Sussidio 2007. Negatop per il superamento del reddito. Ricorso invocante inesattezza della tassazione di riferimento. Respinto. La tassazione va considerata salvo errori manifesti e palesi.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 LCAMal.
Per
l'anno
2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della
famiglia).
4. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate
e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le
condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente
il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo
successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate
di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali
d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"
a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “
in particolare nei seguenti casi
”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione,
dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la
revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel
corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima
norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno
2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004
36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
"
… come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e
percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo"
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
…
quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito
(ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura,
attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati
ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
Quindi,
come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.),
quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal,
in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un
nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere
alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del
reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di
Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal)
convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come
rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione
del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato - come
anticipato - questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva
negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed
interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112
nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata
negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di
trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza
36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto
l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto
a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente
all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso
un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i
prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza
secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente
nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era
ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo
per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M.
36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle
sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21
settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N.,
36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione
completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.
5.
In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal
modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle
leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne
abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1° gennaio di quest’anno.
Tale esplicita efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua
validità ed ammissibilità.
Secondo
il principio di non retroattività delle leggi un atto normativo non può esplicare
i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (si
veda: Auer/Malinverni/Hottellier: Droit Constitutionnel Suisse, 2006, Stämpfli,
vol. I, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità
del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto penale. Al
principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza
più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla
garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango
costituzionale siccome dedotto dall'art. 4 v. Cost.Fed.. In questo senso quindi
la non retroattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali, oltre
al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare
pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello
delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996
concernente la Cassa Malati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare
nelle considerazioni al punto 3) il Tribunale Federale ha rammentato come:
«Dégagé de l'
art. 4 al. 1 Cst
.
,
le principe de la
non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits
entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd,
119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale,
art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à
l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu
de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit
administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4
consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de
déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit
expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le
temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie
par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public
plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte
les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En
revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle
s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps;
il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne
porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid.
3a, 121 V 100 consid.
1a et les
références citées)»
La
Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di
retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Egalité. Les
garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Stämpfli 2000, n. 111 e
segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome
questo principio appare inerente allo Stato di diritto.
Lo
Stato:
"
… ne saurait modifier les règles du jeu au milieu
de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la
sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi
des justiciables serait surprise."
Sempre
per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il Tribunale
Federale retroattiva in senso stre
tto è ogni legge nuova che
si applichi a fatti che
“étaient entièrement révolus avant son entrée en
vigueur”
(DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata di
retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma
sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre
la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo
d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in
Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di
stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già
nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.
3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre
verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto
(“abgeschlossen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore
all’adozione della disposizione controversa.
Più
precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,
ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione
propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti
intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come
il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.
CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto
che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli
amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere
attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è
assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono maggiormente
favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa una
retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso,
siano realizzate le seguenti condizioni:
·
la retroattività è espressamente prevista dalla
legge;
·
è limitata nel tempo in modo ragionevole;
·
è giustificata da motivi pertinenti d'interesse
pubblico;
·
non dà luogo ad evidenti disparità di
trattamento;
·
non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.
In
questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio
Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.
Dottrina
e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività
non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente
detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà
di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme
sostanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più
specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.).
Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere ammissibile (DTF
102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono
prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli privati. La
giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello
Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi
finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata).
Per
quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova
norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,
come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la
modifica dell’ordine giuridico.
In questo caso la
retroattività è ammissibile.
“Les fait survenus sous l’empire de l’ancien
droit, mais non encore révolus lors du changement de législation sont assimilés
à ceux qui se produisent ultérieurement
» (A. Grisel, op. cit., pag. 150).
Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la possibilità
di eccezioni (v. DTF 103 V 41).
D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica
adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle
condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività
delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare
laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per
l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri
assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi
riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in
questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare,
come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia
che la norma dell’art. 67 litt. m sia quella precedente la modifica sia quella
della sua nuova formulazione.
6. Per
costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in
giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non
in caso particolare. Come rammenta la sentenza 36.2005.104-105 del 19 settembre
2005
per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni
delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina
di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità
di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato
a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993
pag. 232 consid.
4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag.
321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V
371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid.
1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
7. In
concreto l'amministrazione ha ritenuto l'importo fissato dall'Ufficio di
Tassazione competente in applicazione del DE citato in precedenza. Il suo agire
è corretto. L'importo considerato dall'Ufficio di tassazione risultante dalla
decisione relativa alla dichiarazione d'imposta inoltrata è stato ripreso
dall'amministrazione preposta alla determinazione dei presupposti del sussidio.
Il disaccordo da parte del ricorrente con il provvedimento dell'UT non è però
sufficiente per non ritenere gli importi fissati dal fisco.
La somma
di CHF 34'700.-- (arrotondata al mille franchi superiore) non consente di
attribuire il sussidio.
L'Ufficio
Assicurazione Malattia, ed il giudice, non possono ritenere la valutazione del
ricorrente secondo cui io reddito imponibile sarebbe sovrastimato di oltre CHF
5'000.--. Il signor RI 1 contesta, in buona sostanza, il valore locativo
ritenuto dall'autorità fiscale.
In merito
a tale forma di reddito il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è dilungato
nel considerando 11 della ST 19 aprile 2007 in re M. (36.2007.2) dove ha indicato
come:
"
Il valore locativo di un immobile, come rammentato
in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del
21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT
(come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è
“il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposiz
io
ne per uso propr
io
in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il
valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condiz
io
ni locali usuali e dell’utilizzaz
io
ne effettiva dell’abitaz
io
ne al domicil
io
del contribuente."
Il ricorrente non sostiene e, soprattutto, non dimostra o perlomeno
non rende minimamente verosimile, che l'importo del valore locativo ritenuto
dall'Ufficio di tassazione, importo che come visto deve essere considerato, sia
manifestamente errato, frutto di una palese svista.
In
caso di disaccordo con l'autorità fiscale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare
la decisione di tassazione mediante reclamo all'UT stesso e quindi, semmai,
mediante ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello come
prevede la legislazione fiscale. Non avendolo fatto e comunque disponendo di
dati fiscali determinanti l'Ufficio Assicurazione Malattia era vincolato agli
stessi.
8. D'altro
canto non è possibile al ricorrente fare capo, come rammenta la costante prassi
di questo Tribunale, a tassazioni diverse rispetto a quella imposta con il DE
emesso annualmente dal Consiglio di Stato.
Il
ricorrente non ha sostenuto e neppure dimostrato una diminuzione del proprio reddito
lordo come sembra pretendere invocando l'art. 31 LCAMal. Ne consegue che l'UAM
doveva fondarsi sulla tassazione 2004 come ha fatto.
I
limiti fissati dal DE del 14 novembre 2006 superati dalla tassazione 2004
(parametro di raffronto).
Il
ricorso va respinto senza carico di tassa di giudizio e spese.
9. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in causa
(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico).
Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale.
L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e).
A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF).
I
l ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113 LTF).
A norma
dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,
che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e
che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le
Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351
segg..).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2007 36.2007.44 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2007 36.2007.44 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2007 36.2007.44
Sussidio 2007. Negatop per il superamento del reddito. Ricorso invocante inesattezza della tassazione di riferimento. Respinto. La tassazione va considerata salvo errori manifesti e palesi.
Raccomandata Incarto n. 36.2007.44 ir / td Lugano 7 maggio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 17 marzo 2007 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 20 febbraio 2007 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. Mediante formulario ottenuto dalla segretaria comunale di __________ RI 1, 1935, coniugato con __________, senza attività lucrativa, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. La richiesta è stata respinta il 1° febbraio 2007 ed il successivo reclamo del 14 febbraio 2007, fondato sulla tassazione 2005 del ricorrente, è stato pure respinto con decisione su reclamo del 20 febbraio successivo in cui si evidenzia il superamento dei limiti a mano della tassazione 2004 imposta dal Consiglio di Stato. B. Con ricorso 17 marzo 2007 RI 1 contesta il provvedimento indicando che il reddito imponibile non rispecchierebbe la reale disponibilità della sua economia domestica l'imponibile sarebbe "gonfiato" di Fr. 5'631.-- (valore locativo Fr. 20'345.-- dedotte spese di gestione per Fr. 5'087.-- ed interessi passivi Fr. 9'627.--). Dal canto suo l'Ufficio Assicurazione Malattia, con osservazioni 2 aprile 2007, indica come si debba far capo alla tassazione 2004. Il ricorrente e la moglie sono persone al beneficio di rendite pensionistiche per complessivi CHF 38'244.-- e non sono quindi dati gli estremi di cui all'art. 31 LCAMal. Per l'amministrazione non è possibile dedurre importi dal reddito imponibile fissato dal competente ufficio con decisione definitiva. Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di ulteriori prove. in diritto in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare: "
a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: "
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie." L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della famiglia).
4. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi: "
a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari." In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “ in particolare nei seguenti casi ”: "a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato: "
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante; (…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto: " … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui: "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo" Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. … quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate." La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo. Quindi, come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal, in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato - come anticipato - questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005. 5. In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1° gennaio di quest’anno. Tale esplicita efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed ammissibilità. Secondo il principio di non retroattività delle leggi un atto normativo non può esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (si veda: Auer/Malinverni/Hottellier: Droit Constitutionnel Suisse, 2006, Stämpfli, vol. I, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto penale. Al principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango costituzionale siccome dedotto dall'art. 4 v. Cost.Fed.. In questo senso quindi la non retroattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Malati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle considerazioni al punto 3) il Tribunale Federale ha rammentato come: «Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst ., le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et les références citées)» La Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Stämpfli 2000, n. 111 e segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo Stato: " … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi des justiciables serait surprise." Sempre per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il Tribunale Federale retroattiva in senso stre tto è ogni legge nuova che si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata di retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c. 3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlossen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore all’adozione della disposizione controversa. Più precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif, ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin. CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono maggiormente favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa una retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso, siano realizzate le seguenti condizioni: · la retroattività è espressamente prevista dalla legge; · è limitata nel tempo in modo ragionevole; · è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; · non dà luogo ad evidenti disparità di trattamento; · non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti. In questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276. Dottrina e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme sostanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata). Per quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati, come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien droit, mais non encore révolus lors du changement de législation sont assimilés à ceux qui se produisent ultérieurement » (A. Grisel, op. cit., pag. 150). Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41). D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare, come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia che la norma dell’art. 67 litt. m sia quella precedente la modifica sia quella della sua nuova formulazione.
6. Per costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non in caso particolare. Come rammenta la sentenza 36.2005.104-105 del 19 settembre 2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
7. In concreto l'amministrazione ha ritenuto l'importo fissato dall'Ufficio di Tassazione competente in applicazione del DE citato in precedenza. Il suo agire è corretto. L'importo considerato dall'Ufficio di tassazione risultante dalla decisione relativa alla dichiarazione d'imposta inoltrata è stato ripreso dall'amministrazione preposta alla determinazione dei presupposti del sussidio. Il disaccordo da parte del ricorrente con il provvedimento dell'UT non è però sufficiente per non ritenere gli importi fissati dal fisco. La somma di CHF 34'700.-- (arrotondata al mille franchi superiore) non consente di attribuire il sussidio. L'Ufficio Assicurazione Malattia, ed il giudice, non possono ritenere la valutazione del ricorrente secondo cui io reddito imponibile sarebbe sovrastimato di oltre CHF 5'000.--. Il signor RI 1 contesta, in buona sostanza, il valore locativo ritenuto dall'autorità fiscale. In merito a tale forma di reddito il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è dilungato nel considerando 11 della ST 19 aprile 2007 in re M. (36.2007.2) dove ha indicato come: " Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposiz io ne per uso propr io in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condiz io ni locali usuali e dell’utilizzaz io ne effettiva dell’abitaz io ne al domicil io del contribuente." Il ricorrente non sostiene e, soprattutto, non dimostra o perlomeno non rende minimamente verosimile, che l'importo del valore locativo ritenuto dall'Ufficio di tassazione, importo che come visto deve essere considerato, sia manifestamente errato, frutto di una palese svista. In caso di disaccordo con l'autorità fiscale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione di tassazione mediante reclamo all'UT stesso e quindi, semmai, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello come prevede la legislazione fiscale. Non avendolo fatto e comunque disponendo di dati fiscali determinanti l'Ufficio Assicurazione Malattia era vincolato agli stessi.
8. D'altro canto non è possibile al ricorrente fare capo, come rammenta la costante prassi di questo Tribunale, a tassazioni diverse rispetto a quella imposta con il DE emesso annualmente dal Consiglio di Stato. Il ricorrente non ha sostenuto e neppure dimostrato una diminuzione del proprio reddito lordo come sembra pretendere invocando l'art. 31 LCAMal. Ne consegue che l'UAM doveva fondarsi sulla tassazione 2004 come ha fatto. I limiti fissati dal DE del 14 novembre 2006 superati dalla tassazione 2004 (parametro di raffronto). Il ricorso va respinto senza carico di tassa di giudizio e spese.
9. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). I l ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti