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36.2016.118

Richiesta di assunzione dei costi di trasporto sulla base di un'assicurazione complementare. Domanda respinta poiché le CGA prevedono il rimborso in caso di trasporto in taxi. In concreto l'assicurato ha noleggiato un'automobile guidata da suoi parenti

Ticino · 2017-01-17 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.La petizione èrespinta. 2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili. 3.Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                La segretaria Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2016.118

cs

Lugano

17 gennaio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 4 novembre 2016 di

AT 1

tramite il padre: __________,

con elezione di domicilio legale c/o: __________,

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,in fatto

con riferimento alla vertenza a margine, la informiamo di aver consultato, il 6 dicembre 2016, il sito internet della __________ (www.__________.ch).

Dal medesimo emerge che il noleggio di una Fiat 500 apparentemente costa fr. 45 al giorno per 100km, cui vanno aggiunti fr. 0.20 per ogni km in eccedenza (un mese costa fr. 720 per 100km al giorno). Nelle condizioni fondamentali di noleggio figura inoltre che solo le persone menzionate nel contratto sono autorizzate a condurre il veicolo e circa l’impiego del veicolo che il medesimo potrà essere “condotto dal Cliente e, se indicato sul fronte del presente contratto di noleggio, dal secondo conducente […]”. Se vi è un conducente aggiuntivo, secondo il sito internet, occorre pagare fr. 20 a settimana.

Visto quanto sopra le domandiamo di voler indicare la persona che ha guidato il veicolo durante i 15 viaggi tra __________ e __________ (a questo proposito le chiediamo di trasmetterci, se disponibile, il contratto di noleggio) e di voler indicare per quale motivo i costi di trasporto andata e ritorno sono stati fatturati a fr. 1.50 per 150 km per un totale di fr. 195 a viaggio e non fr. 75 (fr. 45 al giorno + fr. 0.20 X 50 km + conducente aggiuntivo).

Le segnaliamo che le medesime domande sono poste a __________ che la rappresenta nell’ambito della parallela procedura LAMal.” (doc. XI)

"(…)

1. Guida del veicolo

Il veicolo era guidato all’occorrenza dal sottoscritto, da mia moglie __________ o da mio figlio __________ a dipendenza delle esigenze o delle disponibilità personali.

2. Contratto di noleggio

Si è trattato di un contratto verbale tra le parti.

3. Modalità di fatturazione

Si è trattato di un trasporto speciale che esula dalle normali attività della ditta __________.

Per le modalità di fatturazione è stato interpellato il signor __________, titolare della ditta __________, __________ per un’indicazione sul dispendio complessivo (auto, benzina, autista, pranzo, dispendio di tempo in considerazione del fatto che il tutto si estendeva in pratica sull’arco dell’intera giornata).

L’indicazione verteva su un importo forfetario complessivo di CHF 1.50 per chilometro.

In concreto la ditta __________ si è poi limitata ad una fatturazione di CHF 1.30 per chilometro; ossia un importo forfetario di CHF 195.- per viaggio.” (doc. XII)

in diritto

in ordine

nel merito

3.   Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

Questo Tribunale, ritenuto che, in seguito all’accertamento eseguito, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezza-mento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

"(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione èrespinta.

2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3.Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                La segretaria

Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni