Sussidio 2007 rifiutato per la presenza di sostanza immobiliare che, computata, aumenta il reddito ritenibile che supera i limiti.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 LCAMal.
Per
l'anno
2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce
diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito
di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo
per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti
non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito
della famiglia).
4. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio)
in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non
dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le
condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente
il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente
in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno
- appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa
con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo
del reddito nei casi:
"
a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “
in particolare nei seguenti casi
”:
"a)
persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi
di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo
rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il
periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la
revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel
corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima
norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno
2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004
36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
"
… come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e
percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente
sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui
dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione
economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo"
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando
sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato
in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2
RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come
rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati
ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
5. RI
1, come il Tribunale ha potuto accertare acquisendo la tassazione 2004, è stata
imposta per l'IC su un reddito di CHF 15'900.--. Oltre questo importo va
ritenuto un quindicesimo della sostanza dedotta una franchigia di CHF
150'000.--. Dalla decisione di tassazione 2004 risulta che la signora RI 1 era
proprietaria di un immobile a Chiasso del valore fiscale di CHF 214'000.--. Da
tale valore della sostanza l’amministrazione ha quindi ritenuto un importo di
CHF 4'266.65 (CHF 214'000.-- - 150'000.-- = 64'000.-- : 15). Questo importo
sommato all’ammontare del reddito ritenuto nella decisione di tassazione, pari
a CHF 20'166,65 va arrotondato al mille franchi superiore ossia a CHF 21'000.— e
non consente quindi la concessione del sussidio poiché supera i CHF 20'000.— ritenuti
dal Governo nel DE citato (l’importo corrisponde a quello legale).
La
soluzione imposta dalla legge appare in se urtante per una persona, come la
ricorrente, che può contare esclusivamente su un’entrata da rendita per
complessivi CHF 21'516.— come desumibile dalla decisione di tassazione. In
altri termini con CHF 1'793.— mensili, per la presenza di sostanza immobiliare
non gravata da debiti di sorta, la ricorrente non riceve aiuto statale e deve
provvedere al pagamento del suo premio intero per l’assicurazione di base.
Dalla decisione fiscale emerge ancora come il valore locativo dell’immobile
assommi a CHF 8'791.--. Da un punto di vista legale la decisione
dell’amministrazione appare corretta poiché rispettosa dei parametri di legge.
6. Con
il suo ricorso RI 1 invoca, implicitamente, una riduzione del reddito a causa
di un incremento delle spese di cura e per l'aggravio ipotecario necessario al
fine di risanare l’immobile in cui vive. Implicitamente quindi l'anziana
ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 67 Reg. LCAMal.
7. A
proposito di questa norma, e delle ulteriori norme del RLCAMal modificate il 13
marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo
scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto
l’applicazione retroattivamente al 1 gennaio di quest’anno. Tale esplicita
efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed
ammissibilità.
Secondo
il principio di non retroattività delle leggi un atto normativo non può
esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la
dottrina (si veda: Auer/Malinverni/Hottellier: Droit Constitutionnel Suisse,
2006, Stämpfli, vol. I, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla
prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel
diritto penale. Al principio della non retroattività delle norme è comunque
riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha
attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a
rango costituzionale siccome dedotto dall'art. 4 v. Cost.Fed.. In questo senso
quindi la non retroattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali,
oltre al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in
particolare pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re
A.), anche quello delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19
dicembre 1996 concernente la Cassa Malati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in
particolare nelle considerazioni al punto 3) il Tribunale Federale ha
rammentato come:
«Dégagé de l'
art. 4 al. 1 Cst
.
,
le principe de la
non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits
entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd,
119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution
fédérale, art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui
interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés
en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de
droit administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4
consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de
déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit
expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le
temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie
par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus
digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte
les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En
revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle
s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps;
il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne
porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid.
3a, 121 V 100 consid.
1a et les
références citées)»
La
Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di
retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Egalité. Les
garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Stämpfli 2000, n. 111 e
segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome
questo principio appare inerente allo Stato di diritto.
Lo
Stato:
"
… ne saurait modifier les règles du jeu au milieu
de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la
sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi
des justiciables serait surprise."
Sempre
per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il
Tribunale Federale retroattiva in senso stre
tto è ogni
legge nuova che si applichi a fatti che
“étaient entièrement révolus avant
son entrée en vigueur”
(DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata
di retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire
ma sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui
oltre la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo
d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in
Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di
stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già
nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.
3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre
verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto
(“abgeschlossen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore
all’adozione della disposizione controversa.
Più
precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,
ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione
propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti
intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come
il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.
CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto
che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli
amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere
attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è
assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono
maggiormente favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa
una retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per
esteso, siano realizzate le seguenti condizioni:
·
la retroattività è espressamente prevista dalla
legge;
·
è limitata nel tempo in modo ragionevole;
·
è giustificata da motivi pertinenti d'interesse
pubblico;
·
non dà luogo ad evidenti disparità di
trattamento;
·
non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.
In
questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio
Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.
Dottrina
e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività non
debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente
detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà
di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme
sostanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più
specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.).
Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere ammissibile (DTF
102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono
prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli privati. La
giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello
Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi
finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata).
Per
quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova
norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,
come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la
modifica dell’ordine giuridico.
In questo caso la
retroattività è ammissibile.
“Les fait survenus sous l’empire de l’ancien
droit, mais non encore révolus lors du changement de législation sont assimilés
à ceux qui se produisent ultérieurement
» (A. Grisel, op. cit., pag. 150).
Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la
possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).
D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica
adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle
condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività
delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare
laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per l’ottenimento
del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri assicurati che
hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi riferiti allo
stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in questa sede alla
luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare, come si vedrà, nel
caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia che la norma
dell’art. 67 litt. m sia quella precedente la modifica sia quella della sua
nuova formulazione.
8. Come
evidenziato in precedenza la signora RI 1 invoca implicitamente l’applicazione
dell’art. 67 litt. m RLCAMal. Nelle considerazioni che precedono è stato
evidenziato come l'aumento di costi e di spese, qui per le partecipazioni e
franchigie necessarie a seguito di cure, non possono, purtroppo, essere presi
in considerazione. In effetti come, evocato nella sentenza 27 marzo 2006 in re
S (36.2005.137):
"
Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è
già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re
G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93), ripresa
nella più recente S
TCA
del 2 febbraio 2
006 in re G.P.,
36.2006.4, consid. 7:
(…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare
l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,
il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per
pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per
riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia
stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di
inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono
direttamente nelle
entrate
finanziarie delle persone interessate
(ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha
considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al
beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato
motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il
matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente
in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna
del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato
nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono
direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,
conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che
cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur
comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito
della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di
Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano
trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per
analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio
all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare
giustificata.".
L’esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente considerato soltanto
gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui
redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese.
Analogamente a questi precetti deve valere l
'
assunzione dei costi dovuti alle cure mediche di cui necessita un
figlio. È vero che l
'e
rgoterapia praticata dal figlio del
ricorrente, indispensabile a causa dell
'
asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della
famiglia dell
'
istante. Purtroppo, però, il Giudice
deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza."
Analogamente
il Tribunale ha trattato il caso di una signora (sentenza 2 febbraio 2006 inc.
36.2006.4) non considerando le spese di un ricovero in casa anziani come
rientranti nel concetto voluto dall’art. 67 litt. m RLCAMal. Il Tribunale si è
espresso in questi termini:
"
… il ricovero per una persona anziana in una
struttura quale quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale
ricovero incide in maniera importante sulle uscite della signora X., che il
margine di agio finanziario a fronte delle entrate comunque contenute e
derivanti da AVS e da una piccola rendita della Cassa Pensione si è
notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo però il Giudice deve
applicare i
principi di legge vigenti e dedotti dalla
giurisprudenza."
Segnalando, in quella circostanza, l’esperibilità di una domanda di
prestazioni complementari in favore della signora.
Come
detto quindi il legislatore ha fissato all'art. 67 RLCAMal un elenco di
situazioni che incidono direttamente nel reddito della persona ed hanno
attinenza quindi alle sue entrate e non all’incremento delle uscite, anche per
spese necessarie. Questo rilievo vale sia per la versione della norma
precedente che per la nuova versione voluta con la modifica del 13 marzo 2007.
Non
può quindi essere qui ritenuto l'argomento derivante dalle spese mediche e
quindi da un aumento delle uscite economiche.
9. La
signora RI 1 invoca poi l'investimento immobiliare ed il conseguente aumento
degli oneri per la conseguente accensione di un'ipoteca. Atteso che le
verifiche operate hanno permesso di ritenere un investimento effettivo e certamente
non discutibile ed una spesa apparentemente corretta ed adeguata alla
situazione, occorre verificare se questa spesa incida nella formazione del
reddito della signora RI 1. Va premesso che la signora RI 1 non ha
personalmente effettuato il risanamento dell’immobile ma ha donato i mappali (2
particelle iscritte nel RFD di __________, una relativa alla casa, giardino,
porticato ecc., la seconda di complessivi 257 mq relativa alla strada) ai tre
figli, __________, __________ e __________ con atto sottoscritto il 1 marzo
2005 davanti al notaio ed iscritto a RF il giorno successivo. La signora si è
riservata il diritto d’abitazione vita natural durante, gratuito, sulla
particella intavolante la casa. Le spese connesse al trapasso sono state
assunte dai donatari i quali hanno provveduto ad accendere un’ipoteca di CHF
300'000.-- sull’immobile per l’esecuzione di importanti lavori di risanamento
dell’immobile (il tutto come descritto dal doc. IX/1).
10. Contrariamente
a quanto ritenuto nella sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 dove un
assicurato benestante aveva alienato, facendone dono ai figli, beni immobili in
parte di reddito per poi postulare la concessione del sussidio, nel caso della
signora RI 1 la donazione ai figli della casa di famiglia, con mantenimento del
diritto d’abitazione sulla stessa, si è rilevato atto non proteso ad aggirare
le norme di legge. L’immobile della signora RI 1 abbisognava di risanamento e
la soluzione reperita appare, lo si ripete e se ne dà atto alla ricorrente, non
tesa ad aggirare le norme. Nel caso del 2004 questo Tribunale aveva infatti
ritenuto che:
"
con la donazione, X. ha rinunciato ad entrate per
pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è
effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la
diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza
contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la
propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non
bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente),
senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio
premio di cassa malati.
A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e
contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto
abuso di diritto.
In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed.
Ides et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag.
397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso
di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:
Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die
Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt
insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4
a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits
für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5.
Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der
Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot
widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das
Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt,
dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen,
Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen
beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen
durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7.
Aufl., S. 91 mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung)."
11. In
concreto quindi la ricorrente, proprietaria delle due particelle cui è cenno,
ha donato le stesse ai figli che hanno acceso importante ipoteca (CHF
300'000.--) per risanare l’immobile e ristrutturarlo. In pari tempo la
ricorrente ha mantenuto sulla casa un diritto d’abitazione vita natural
durante. Non si può ritenere che la cessione sia avvenuta senza reale motivo e
senza adeguata controprestazione in favore della signora RI 1 da parte dei
figli. Occorre quindi verificare se la cessione immobiliare abbia avuto
un’incidenza nel reddito della signora RI 1. Di principio, alla luce del fatto
che in maniera incontestata i versamenti da pensione della ricorrente non hanno
subito flessione tra il 2004 (anno di computo della tassazione di riferimento)
ed il 2007, una diminuzione del reddito potrebbe consistere nel valore
locativo.
Sul
tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella
sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il
calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il
RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le
informazioni. Di questo reddito fa parte
"ogni <altro> reddito
(come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte"
(sentenza
36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua
considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente
dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in
re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza
36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un
giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza
messa a sua disposizione dai genitori.
Il
valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc.
80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett.
b
LT (come pure in
virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett.
b
LIFD a livello federale), è imponibile
quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è
“il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposiz
io
ne per
uso propr
io
in
forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
(…)”
L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore
locativo viene stabilito tenendo conto delle condiz
io
ni locali usuali e dell’utilizzaz
io
ne effettiva dell’abitaz
io
ne al domicil
io
del
contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
"
Il riferimento alle condiz
io
ni locali usuali sta a significare che determinante
per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in
via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitaz
io
ni e quindi non necessariamente il canone di locaz
io
ne massimo conseguibile (
Agner/Jung/Steinmann
, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1
n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n.
41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministraz
io
ne federale delle contribuz
io
ni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di
autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un
cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore
di mercato (Tribunale federale, 13 febbra
io
1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento
all’utilizzaz
io
ne effettiva, dal canto suo, va inteso
unicamente quale limitaz
io
ne spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile
da parte del proprietar
io
. Con ciò il Legislatore federale ha
voluto venire incontro a determinate situaz
io
ni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati
i figli, si ritrovano a vivere in abitaz
io
ni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una
famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzaz
io
ne dell’abitaz
io
ne spetta al contribuente. Il
Legislatore con il riferimento all’utilizzaz
io
ne effettiva dell’abitaz
io
ne non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per rag
io
ni proprie, occupa la propria abitaz
io
ne, in particolare quella secondaria, solo durante
determinati per
io
di dell’anno (
Agner/Jung/Steinmann
, op. cit., p. 93). (…)"
La
legge federale sull’armonizzaz
io
ne delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni
ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del
combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett.
a
e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), pur non contenendo disposiz
io
ni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e
lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relaz
io
ne alla quest
io
ne a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore
rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite
se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF
125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta
ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:
"
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo
può essere infer
io
re al valore di mercato (DTF 124 I 145,
consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite infer
io
re che è
ancora conforme al princip
io
costituz
io
nale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1
Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposiz
io
ni della legge tributaria turgoviese, secondo cui
dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una
deduz
io
ne del 40%, possono essere applicate in
modo conforme alla Costituz
io
ne e
comunque non conducono necessariamente a risultati incostituz
io
nali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in
relaz
io
ne ad analoghe normative dei Cantoni
Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile
2002]). (…)."
Nel
nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore
locativo, tenuto conto della promoz
io
ne dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia
stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pig
io
ni. Per il suo calcolo è possibile
considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica
la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di
Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto
legislativo concernente la concess
io
ne di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo
B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
"
il legislatore ticinese ha codificato il princip
io
secondo cui il valore locativo deve essere infer
io
re al valore di mercato (purché resti però fra il
60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire
applicando delle percentuali di convers
io
ne – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di
stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del genna
io
2006 della Divis
io
ne delle contribuz
io
ni
stabilisce che il valore locativo di abitaz
io
ni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condomin
io
e di case a schiera verrà stabilito in base ai
seguenti criteri:
per le abitaz
io
ni il cui valore locativo è già stato
imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente
tassato;
per le nuove abitaz
io
ni
monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinaz
io
ne, il valore locativo da tassare corrisponde, di
regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Uffic
io
di stima nell’ambito della decis
io
ne riguardante la stima ufficiale (questo valore
risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decis
io
ne sulla stima). In caso di manifesta divergenza
tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Uffic
io
di stima occorrerà operare le opportune correz
io
ni atte a conseguire un valore locativo tassato che
si situi entro i limiti del 60-70% del valore med
io
delle pig
io
ni di mercato per abitaz
io
ni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è
determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti
pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data
quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitaz
io
ni il cui valore locativo era già imposto prima del per
io
do fiscale 2005 si applicano le percentuali
seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore
fra il 1° genna
io
1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revis
io
ne generale delle stime entrata in vigore dal 1° genna
io
1991 in poi si applica il 6.25% del valore di
stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr.
CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT
N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea
di princip
io
, l’uguaglianza di trattamento non
impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere
a valutaz
io
ni individualizzate, per non ledere il
princip
io
della parità di trattamento, quando
ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono
manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso
che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo
quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime
ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006,
consid. 3.1)."
La
Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria
alla legge la circolare 15/2005 della Divis
io
ne delle contribuz
io
ni,
secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già
tassato in precedenza.
Come
indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente
commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare
anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque
criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle
pigioni).
D'altro
canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità
dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e
degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in
genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA
36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre
2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3
ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede
fiscale:
"
… le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente
essere ritenute,
pur
nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto,
questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la
deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo
le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale
agire."
Ne
discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m
dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007
vigente dal 1 gennaio 2007 (si rinvia alle considerazioni che precedono a
proposito dell’ammissibilità di tale retroattività), e quindi anche in caso di
diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti gli
estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito
da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili
ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell’aumento
degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita
nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell’art. 67
litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti.
12. Ora
nel caso concreto appare, a seguito degli accertamenti svolti dal Tribunale,
come la ricorrente non si sia vista diminuire il reddito locativo a suo carico,
comunque, alla luce dell’esistenza del diritto d’abitazione vita natural
durante. D’altro canto l’esistenza di un onere ipotecario non compete alla
ricorrente e, come indicato, non potrebbe comunque essere considerato per la
determinazione di una diminuzione del reddito lordo secondo la vecchia lettera
dell’art. 67 lett. m RLCAMal. Il nuovo tenore della norma esclude di
considerare una diminuzione del reddito locativo, che potrebbe derivare da
revisione significativa del valore di stima ad esempio, poiché prevede la
possibilità di calcolo autonomo del reddito da convertire secondo le apposite
tabelle da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in caso di
diminuzione importante del reddito netto, proveniente da attività
dipendente od indipendente, o da pensioni, rendite e assegni, rispetto ai
periodi fiscali applicabili. Da quanto precede si deve ritenere che la signora RI
1 non ha subito una diminuzione del suo reddito lordo ai sensi dell’art. 67
litt. m RLCAMal (versione 2006) tale da imporre un calcolo autonomo da parte
dell’amministrazione con successiva commutazione a mano delle apposite tabelle
(al proposito l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal non risulta essere stato oggetto di
modifica ed allora l’UAM continuerà, anche a fronte delle modifiche dell'art.
67 litt. m RLCAMal che impongono raffronto di redditi netti, senza precisare
esattamente in cosa consista la parte lorda da non considerare, a commutare a
norma dell’art. 71 cpv. 1 RLCAMal il “reddito lordo” con possibili difficoltà).
Come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a richiesta del
giudice delegato il reddito derivante dal versamento dell'AVS è aumentato,
anche se in maniera non significativa, da CHF 21'516.-- annui agli attuali CHF
21'924.-- (pari a CHF 1'827.-- mensili, con il rilievo qui di importi
decisamente contenuti e prossimi ai limiti della sopravvivenza a fronte di
spese - principalmente per la salute - di notevole impatto sul reddito). Non
sono quindi dati gli estremi per scostarsi dalla tassazione 2004 che non
permette di concedere il sussidio.
13. Alla
luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse
e spese e senza attribuzione di ripetibili.
14. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del
17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame
(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico).
Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale.
L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e).
A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF).
I
l ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "
la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso
."
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario IvanoRanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2007 36.2007.2 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2007 36.2007.2 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2007 36.2007.2
Sussidio 2007 rifiutato per la presenza di sostanza immobiliare che, computata, aumenta il reddito ritenibile che supera i limiti.
Raccomandata Incarto n. 36.2007.2 ir / td Lugano 19 aprile 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 26 dicembre 2006 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 novembre 2006 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1 ha chiesto, con formulario datato 7 agosto 2006, la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. La signora RI 1 è nata nel 1929, è vedova e beneficia unicamente della rendita AVS. La richiesta è stata respinta ed il reclamo del 16 ottobre 2006 non ha avuto miglior fortuna siccome rigettato con decisione 30 novembre 2006. Contro questa decisione l'assicurata si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni mediante ricorso 26 dicembre 2006 rilevando come la tassazione 2004 non debba essere ritenuta alla luce delle importanti spese per cure mediche, da un lato, e per la ristrutturazione dell'appartamento (necessaria per le condizioni di salute) con conseguente aggravio degli oneri passivi. B. Con risposta di causa 25 gennaio 2007 l'Ufficio Assicurazione Malattia postula la reiezione dell'impugnativa rilevando l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 67 litt. m. Reg. LCAMal ed il superamento dei limiti per la concessione del sussidio della tassazione 2004. Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Il giudice delegato ha eseguito gli accertamenti cui sarà cenno in corso di motivazione. in diritto
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge sull ' organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare: "
a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: "
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie." L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della famiglia).
4. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno
- appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi: "
a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari." In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “ in particolare nei seguenti casi ”: "a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato: "
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante; (…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto: " … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui: "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo" Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. … quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate." La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
5. RI 1, come il Tribunale ha potuto accertare acquisendo la tassazione 2004, è stata imposta per l'IC su un reddito di CHF 15'900.--. Oltre questo importo va ritenuto un quindicesimo della sostanza dedotta una franchigia di CHF 150'000.--. Dalla decisione di tassazione 2004 risulta che la signora RI 1 era proprietaria di un immobile a Chiasso del valore fiscale di CHF 214'000.--. Da tale valore della sostanza l’amministrazione ha quindi ritenuto un importo di CHF 4'266.65 (CHF 214'000.-- - 150'000.-- = 64'000.-- : 15). Questo importo sommato all’ammontare del reddito ritenuto nella decisione di tassazione, pari a CHF 20'166,65 va arrotondato al mille franchi superiore ossia a CHF 21'000.— e non consente quindi la concessione del sussidio poiché supera i CHF 20'000.— ritenuti dal Governo nel DE citato (l’importo corrisponde a quello legale). La soluzione imposta dalla legge appare in se urtante per una persona, come la ricorrente, che può contare esclusivamente su un’entrata da rendita per complessivi CHF 21'516.— come desumibile dalla decisione di tassazione. In altri termini con CHF 1'793.— mensili, per la presenza di sostanza immobiliare non gravata da debiti di sorta, la ricorrente non riceve aiuto statale e deve provvedere al pagamento del suo premio intero per l’assicurazione di base. Dalla decisione fiscale emerge ancora come il valore locativo dell’immobile assommi a CHF 8'791.--. Da un punto di vista legale la decisione dell’amministrazione appare corretta poiché rispettosa dei parametri di legge.
6. Con il suo ricorso RI 1 invoca, implicitamente, una riduzione del reddito a causa di un incremento delle spese di cura e per l'aggravio ipotecario necessario al fine di risanare l’immobile in cui vive. Implicitamente quindi l'anziana ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 67 Reg. LCAMal.
7. A proposito di questa norma, e delle ulteriori norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1 gennaio di quest’anno. Tale esplicita efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed ammissibilità. Secondo il principio di non retroattività delle leggi un atto normativo non può esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (si veda: Auer/Malinverni/Hottellier: Droit Constitutionnel Suisse, 2006, Stämpfli, vol. I, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto penale. Al principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango costituzionale siccome dedotto dall'art. 4 v. Cost.Fed.. In questo senso quindi la non retroattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Malati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle considerazioni al punto 3) il Tribunale Federale ha rammentato come: «Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst ., le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et les références citées)» La Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Stämpfli 2000, n. 111 e segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo Stato: " … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi des justiciables serait surprise." Sempre per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il Tribunale Federale retroattiva in senso stre tto è ogni legge nuova che si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata di retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c. 3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlossen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore all’adozione della disposizione controversa. Più precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif, ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin. CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono maggiormente favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa una retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso, siano realizzate le seguenti condizioni: · la retroattività è espressamente prevista dalla legge; · è limitata nel tempo in modo ragionevole; · è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; · non dà luogo ad evidenti disparità di trattamento; · non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti. In questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276. Dottrina e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme sostanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata). Per quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati, come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien droit, mais non encore révolus lors du changement de législation sont assimilés à ceux qui se produisent ultérieurement » (A. Grisel, op. cit., pag. 150). Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41). D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare, come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia che la norma dell’art. 67 litt. m sia quella precedente la modifica sia quella della sua nuova formulazione.
8. Come evidenziato in precedenza la signora RI 1 invoca implicitamente l’applicazione dell’art. 67 litt. m RLCAMal. Nelle considerazioni che precedono è stato evidenziato come l'aumento di costi e di spese, qui per le partecipazioni e franchigie necessarie a seguito di cure, non possono, purtroppo, essere presi in considerazione. In effetti come, evocato nella sentenza 27 marzo 2006 in re S (36.2005.137): " Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente S TCA del 2 febbraio 2 006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7: (…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.". L’esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere l ' assunzione dei costi dovuti alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l 'e rgoterapia praticata dal figlio del ricorrente, indispensabile a causa dell ' asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia dell ' istante. Purtroppo, però, il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza." Analogamente il Tribunale ha trattato il caso di una signora (sentenza 2 febbraio 2006 inc. 36.2006.4) non considerando le spese di un ricovero in casa anziani come rientranti nel concetto voluto dall’art. 67 litt. m RLCAMal. Il Tribunale si è espresso in questi termini: " … il ricovero per una persona anziana in una struttura quale quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale ricovero incide in maniera importante sulle uscite della signora X., che il margine di agio finanziario a fronte delle entrate comunque contenute e derivanti da AVS e da una piccola rendita della Cassa Pensione si è notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo però il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza." Segnalando, in quella circostanza, l’esperibilità di una domanda di prestazioni complementari in favore della signora. Come detto quindi il legislatore ha fissato all'art. 67 RLCAMal un elenco di situazioni che incidono direttamente nel reddito della persona ed hanno attinenza quindi alle sue entrate e non all’incremento delle uscite, anche per spese necessarie. Questo rilievo vale sia per la versione della norma precedente che per la nuova versione voluta con la modifica del 13 marzo 2007. Non può quindi essere qui ritenuto l'argomento derivante dalle spese mediche e quindi da un aumento delle uscite economiche.
9. La signora RI 1 invoca poi l'investimento immobiliare ed il conseguente aumento degli oneri per la conseguente accensione di un'ipoteca. Atteso che le verifiche operate hanno permesso di ritenere un investimento effettivo e certamente non discutibile ed una spesa apparentemente corretta ed adeguata alla situazione, occorre verificare se questa spesa incida nella formazione del reddito della signora RI 1. Va premesso che la signora RI 1 non ha personalmente effettuato il risanamento dell’immobile ma ha donato i mappali (2 particelle iscritte nel RFD di __________, una relativa alla casa, giardino, porticato ecc., la seconda di complessivi 257 mq relativa alla strada) ai tre figli, __________, __________ e __________ con atto sottoscritto il 1 marzo 2005 davanti al notaio ed iscritto a RF il giorno successivo. La signora si è riservata il diritto d’abitazione vita natural durante, gratuito, sulla particella intavolante la casa. Le spese connesse al trapasso sono state assunte dai donatari i quali hanno provveduto ad accendere un’ipoteca di CHF 300'000.-- sull’immobile per l’esecuzione di importanti lavori di risanamento dell’immobile (il tutto come descritto dal doc. IX/1).
10. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 dove un assicurato benestante aveva alienato, facendone dono ai figli, beni immobili in parte di reddito per poi postulare la concessione del sussidio, nel caso della signora RI 1 la donazione ai figli della casa di famiglia, con mantenimento del diritto d’abitazione sulla stessa, si è rilevato atto non proteso ad aggirare le norme di legge. L’immobile della signora RI 1 abbisognava di risanamento e la soluzione reperita appare, lo si ripete e se ne dà atto alla ricorrente, non tesa ad aggirare le norme. Nel caso del 2004 questo Tribunale aveva infatti ritenuto che: " con la donazione, X. ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto. In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio: Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."
11. In concreto quindi la ricorrente, proprietaria delle due particelle cui è cenno, ha donato le stesse ai figli che hanno acceso importante ipoteca (CHF 300'000.--) per risanare l’immobile e ristrutturarlo. In pari tempo la ricorrente ha mantenuto sulla casa un diritto d’abitazione vita natural durante. Non si può ritenere che la cessione sia avvenuta senza reale motivo e senza adeguata controprestazione in favore della signora RI 1 da parte dei figli. Occorre quindi verificare se la cessione immobiliare abbia avuto un’incidenza nel reddito della signora RI 1. Di principio, alla luce del fatto che in maniera incontestata i versamenti da pensione della ricorrente non hanno subito flessione tra il 2004 (anno di computo della tassazione di riferimento) ed il 2007, una diminuzione del reddito potrebbe consistere nel valore locativo. Sul tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte "ogni reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori. Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposiz io ne per uso propr io in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condiz io ni locali usuali e dell’utilizzaz io ne effettiva dell’abitaz io ne al domicil io del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata: " Il riferimento alle condiz io ni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitaz io ni e quindi non necessariamente il canone di locaz io ne massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1
n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministraz io ne federale delle contribuz io ni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbra io 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzaz io ne effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitaz io ne spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietar io . Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situaz io ni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitaz io ni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzaz io ne dell’abitaz io ne spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzaz io ne effettiva dell’abitaz io ne non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per rag io ni proprie, occupa la propria abitaz io ne, in particolare quella secondaria, solo durante determinati per io di dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)" La legge federale sull’armonizzaz io ne delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposiz io ni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relaz io ne alla quest io ne a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT: " L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere infer io re al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite infer io re che è ancora conforme al princip io costituz io nale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposiz io ni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduz io ne del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituz io ne e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituz io nali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relaz io ne ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)." Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promoz io ne dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pig io ni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concess io ne di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata: " il legislatore ticinese ha codificato il princip io secondo cui il valore locativo deve essere infer io re al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di convers io ne – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del genna io 2006 della Divis io ne delle contribuz io ni stabilisce che il valore locativo di abitaz io ni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condomin io e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri: per le abitaz io ni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato; per le nuove abitaz io ni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinaz io ne, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Uffic io di stima nell’ambito della decis io ne riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decis io ne sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Uffic io di stima occorrerà operare le opportune correz io ni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore med io delle pig io ni di mercato per abitaz io ni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile). Ne consegue che per le abitaz io ni il cui valore locativo era già imposto prima del per io do fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° genna io 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti. Nei comuni con revis io ne generale delle stime entrata in vigore dal 1° genna io 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%. Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di princip io, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutaz io ni individualizzate, per non ledere il princip io della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale. Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)." La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divis io ne delle contribuz io ni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza. Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni). D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale: " … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire." Ne discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007 vigente dal 1 gennaio 2007 (si rinvia alle considerazioni che precedono a proposito dell’ammissibilità di tale retroattività), e quindi anche in caso di diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti gli estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell’aumento degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell’art. 67 litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti.
12. Ora nel caso concreto appare, a seguito degli accertamenti svolti dal Tribunale, come la ricorrente non si sia vista diminuire il reddito locativo a suo carico, comunque, alla luce dell’esistenza del diritto d’abitazione vita natural durante. D’altro canto l’esistenza di un onere ipotecario non compete alla ricorrente e, come indicato, non potrebbe comunque essere considerato per la determinazione di una diminuzione del reddito lordo secondo la vecchia lettera dell’art. 67 lett. m RLCAMal. Il nuovo tenore della norma esclude di considerare una diminuzione del reddito locativo, che potrebbe derivare da revisione significativa del valore di stima ad esempio, poiché prevede la possibilità di calcolo autonomo del reddito da convertire secondo le apposite tabelle da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in caso di diminuzione importante del reddito netto, proveniente da attività dipendente od indipendente, o da pensioni, rendite e assegni, rispetto ai periodi fiscali applicabili. Da quanto precede si deve ritenere che la signora RI 1 non ha subito una diminuzione del suo reddito lordo ai sensi dell’art. 67 litt. m RLCAMal (versione 2006) tale da imporre un calcolo autonomo da parte dell’amministrazione con successiva commutazione a mano delle apposite tabelle (al proposito l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal non risulta essere stato oggetto di modifica ed allora l’UAM continuerà, anche a fronte delle modifiche dell'art. 67 litt. m RLCAMal che impongono raffronto di redditi netti, senza precisare esattamente in cosa consista la parte lorda da non considerare, a commutare a norma dell’art. 71 cpv. 1 RLCAMal il “reddito lordo” con possibili difficoltà). Come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a richiesta del giudice delegato il reddito derivante dal versamento dell'AVS è aumentato, anche se in maniera non significativa, da CHF 21'516.-- annui agli attuali CHF 21'924.-- (pari a CHF 1'827.-- mensili, con il rilievo qui di importi decisamente contenuti e prossimi ai limiti della sopravvivenza a fronte di spese - principalmente per la salute - di notevole impatto sul reddito). Non sono quindi dati gli estremi per scostarsi dalla tassazione 2004 che non permette di concedere il sussidio.
13. Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
14. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). I l ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..). Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che " la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso ." Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti