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36.2016.110

Esonero dall'obbligo assicurativo LAMal in quanto in Svizzera per motivi di studio

Ticino · 2017-10-03 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3. p. 328 e ss.).

nel merito

Ciò è il caso in concreto, poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dell’esito del presente procedimento.

Ne segue che la ricorrente va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017, ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario esaminare anche le altre censure sollevate dall’interessata, tra cui l’asserita violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di prassi.

In concreto non è neppure necessario accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13)che l’interessato ha un permesso di domicilio UE/AELS di tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della posizione del padre (doc. XIV).

Questo TCA rinuncia all’assunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Non si assegnano ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata dall’obbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2016.110

cs

Lugano

3 ottobre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

Per una critica della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, con cui il Tribunale federale, annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico aveva apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, si veda la dottrina:Ivano Ranzanici:La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.

Da evidenziare comunque come in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua precedente (costante) prassi, antecedente il 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3. p. 328 e ss.).

nel merito

Ciò è il caso in concreto, poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dell’esito del presente procedimento.

Ne segue che la ricorrente va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017, ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario esaminare anche le altre censure sollevate dall’interessata, tra cui l’asserita violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di prassi.

In concreto non è neppure necessario accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13)che l’interessato ha un permesso di domicilio UE/AELS di tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della posizione del padre (doc. XIV).

Questo TCA rinuncia all’assunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata dall’obbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti