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RACCOMANDATA
Incarto n.36.2002.00065
ir/gm
Lugano
26 luglio 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da
__________,
rappr. da: __________,
__________,
contro
la decisione del emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
visto che con petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della __________, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando lart. 71 cpv. 2 LAMal lassicurato, tramite l__________, ha chiesto se fosse legittima la posizione della __________ che mette nella condizione lassicurato di passare allassicurazione individuale solo retroattivamente?;
rilevato che __________ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;
ritenuto che le parti sono state convocate per unudienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:
" Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.
Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.
Il sig. __________ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.
La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. _);
visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo doggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici