Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3. p. 328 e ss.).
nel merito
Ciò è il caso in concreto, poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dellesito del presente procedimento.
Ne segue che la ricorrente va esonerata dallobbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017, ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario esaminare anche le altre censure sollevate dallinteressata, tra cui lasserita violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di prassi.
In concreto non è neppure necessario accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza 42.2016.32 dell8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13)che linteressato ha un permesso di domicilio UE/AELS di tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della posizione del padre (doc. XIV).
Questo TCA rinuncia allassunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Non si assegnano ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata dallobbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2016.110
cs
Lugano
3 ottobre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
Per una critica della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, con cui il Tribunale federale, annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico aveva apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, si veda la dottrina:Ivano Ranzanici:La possibilità concessa dallart. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.
Da evidenziare comunque come in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell11 novembre 2015, lAlta Corte ha confermato la sua precedente (costante) prassi, antecedente il 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3. p. 328 e ss.).
nel merito
Ciò è il caso in concreto, poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dellesito del presente procedimento.
Ne segue che la ricorrente va esonerata dallobbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017, ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario esaminare anche le altre censure sollevate dallinteressata, tra cui lasserita violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di prassi.
In concreto non è neppure necessario accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza 42.2016.32 dell8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13)che linteressato ha un permesso di domicilio UE/AELS di tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della posizione del padre (doc. XIV).
Questo TCA rinuncia allassunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata dallobbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti