Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 è stato autorizzato dallaltro o dal giudice;
E. 2 laffare non consente una dilazione e laltro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche laltro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid.6a; DTF 112 II 404 consid. 6;Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337).Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nellinteresse della coppia o della famiglia compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano lunione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dallaltro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dellunione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pureHasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b;Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
"Come visto,la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per lart. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente linteressato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dellaltro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.
Per cui lassicuratore non può chiedere allinsorgente il pagamento delle spese di diffida, dapertura dellincarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dallassenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova leggeprevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr.anchel'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia didiritto pubblico). Perl'art.86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro ledecisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non siaammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.L'art.95 LTF prevedeche il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del dirittointernazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazionipopolari(lett.d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF ilricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto inmodo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dàmotivo la decisione dell'autorità inferiore.Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositatopresso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integraledella decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di dirittopubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). Anorma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può esserecensurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso,va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorsoordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il casofigura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani daun'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura inambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito,Bernard Corboz,introductionà la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral,SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
E. 3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro." A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster , Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC ( Eugster , op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83). Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia. Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che " sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler , Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)". In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che " con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler , op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149). ".
7. In concreto, come sostento dalla ricorrente ed ammesso pacificamente dall’assicuratore nel corso del mese di dicembre 2005 RI 1 ha interrotto la vita coniugale comune con il marito. Da tale data si interrompe la solidarietà tra i coniugi. Pacifico quindi che, per i mesi da febbraio a dicembre il premio sia dovuto. Il premio è dovuto anche per il mese di dicembre siccome la sua scadenza, ed il derivante obbligo di versarlo, scade con la fine del mese di novembre 2005. Il premio va infatti pagato anticipatamente rispetto al mese di copertura come rammenta oggi l’art. 90 OAMal (in vigore dal 1 gennaio 2007, ma che su tale aspetto riprende la previgente normativa). Alla luce di ciò la ricorrente deve essere astretta al pagamento dei premi, di CHF 303,60 ciascuno (doc. 4) per 11 mesi, ossia complessivamente CHF 3’39.60. Da tale importo va ancora dedotta la cifra di CHF 14,40 pari alla restituzione della tassa ambientale (doc. 8). La somma dovuta è quindi di CHF 3325,20.
8. Va ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento degli importi dovuti per legge. Il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03). Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13 pag. 12 e 13, è stato indicato come: " Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03). Per l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri. Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.). Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
9. In concreto CO 1, oltre all’importo di CHF 3'325,20 pretende, verosimilmente poiché su tale aspetto non vi è particolare chiarezza, spese per richiami ed analoghe pretese al marito della ricorrente. Questi importi, che non occorre verificare se giustificati e proporzionati, rispettivamente se supportati da sufficiente base giuridica, non possono essere esatti dalla signora RI 1. 10. Da quanto precede discende che l’impugnativa va accolta parzialmente. In effetti, a fronte di un preteso credito per complessivi CHF 4'849,40 (CHF 2410 per il primo semestre 2005 e CHF 2'439,40 per i primi 5 mesi del 2005), l’assicuratore è vittorioso unicamente per poco più di CHF 3'325. Si ribadisce che non possono essere qui recepite, ad esclusione della solidarietà, le difficoltà economiche della ricorrente ed i precedenti debiti per i quali la signora RI 1 è già intervenuta con pagamenti in favore dell’ex marito. Nonostante l’importo che va ammesso in questa sede sia in maniera abbastanza significativa inferiore rispetto alle cifre inizialmente volute (e solo in parte ridimensionate con una delle decisioni su opposizione) alla Cassa non vengono caricate tassa di giustizia e spese parziali, con invito pro futuro, ad attenersi ai precetti noti. Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa ma non patrocinata non vengono riconosciute ripetibili. 11. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2008.102-103
ir/td
Lugano
7 gennaio 2009
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 28 luglio 2008 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 30 giugno 2008 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
nel merito
nel merito
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
"1I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2Essi sintendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o lassistenza nella professione o nellimpresa dellaltro.
3In tale ambito, tengono conto dei bisogni dellunione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
"1Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta lunione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta lunione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dallaltro o dal giudice;
2. laffare non consente una dilazione e laltro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche laltro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid.6a; DTF 112 II 404 consid. 6;Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337).Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nellinteresse della coppia o della famiglia compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano lunione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dallaltro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dellunione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pureHasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b;Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
"Come visto,la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per lart. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente linteressato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dellaltro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.
Per cui lassicuratore non può chiedere allinsorgente il pagamento delle spese di diffida, dapertura dellincarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dallassenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova leggeprevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr.anchel'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia didiritto pubblico). Perl'art.86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro ledecisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non siaammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.L'art.95 LTF prevedeche il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del dirittointernazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazionipopolari(lett.d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF ilricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto inmodo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dàmotivo la decisione dell'autorità inferiore.Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositatopresso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integraledella decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di dirittopubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). Anorma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può esserecensurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso,va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorsoordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il casofigura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani daun'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura inambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito,Bernard Corboz,introductionà la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral,SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano RanzaniciFabio Zocchetti