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36.2015.56

"Ricorso" in tema di coperture complementari. Difetto non sanabile. Irricevibile

Ticino · 2015-07-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                La segretaria Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni
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Incarto n.36.2015.56

IR/sc

Lugano

20 luglio 2015

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul “ricorso” (recte: petizione) del 15 luglio 2015 formulata da

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

consideratoin fatto ed in diritto

Sul tema generale della disdetta del contratto assicurativo a seguito del mancato pagamento de premi LCA, oggetto dell’art. 21 delle CGA prodotte dal signor AT 1 (doc. D), va comunque qui osservato che l'art. 21.1 CGA prevede che i premi devono essere pagati entro la data di scadenza, se ciò non avviene lo stipulante viene diffidato per scritto con avvertenza sulle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall’invio della diffida, se la stessa resta senza effetto l’obbligo di prestazioni è sospeso dal termine di scadenza della diffida. Se il premio non pagato non è chiesto per le vie legali entro 2 mesi, il punto 21.2 CGA prevede la presunzione di recessione dal contratto e rinuncia all’incasso del premio arretrato. Per il punto 21.3 CGA l’accettazione successiva del premio da parte dell’assicuratore fa rinascere il suo obbligo ex nunc dal momento in cui il pagamento del premio, degli interessi e spese è soluto, l’assicuratore non è tenuto ad assumere a suo carico gli eventi intervenuti durante la sospensione.

L'art. 20 LCA concerne l'"Obbligo della diffida. Conseguenze della mora" dell'assicurato (cfr. nota marginale del disposto di legge) e prevede che nel caso in cui il premio non sia stato pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore debba essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida (cpv. 3). La LCA regola il tema della mora contrattuale in maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO), nella misura in cui non fa dipendere la validità della mora dalla data di ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante il tenore della nota marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria; essa diviene necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei suoi obblighi contrattuali (STAC 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 in re R.; TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n. 113, citati in:Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad art. 20 LCA). La diffida deve informare il debitore in modo esplicito e completo su tutte le conseguenze del ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine concessogli (Hasenböhler, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non indica le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). La legge accorda comunque al debitore un termine legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al pagamento. Questo termine non inizia a decorrere dalla notifica della diffida, ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n. 13, in:Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61;Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 189-193). Contrariamente a quanto è previsto dal CO, la messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato deve pure degli interessi moratori - se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha ancora dato seguito al pagamento del premio. Qualora il termine di grazia venga a scadere infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA). La sospensione dura fino al pagamento completo del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II 204). Il pagamento, o semplicemente la maturazione di un altro premio intervenuta successivamente a quello che è stato oggetto della diffida, non hanno alcun effetto sulla sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad accettare il pagamento di un premio posteriore, a meno che non intenda recedere dal contratto, possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204).

Infine, se l'assicuratore ha incassato il premio corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione, ciò non significa che egli abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i periodi anteriori e, ancor meno, che rinunci a sospendere le proprie obbligazioni (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 189 segg.). Se, invece, il debitore adempie al suo obbligo contrattuale versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla diffida il premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze della mora. A tal proposito, si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni resta salvaguardato durante tutto il termine legale (termine di grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo periodo. Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è rimasta senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA). Se allo scadere del termine di grazia il debitore ha pagato solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che egli non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero premio arretrato (Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 194 e 195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia riservate le intenzioni diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463). Alla luce di quanto precede, dunque, quando il premio arretrato non venga versato prima della scadenza del termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore diventa effettiva. Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore (art. 20 cpv. 3 LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non equivale ad un contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto d'assicurazione in quanto tale resta vigente. La sospensione degli obblighi dell'assicuratore interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del premio. Si ribadisce quindi che, di regola, l'assicuratore non ha obblighi nei confronti dell'assicurato se un evento si produce dopo la scadenza infruttuosa del termine legale di diffida (quattordici giorni) (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 198 e seg.;Hasenböhler, op. cit., nn. 19-32 ad art. 21 LCA, pag. 334 segg.).

Va ribadito ancora come, in concreto, il tema della sospensione, della rescissione del contratto rispettivamente dei suoi effetti, non sia oggetto del contendere per le ragioni verranno espresse più avanti. Vale la pena comunque di osservare che l’assicura-tore __________ (che assicura le prestazioni complementari) sembra avere riattivato la copertura del signor AT 1 garantendola per il 2015 e, come rileva lo stesso assicurato, ciò sarebbe avvenuto anche per il 2014 siccome al signor AT 1 “è stato trasmesso il certificato d’assicurazione per la dichiarazione dei redditi 2014 comprensiva dell’indicazione di pagamento di tutti i premi”. Tale aspetto non appare qui oggi rilevante ma deve indurre l’assicurato a riflettere, in particolare alla luce dello scritto doc. L con cui è attestato che “è stato deciso di riattivare eccezionalmente le prestazioni complementari al Signor AT 1, il quale continua tuttora a risultare assicurato presso di noi esattamente come nell'anno 2014”, sull’esistenza di un danno economico o meno o di effettive pretese di natura civile nei confronti dell’assicuratore (competente per le complementari), pretese rivendicabili in giustizia;

·che, visto l’esito della procedura, l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per la formulazione di un allegato di risposta e la produzione dell’intero incarto;

·che, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                La segretaria

Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni