadens- und Summenversicherung: Diskussion seit hundert Jahren, in Mélanges du Bureau National Suisse d'Assurance [...], 2000, pag. 510 paragrafo 1 e pag. 511 paragrafo 2;HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 9 n. 36).
HÄBERLI/HUSMANN rilevano che in tal caso la prestazione è dovuta solo se interviene un danno concreto; tuttavia esso non deve per forza corrispondere alla prestazione concordata. Questo tipo di assicurazione è usuale nei casi in cui accertare il danno effettivo è difficile o particolarmente complesso, poiché necessita di uno sforzo sproporzionato; per esempio nel caso di perdita di guadagno degli indipendenti (HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, pag. 10 n. 36).
Lassicuratore, che con la risposta di causa contesta in maniera generica proprio la presenza di un danno concreto, ossia di una una reale perdita di guadagno, nello scritto del 21 novembre 2022 aveva affermato che non vi era alcuna perdita di guadagno computabile poiché i guadagni sono stati dichiarati allAVS per lultima volta nellaprile 2021 (doc. G).
A torto.
Infatti, se è vero che non è ancora stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi quale indipendente per il 2021 e che linteressata aveva indicato quale reddito presumibile un importo annuo di fr. 4'000 su cui sono stati pagati gli acconti (cfr. plico doc. XVII/1), daltra parte va rammentato che la fissazione definitiva dei contributi degli indipendenti avviene sulla base della tassazione IFD cresciuta incontestata in giudicato, i cui dati, di principio vincolanti, sono comunicati dal fisco alla Cassa di compensazione (cfr. art. 23 OAVS).
Per cui, la circostanza che nel 2021 e nel 2022 non è stato, ancora, registrato alcun reddito nel conto individuale dellassicurata, non significa che non abbia conseguito alcun guadagno.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge infatti che nel 2021, anno ancora caratterizzato dal COVID-19, e, in determinati periodi, da misure restrittive per ristoranti e bar, segnatamente dalla necessità di presentare il certificato COVID (cfr. sul tema: Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020 edito dallUFAS, Stato 9 febbraio 2022), dal 26 marzo al 31 dicembre, ossia in poco più di 9 mesi, l__________ ha avuto introiti pari a fr. 74'942 lordi, che, tolte le spese (materiale desercizio, bombole, costi affitto, corrente elettrica, costi telefono, pubblicità, assicurazioni, tasse ed AVS), ammontano a fr. 38965 (doc. I/2), per un utile netto della società in nome collettivo, tolti lammortamento e le trasferte, di fr. 31'401 dichiarati nella tassazione 2021 dallattrice (doc. I/1), alla quale, secondo il contratto della società, va riconosciuto il 100% della quota di partecipazione dellutile netto (cfr. dichiarazione fiscale, doc. I/1).
Da rilevare che i guadagni maggiori sono stati conseguiti tra maggio e settembre 2021, ossia nei mesi estivi con maggiore affluenza turistica (doc. I/2). Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ossia nei mesi invernali con poca presenza di turisti, lintroito è poi stato inferiore (cfr. doc. 40 pagina 1: fr. 2'814 in gennaio, fr. 3'120 in febbraio e fr. 2'204 in marzo).
Ne segue che nel caso di specie, contrariamente alla tesi della convenuta, lattrice ha comprovato di aver subito un danno concreto, ossia una perdita di guadagno dovuta alla malattia.
Ella ha pertanto diritto alle indennità giornaliere calcolate sulla base del guadagno annuo concordato tra le parti di fr. 60'000 (art. __________ CGA), pari ad unindennità giornaliera di fr. 131.50 (60'000 : 100 X 80 : 365).
In queste condizioni, allattrice, per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 maggio 2023, andrebbero versati complessivamente fr. 39'976:
dal 1° al 31 agosto 2022: fr. 131.50 X 31 = fr. 4076.50;
dal 1° al 30 settembre 2022: fr. 131.50 X 30= fr. 3'945;
dal 1° al 31 ottobre 2022: fr. 131.50 X 31 = fr. 4076.50;
dal 1° al 30 novembre 2022: fr. 131.50 X 30= fr. 3'945;
dal 1° al 31 dicembre 2022: fr. 131.50 X 31 = fr. 4076.50;
dal 1° al 31 gennaio 2023: fr. 131.50 X 31 = fr. 4076.50;
dal 1° al 28 febbraio 2023: fr. 131.50 X 28 = fr. 3'682;
dal 1° al 31 marzo 2023: fr. 131.50 X 31 = fr. 4076.50;
dal 1° al 30 aprile 2023: fr. 131.50 X 30= fr. 3'945;
dal 1° al 31 maggio 2023: fr. 131.50 X 31 = fr. 4076.50.
La richiesta di riconoscerle fr. 39'879.50 (cfr. conclusioni, doc. XXIII) va pertanto accolta.
Vanno aggiunti gli interessi di mora al 5% dal 17 aprile 2023 su fr. 31'954.50 (periodo 1° agosto 2022 31 marzo 2023; inoltro della petizione, doc. I) e al 5% dal 12 giugno 2023 (inoltro delle conclusioni; doc. XXIII) sulla differenza, ossia su fr. 7'925 (cfr. art. 102 cpv. 1 e 104 cpv. 1 CO e STCA 36.2019.114 del 20 settembre 2020, consid. 2.13).
Lattrice ha inoltre diritto a fr. 131.50 al giorno dal 1° giugno 2023 fino ad esaurimento delle prestazioni, rispettivamente fino alleventuale ripristino della capacità lavorativa.
Resta riservata la possibilità per la convenuta di computare, dal 1° marzo 2023 (doc. IV+1), limporto della rendita AI percepita dallattrice (cfr. art. __________ CGA), nella misura in cui il progetto di decisione dellAI verrà confermato.
Lemissione della sentenza rende priva di oggetto la domanda di adozione di misure cautelari, a cui del resto lattrice ha da ultimo rinunciato (doc. XXIII).
2.12.Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
Allassicurata, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dallart. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui, per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante lapplicazione di una percentuale variabile tra l8% ed il 15%.
In concreto, il valore di causa ammonta a fr.39'879.50, cui vanno aggiunte le indennità giornaliere che linteressata potrebbe conseguire fino allesaurimento delle prestazioni: 720 giorni 432 giorni già riconosciuti (compresi i 31 giorni di carenza e le indennità già riconosciute fino al 31 luglio 2022) = 288 giorni X fr. 131.50 = fr. 37872, per un importo complessivo di fr. 77'751.50.
Lassicuratore pagherà allattrice un importo di fr. 7'000 (IVA inclusa) di ripetibili.
Ciò rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio (DTF 124 V 310, consid. 6).
2.13. Per quanto concerne lammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), lAlta Corte ha affermato che:
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dellattrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà allattrice fr. 7'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto listanza di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti