Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dallaltra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale, giusta lart. 1 cpv. 1 dellAllegato II ALC, elaborato sulla base dellart. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nellambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), allALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno
2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nellUnione europea dal 1° maggio 2010, non sono (ancora) validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dellUE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010). La regolamentazione menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri, inoltre loggetto del contendere riguarda lapplicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento
n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente allart. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dallallora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto dopzione entro il 30 settembre 2008. Detto termine è stato accordato dallallora Ufficio dellassicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia. Nella citata sentenza il TF ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
E. 25 septembre 2008, aux alentours de 18h00", elle ne saurait constituer un témoignage indépendant (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345). Ce témoignage provient en effet de la personne même qui aurait procédé à la remise au guichet postal et ne peut donc pas être pris en considération. Contrairement à ce que prétend le mandataire du recourant sur ce point, il ne s'agit nullement d'apprécier la bonne foi des personnes en cause, mais du respect des principes touchant au délai de recours. Or, en ce domaine, on ne peut se contenter d'une vraisemblance, mais l'on doit exiger une preuve stricte ( ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10).” 2.10. In concreto il signor RI 1 ha ricevuto la decisione soggetta ad impugnativa mediante reclamo con invio per raccomandata senza avviso di ricevuta del 1° ottobre
2009. Intimata il giorno stesso della sua redazione la decisione è stata recapitata al qui ricorrente, come accertato in corso di istruttoria da parte dell’amministrazione, il 5 ottobre 2009. L’accertamento non è stato contestato da parte di RI 1. Anche se l’amministrazione cantonale non ha rispettato l’obbligo di intimare la decisione, come imposto dalle norme ricordate in precedenza, mediante un invio raccomandato accompagnato da un modulo di avviso di ritorno (il cui scopo é quello di accertare e permettere di comprovare l’avvenuta intimazione dell’invio ad una precisa data) l’assicurato non può trarne nessun vantaggio concreto visto che l’amministrazione è comunque stata in grado di fornire la precisa prova dell’avvenuta ricezione e di determinarne con precisione la data. La prova dell’avvenuta intimazione della decisione spettava all’amministrazione e la dimostrazione che la decisione é entrata nella sfera di possesso del ricorrente il 5 ottobre 2009 è contenuta nel doc. XXIV/2. Il fatto che agli atti non sia quindi prodotto un avviso di ricevuta di ritorno non è, nella fattispecie in esame, di aiuto per il ricorrente. Va ribadito che la prova dell’intimazione personale ad RI 1 con la determinazione della data precisa, è agli atti. Ne consegue che, dalla data di intimazione poi accertata dall’amministrazione nel 5 ottobre 2009, decorreva il termine per l’impugnativa. Alla luce di ciò la formulazione del reclamo il successivo 23 novembre 2009, e quindi a quasi 50 giorni dall’intimazione, rende palesemente tardiva l’impugnativa. Ne consegue che l’amministrazione ha correttamente dichiarato irricevibile, per tardività, il reclamo. La decisione impugnata é di conseguenza corretta ed il ricorso presentato a questo Tribunale va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.36.2010.9
IR/sc
Lugano
13 aprile 2011
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 gennaio 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
LAccordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dallaltra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale, giusta lart. 1 cpv. 1 dellAllegato II ALC, elaborato sulla base dellart. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nellambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), allALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno
2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nellUnione europea dal 1° maggio 2010, non sono (ancora) validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dellUE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010). La regolamentazione menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri, inoltre loggetto del contendere riguarda lapplicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento
n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente allart. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dallallora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto dopzione entro il 30 settembre 2008. Detto termine è stato accordato dallallora Ufficio dellassicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia. Nella citata sentenza il TF ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti