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36.2003.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-12-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto

al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di

fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie.

Questi

valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei

sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002 e per l’anno 2003

(art. 1 lett. c D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei

sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003, del 26 novembre

2002).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a)

del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)

di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria

o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te

l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

Per il

2003 il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato

dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

2001/2002 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di

competenza (D.E. citato).

Va ancora

rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento

allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con

decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il

reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in

maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono

esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono

di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione

relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento

o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va ancora

osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia

data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla

citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione

malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha

richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18

anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli

assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel

caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto

dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero

prevede che i

genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,

incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e

che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio

non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).

L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277

CCS).

Se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi

(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente

al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione

non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla

LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola.

2.3.   Per le

persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo

inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della

famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di

riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:

"

Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio

fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di

riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non

inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale

sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

Secondo

l’

Ordinanza 03 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai

sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento

dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla

o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione

doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo

specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF

17’300.- annui.

2.4.   Nel caso di

specie __________ ha una figlia che, come rammenta l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia in sede di osservazioni al ricorso (III), è stata correttamente posta

al beneficio del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2003, essendo

nata nel 1984, con decisione non prodotta agli atti e che comunque qui non

occorre richiamare. __________ è stata considerata persona sola. I termini

utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed

esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona

sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25

litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Il concetto di

figlio ed i suoi effetti riferiti alla concessione del sussidio con

integrazione nella famiglia non può essere esteso come già rammentato da questo

TCA in una sentenza 18 luglio 2002 inc. 36.2002.46. Non possono quindi essere

considerati figli formanti una famiglia ai sensi dell’art. 25 LCAMal i figli

aventi un’età superiore ai 18 anni anche se in  formazione. In caso di progenie

in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte

del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il

reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.-.

Nel caso

di specie il ricorso deve quindi essere respinto. L’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia ha rettamente ritenuti assenti gli estremi, desumibili dalla

tassazione di riferimento (2001 – 2002), per la concessione del sussidio alla

ricorrente quale persona sola. A giusto titolo non è stato ritenuto, alla luce

degli art. 26 e 27 LCAMal, che la signora __________ formasse – unitamente alla

figlia di diciotto anni compiuti - una famiglia nel senso della legge. In

questo caso non poteva più essere considerato il reddito della famiglia quale

reddito determinante ma quello delle persone sole, reddito che purtroppo è

superato.

Come

evidenziato dalla stessa amministrazione la figlia della ricorrente ha

ottenuto, con decisione del 30 dicembre 2002, il sussidio.

Il

ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento

di ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 36.2003.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 36.2003.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 36.2003.1

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 36.2003.1 IR /cd Lugano 20 febbraio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2002 di __________ contro la decisione del 5 dicembre 2002 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1.   Con atto del 13 giugno 2002 la signora __________, 1964, cittadina Jugoslava domiciliata a __________, divorziata salariata, ha postulato la concessione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2003. Nella sua domanda __________ ha indicato di essere assicurata presso la Cassa Malati __________, di essere madre di una figlia, __________ nata il __________ 1984, e di essere stata imposta, per il biennio 2001 – 2002, per un reddito di CHF 28'497.-. La richiesta è stata respinta con provvedimento del 28 giugno 2002 e la signora __________ si è aggravata contro tale decisione con reclamo del successivo 24 luglio 2002 postulando il riesame della situazione ed osservando come la sua condizione economica non sia mutata. Con formale decisione del 5 dicembre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia dell’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto il reclamo con le seguenti motivazioni: " (…) ritenuto che lei per l'anno 2003 deve essere considerata quale persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b) LCAMal, dal momento che sua figlia __________ è nata nell'anno 1984; ritenuto che, con Decreto esecutivo del 26.11.2002, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2003, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza; osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 28'497.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000. per le famiglie), un reddito determinante di fr. 29'000.-; considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-; decide: II reclamo contro la decisione del 28 giugno 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia è respinto. " (cfr. doc. _) 1.2.   Con ricorso del 20 dicembre 2002 __________ evidenzia la necessità del sussidio “di mia figlia __________ ”, ritenendo necessario un riesame della situazione. l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni del 28 gennaio 2003 in cui evidenzia: " (…) Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati fiscali applicabili, qui non contestati. Da rilevare, inoltre, che la parte ricorrente, in applicazione degli artt. 26 e 27 LCAMal, deve palesemente essere considerata persona sola. Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2003. A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto con decisione 30 dicembre 2002 ha regolarmente provveduto alla concessione del sussidio per l’anno 2003 in favore di __________ (nata nel 1984, quindi per l’anno 2003 non è più possibile considerare la stessa quale figlia giusta l’art. 27 LCAMal). (cfr. doc. _) Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di formulare delle osservazioni alla risposta di causa e di presentare ulteriori elementi di prova. In diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie. Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002 e per l’anno 2003 (art. 1 lett. c D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2003, del 26 novembre 2002). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2003 il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. citato). Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola. 2.3.   Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal: " Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui. 2.4.   Nel caso di specie __________ ha una figlia che, come rammenta l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in sede di osservazioni al ricorso (III), è stata correttamente posta al beneficio del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2003, essendo nata nel 1984, con decisione non prodotta agli atti e che comunque qui non occorre richiamare. __________ è stata considerata persona sola. I termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Il concetto di figlio ed i suoi effetti riferiti alla concessione del sussidio con integrazione nella famiglia non può essere esteso come già rammentato da questo TCA in una sentenza 18 luglio 2002 inc. 36.2002.46. Non possono quindi essere considerati figli formanti una famiglia ai sensi dell’art. 25 LCAMal i figli aventi un’età superiore ai 18 anni anche se in  formazione. In caso di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.-. Nel caso di specie il ricorso deve quindi essere respinto. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rettamente ritenuti assenti gli estremi, desumibili dalla tassazione di riferimento (2001 – 2002), per la concessione del sussidio alla ricorrente quale persona sola. A giusto titolo non è stato ritenuto, alla luce degli art. 26 e 27 LCAMal, che la signora __________ formasse – unitamente alla figlia di diciotto anni compiuti - una famiglia nel senso della legge. In questo caso non poteva più essere considerato il reddito della famiglia quale reddito determinante ma quello delle persone sole, reddito che purtroppo è superato. Come evidenziato dalla stessa amministrazione la figlia della ricorrente ha ottenuto, con decisione del 30 dicembre 2002, il sussidio. Il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti