Dispositiv
- Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2021.13
IR/sc
Lugano
8 marzo 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 4 marzo 2021 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
consideratoin fatto ed in diritto
·che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento aIvano Ranzanici: La possibilità concessa dallart. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.;
"( ) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese derivanti dallinfortunio al piede e quindi dalla suaassicurazione complementare alla LAINF- ciò che però non emerge con sufficiente chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe negare la propria competenzaratione materiae.
In effetti, questa copertura assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì allaLCA(Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur lassurance-accidents, Losanna 1992, pag. 325).
In merito allart. 107 LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti, dallart. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., lallora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito che i tribunali previsti dallart. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dallassicurazione complementare (STCA35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).
Su questa tematica il consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato uniniziativa parlamentare il 21 giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f CPC, affinché allistanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo le controversie derivanti dallassicurazione complementare allassicurazione sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dallassicurazione complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura semplificata.
Per quel che concerne il Canton Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.
In ambito di assicurazioni complementari private alla malattia, lart. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari allassicurazione sociale contro le malattie o altri rami dassicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Giusta lart. 67 cpv. 1 LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con lintroduzione dellaLegge sulla vigilanza sullassicurazione malattie (RS 832.12)del 26 settembre 2014, lepersone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano unattività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare unassicurazione dindennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
Lart. 2 cpv. 1 LVAMaldispone che lecasse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal.
Secondo lart. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse malati possono offrire, oltre allassicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami dassicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto dassicurazione.
Le casse malati possono inoltre esercitare lassicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dallarticolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.
Lart. 1 OVAMal precisa che per altri rami dassicurazione ai sensi dellarticolo 2 capoverso 2 LVAMal sintendono:
a. unindennità in caso di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;
b. la continuazione dellassicurazione delle cure medico-sanitarie secondo larticolo 7adellordinanza del 27 giugno 1995 sullassicurazione malattie (OAMal).
Il TCA è quindi competente a dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, ma anche che concernono lassicurazione complementare alla malattia secondo la Legge sul contratto di assicurazione.
Le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere permalattia, siano esse regolate dalla LAMal giusta lart. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dellart. 2 cpv. 2 LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù dellart. 75 LCAMal.
Per contro, se da un lato le cause portanti sulle indennità giornaliere perinfortuniosecondo lassicurazione sociale(artt. 15-17 LAINF) sono anchesse attribuite al TCA conformemente allart. 57 LPGA, dallaltro lato le vertenze sulle indennità giornaliere perinfortuniosecondo il diritto privato(LCA)nonrientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal)conferisce al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nelcaso concreto non si è infatti in presenza di un altro ramo dassicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMale dellart. 1 OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno dallart. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).
Pertanto, la verifica di un eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dallinfortunio ( ) non può qui essere esaminata;
·che non vi sono motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dellallora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Golay, è stato prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. www.parlament.ch/ e, ad oggi, non è ancora stata evasa);
·che, di conseguenza, il TCA non è competente per decidere nel merito della petizione inoltrata dallattore riferita a IG infortunio rette dalla LCA, petizione che deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
·che per quanto concerne lammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 lAlta Corte ha affermato che lo stesso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso siccome il giudizio emanato da ununica istanza cantonale ed alla luce della materia di cui si tratta (si vedano gli art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1);
·che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dellattore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti