Richiesta di un'indennità giornaliera per malattia limitatamente alla capacità lavorativa residua rifiutata giacché l'insorgente è abile al lavoro nella misura del 50%. Valutazione degli atti medici.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente può svolgere l’attività
di cameriera al 50% oppure se è in grado di esercitare unicamente un’attività
leggera adatta al suo stato di salute.
3. Giusta
l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità
giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi
possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
A
norma dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato
qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà
(art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo
giorno che segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto
alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del
premio. Qualora per il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un
termine d’attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il
salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L’art.
72 cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più
malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni
consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.
In
caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la
protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per
l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a
sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA,
l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità
giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità
giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
A
norma dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se
il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione
d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
4. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (
RAMI 1998 KV 45 pag. 430)
- viene considerato
incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di
svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta,
oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne
le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid.
1c; DTF
111 V 239 consid. 1b; MAURER, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I,
pag. 286 segg.).
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Il
TFA ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche
vigente LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con
riferimenti).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a
tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid.
3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid.
3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
E. 5 luglio 2004 l’interessata si è sottoposta alla visita della Dr.ssa __________,
spec. FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:
"
(…)
La perizia reumatologica del Dr. __________, effettuata su richiesta
del CO 1, parla di sindrome toracovertebrale cronica e recidivante da turbe
statiche lievi senza alterazioni strutturali particolari, sindrome del dolore
cronico di natura psicosomatica. Egli ritiene l’assicurata abile al lavoro
nella misura del 50%, mezza giornata, nell’ambito della professione di
cameriera, attività che svolge al momento della visita. Un lavoro meno pesante
dovrebbe permettere alla paziente la ripresa della capacità lavorativa del
100%.
(…)
Ritengo opportuno che l’assicurata prenda coscienza dell’eventualità
di ridurre l’attività professionale al 50% in maniera duratura oppure che cambi
il posto di lavoro, per poter riprendere l’attività professionale al 100%,
trovando un lavoro più facile e confacente alla sua situazione attuale.
(…)
A questo punto dovrebbe trovare un lavoro nella misura parziale oppure
chiedere all’attuale datore di lavoro una riduzione per contratto dell’attività
professionale nella misura del metà tempo.
A lungo termine la prognosi rimane riservata per un’attività
professionale al 100%. Mi sembra attualmente impossibile ipotizzare la ripresa
del lavoro al 100%, per lo meno nell’attività di cameriera, presso questo
datore di lavoro. Tutti i tentativi finora intrapresi sono falliti.
(…)
Non avendo antecedenti psichiatrici ed essendo l’assicurata in età
giovane, possiamo ipotizzare una ripresa dell’attività professionale futura
nella misura completa in un lavoro più confacente ai suoi attuali desideri,
ossia riuscire a integrare meglio la vita di famiglia con quella professionale.
Per ora, dunque, persiste l’incapacità lavorativa del 50% dal 27.05. a
tutt’oggi continua, per i prossimi due a tre mesi (nuovo tentativo di
ripresa).” (doc. 9)
Il
4 novembre 2004 il dott. med. __________ ha precisato che:
"
dal 27.05.2004 l’attività presso il __________ di __________
ha potuto essere ripresa in misura del 50%. Come cameriera al bar vi sono
difficoltà con un aumento dei dolori nella regione della spalla, del trapezio,
al cinto scapolare di sinistra, in sede toracica alta e al braccio sinistro a
dipendenza dall’intensità dell’attività lavorativa. Nel negozietto del __________
i sintomi sono meno intensi.
(…)
4. incapacità lavorativa in qualità di cameriera: 50% dal 27.05.2004.
(…)
Come cameriera, visti i pesi da dover alzare con il braccio sinistro,
i movimenti ripetitivi e gli spostamenti all’interno dell’esercizio pubblico a
piedi, vi è un’incapacità lavorativa massima per motivi reumatologici del
50%.”(doc. 11)
Il
dr. med. __________ ed il dr. med __________ hanno successivamente attestato
ulteriori periodi di inabilità lavorativa al 50% (doc. 13 e seguenti).
Va
qui rilevato che l’insorgente, nel corso del mese di marzo 2004, ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti.
Dall’incarto
emerge che il 26 maggio 2004 il medico SMR, __________, sulla base della
documentazione medica agli atti, ha affermato:
"
Dal lato medico una valutazione peritale dal Dott. __________
definisce con un certo miglioramento della condizione muscolare, una CL del 50%
nella sua attività è presente. In un’attività adatta di tipo leggera con carico
massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide,
senza movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide, senza estensione
prolungata e attività statiche prolungate in piedi o seduta l’A. è abile in
maniera completa.” (cfr. incarto AI)
Il
22 novembre 2005 l’assicurata è stata sentita durante un colloquio presso gli
Uffici dell’AI:
"
Dall’incontro emerge che l’assicurata, dal 1.
giugno 2004, ha ripreso l’attività al 50% presso l’ex datore. Il rientro è
avvenuto, dopo accordi tra le parti, in qualità di venditrice (attività più
consona al suo stato di salute).
Con questa soluzione l’CO 1 ha continuato a versare le indennità per
perdita di guadagno.
L’assicurata afferma che lo stato di salute, malgrado la continuazione
delle cure, è ulteriormente peggiorato e che si ritiene abile unicamente per un
50%. Ritiene che le valutazioni in nostro possesso non corrispondano più
all’effettiva situazione.
Prima di procedere con l’assegnazione di eventuali provvedimenti,
chiediamo quindi che venga aggiornata la condizione medica, interpellando il
medico curante, dr. __________, che potrà fornire i nominativi degli altri
specialisti che hanno in cura la signora.”
Lo
stesso giorno l’UAI ha interpellato nuovamente il Dr. med. __________,
chiedendogli di compilare il rapporto di decorso per l’aggiornamento atti dal
29.03.2004.
Alla
domanda: “
lo stato di salute da allora è
:”, il curante ha indicato “
stazionario
”
e alla domanda: “
le diagnosi sono state modificate?
” Lo specialista ha
risposto: “
no
”
Il
24 febbraio 2006 il medico SMR, Dr. med. __________, dopo aver preso visione
della documentazione medica dell’assicuratore, e meglio i rapporti del dr. med.
__________ del 12 maggio 2004, della dr.ssa med. __________ del 5 luglio 2004,
del dr. med __________ del 4 novembre 2004 e della dr.ssa __________ del 10
luglio 2005, ha affermato:
"
Si tratta di un’Assicurata __________, che ha
lavorato come cameriera ed attualmente come venditrice che presenta una
problematica toraco-vertebrale cronica nell’ambito di una sindrome
fibromialgica con sindrome da disadattamento a motivazione dell’IL fin qui riconosciuta.
Dopo una prima domanda, con risposta negativa, viene richiesta una riqualifica
lamentando un peggioramento delle condizioni cliniche.
Dalla precedente valutazione SMR, si rileva che l’assicurata, dal 1.
giugno 2004, ha ripreso l’attività al 50% presso l’ex datore di lavoro. Il
rientro è avvenuto, dopo accordi tra le parti, in qualità di venditrice,
attività ritenuta più consona al suo stato di salute.
L’assicurata ritiene che lo stato di salute, malgrado la continuazione
delle cure, è ulteriormente peggiorato e che si ritiene abile unicamente al
50%. Inoltre ritiene che le valutazioni in nostro possesso non corrispondano
più all’effettiva situazione, è stato pertanto richiesto un rapporto medico
curante al dr. __________, al quale vengono allegati una perizia psichiatrica
della dr.ssa __________ per conto dell’CO 1, un rapporto di parto cesareo da
parte della dr.ssa __________, attestante la nascita del figlio dell’Assicurata
in oggetto, e dei vecchi rapporti fisiatrico-reumatologici risalenti al periodo
della precedente valutazione SMR.
Da un rapporto di decorso chiesto al dr. __________, si rileva che in
effetti egli non ha più visitato la signora RI 1 dal 2004, da cui si deduce che
le condizioni di riferimento sono quelle ravvisabili anche nei rapporti
fisiatrico-reumatologici allegati risalenti allo stesso periodo ed in sostanza
concordanti tra loro.
Quindi l’unica certificazione che può essere presa in considerazione
riguardo un peggioramento delle condizioni è quella psichiatrica, che lascia
perplessi circa l’evoluzione depressiva che sarebbe originata da un conflitto
emozionale, sfociante in somatizzazione, relativo al desiderio di lavorare e al
desiderio di restare a casa. Avendo, ora, raggiunto il traguardo della
maternità, penso che questo conflitto diverrà più marcato.
In sostanza non vengono, comunque, ravvisati elementi di sostanziale
modifica delle condizioni cliniche e delle capacità di lavoro già espressi
nella precedente valutazione SMR, alla quale si rimanda (la ripresa dell’attività
al 50% dal 15.10.05 si riferisce, evidentemente, alla ripresa post partum nella
medesima capacità precedente il parto). Si ribadisce la CL 100% in attività
adatta, secondo i parametri già espressi (attività adatta di tipo leggera con
carico massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del
rachide, senza movimenti ripetitivi di flessione-torsione del rachide, senza
estensione prolungata e attività statiche prolungate in piedi o seduta); CL
del 50% nella sua attività di cameriera.” (sottolineatura del redattore)
Nel
rapporto finale del 6 aprile 2006 la consulente in integrazione professionale
ha rilevato:
"
Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento
alla documentazione medica presente nell’incarto, al rapporto del medico SMR, __________,
del 26 maggio 2004 nonché alle annotazioni del medico SMR, __________, del 24
febbraio 2006. Queste ultime sono state stilate sulla base di nuovi rapporti
medici, richiesti dopo che l’assicurata, in occasione di un colloquio
intercorso il 22 novembre 2005, riteneva le valutazioni in nostro possesso non
più corrispondenti all’effettiva situazione.
Dal lato medico viene definita un’IL tra il 100% ed il 50% da
settembre 2003 nella sua attività abituale di cameriera.
In un’attività adatta di tipo leggera, con carico massimo di 10 kg,
con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti
ripetitivi di flessione/torsione del rachide, senza estensione prolungata ed
attività statiche prolungate in piedi o seduta, l’A. viene per contro ritenuta
abile in maniera completa.
(….)
Oltre alla precedente attività quale cameriera (attività che potrebbe
essere svolta per un 50% max.), l’A., a livello teorico in un mercato del
lavoro equilibrato, potrebbe essere impiegata a tempo pieno (100%) quale
commessa/cassiera (attività che già svolge per un 50%) oppure quale operaia
generica nel settore industriale (assemblaggio, produzione, stampa,
imballaggio, addetta al controllo qualità, ….).
In questi due ambiti lavorativi il potenziale dei posti di lavoro
risulta essere particolarmente ampio e diversificato.” (cfr. incarto AI)
L’UAI
ha poi calcolato un grado d’invalidità del 19%. Questa valutazione è stata
confermata tramite decisione formale del 7 aprile 2006 contro la quale
l’interessata ha presentato opposizione.
Il
4 aprile 2006 il datore di lavoro ha affermato che l’assicurata “
è alle
nostre dipendenze, come a relativo contratto, quale cameriera
.” (doc. 16)
Il
26 giugno 2006 il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico curante
dell’interessata, ha affermato:
"
in merito alla vostra lettera del 20 giugno 2006
posso ribadire quanto riferitomi dalla paziente ed in particolare che per
quanto concerne l’attività lavorativa presso il __________ __________ di __________
la signora ha ripreso la sua attività al 50% dal 27.0.2004 in qualità di
addetta dei formaggi e non come cameriera.
In questa attività ha potuto svolgere il lavoro sino al 10 luglio
2005, data in cui è entrata in congedo maternità.
Dal 15.10.2005 ho riattestato un’inabilità lavorativa al 50% che
tuttavia non ha comportato una ripresa lavorativa in quanto la paziente ha
recuperato le vacanze e i giorni supplementari accumulati.
Al momento dell’effettiva ripresa che avrebbe dovuto essere convenuta
per il 1 aprile 2006 la paziente si è vista riproporre l’attività quale
cameriera che sicuramente penso non sia un’attività delle più idonee anche se
svolta al 50%. In effetti penso dal punto di vista pratico che il tavolo non
possa essere servito e sparecchiato al 50%.
Malauguratamente si è creata una situazione di estremo disagio e
incomprensione tra la paziente ed il datore di lavoro per cui ritengo che anche
la vicendevole fiducia sia compromessa.
Anche dopo la gravidanza (figlio nato il __________) la situazione
reumatologica non è migliorata. A più riprese ho prescritto fisioterapia
ambulatoriale in parte ad __________ ed in parte presso l’Ospedale __________
di __________.
Anche dal punto di vista psicologico-psichiatrico, soprattutto dopo le
ultime evoluzioni nell’ambito del rapporto con il datore di lavoro, la
situazione non è migliorata.
La paziente segue regolarmente le consultazioni settimanali da parte
dello psichiatra dr. __________.
Attualmente la paziente assume del Dafalgan e per quanto concerne
l’inabilità lavorativa ritengo che sia tuttora inabile al 50% in un contesto
adeguato e non come cameriera.” (doc. 25)
Va
ancora rilevato che il 28 agosto 2006 il Dott. med. __________, spec. FMH, ha
affermato:
"
L’assicurazione CO 1 mi ha mandato la richiesta
allegata. Ho scritto nel novembre un unico certificato d’incapacità lavorativa
nel quale specificavo un’incapacità al lavoro del 50% dal 27.05.2004 al
31.12.2004 notando che non prevedevo una ripresa della capacità lavorativa
totale nei prossimi mesi (cioè durante il 2005). Posso ragionevolmente definire
la sua incapacità lavorativa del 50% fino a quando ha potuto beneficiare del
congedo di maternità con la nascita di __________ il __________.
Non posso invece definire il grado dell’incapacità lavorativa dopo il periodo
di concedo prolungato delle vacanze arretrate, non avendone parlato
approfonditamente con Lei anche per definire i limiti delle mie competenze come
psicoterapeuta.” (doc. 36)
6. Secondo
la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA
del 26 agosto 2004 nella causa S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio
2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123)
, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore,
non
permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF
104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
E. 7 Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che dalle
valutazioni dei medici che si sono espressi in merito alla situazione
valetudinaria dell’insorgente, con l’eccezione del medico curante, emerge che
l’interessata può ancora svolgere l’attività di cameriera nella misura del 50%.
Infatti,
sia il Dr. med. __________ (“
Considerando unicamente la patologia
reumatologica la ripresa dell’attività lucrativa svolta sarebbe invece
esigibile nella misura del 50% [mezza giornata], riduzione che si giustifica
con alcune mansioni richieste che esulano dall’esigibilità come definita dal
Dr. __________ [e con il quale concordo]
”), sia la dr.ssa med. __________ (“
Ritengo
opportuno che l’assicurata prenda coscienza dell’eventualità di ridurre
l’attività professionale al 50% in maniera duratura oppure che cambi il posto
di lavoro, per poter riprendere l’attività professionale al 100%, trovando un
lavoro più facile e confacente alla sua situazione attuale.
”), sia il dr.
med. __________ (“
incapacità lavorativa in qualità di cameriera: 50% dal
27.05.2004
” e “
Come cameriera, visti i pesi da dover alzare con il
braccio sinistro, i movimenti ripetitivi e gli spostamenti all’interno
dell’esercizio pubblico a piedi, vi è un’incapacità lavorativa massima per
motivi reumatologici del 50%.
”), sia, in parte, il dr. med. __________ (“
Posso
ragionevolmente definire la sua incapacità lavorativa del 50% fino a quando ha
potuto beneficiare del congedo di maternità con la nascita di __________ il __________.
Non posso invece definire il grado dell’incapacità lavorativa dopo il periodo
di concedo prolungato delle vacanze arretrate, non avendone parlato approfonditamente
con Lei anche per definire i limiti delle mie competenze come psicoterapeuta
.”),
sia i due medici SMR, Dr. med. __________ (“
Dal lato medico una valutazione
peritale dal Dott. __________ definisce con un certo miglioramento della
condizione muscolare, una CL del 50% nella sua attività è presente.”
) e dr.
med. __________ (“
CL del 50% nella sua attività di cameriera
”) giungono
alla medesima conclusione.
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i citati
specialisti ed i medici SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la
documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla capacità di esercitare l’attività di cameriera.
Infatti,
rammentate le
considerazioni generali che si impongono
sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli
assicurati (cfr. in proposito consid. 6; il giudice deve tener conto del fatto
che il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente), va comunque evidenziato come le attestazioni del dr. med. __________,
precedenti all’emissione della decisione formale dell’AI contro cui è stata
inoltrata opposizione, sono state prese in considerazione dai medici SMR, i
quali hanno indicato dettagliatamente i motivi per i quali le valutazioni
espresse non impediscono di considerare l’insorgente abile al lavoro al 50%
quale cameriera.
Va qui inoltre ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L
'on
ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un
Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont
garanties (ATF 123
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid.
3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter
le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Inoltre,
va evidenziato come
lo stesso medico curante, dr. med. __________,
interpellato dall’UAI per compilare il rapporto di decorso per l’aggiornamento
atti ha indicato che lo stato di salute è stazionario dal 29.03.2004, ossia
praticamente da quando sono state effettuate le valutazione mediche da parte
dei dr. med. __________, __________ e __________ che hanno constatato
un’abilità lavorativa del 50% quale cameriera.
Solo
in seguito all’emissione della decisione formale da parte dell’AI il medico
curante ha precisato che “
Al momento dell’effettiva ripresa
che avrebbe dovuto essere convenuta per il 1 aprile 2006 la paziente si è vista
riproporre l’attività quale cameriera che sicuramente penso non sia un’attività
delle più idonee anche se svolta al 50%. In effetti penso dal punto di vista
pratico che il tavolo non possa essere servito e sparecchiato al 50%.
” e che “
per quanto concerne l’inabilità lavorativa ritengo che
sia tuttora inabile al 50% in un contesto adeguato e non come cameriera
.”
Ciò che tuttavia contrasta con le affermazioni degli altri medici interpellati
in precedenza. Del resto, ritenendo che dal punto di vista pratico il tavolo
non può essere servito e sparecchiato al 50%, lo specialista non da una
valutazione teorica della possibilità di svolgere la precedente attività, ma da
un giudizio soggettivo sulla possibilità di svolgere la professione a metà
tempo.
Alla
ricorrente non può neppure essere d’aiuto la patologia psichiatrica.
Da
una parte infatti l’insorgente non ha presentato certificati medici attestanti
un’inabilità lavorativa a causa di una malattia psichica, dal 2006, superiore
al 50% e dall’altra il dr. med. __________, cui il curante, nel giugno 2006, ha
fatto riferimento, ha invece affermato di non poter definire il grado d’incapacità
lavorativa dopo la fine del congedo maternità nell’ottobre 2005.
Per
cui, ritenuto che, come ammesso dall’insorgente (cfr. opposizione, docRI 1RI 1
ha beneficiato del diritto all’indennità giornaliera in misura del 50%. Il
diritto si è esaurito il 18 dicembre 2005
.”), l’assicurata ha esaurito il
suo diritto alle indennità giornaliere nella misura del 50% il 18 dicembre
2005, e che nell’attività di cameriera è tuttora abile al 50%, non sussiste più
nessun diritto ad ulteriori prestazioni.
In
queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita
conferma.
8. L’insorgente,
con il suo ricorso, chiede l’assunzione di ulteriori prove (testi, richiamo
dell’intero incarto dall’assicuratore, documenti, perizia medica, incarto AI,
ogni altra ammessa).
Il
TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici prodotti dalle parti e dalle
risultanze dell’incarto AI richiamato da questo Tribunale, ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all’assunzione di ulteriori
prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.29 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.29 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.29
Richiesta di un'indennità giornaliera per malattia limitatamente alla capacità lavorativa residua rifiutata giacché l'insorgente è abile al lavoro nella misura del 50%. Valutazione degli atti medici.
Raccomandata Incarto n. 36.2007.29 cs Lugano 3 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 15 gennaio 2007 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1, nata nel __________, di professione cameriera, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la Cassa malati CO 1 per il tramite del suo datore di lavoro. Dal 9 settembre 2003 al 18 dicembre 2005 l’assicuratore, in seguito ad una malattia, ha riconosciuto le prestazioni d’indennità giornaliere nella misura del 50%, ad eccezione di alcuni brevi periodi d’inabilità lavorativa completa (doc. 24). Il 16 dicembre 2005 CO 1 ha informato l’interessata che: " La LAMal prevede una durata delle prestazioni di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi (art. 72 cpv. 3 LAMal). Considerando il reddito assicurato e tenuto conto del periodo di differimento, nel suo caso risulta un capitale massimo assicurato di: (copertura massima possibile 720 indennità dedotto il termine di attesa e meglio 30 giorni previsto contrattualmente) 690 giorni X 91,177 = fr. 62'912.15. L’art. 72 cpv. 4 LAMal prevede che in caso d’incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata legalmente prevista (720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi) ed è mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua. CO 1 ha versato dal 09.09.2003 al 18.12.2005 un importo a suo favore di fr. 38'967.70. Con ciò il suo diritto a prestazioni, nella misura del 50% si è esaurito il 18 dicembre 2005. Assicurazione per la capacità lavorativa residua: Essendo stata parzialmente inabile al lavoro non abbiamo potuto corrisponderle l’intero capitale assicurato; per questa ragione, se lei continua a lavorare presso il __________ __________, a partire dal 19 dicembre 2005 risulta un capitale assicurato residuo di (fr. 62'912.15 ./. 38'967.79) = fr. 23'944.45.” Il 31 marzo 2006 l’interessata ha informato l’assicuratore di essere inabile al lavoro dal 1. aprile 2006 a causa di una fibromialgia con sindrome somatoforme da dolore persistente e di uno stato ansioso-depressivo reattivo. B. Con decisione formale del 21 settembre 2006, confermata tramite decisione su opposizione del 15 gennaio 2007, l’assicuratore ha stabilito che “ l’assicurata ha esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere previste dal contratto citato a margine nella misura del 50% il 18 dicembre 2005, pertanto non sussiste alcun nuovo diritto a prestazioni in quanto abile per la capacità lavorativa residua come cameriera al 50% .” (doc. B e A) C. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione, rilevando che il proprio medico curante ha attestato una capacità lavorativa al 50% in un’attività leggera, mentre nell’attività di cameriera l’interessata sarebbe totalmente inabile al lavoro. Essa chiede di essere messa al beneficio di un’indennità parziale al 50% ritenuta la totale incapacità lavorativa quale cameriera (doc. I). D. Con risposta del 14 marzo 2007 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). E. Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto AI dell’assicurata (doc. V). Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. VII e seguenti). in diritto in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge sull ' organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA. nel merito 2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente può svolgere l’attività di cameriera al 50% oppure se è in grado di esercitare unicamente un’attività leggera adatta al suo stato di salute.
3. Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità. A norma dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione. L’art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile. In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal). Per l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione. A norma dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
4. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430)
- viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; MAURER, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.). L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. Il TFA ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti). La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c). Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2). Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica. Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili. Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata). 5. L’insorgente ritiene di essere inabile al lavoro al 100% nella precedente attività di cameriera. L’assicuratore la ritiene per contro abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che la ricorrente dal 2003 è stata sottoposta a numerosi accertamenti medici (doc. 5 e seguenti). Il 17 ottobre 2003 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e reumatologia, interpellato dall’assicuratore, posta la diagnosi di sindrome toracovertebrale cronica recidivante in disfunzioni multisegmentali dorsali a destra su rachide piatto, ha affermato che: " La paziente deve sottoporsi ad una riabilitazione intensa che consiste ora in una ginnastica medica del tipo “MTT” da effettuare 3 volte alla settimana per 45 minuti durante almeno 3 mesi, rivolta al ricondizionamento della muscolatura del rachide. Parallelamente riprenderà l’attività lavorativa usuale nella misura del 50% a scopo di “work hardening” a partire dal 20.10.2003. Avremo così l’opportunità di constatare se a medio-lungo termine potrà essere reintrodotta nell’attività lavorativa usuale. Nel caso la vostra assicurata non potesse riprendere il lavoro almeno nella misura del 50% prevedo di ricoverarla in una struttura riabilitativa onde garantire nel migliore dei modi la qualità e la compliance terapeutica. (…) Ho i miei dubbi sul fatto di una ripresa lavorativa totale come cameriera.” (doc. 3) Il 4 aprile 2004 il Dott. med. __________, spec. FMH medicina interna e reumatologia, medicina psicosomatica e psicosociale, interpellato dal medico curante, Dr. med. __________, medicina interna FMH (doc. 5), ha diagnosticato una fibromialgia con componente somatoforme da dolore persistente con tendenza ansioso-depressiva associata e compromissione biopsicosociale ed ha concluso per un’incapacità al 100% come cameriera (pag. 3, doc. 6). Il 12 maggio 2004 il Dr. med. __________, dopo aver visitato la paziente, ha concluso affermando: " (…) Pur accettando una certo limite della caricabilità fisica dovuto alla patologia funzionale del rachide non vi sono elementi clinici e/o radiologici per giustificare un’incapacità lavorativa dal lato reumatologico/ortopedico per una attività lucrativa secondo le indicazioni del Dr. __________ fatte in ottobre dell’anno scorso. Un lavoro con i criteri da lui definiti può essere a mio modo di vedere svolto in forma normale (al 100%). L’anamnesi intermedia non rivela elementi che suggeriscono un cambiamento intercorrente dello stato fisico della signora che avrebbe potuto giustificare un’inabilità per un tale lavoro negli ultimi mesi. Considerando unicamente la patologia reumatologica la ripresa dell’attività lucrativa svolta sarebbe invece esigibile nella misura del 50% (mezza giornata), riduzione che si giustifica con alcune mansioni richieste che esulano dall’esigibilità come definita dal Dr. __________ (e con il quale concordo). (….) Personalmente ritengo che la componente psichica sia addirittura quella dominante con forse anche un impatto sulla capacità lavorativa. Ritengo perciò indispensabile una valutazione psichiatrica.” (doc. 8) Il 5 luglio 2004 l’interessata si è sottoposta alla visita della Dr.ssa __________, spec. FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato: " (…) La perizia reumatologica del Dr. __________, effettuata su richiesta del CO 1, parla di sindrome toracovertebrale cronica e recidivante da turbe statiche lievi senza alterazioni strutturali particolari, sindrome del dolore cronico di natura psicosomatica. Egli ritiene l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50%, mezza giornata, nell’ambito della professione di cameriera, attività che svolge al momento della visita. Un lavoro meno pesante dovrebbe permettere alla paziente la ripresa della capacità lavorativa del 100%. (…) Ritengo opportuno che l’assicurata prenda coscienza dell’eventualità di ridurre l’attività professionale al 50% in maniera duratura oppure che cambi il posto di lavoro, per poter riprendere l’attività professionale al 100%, trovando un lavoro più facile e confacente alla sua situazione attuale. (…) A questo punto dovrebbe trovare un lavoro nella misura parziale oppure chiedere all’attuale datore di lavoro una riduzione per contratto dell’attività professionale nella misura del metà tempo. A lungo termine la prognosi rimane riservata per un’attività professionale al 100%. Mi sembra attualmente impossibile ipotizzare la ripresa del lavoro al 100%, per lo meno nell’attività di cameriera, presso questo datore di lavoro. Tutti i tentativi finora intrapresi sono falliti. (…) Non avendo antecedenti psichiatrici ed essendo l’assicurata in età giovane, possiamo ipotizzare una ripresa dell’attività professionale futura nella misura completa in un lavoro più confacente ai suoi attuali desideri, ossia riuscire a integrare meglio la vita di famiglia con quella professionale. Per ora, dunque, persiste l’incapacità lavorativa del 50% dal 27.05. a tutt’oggi continua, per i prossimi due a tre mesi (nuovo tentativo di ripresa).” (doc. 9) Il 4 novembre 2004 il dott. med. __________ ha precisato che: " dal 27.05.2004 l’attività presso il __________ di __________ ha potuto essere ripresa in misura del 50%. Come cameriera al bar vi sono difficoltà con un aumento dei dolori nella regione della spalla, del trapezio, al cinto scapolare di sinistra, in sede toracica alta e al braccio sinistro a dipendenza dall’intensità dell’attività lavorativa. Nel negozietto del __________ i sintomi sono meno intensi. (…)
4. incapacità lavorativa in qualità di cameriera: 50% dal 27.05.2004. (…) Come cameriera, visti i pesi da dover alzare con il braccio sinistro, i movimenti ripetitivi e gli spostamenti all’interno dell’esercizio pubblico a piedi, vi è un’incapacità lavorativa massima per motivi reumatologici del 50%.”(doc. 11) Il dr. med. __________ ed il dr. med __________ hanno successivamente attestato ulteriori periodi di inabilità lavorativa al 50% (doc. 13 e seguenti). Va qui rilevato che l’insorgente, nel corso del mese di marzo 2004, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti. Dall’incarto emerge che il 26 maggio 2004 il medico SMR, __________, sulla base della documentazione medica agli atti, ha affermato: " Dal lato medico una valutazione peritale dal Dott. __________ definisce con un certo miglioramento della condizione muscolare, una CL del 50% nella sua attività è presente. In un’attività adatta di tipo leggera con carico massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide, senza estensione prolungata e attività statiche prolungate in piedi o seduta l’A. è abile in maniera completa.” (cfr. incarto AI) Il 22 novembre 2005 l’assicurata è stata sentita durante un colloquio presso gli Uffici dell’AI: " Dall’incontro emerge che l’assicurata, dal 1. giugno 2004, ha ripreso l’attività al 50% presso l’ex datore. Il rientro è avvenuto, dopo accordi tra le parti, in qualità di venditrice (attività più consona al suo stato di salute). Con questa soluzione l’CO 1 ha continuato a versare le indennità per perdita di guadagno. L’assicurata afferma che lo stato di salute, malgrado la continuazione delle cure, è ulteriormente peggiorato e che si ritiene abile unicamente per un 50%. Ritiene che le valutazioni in nostro possesso non corrispondano più all’effettiva situazione. Prima di procedere con l’assegnazione di eventuali provvedimenti, chiediamo quindi che venga aggiornata la condizione medica, interpellando il medico curante, dr. __________, che potrà fornire i nominativi degli altri specialisti che hanno in cura la signora.” Lo stesso giorno l’UAI ha interpellato nuovamente il Dr. med. __________, chiedendogli di compilare il rapporto di decorso per l’aggiornamento atti dal 29.03.2004. Alla domanda: “ lo stato di salute da allora è :”, il curante ha indicato “ stazionario ” e alla domanda: “ le diagnosi sono state modificate? ” Lo specialista ha risposto: “ no ” Il 24 febbraio 2006 il medico SMR, Dr. med. __________, dopo aver preso visione della documentazione medica dell’assicuratore, e meglio i rapporti del dr. med. __________ del 12 maggio 2004, della dr.ssa med. __________ del 5 luglio 2004, del dr. med __________ del 4 novembre 2004 e della dr.ssa __________ del 10 luglio 2005, ha affermato: " Si tratta di un’Assicurata __________, che ha lavorato come cameriera ed attualmente come venditrice che presenta una problematica toraco-vertebrale cronica nell’ambito di una sindrome fibromialgica con sindrome da disadattamento a motivazione dell’IL fin qui riconosciuta. Dopo una prima domanda, con risposta negativa, viene richiesta una riqualifica lamentando un peggioramento delle condizioni cliniche. Dalla precedente valutazione SMR, si rileva che l’assicurata, dal 1. giugno 2004, ha ripreso l’attività al 50% presso l’ex datore di lavoro. Il rientro è avvenuto, dopo accordi tra le parti, in qualità di venditrice, attività ritenuta più consona al suo stato di salute. L’assicurata ritiene che lo stato di salute, malgrado la continuazione delle cure, è ulteriormente peggiorato e che si ritiene abile unicamente al 50%. Inoltre ritiene che le valutazioni in nostro possesso non corrispondano più all’effettiva situazione, è stato pertanto richiesto un rapporto medico curante al dr. __________, al quale vengono allegati una perizia psichiatrica della dr.ssa __________ per conto dell’CO 1, un rapporto di parto cesareo da parte della dr.ssa __________, attestante la nascita del figlio dell’Assicurata in oggetto, e dei vecchi rapporti fisiatrico-reumatologici risalenti al periodo della precedente valutazione SMR. Da un rapporto di decorso chiesto al dr. __________, si rileva che in effetti egli non ha più visitato la signora RI 1 dal 2004, da cui si deduce che le condizioni di riferimento sono quelle ravvisabili anche nei rapporti fisiatrico-reumatologici allegati risalenti allo stesso periodo ed in sostanza concordanti tra loro. Quindi l’unica certificazione che può essere presa in considerazione riguardo un peggioramento delle condizioni è quella psichiatrica, che lascia perplessi circa l’evoluzione depressiva che sarebbe originata da un conflitto emozionale, sfociante in somatizzazione, relativo al desiderio di lavorare e al desiderio di restare a casa. Avendo, ora, raggiunto il traguardo della maternità, penso che questo conflitto diverrà più marcato. In sostanza non vengono, comunque, ravvisati elementi di sostanziale modifica delle condizioni cliniche e delle capacità di lavoro già espressi nella precedente valutazione SMR, alla quale si rimanda (la ripresa dell’attività al 50% dal 15.10.05 si riferisce, evidentemente, alla ripresa post partum nella medesima capacità precedente il parto). Si ribadisce la CL 100% in attività adatta, secondo i parametri già espressi (attività adatta di tipo leggera con carico massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di flessione-torsione del rachide, senza estensione prolungata e attività statiche prolungate in piedi o seduta); CL del 50% nella sua attività di cameriera.” (sottolineatura del redattore) Nel rapporto finale del 6 aprile 2006 la consulente in integrazione professionale ha rilevato: " Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla documentazione medica presente nell’incarto, al rapporto del medico SMR, __________, del 26 maggio 2004 nonché alle annotazioni del medico SMR, __________, del 24 febbraio 2006. Queste ultime sono state stilate sulla base di nuovi rapporti medici, richiesti dopo che l’assicurata, in occasione di un colloquio intercorso il 22 novembre 2005, riteneva le valutazioni in nostro possesso non più corrispondenti all’effettiva situazione. Dal lato medico viene definita un’IL tra il 100% ed il 50% da settembre 2003 nella sua attività abituale di cameriera. In un’attività adatta di tipo leggera, con carico massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide, senza estensione prolungata ed attività statiche prolungate in piedi o seduta, l’A. viene per contro ritenuta abile in maniera completa. (….) Oltre alla precedente attività quale cameriera (attività che potrebbe essere svolta per un 50% max.), l’A., a livello teorico in un mercato del lavoro equilibrato, potrebbe essere impiegata a tempo pieno (100%) quale commessa/cassiera (attività che già svolge per un 50%) oppure quale operaia generica nel settore industriale (assemblaggio, produzione, stampa, imballaggio, addetta al controllo qualità, ….). In questi due ambiti lavorativi il potenziale dei posti di lavoro risulta essere particolarmente ampio e diversificato.” (cfr. incarto AI) L’UAI ha poi calcolato un grado d’invalidità del 19%. Questa valutazione è stata confermata tramite decisione formale del 7 aprile 2006 contro la quale l’interessata ha presentato opposizione. Il 4 aprile 2006 il datore di lavoro ha affermato che l’assicurata “ è alle nostre dipendenze, come a relativo contratto, quale cameriera .” (doc. 16) Il 26 giugno 2006 il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico curante dell’interessata, ha affermato: " in merito alla vostra lettera del 20 giugno 2006 posso ribadire quanto riferitomi dalla paziente ed in particolare che per quanto concerne l’attività lavorativa presso il __________ __________ di __________ la signora ha ripreso la sua attività al 50% dal 27.0.2004 in qualità di addetta dei formaggi e non come cameriera. In questa attività ha potuto svolgere il lavoro sino al 10 luglio 2005, data in cui è entrata in congedo maternità. Dal 15.10.2005 ho riattestato un’inabilità lavorativa al 50% che tuttavia non ha comportato una ripresa lavorativa in quanto la paziente ha recuperato le vacanze e i giorni supplementari accumulati. Al momento dell’effettiva ripresa che avrebbe dovuto essere convenuta per il 1 aprile 2006 la paziente si è vista riproporre l’attività quale cameriera che sicuramente penso non sia un’attività delle più idonee anche se svolta al 50%. In effetti penso dal punto di vista pratico che il tavolo non possa essere servito e sparecchiato al 50%. Malauguratamente si è creata una situazione di estremo disagio e incomprensione tra la paziente ed il datore di lavoro per cui ritengo che anche la vicendevole fiducia sia compromessa. Anche dopo la gravidanza (figlio nato il __________) la situazione reumatologica non è migliorata. A più riprese ho prescritto fisioterapia ambulatoriale in parte ad __________ ed in parte presso l’Ospedale __________ di __________. Anche dal punto di vista psicologico-psichiatrico, soprattutto dopo le ultime evoluzioni nell’ambito del rapporto con il datore di lavoro, la situazione non è migliorata. La paziente segue regolarmente le consultazioni settimanali da parte dello psichiatra dr. __________. Attualmente la paziente assume del Dafalgan e per quanto concerne l’inabilità lavorativa ritengo che sia tuttora inabile al 50% in un contesto adeguato e non come cameriera.” (doc. 25) Va ancora rilevato che il 28 agosto 2006 il Dott. med. __________, spec. FMH, ha affermato: " L’assicurazione CO 1 mi ha mandato la richiesta allegata. Ho scritto nel novembre un unico certificato d’incapacità lavorativa nel quale specificavo un’incapacità al lavoro del 50% dal 27.05.2004 al 31.12.2004 notando che non prevedevo una ripresa della capacità lavorativa totale nei prossimi mesi (cioè durante il 2005). Posso ragionevolmente definire la sua incapacità lavorativa del 50% fino a quando ha potuto beneficiare del congedo di maternità con la nascita di __________ il __________. Non posso invece definire il grado dell’incapacità lavorativa dopo il periodo di concedo prolungato delle vacanze arretrate, non avendone parlato approfonditamente con Lei anche per definire i limiti delle mie competenze come psicoterapeuta.” (doc. 36)
6. Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230). 7. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che dalle valutazioni dei medici che si sono espressi in merito alla situazione valetudinaria dell’insorgente, con l’eccezione del medico curante, emerge che l’interessata può ancora svolgere l’attività di cameriera nella misura del 50%. Infatti, sia il Dr. med. __________ (“ Considerando unicamente la patologia reumatologica la ripresa dell’attività lucrativa svolta sarebbe invece esigibile nella misura del 50% [mezza giornata], riduzione che si giustifica con alcune mansioni richieste che esulano dall’esigibilità come definita dal Dr. __________ [e con il quale concordo] ”), sia la dr.ssa med. __________ (“ Ritengo opportuno che l’assicurata prenda coscienza dell’eventualità di ridurre l’attività professionale al 50% in maniera duratura oppure che cambi il posto di lavoro, per poter riprendere l’attività professionale al 100%, trovando un lavoro più facile e confacente alla sua situazione attuale. ”), sia il dr. med. __________ (“ incapacità lavorativa in qualità di cameriera: 50% dal 27.05.2004 ” e “ Come cameriera, visti i pesi da dover alzare con il braccio sinistro, i movimenti ripetitivi e gli spostamenti all’interno dell’esercizio pubblico a piedi, vi è un’incapacità lavorativa massima per motivi reumatologici del 50%. ”), sia, in parte, il dr. med. __________ (“ Posso ragionevolmente definire la sua incapacità lavorativa del 50% fino a quando ha potuto beneficiare del congedo di maternità con la nascita di __________ il __________. Non posso invece definire il grado dell’incapacità lavorativa dopo il periodo di concedo prolungato delle vacanze arretrate, non avendone parlato approfonditamente con Lei anche per definire i limiti delle mie competenze come psicoterapeuta .”), sia i due medici SMR, Dr. med. __________ (“ Dal lato medico una valutazione peritale dal Dott. __________ definisce con un certo miglioramento della condizione muscolare, una CL del 50% nella sua attività è presente.”) e dr. med. __________ (“ CL del 50% nella sua attività di cameriera ”) giungono alla medesima conclusione. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i citati specialisti ed i medici SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità di esercitare l’attività di cameriera. Infatti, rammentate le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. in proposito consid. 6; il giudice deve tener conto del fatto che il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), va comunque evidenziato come le attestazioni del dr. med. __________, precedenti all’emissione della decisione formale dell’AI contro cui è stata inoltrata opposizione, sono state prese in considerazione dai medici SMR, i quali hanno indicato dettagliatamente i motivi per i quali le valutazioni espresse non impediscono di considerare l’insorgente abile al lavoro al 50% quale cameriera. Va qui inoltre ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2) Inoltre, va evidenziato come lo stesso medico curante, dr. med. __________, interpellato dall’UAI per compilare il rapporto di decorso per l’aggiornamento atti ha indicato che lo stato di salute è stazionario dal 29.03.2004, ossia praticamente da quando sono state effettuate le valutazione mediche da parte dei dr. med. __________, __________ e __________ che hanno constatato un’abilità lavorativa del 50% quale cameriera. Solo in seguito all’emissione della decisione formale da parte dell’AI il medico curante ha precisato che “ Al momento dell’effettiva ripresa che avrebbe dovuto essere convenuta per il 1 aprile 2006 la paziente si è vista riproporre l’attività quale cameriera che sicuramente penso non sia un’attività delle più idonee anche se svolta al 50%. In effetti penso dal punto di vista pratico che il tavolo non possa essere servito e sparecchiato al 50%. ” e che “ per quanto concerne l’inabilità lavorativa ritengo che sia tuttora inabile al 50% in un contesto adeguato e non come cameriera .” Ciò che tuttavia contrasta con le affermazioni degli altri medici interpellati in precedenza. Del resto, ritenendo che dal punto di vista pratico il tavolo non può essere servito e sparecchiato al 50%, lo specialista non da una valutazione teorica della possibilità di svolgere la precedente attività, ma da un giudizio soggettivo sulla possibilità di svolgere la professione a metà tempo. Alla ricorrente non può neppure essere d’aiuto la patologia psichiatrica. Da una parte infatti l’insorgente non ha presentato certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa a causa di una malattia psichica, dal 2006, superiore al 50% e dall’altra il dr. med. __________, cui il curante, nel giugno 2006, ha fatto riferimento, ha invece affermato di non poter definire il grado d’incapacità lavorativa dopo la fine del congedo maternità nell’ottobre 2005. Per cui, ritenuto che, come ammesso dall’insorgente (cfr. opposizione, docRI 1RI 1 ha beneficiato del diritto all’indennità giornaliera in misura del 50%. Il diritto si è esaurito il 18 dicembre 2005 .”), l’assicurata ha esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere nella misura del 50% il 18 dicembre 2005, e che nell’attività di cameriera è tuttora abile al 50%, non sussiste più nessun diritto ad ulteriori prestazioni. In queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
8. L’insorgente, con il suo ricorso, chiede l’assunzione di ulteriori prove (testi, richiamo dell’intero incarto dall’assicuratore, documenti, perizia medica, incarto AI, ogni altra ammessa). Il TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici prodotti dalle parti e dalle risultanze dell’incarto AI richiamato da questo Tribunale, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all’assunzione di ulteriori prove. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti