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36.2002.65

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-26 · Italiano TI
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RACCOMANDATA

Incarto n.36.2002.00065

ir/gm

Lugano

26 luglio 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da

__________,

rappr. da: __________,

__________,

contro

la decisione del  emanata da

__________,

in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

visto che con petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della __________, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l’art. 71 cpv. 2 LAMal l’assicurato, tramite l’__________, ha chiesto se fosse legittima la posizione della __________ che “… mette nella condizione l’assicurato di passare all’assicurazione individuale solo retroattivamente?”;

rilevato che __________ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;

ritenuto che le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:

"                                       Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.

Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.

Il sig. __________ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.

La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. _);

visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo d’oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.

decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici