Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
E. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance ( ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2 e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2 e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire ( ATF 129 I 1 ). Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus. La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale." Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha considerato tale considerazione di redditi cumulati in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal. 2.23. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune ; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio ; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi . Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza. Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui: " La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi." con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps. In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come: " … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune. Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue: "
2. Unità di riferimento (art. 4 Laps) 2.2.1 Partner convivente L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no." Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue: “Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile. Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi. L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni." Con le ulteriori seguenti osservazioni: " È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)." Questi rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015. 29 pure nel considerando 2.20, e sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per i tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso. Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella coniugale, condividendo gli impegni e suddividendo i compiti che ne derivano, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. In concreto il ricorrente e la signora __________ non negano di condividere la loro esistenza da anni (quasi 20), dagli atti stessi emerge un reciproco aiuto tra i due che si sostengono e si aiutano. La signora __________ manifestamente (per quanto appare dalla documentazione fiscale acquisita agli atti) aiuta economicamente il ricorrente siccome, con un reddito lordo annuo dichiarato variante tra i CHF 6'500 ed i CHF 8'000 (cui l’UT non ha aderito, maggiorandoli come descritto nelle considerazioni di fatto) non si conseguono mezzi minimi per il sostentamento. In sostanza l’attività lucrativa esercitata dall’assicurato qui ricorrente non gli permette di conseguire il minimo vitale e non consentirebbe di avere una casa in cui vivere. Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura costante e quindi radicata, adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale. 2.24. Nel caso in esame il ricorrente e la signora __________ convivono dal 1997, come accertato dall’amministrazione in maniera incontestata e come rilevato dai supporti informatici dell’amministrazione cantonale. La signora __________ consegue reddito da pensioni, come emerge dagli atti fiscali acquisiti, mentre il signor RI 1 è indipendente e consegue redditi ridotti. Il reddito della signora __________ è costituito da pensioni (oltre CHF 60'000 annui) e dal reddito locativo (CHF 25'100) per complessivi CHF 86'415 (nel 2012), nel 2011 il reddito lordo assommava a CHF 86'478, l’anno prima a CHF 85'981 e nel 2009 era di CHF 85'965 (doc VI). Da questi elementi discende una solidarietà ed un aiuto tra i conviventi, la signora __________ provvedendo economicamente al mantenimento del convivente cui mette a disposizione la casa. In corso d’udienza il ricorrente ha precisato che la sua malattia non gli consente di svolgere un’attività intensa a tempo pieno. Ciò comporta redditi ridotti che sono implementati dagli aiuti materiali della convivente. Gli elementi raccolti agli atti, la modalità di vita comune del ricorrente e della signora __________ ed il legame che li lega rendono comprovata l’esistenza di una convivenza (d’altronde mai contestata) assolutamente rapportabile a quella coniugale, che impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la determinazione del diritto alla RIPAM siccome RI 1 e __________ formano una unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal. In particolare, come ritiene la lettera b) della norma per cui la convivenza, in casu, procura gli stessi vantaggi di un matrimonio. 2.25 Nelle STCA 36.2015.80, 36.2015.29 e 36.2014.78, citate in precedenza, questo Tribunale ha esaminato il tema della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi rispetto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto fiscale, non traendo – in questo ambito – i vantaggi della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei casi citati era sostenuta la tesi secondo cui i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono neppure ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile e non è applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 questa obiezione non può essere recepita (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha osservato: " … come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed. L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg. Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente, e (di suo) figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati appartenenti ad un’unica UR.” 2.26. Alla luce di quanto precede occorre procedere ora alla verifica del calcolo della RIPAM operato dalla Cassa. Per definire il diritto alla RIPAM del ricorrente e della convivente, che formano come indicato una unità di riferimento, bisogna fissare il reddito determinante in maniera semplificata, come precisato nelle considerazioni precedenti, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali del ricorrente stesso, cui va aggiunto quello conseguito dalla convivente, la quota di sostanza computabile e vanno poi dedotte le spese riconosciute. Il ricorrente, correttamente, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps sono stati aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio: " Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.). Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%. La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il sussidio del 2015 , al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013 . L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94). Nel caso in esame dunque la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in causa, composta dal signor RI 1 e dalla signora __________, in CHF 16'540.-- (titolare del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare). Questo importo è stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.
E. 2.27 Qui di seguito sono verificati i calcoli svolti dall’amministrazione per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR per tutti i 4 anni di sussidio in discussione. 2.27.1. Per quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di riferimento assommavano a CHF 85'965.-- per la signora __________ e CHF 11'800.-- per il signor RI 1 per complessivi CHF 97'765.--, cui sommare la quota parte della sostanza (CHF 19'739.--) e da cui dedurre gli interessi passivi complessivamente CHF 2'718.-- ed i contributi sociali ritenuti per CHF 805.-- nonché l’importo dei premi medi di riferimento per CHF 9'700.--. Il RD assomma a CHF 104'281.--. Il calcolo è quindi il seguente: {PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento e quindi: {9'700 – [(104’281 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = -6'955,70 La Cassa ha quindi rifiutato correttamente il diritto alla RIPAM 2012 siccome il nuovo importo è dato da un valore negativo. 2.27.2. Per l’anno 2013 i redditi lordi complessivi dei conviventi assommavano a CHF 104'637.--, la quota di sostanza CHF 18'800.-- già compresa nel valore e già al netto delle spese massime deducibili (CHF 2'588.-- per interessi passivi, CHF 820.-- per contributi sociali e CHF 9'816.-- per i PMR. Il calcolo è quindi il seguente (secondo la formula già presentata nel capitolo precedente): {PMR – [(RD – Limite RD per sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di finanziamento Ossia: {9'816 – [(104’637 – 26’052/2) x 21%} x 70% = - 6'595,60 Il calcolo svolto dall’amministrazione è quindi corretto, il valore negativo non consente di riconoscere all’UR nessun aiuto sociale. 2.27.3. Per l’anno 2014 la formula di calcolo è quella esposta nelle considerazioni del punto precedente. Il RD assomma a CHF 104'360.--, i PMR sono stati determinati in CHF 9'930.--. Il calcolo da un risultato negativo che non consente il riconoscimento di una RIPAM: {9'930 – [(104’360
– 26’052/2) x 21%} x 70% = - 6'475,10 2.27.4. Per il 2015 invece la formula applicabile al calcolo per determinare il diritto alla riduzione del premio è differente, per volontà del legislatore. Il reddito della signora __________ è di CHF 86'415.--, quello del signor RI 1 assomma a CHF 13'000, per complessivi CHF 99'415.--, la quota di sostanza è di CHF 19’246, da questi importi vanno dedotti i PMR per CHF 9'750 e gli interessi passivi massimi per CHF 2'466 ed i contributi sociali per CHF 820.--. Il RD è quindi di CHF 105'625.--. Il calcolo è il seguente per l’UR senza figli: RDM = 3.4 x 50% limite LAPS definito dalla dimensione dell’UR RDM = 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40 Questo importo è molto inferiore al RD di CHF 105'625.-- e quindi nessuna riduzione del premio può essere riconosciuta. 2.28. Alla luce di quanto precede, ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi ha provveduto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciò alla luce della convivenza stabile tra la ricorrente __________. La Cassa ha calcolato in maniera corretta il diritto alla RIPAM negandolo per tutti gli anni in questione. Ne segue che i ricorsi vanno respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili in favore della Cassa. In corso dell’udienza 11 marzo 2016 il ricorrente ha già postulato il condono dell’importo chiesto in restituzione. La domanda è stata rivolta direttamente all’amministrazione che provvederà, una volta eseguite le verifiche necessarie, ad evaderla mediante una decisione. Un esame del TCA su tale aspetto si rivela oggi prematuro.
E. 3 I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI. Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione). Come indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio. 2.17. Con le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31 sfociata nella STCA del 13 agosto 2015) è determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine). L'art. 34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata: [PMR – (PMR x RD 2 )] RDM 2 e dipende dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni del punto 2.9. in fine. Le modifiche apportare alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di formule matematiche complesse. 2.18. Per completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “ di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata. Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “ le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 “ mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi. A contare dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM. 2.19. La somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale. 2.20. Occorre ora indicare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011) , le stesse sono state definite come segue: "
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.--
- minorenni: CHF 1146.--
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012." Per l’anno 2013 , le stesse sono state definite come segue: "
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal." Con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal .” Per l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.–
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.–
- minorenni: CHF 1’066.–
c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9 2.21. Prima di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dal ricorrente, secondo cui i suoi redditi e quelli di __________ vadano accumulati. 2.22. Come ricordato nelle recenti STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. Il ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA 36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed. Da notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che: " L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…) Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes ( ATF 133 I 27 consid.
E. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.36.2016.4-7
IR/sc
Lugano
24 marzo 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi dell11 gennaio 2016 formulati da
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 4 dicembre 2015 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
consideratoin diritto
in ordine
Nel merito
Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dallunità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono ununica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per lart. 27 LCAMal fanno parte dellUR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Lart. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dellunità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dallimporto così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione
RDM = [costante del 3,9 + 1 (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di fabbisogno Lpas senza computo della pigione.
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: Dopo vari approfondimenti dimpatto sulle differenti tipologie diUR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.
(Messaggio citato, p. 13).
a) per il titolare del diritto:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI per la persona sola
b) per la prima persona supplementare dellunità di riferimento:
importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI per la persona sola
c) per la seconda e la terza persona supplementare dellunità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI per il primo figlio
d) per la quarta e quinta persona supplementare dellunità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI per il terzo figlio
e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dellunità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI per il quinto figlio.
2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI si intende:
a) fr. 16540.-- con riferimento allart. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8270.-- con riferimento allart. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8680.-- con riferimento allart. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5787.-- con riferimento allart. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2893.-- con riferimento allart. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti dellart. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI e nella misura dellincremento deciso dallautorità federale per le prestazioni complementari allAVS/AI.
2.17. Con le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 (oggetto delle contestazioni formanti l'inc. 36.2015.31 sfociata nella STCA del 13 agosto 2015) è determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dellart. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
[PMR (PMR x RD2)]
RDM2
Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
"a) periodo fiscale per laccertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dellimposta cantonale per lanno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4526.--
- minorenni: CHF 1141.--
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal."
Con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per lapplicazione delle riduzioni di premio LAMal per lanno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:
a) periodo fiscale per laccertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dellimposta cantonale per lanno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4594.00
- minorenni: CHF 1156.00
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.
Per l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
a) periodo fiscale per laccertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dellimposta cantonale per lanno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4875.
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4504.
- minorenni: CHF 1066.
c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9
"L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. ( )
Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27consid.3.1 p. 28;ATF 133 V 402consid. 3.2 p. 404 s.;ATF 132 I 117consid. 4.2 p. 121;ATF 132 II 371consid.2.1 p. 374;ATF 130 I 65consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2eéd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. égalementATF 131 II 361consid. 7.4 p. 385).Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid.3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss).En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pasarbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid.3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2eéd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss).A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés,partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale."
"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps.
"per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, lunità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra laltro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dallart. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che lunità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dellart. 4 lett.
c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
"2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
Lattuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dallesistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un coniuge, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dallentrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito unevoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dellunione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare lart. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che lunità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:
Con ladozione della revisione, lunità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà dora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
Laccertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
"È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, daltronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."
Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella coniugale, condividendo gli impegni e suddividendo i compiti che ne derivano, impone, a livello di RIPAM, come per lapplicazione della Laps, di considerare lunità di riferimento composta dai conviventi stabili.
In concreto il ricorrente e la signora __________ non negano di condividere la loro esistenza da anni (quasi 20), dagli atti stessi emerge un reciproco aiuto tra i due che si sostengono e si aiutano. La signora __________ manifestamente (per quanto appare dalla documentazione fiscale acquisita agli atti) aiuta economicamente il ricorrente siccome, con un reddito lordo annuo dichiarato variante tra i CHF 6'500 ed i CHF 8'000 (cui lUT non ha aderito, maggiorandoli come descritto nelle considerazioni di fatto) non si conseguono mezzi minimi per il sostentamento. In sostanza lattività lucrativa esercitata dallassicurato qui ricorrente non gli permette di conseguire il minimo vitale e non consentirebbe di avere una casa in cui vivere.
Va quindi esaminato se questa convivenza, duratura costante e quindi radicata, adempie i requisiti dellart. 26 cpv. 4 LCAMal e dellart. 10a RLCAMal alla luce del fatto che la condizione legale della convivenza è conforme alla giurisprudenza federale.
{PMR - [(RD limite RD per conseguimento RIPAM massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
{9'700 [(104281 13'026) x 21/100] x 73,5% = -6'955,70
{PMR [(RD Limite RD per sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di finanziamento
{9'816 [(104637 26052/2) x 21%} x 70% = - 6'595,60
{9'930 [(104360 26052/2) x 21%} x 70% = - 6'475,10
RDM = 3.4 x 50% limite LAPS definito dalla dimensione dellUR
RDM = 3.4 x 26052/2 = 44'288,40
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti