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36.2017.110

Richiesta di indennità giornaliere per malattia. Rinvio degli atti all'assicuratore in attesa dell'esito della perizia pluridisciplinare in ambito AI. Nessun diritto a prestazioni anticipate

Ticino · 2018-01-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 giugno 2017 il dr. med. __________, FMH medicina interna, reumatologia, ha

allestito un referto peritale per l’assicuratore malattie, rilevando una

completa inabilità lavorativa fino a determinazione della capacità dal punto di

vista psichiatrico ed addominale (pag. 6, doc. 26: “

[…]

il paziente dal

punto di vista solo ed unicamente reumatologico come muratore potrebbe provare

a riprendere nell’ordine del 50% a partire da metà luglio, magari con un primo

periodo di prova al 25% per favorire la reintegrazione. Questa capacità

lavorativa però si basa unicamente sul lato reumatologico, sull’assenza di

gravi alterazioni degenerative e di una discreta muscolatura. Il tutto però è

chiaramente sovrastato dall’importante problematica psichiatrica che va ancora

valutata […] Da questo punto di vista il paziente necessita assolutamente di

una valutazione psichiatrica peritale, mentre andrebbe anche chiesta a livello

dei chirurghi che lo hanno operato il paziente se è pensabile alla luce della

situazione addominale che egli possa riprendere una attività così pesante in

qualità di muratore. Alla luce di tale mancanza ritengo che il paziente sia

ancora inabile al 100% fino al totale chiarimento di questi 2 aspetti

”).

Il

18 luglio 2017 il medico fiduciario della convenuta, dr. med. __________, FMH

in medicina interna, dopo aver letto gli atti, ha rilevato che “

la

valutazione psichiatrica presso la Dr.ssa __________ consigliata dalla __________

non è mai avvenuta

” ed ha ritenuto una “

capacità lavorativa dal punto di

vista reumatologico 50% a partire da metà luglio 2017, durante un periodo

iniziale 25% per favorire la reintegrazione. Oltre alla valutazione

psichiatrica, si propone valutazione chirurgica riguardo all’esigibilità

dell’attività professionale di muratore. L’inabilità lavorativa rimane 100%

fino al chiarimento di questi aspetti

” (doc. 28).

Interpellato

il 19 luglio 2017 da __________ circa la patologia addominale, il dr. med. __________,

attivo presso l’Ospedale __________ di __________ dove l’insorgente era stato

operato, ha indicato che l’interessato è da subito abile al 50% per un mese e

poi al 100% nella sua abituale attività di muratore (doc. 29). Da rilevare

tuttavia che questo certificato non è stato firmato (doc. 29).

Il

10 luglio 2017 il medico curante, dr. med. __________, ha attestato un’inabilità

fino al 31 agosto 2017 (allegato doc. 30 cfr. anche doc. 34).

Il

16 agosto 2017 l’assicuratore ha informato il datore di lavoro dell’insorgente

che avrebbe versato indennità al 50% dal 21 agosto 2017 ed allo 0% dal 18

settembre 2017 (doc. 32).

Il

24 agosto 2017 il dr. med. __________, preso atto di un nuovo attestato del 21 agosto

2017 del dr. med. __________, ha confermato la presa di posizione

dell’assicuratore (doc. 35).

Il

dr. med. __________, il 30 agosto 2017, ha confermato l’inabilità lavorativa

fino al 30 settembre 2017 (doc. 37).

L’8

settembre 2017 il dr. med. __________, “

medico di fiducia indennità

giornaliera

”, dopo aver letto gli scritti prodotti dal ricorrente con i

documenti peritali del 30 giugno 2017 e del 19 luglio 2017 ha affermato di non

rilevare per quanto concerne le patologie di competenza reumatologica e

psichiatrica nuovi elementi oggettivi in grado di modificare la valutazione

della capacità funzionale e di carico residua (doc. 39).

Agli

atti vi sono inoltre un referto del 15 settembre 2017 del dr. med. __________,

specialista in neurochirurgia, chirurgia vertebrale del Centro Ortopedico di __________

(__________), Italia, nonché una perizia medica particolareggiata E213 delle

dr.sse med. __________ e __________ (doc. 41). Queste ultime hanno rilevato un

miglioramento dello stato di salute, la possibilità di svolgere lavori

semipesanti, la possibilità di svolgere l’ultimo lavoro, di poter svolgere a

tempo pieno un lavoro adeguato alle condizioni di salute dell’assicurato ed

hanno precisato che l’invalidità nel suo Paese di residenza (Italia) è del 60%

(doc. 41).

Il

18 settembre 2017 l’interessato ha ripreso a lavorare (lavori di segnalazione

stradale) al 50% e poi al 100% (doc. 42).

Il

23 settembre 2017 il dr. med. __________, medico assistente presso l’Ospedale __________

di __________, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 23 settembre

2017 al 1° ottobre 2017 (doc. 45) a causa di una addominalgia di NDD (doc. 46),

mentre il 29 settembre 2017 il dr. med. __________ ha attestato una malattia

dal 2 ottobre 2017 al 15 ottobre 2017 (doc. 49). Il 3 ottobre 2017 l’insorgente

è stato visitato presso la Clinica __________, dove gli è stato consigliata una

presa a carico da parte di un centro del dolore (doc. 50).

Chiamato

a valutare la documentazione medica, l’11 ottobre 2017 il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche, medicina manuale, ha

affermato che “

in sostanza per quanto concerne il lato reumatologico, non

vedo

” cambiamenti.

“In assenza di nuove patologie, o referti e non

vedendo contraddizioni tra la mia valutazione e l’unica altra specialistica,

quella del Dr. __________, confermo pertanto quanto già attestato. Resto dunque

della mia opinione, quindi ripresa della capacità lavorativa al 50% da metà

luglio, con poi eventualmente, a seconda dell’evoluzione, ulteriore aumento,

questo a dipendenza di come il paziente reagisce alle sollecitazioni

lavorative. Non vedo al momento indicazioni per una nuova visita. La mia

valutazione chiaramente non tiene conto del problema addominale, che

apparentemente è già stato valutato dai Colleghi della __________, così come

del problema psichiatrico già oggetto di perizia” (doc. 52).

Il

13 ottobre 2017 ed il 3 novembre 2017 il dr. med. __________ ha nuovamente

attestato la presenza di una malattia (doc. 53 e 56).

Il

27 ottobre 2017 il medico fiduciario, dr. med. __________, ha confermato la

precedente conclusione (doc. 55).

Da

rilevare che con progetto di decisione dell’11 ottobre 2017 l’UAI ha stabilito

un grado d’invalidità dell’11%, rilevando che “

la documentazione medica

acquisita all’incarto oggettiva dal 06.07.2016 la totale incapacità lavorativa

in qualsiasi attività professionale. La stessa è da ritenersi definitiva per

quanto concerne l’attività abituale di muratore svolta fino all’insorgenza del

danno alla salute, mentre attività rispecchianti le indicazioni mediche sono

esigibili dal 15.06.2017 in misura del 50% e da inizio settembre 2017 in misura

completa

” (doc. Z6). In seguito alle censure sollevate dall’insorgente,

l’UAI, il 27 dicembre 2017, ha disposto l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare (internistica, reumatologica, chirurgica e psichiatrica; doc.

IX/1).

7.   Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (

DTF 125 V 256

consid.

4 pag. 261;

115 V 133

consid. 2 pag. 134;

114 V 310

consid. 3c pag. 314;

105 V 156

consid.

1 pag. 158).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c

)

, bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I

462/05 del 25 aprile 2007

).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8.   Alla

luce della documentazione agli atti e descritta al consid. 6, questo Tribunale

non può confermare la decisione su opposizione impugnata di ridurre al 50% il versamento

delle indennità litigiose dal 21 agosto 2017 e di sopprimere definitivamente ogni

prestazione dal 18 settembre 2017.

Gli

atti medici prodotti dalle parti non permettono, per i motivi che seguono, né

di confermare la cessazione del diritto a qualsiasi indennità a far tempo dal

18 settembre 2017 né di ripristinarne il versamento.

Per

quanto concerne in primo luogo la patologia psichica, la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo referto all’indirizzo della __________

del 10 maggio 2017, non ha escluso la presenza di una patologia con conseguenze

sulla capacità lavorativa dell’interessato, ma ha sostenuto che, a suo parere,

il nesso causale di un eventuale ancora presente disturbo psichiatrico può

essere considerato estinto (doc. Z6). Il dr. med. __________, anch’egli

specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, dopo aver visitato l’insorgente

il 16 giugno 2017, posta la diagnosi psichiatrica di “

reazione ansioso

depressiva su disadattamento (ICD 10 – F43.22)

” oltre ad accertare, in quel

momento, un’incapacità lavorativa del 50%, ha affermato che “

è prevedibile

che l’A. possa recuperare una piena capacità lavorativa dal lato strettamente

psichiatrico nel giro di due mesi

” (doc. 24). Tuttavia, l’assicuratore non

ha più ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad un’ulteriore visita

psichiatrica, malgrado le considerazioni del dr. med. __________ fossero di

natura prospettica (“

è prevedibile

” […] “

possa

” e “

nel giro di

due mesi

”) e il medico curante, dr. med. __________, ancora in data 30

agosto 2017, ossia oltre i due mesi ritenuti necessari dal dr. med. __________

per una ripresa dell’attività, avesse ancora diagnosticato la presenza di una

sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple e ideazione paranoide e

la presenza di attacchi di panico ricorrenti, sindrome distimica reattiva con

insonnia e stati di agitazione psicomotoria (doc. 37).

In

questo caso s’imponeva una nuova valutazione di decorso ad opera di uno

specialista in psichiatria. In tal senso l’apprezzamento medico del dr. med. __________

dell’8 settembre 2017 (doc. 39), non psichiatra e psicoterapeuta e che non ha

visitato l’insorgente, non è sufficiente. Sarebbe stato necessario sottoporre

nuovamente la fattispecie al dr. med. __________.

Per

quanto concerne la patologia reumatologica, l’assicuratore ha interpellato, per

una nuova valutazione, il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna

e malattie reumatiche, che si era già espresso, anch’egli in maniera

prospettica, il 30 giugno 2017 (doc. 26: “

[…]

il paziente dal punto

di vista solo ed unicamente reumatologico come muratore potrebbe provare a

riprendere nell’ordine del 50% a partire da metà luglio, magari con un primo

periodo di prova al 25% per favorire la reintegrazione”

).

Il

medico, l’11 ottobre 2017, tuttavia, rispetto alla sua precedente conclusione e

pur non ritenendo necessaria una nuova visita, è stato meno perentorio,

affermando in sostanza che la ripresa dell’attività precedentemente svolta ad

una percentuale superiore al 50% sarebbe dipesa da un esame concreto della

situazione lavorativa (“

[…]

In assenza di nuove patologie, o referti

e non vedendo contraddizioni tra la mia valutazione e l’unica altra

specialistica, quella del Dr. __________, confermo pertanto quanto già

attestato. Resto dunque della mia opinione, quindi ripresa della capacità

lavorativa al 50% da metà luglio, con poi eventualmente, a seconda

dell’evoluzione, ulteriore aumento, questo a dipendenza di come il paziente

reagisce alle sollecitazioni lavorative. Non vedo al momento indicazioni

per una nuova visita. La mia valutazione chiaramente non tiene conto del

problema addominale, che apparentemente è già stato valutato dai Colleghi della

__________, così come del problema psichiatrico già oggetto di perizia”

; doc.

52, sottolineatura del redattore).

L’assicuratore

ha invece ritenuto l’insorgente abile al lavoro al 100%, nella precedente

attività di muratore, dal 18 settembre 2017, senza tuttavia tener conto

dell’evoluzione e soprattutto della reazione del ricorrente alle sollecitazioni

lavorative.

A

questo proposito, come emerge dal referto del 23 settembre 2017 del dr. med. __________

dell’Ospedale __________ di __________, l’interessato ha dovuto interrompere,

perlomeno temporaneamente (dal 23 settembre 2017 al 1° ottobre 2017),

l’attività lavorativa (doc. 45 e 46). Certo, l’interruzione sembra essere

dovuta alla patologia addominale e non a quella reumatologica. Tuttavia,

proprio alla luce della circostanza che l’interessato non è stato in grado di

continuare la propria attività lavorativa appena ripresa, il caso non poteva

essere chiuso senza prima effettuare ulteriori accertamenti.

Ciò

vale a maggior ragione se si tien conto del fatto che con progetto di decisione

dell’11 ottobre 2017 l’UAI, pur respingendo la richiesta di prestazioni poiché

il grado d’invalidità è stato calcolato nell’11%, ha stabilito che “

la

documentazione medica acquisita all’incarto oggettiva dal 06.07.2016 la totale

incapacità lavorativa in qualsiasi attività professionale. La stessa è da

ritenersi definitiva per quanto concerne l’attività abituale di muratore svolta

fino all’insorgenza del danno alla salute, mentre attività rispecchianti le

indicazioni mediche sono esigibili dal 15.06.2017 in misura del 50% e da inizio

settembre 2017 in misura completa

” (doc. Z6, sottolineature del

redattore).

La

circostanza che l’interessato sia completamente inabile al lavoro nella sua

attività abituale è in contrasto con quanto stabilito nella decisione impugnata.

Ciò a ulteriore comprova della necessità di dover eseguire nuovi accertamenti

medici.

Tanto

più che il 9 gennaio 2018 il ricorrente ha reso edotto il Tribunale che, con

scritto del 27 dicembre 2017, trasmesso in copia anche alla convenuta, l’UAI ha

deciso di sottoporre l’insorgente ad una perizia medica pluridisciplinare

(internistica, reumatologica, chirurgica e psichiatrica) atta a valutare la sua

capacità lavorativa (doc. V/1).

La

circostanza che l’interessato abbia ritenuto di dover ricominciare a lavorare

in data 15 gennaio 2018 non modifica la necessità di procedere con una perizia

pluridisciplinare.

Da

una parte è comunque necessario rivalutare la fattispecie fino a tale data.

D’altra parte non può essere escluso che, come accaduto nel mese di settembre

2017, l’interessato debba interrompere nuovamente il lavoro precedentemente

svolto o debba cambiare la propria attività.

In

queste condizioni s’impone pertanto di annullare la decisione impugnata e di

rinviare l’incarto all’assicuratore malattie affinché, sulla base della perizia

pluridisciplinare disposta dall’UAI, si pronunci nuovamente sull’eventuale

diritto ad indennità giornaliere del ricorrente.

A

questo proposito, visto il coinvolgimento di tre distinti assicuratori sociali

(__________, AI ed assicuratore malattie), la convenuta dovrà sollecitare in

particolare l’AI a procedere celermente.

9.   La

richiesta dell’insorgente di condannare CO 1 al versamento di prestazioni

anticipate in attesa di conoscere l’esito della perizia pluridisciplinare non

può essere soddisfatta.

Certo,

per l’art. 70 cpv. 1 LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una

prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni

delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle

suddette prestazioni. Inoltre l’art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA prevede che sono

tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni in natura e le

indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le

malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare

o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata, l’assicurazione contro le

malattie.

Tuttavia

ciò vale nella misura in cui il diritto a prestazioni è pacifico ed occorre

stabilire quale assicuratore sociale è competente, e non, come in concreto,

quando un presupposto per il pagamento della prestazione (ad esempio la

presenza o meno di un’incapacità lavorativa) è contestato (Kieser, ATSG

Kommentar, 3a edizione 2015, n. 6 ad art. 70, pag. 958:

“[…] eine so

begründete Vorleistung kann aber dann nicht umgehend durchgesetzt werden, wenn

ein für die vorleistende Sozialversicherung massgebendes Element – etwa das

Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit – umstritten ist

”).

In

concreto, dagli atti medici prodotti dalle parti, in attesa della perizia

pluridisciplinare dell’AI, non è ancora possibile concludere, neppure secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, che l’interessato abbia

diritto ad ulteriori prestazioni.

Vi

sono infatti atti medici e decisioni contrastanti (l’assicuratore convenuto

ritiene che l’interessato può riprendere la precedente attività [ciò che non

permette, allo stato attuale della procedura, di riconoscere un periodo di 3-5

mesi per cambiare professione {cfr. a questo proposito:

sentenza

K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239

consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no.

KV 112 pag. 123 consid. 3a;

sentenza 36.2015.7 del 16 marzo 2015}], mentre nel progetto di decisione

dell’AI figura che ciò non sarebbe possibile).

Infine,

la domanda di esecuzione di una riqualifica professionale o della presa a

carico di un ulteriore accompagnamento psichiatrico, esula dalla presenta

vertenza. Da una parte l’assicuratore non si è espresso in merito a questi

aspetti, per cui il TCA non può pronunciarsi. Infatti, per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V

164 consid.

2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

D’altra

parte, in ogni caso, queste prestazioni non sono previste dall’assicurazione in

esame, gli art. 13 e seguenti delle CGA prevedendo unicamente l’eventuale

versamento d’indennità giornaliere (cfr. i capitoli: “

Prestazioni

” e “

durata

delle prestazioni

”).

10.   Alla

luce dell’esito del ricorso, le altre censure sollevate dall’insorgente, tra

cui l’asserita violazione del suo diritto di essere sentito, diventano prive di

oggetto, così come la richiesta di acquisire l’intero incarto della __________,

dell’AI e della polizia cantonale e, implicitamente, di allestire una perizia

medica giudiziaria.

Va qui rammentato che,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da eseguire

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

All’assicurato,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per ulteriori accertamenti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2017.110

cs

Lugano

30 gennaio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 novembre 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

nel merito

Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

4.   Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

"1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

5.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430)– è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagnosi distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativaresiduain un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V 233 consid.3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid.3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

A questo proposito va rammentato che per l’art. 21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

6.   Nel caso di specie dagli atti emerge quanto segue.

7.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;STFAU 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratorenonpermette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da eseguire d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per ulteriori accertamenti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti