Dispositiv
- Il ricorso èparzialmente accoltoai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui allassicurato è stato negato il diritto alla rendita dinvalidità. Per il resto, essa è confermata. §§ Lassicurato ha diritto a una rendita dinvalidità del 14% a contare dal 1° febbraio 2025.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. LCO1 verserà allassicurato, rappresentato da un sindacato, limporto di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo dindennità per ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2025.85
cr
Lugano
26 gennaio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 16 settembre 2025 emanata da
CO1,______
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenutoin fatto
In data 1 febbraio 2024 lassicurato è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi al polso sinistro (doc. 27), mentre al polso destro le cure sono state di tipo conservativo.
Listituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Lassicurato ha ripreso la propria attività lavorativa in misura del 30% dal 3 maggio 2024 e al 50% dal 20 maggio 2024.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso, dopo avere in particolare sottoposto linteressato ad una visita medica assicurativa presso il proprio medico fiduciario (doc. 75), listituto assicuratore, constatata la stabilizzazione dello stato di salute, ha comunicato allassicurato la sospensione delle prestazioni di corta durata a partire dal 1° febbraio 2025 (doc. 78).
1.5. Con tempestivo ricorso del 17 ottobre 2025 RI1, sempre patrocinato dallavv. RA1, ha chiesto lannullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti allassicuratore infortuni affinché valuti nuovamente lesigibilità ed emetta una nuova decisione (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore dellinsorgente ha rimproverato allistituto assicuratore di avere erroneamente considerato linfortunio concluso, manifestando la propria perplessità sulle motivazioni (a suo parere incomprensibili) che hanno spinto il dr. ______ a considerare lassicurato abile al 100% a partire dal 26 agosto 2025, senza tenere conto dellincapacità lavorativa del 50% attestata dal 3 settembre 2025 dal medico curante, dr. ______.
Il legale ha pure contestato il raffronto dei redditi operato dallamministrazione, con risultato di un grado di invalidità del 4%, rilevando come lassicurato gestisca una piccola officina, nella quale si occupa non solo di lavori amministrativi, che rappresentano la minor parte dellattività, ma soprattutto delle mansioni di meccanico, tuttaltro che leggere. Lavv. RA1 ha aggiunto che essendo la società di sua proprietà, non vè chi non veda come non si possa pretendere che egli si dedichi ad altro rispettivamente che assuma un altro impiego (doc. I).
in ordine
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se lamministrazione era legittimata, oppure no, a dichiarare estinto dal 1° febbraio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dallevento infortunistico del 24 gennaio 2024, rifiutando di attribuire sia una rendita di invalidità, che unindennità per menomazione dellintegrità.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui allart. 21 LAINF e soltanto se lassicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta allassicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
LAlta Corte ha inoltre stabilito che la questione del sensibile miglioramento di cui allart. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dellentità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui questultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, lAlta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che questultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.
In questultimo caso, occorre esaminare se un trattamento medico è indicato e se ci si possa ancora attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute. Allorquando la capacità lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito bagatella) ma un trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dellart. 10 LAINF non può essere determinato in funzione dellatteso aumento della capacità lavorativa. In questo senso, unabilità lavorativa non limitata non comporta di per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie.
A titolo desempio, è utile segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza e dimpedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su questaspetto, si veda pure KOSS Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8).
Per contro, se la persona assicurata presenta unabilità lavorativa limitata nella sua abituale professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de létat de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
2.4. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta lart. 6 LPGA, èconsiderata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo dattività abituale.In caso dincapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in unaltra professione o campo dattività.
Lentità dellincapacità lavorativa (e, quindi, il diritto allindennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che lassicurato èconcretamentechiamato a compiere nellesercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle dincapacità al guadagno e dinvalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dellassicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989,
p. 30ss.).
2.6.Nella concreta evenienza, dalla decisione suopposizioneimpugnata risulta che lassicuratore LAINF resistente ha negatodal 1° febbraio 2025il diritto ad ulteriori prestazioni, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario.
Valutazione
Dal punto di vista medico-ortopedico abbiamo raggiunto un ottimo risultato dopo due fratture. La frattura del gomito mostra un molto lieve gradino osseo, ma guardando la RM penso che la copertura della cartilagine sia intatta. Questo corrisponde bene al quadro clinico. Per quel che concerne il polso sinistro vi è un lieve deficit di estensione e flessione che, anche clinicamente, dà fastidio allassicurato. Questi deficit di estensione del gomito destro e dellestensione/flessione del polso sinistro potrebbero essere trattati con esercizi a domicilio e ho istruito lassicurato in merito. Sconsiglio di effettuare una fisioterapia mirata e forzata per evitare di scatenare uneventuale sindrome di algodistrofia. Al momento non vi sono segni indicativi di questa condizione. (Doc. 75)
Linsorgente ha contestato la valutazione con la quale lamministrazione lo ha ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adatte, trasmettendo, a comprova delle sue obiezioni, un referto dell8 ottobre 2025 con il quale il dr. ______ del ______ si è così espresso:
Il fatto che lassicurato sia stato sottoposto in data 3 luglio 2025 ad intervento di asportazione del materiale di osteosintesi radio distale polso sinistro con tenosinoviectomia
- per il quale, è bene evidenziarlo, lamministrazione ha riconosciuto il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta (cfr. doc. 140), così come espressamente indicato in sede di risposta di causa (cfr. doc. III) - non è dostacolo alla stabilizzazione delle sue condizioni di salute infortunistiche posto che, in una sentenza del 30 luglio 1993 nella causa V. non pubblicata,il TFA ha esplicitamente indicato che una futura AMO non giustifica il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano pure le STCA 35.2004.56 del 3 dicembre 2004; 35.2014.51 del 20 ottobre 2014 consid. 2.4.4.; 35.2015.119 del 9 agosto 2016 consid. 2.6 e 35.2017.110 del 15 gennaio 2018 consid. 2.6.).
2.7.2. Passando quindi allesame della capacità lavorativa dellassicurato, aspetto indispensabile al fine di valutare leventualediritto ad una rendita, questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa in proposito dal PD dr. ______.
Lassicurato è abile al 100% nella sua attività di riferimento con le seguenti restrizioni: movimenti di schiacciamento forte con la mano/il polso sinistro, alzare solo saltuariamente pesi più di 20 kg con il mano/polso sinistro, frequentemente 5-15 kg. Da evitare lavori che chiedono un tiro con forza con la mano sinistra. Mi aspetto anche un recupero continuato, specialmente se lassicurato effettua gli esercizi a domicilio. (Doc. 75)
2.8.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo dalla presunzione che lassicurato avrebbe continuato a esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima dellinfortunio, il reddito in questione si deduce di principio dallultimo salario che la persona assicurata ha conseguito prima dellinsorgenza del danno alla salute, tenuto conto dellevoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr.DTF 144 I 103consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2;135 V 297consid. 5.1;134 V 322consid. 4.1;129 V 222consid. 4.3.1).
Tuttavia, allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei allinvalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che lassicurato occupava prima dellinsorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione dellinvalidità, se egli non avrebbe potuto conservare loccupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione dellazienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Nel caso in cui risulti che lassicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee allinvalidità e che le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr.DTF 134 V 322consid. 4.1).
In una sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle dipendenze di unazienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva negato lapplicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale - la Corte federale ha ribadito limportanza del parallelismo quale strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:
"().
6.2.4 (). Si noterà tuttavia già sin dora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dallesito della perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.
Il reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17];8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2.2;8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid. 4.2.1;8C_310/2020 del 23 luglio 2020 consid. 2 e 3;8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2;8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2).
A tale importo listituto assicuratore non ha applicato deduzione sociale alcuna.
Linsorgente non ha contestato tali dati proponendone altri.
La giurisprudenza appena evocata è stata confermata nelle successive pronunzie cantonali 35.2025.16 del 22 settembre 2025, attualmente oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_610/2025); 35.2025.23 del 22 settembre 2025, parimenti impugnata al TF (inc. 8C_614/2025), 35.2025.25 del 27 ottobre 2025, anchessa oggetto di ricorso al TF (inc. 8C_682/2025) e 35.2025.51 del 10 dicembre 2025.
2.9.1.Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.9.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.9.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.9.4. LINSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èparzialmente accoltoai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui allassicurato è stato negato il diritto alla rendita dinvalidità. Per il resto, essa è confermata.
§§ Lassicurato ha diritto a una rendita dinvalidità del 14% a contare dal 1° febbraio 2025.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
LCO1 verserà allassicurato, rappresentato da un sindacato, limporto di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo dindennità per ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti